Articolo 4 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 3Articolo 5
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28 settembre 1993
Art. 4. 1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunita' montane, determinano la quantita' massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varieta', della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
2. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunita' montane competenti per territorio.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993
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