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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1500/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 27 novembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa UE SC ,
sono comparsi l'avv. CACCIOLA GIOVAMBATTISTA per parte attrice.
Il giudice invita la parte alla discussione
L'avv. CACCIOLA GIOVAMBATTISTA si riporta a tutti i propri atti di causa ed insiste nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di consiglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
UE SC
Il giudice all'esito della camera di consiglio ad ore 16:12 da lettura del dispositivo con motiviazione contestaule come segue.
Il GI
Dr.ssa UE SC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del Giudice onorario dott.ssa UE SC e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giovambattista Cacciola del foro di Palmi
(OPPONENTE)
contro
– codice fiscale e Partita IVA n. Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore per la carica P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matranga Salvatore
(CONVENUTA)
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avente ad oggetto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO emessa dall
[...]
di Reggio Calabria per il pagamento complessivo di Euro Controparte_2
140.918,70
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27/11/2025 di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. come
modificati dalla L.69/2009)
Con ricorso regolarmente notificato la odierna parte istante conveniva in giudizio l' (d'ora in poi , per vedere dichiarare Controparte_3 CP_4
l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 09476202300001661000,
notificata via Pec in data 05.12.2024 e delle cartelle esattoriali sottoindicate:
1)Cartella n. 09420120021600179000 notificata il 11/10/2012 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2009-2010 per un totale in Euro
519,38
2)Cartella n. 09420130001713631000 notificata il 15/03/2013 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2010 per un totale in Euro
1.187,84
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3)Cartella n. 09420130011786036000 notificata il 14/05/2013 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2008 per un totale in Euro 356,06
4)Cartella n. 09420130018473039000 notificata il 10/10/2013 relativa a Tassa
automobilistica anno 2007 per un totale in Euro di 2.283,64 e Contravvenzioni al
CDS anno 2009 per un totale in Euro 5.063,36
5)Cartella n. 09420130027095856000 notificata in data 04/12/2013 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2011 per un totale in Euro 465,33
6)Cartella n. 09420130028360959000 notificata in data 08/02/2014 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2009 per un totale in Euro 174,58
7) Cartella n. 09420130029608472000 notificata in data 05/02/2014 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2010 per un totale in Euro 939,57
8)Cartella n. 09420140005662571000 notificata in data 08/10/2014 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2009 per un totale in Euro 186,36
9) Cartella n. 09420150000288164000 notificata in data 07/05/2015 per IVA,
IRAP, IRPEF e contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno
2006- 2010- 2011 per un totale in Euro 9.657,48
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10)Cartella n. 09420150001576319000 notificata in data 07/05/2015 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2011 per un totale in Euro 75,21
11) Cartella n. 09420150011350316000 notificata in data 29/09/2015 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative all'anno 2013 per un totale in Euro 167,78
12) Cartella n. 09420160022194091000 notificata in data 28/12/2016 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relativa all'anno 2012 per un totale in Euro 327,52
13)Cartella n. 09420160023649545000 notificata in data 19/01/2017 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relativa all'anno 2012 per un totale in Euro 648,28
14)Cartella n. 09420160024795061000 notificata in data 19/01/2017 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relativa all'anno 2012 per un totale in Euro 676,93
15) Cartella n. 09420170009844179000 notificata in data 22/09/2017 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relativa all'anno 2015 per un totale in Euro 288,36
5
16)Cartella n. 09420170011767057000 notificata in data 29/09/2017 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relativa all'anno 2014 per un totale in Euro 1.212,36
17)Cartella n. 09420170013050558000 notificata in data 24/10/2017 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative agli anni 2014-2015 per un totale in Euro 1.164,35
18) Cartella n. 09420200014533045001 notificata in data 25/02/2022 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 relative agli anni 2016 per un totale in Euro 17.681,79
Per un Totale complessivo, delle 34 cartelle citate, di Euro 40.792,53.
Con l'atto introduttivo la parte contestava: a) la legittimità della sopradetta intimazione di pagamento, innanzitutto, per irritualità della notifica poiché l'atto impugnato era stato notificato al ricorrente con una Pec non presente negli elenchi ufficiali “IPA”; B) per intervenuta decadenza per non avere mai l'agente della riscossione proceduto alla regolare notifica degli atti presupposti;
c) nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale non avendo ricevuto la notifica di ulteriori atti interruttivi. Vi è di più. Nello specifico ha evidenziato che vi sono cartelle che di fatto ripetono ingiustificatamente più volte i vari importi,
(come la cartella n. 34 pagg.20 e 21 dell'atto impugnato n.
09420200014533045001) andando così ad innalzare esageratamente e
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illegittimamente le somme pretese. La notifica del presente atto impugnato del
2024 interveniva, pertanto, quando ormai si era formalizzata la prescrizione della pretesa sottesa.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda per come formulata ed CP_4
evidenziando la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione. In primo luogo eccepiva la tardività del motivo di opposizione, perché integrando l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. andava proposta nel perentorio termine di venti giorni dalla sua notifica, in specie non rispettato.
Sull'asserita nullità della notifica degli atti provenienti da in quanto CP_4
notificati su indirizzo Pec non presente nell' elenco IPA, la convenuta eccepiva la regolarità della stessa ove la notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e considerato, inoltre, che l'opponente neppure nega di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato. In secondo luogo,
sull'eccezione di decadenza rilevava come la mancata impugnazione della CP_4
cartella sottostante nel termine perentorio sancito per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, produceva l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Infine, sull'eccezione di prescrizione parte convenuta rilevava l'interruzione del decorso del termine di prescrizione delle pretese creditorie impugnate con la notifica dell'avviso di intimazione n. 09420229005318422000 in data 19.07.2022 e
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n. 09420239008643858000 notificato in data 03.10.2023 entrambi mediante posta elettronica certificata e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva considerata dal giudice istruttore matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio e rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 27.11.25 previo scambio di note conclusive, e riservata in decisione.
§§§§
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E'sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il
profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
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più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia
necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014;
conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936
dell'8/05/2014).
Ciò posto questo tribunale ritiene che la causa debba essere parzialmente accolta nel merito stante la fondatezza della domanda nei limiti qui di seguito riportati.
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Premesso che l'intimazione di pagamento impugnata è riferita anche a crediti tributari, rientranti nel disposto di cui all'art. 2 D.lgs 546/92, che non sono di competenza del presente giudizio, si rileva in via preliminare il difetto di giurisdizione parziale per le seguenti cartelle: n.4) (pag. 5) Cartella n.
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09420130018473039000 limitatamente ai ruoli relativi a Tassa automobilistica anno 2007 per un importo di Euro 2.283,64, ferma la competenza per il resto;
n.9) (pag. 15) per la cartella n. 09420150000288164000 limitante ai ruoli riferiti a
IRPEF e IVA per un totale in Euro 9.275,25 ferma la competenza per il resto.
Quanto all'eccezione relativa alla nullità della notifica della intimazione di pagamento impugnata, per essere stata la stessa notificata da indirizzo pec non rientrante tra quelli registrati nei pubblici elenchi, è dato rilevare che è conforme ormai l'orientamento in virtù del quale la mancata iscrizione dell'indirizzo pec-
utilizzato per la notifica- nel pubblico registro non è elemento dirimente rispetto alla legittimità della notifica dell'atto tributario ritenendo che nel caso di cui trattasi la notifica non deve ritenersi inesistente ma nulla con la conseguenza che, in assenza di contestazione da parte del contribuente circa la violazione del proprio diritto di difesa, la stessa debba essere ritenuta valida per raggiungimento dello scopo. ( cass. . 15710 del 12 giugno 2025)
Ne deriva che avendo il contribuente con l'opposizione compiutamente proceduto alla impugnazione dell'atto unitamente alla formulazione delle eccezioni senza dedurre, né allegare, elementi che abbiano creato pregiudizio al suo diritto difesa,
l'atto di intimazione possa ritenersi compiutamente notificato ed abbia raggiunto il suo scopo a prescindere dall'indirizzo pec dal quale sia partito.
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Quanto poi alle ulteriori eccezioni sollevate, deve rilevarsi che risulta dagli atti del giudizio nonché dai documenti depositati in atti che la pretesa su cui si fonda l'intimazione di pagamento sia da ritenersi prescritta per alcune cartelle di pagamento per come di seguito precisato.
Infatti, risulta che: le cartelle n.ri 09420120021600179000-
09420130001713631000- 09420130011786036000-09420130018473039000 per l'importo di € 2773,84 – 09420130027095856000- 09420130028360959000-
09420130029608472000- 09420140005662571000- 09420150000288164000 per l'importo di € 308,15 – 09420150001576319000- 09420150011350316000,
relative a contravvenzioni del codice della strada degli anni 2008, 2009, 2010, 2011
e 2013 siano state notificate nelle date meglio descritte nell'elenco iniziale suesposto, mentre è da rilevare che prima della notifica del presente atto impugnato risulta depositata solo la notifica un ulteriore atto di intimazione del 19.07.2022
senza ulteriori atti interruttivi precedenti, con la conseguenza della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione delle cartelle sopra precisate.
Applicate le norme di legge e rilevato che nel caso di cui trattasi il credito in questione si prescrive in cinque anni allora la detta pretesa è da ritenersi prescritta.
Pertanto, la domanda di declaratoria di prescrizione va parzialmente accolta.
Rigetta per il resto
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3. ritenuta la reciproca soccombenza per i motivi sopra esposti questo tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per la totale compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
per come in atti generalizzato nei confronti della
[...] Controparte_3
così provvede:
[...]
• Dichiara prescritto il credito portato dalla
Intimazione di Pagamento n. 09476202300001661000, notificata via Pec in data
05.12.2024 e del debito relativo alle Cartelle di pagamento n.
09420120021600179000- 09420130001713631000- 09420130011786036000-
09420130018473039000 per l'importo di € 2773,84 – 09420130027095856000-
09420130028360959000- 09420130029608472000- 09420140005662571000-
09420150000288164000 per l'importo di € 308,15 – 09420150001576319000-
09420150011350316000, afferenti a contravvenzioni del codice della strada per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 per euro 7154,10.
Rigetta nel resto
Spese compensate
Così deciso in Palmi lì 27.11.2025
IL GIUDICE G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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