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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/08/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 39 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti 22.10.2021, Notaio , in atti. Persona_1
- appellante -
contro
(P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Galleri che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellata -
in punto a: somministrazione.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Illustrissima Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e, Parte_1
conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 1229/2022, emessa e pubblicata in data 13/12/2022 dal Tribunale di Sassari, Dottor Ezio Castaldi, a definizione del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 2936/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali risultata essere soccombente, e, per l'effetto c) accertare e dichiarare che l'appellata Parte_1
deve pagare ad per gli anni dal 2012 al 2016 compreso la somma di € 67.178,71, Pt_1
quantificata al netto dei canoni di fognatura e depurazione e dei corrispettivi prescritti per intervenuto decorso dei termini di legge, oltre gli interessi da ritardato pagamento ai sensi dell'art. B22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) rigettare, in via condizionata alla proposizione di un eventuale appello incidentale da parte della Controparte_3
le domande ivi formulate. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si
[...]
ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte l'appello, e) accertare e dichiarare che l'appellata deve pagare ad per gli anni dal 2012 al 2016 compreso la somma che risulterà dovuta sulla base Pt_1
dei criteri delineati nelle pagine 16/17 della superiore espositiva, oltre interessi moratori così come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In ogni caso, con vittoria di spese di lite,
compensi legali, rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA di entrambi i gradi del giudizio”.
Il Procuratore dell'appellata chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita contrariis reiectis, in via principale: rigettare totalmente l'appello formato da per tutte le ragioni indicate in espositiva;
in subordine: si Parte_1
confermano tutte le conclusioni già formulate nel giudizio del primo grado [1) Accertare e dichiarare
che alcuna somma è dovuta dalla coop. Piccoli passi nei confronti di in relazione al Parte_1
trattamento reflui, richiesta nelle fatture numero 590001515 del 31.8.2016 per € 178.428,75; n.
590000134 del 18.1.2017 per € 899,87; n. 590001622 del 17.10.2016 per € 5.522,96; n.
2 2014024512962 del 6.10.2014 per € 1.719,12 nonché fattura 2017000530179412 del 29.4.2017 per
€ 8.419,58.
2) Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui all'espositiva comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti/parte dei crediti portati nella fattura numero 590001515 del 31.8.2016 per €
178.428,75; 3) accertare e dichiarare, per i motivi di cui nella parte motiva, l'insussistenza
integrale/parziale indeterminatezza/infondatezza/illegittimità/inesigibilità del credito portato da nelle fatture numero 590001515 del 31.8.2016 per € 178.428,75 (per la parte eventualmente Pt_1
non ricadente nella prescrizione); n. 590000134 del 18.1.2017 per € 899,87; n. 590001622 del
17.10.2016 per € 5.522,96; n. 2014024512962 del 6.10.2014 per € 1.719,12 nonché fattura
2017000530179412 del 29.4.2017 per € 8.419,58. 4) Dichiarare che la Piccoli passi è CP_1
debitrice nei confronti di dei soli importi corrispondenti ai minimi contrattuali di Parte_1
volumi, pari ad 800 mc/annuo di consumo limitatamente all'ultimo quinquennio non caduto in
prescrizione; 4) Condannare alla ricezione degli importi dei minimi volumetrici di Parte_1
consumo riconosciuti pari ad 800 mc/anno per la sola porzione non prescritta in forma rateizzata
con frazionamento bimestrale per un periodo pari a quello di mancata comunicazione delle fatture
all'utente ovvero di un quinquennio;
in via subordinata condannare alla corresponsione, Pt_1
anche con compensazione, del costo medio necessario ai fini della dotazione, mediante accesso al
credito, della somma relativa in unica soluzione. In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento
anche parziale di importi relativi a consumi diversi rispetto ai minimi di impegno come da contratto:
a) condannare al risarcimento di tutti i danni per comportamento abusivo del diritto Parte_1
anche in forma di decurtazione e/o compensazione degli importi eventualmente riconosciuti, in
misura pari alla forbice tra i minimi contrattualmente previsti e quelli eventualmente riconosciuti
ovvero nella misura diversa che risulterà in corso di causa ovvero liquidata in via equitativa;
in ogni
caso condannare alla ricezione in forma rateizzata con frazionamento bimestrale per Parte_1
un periodo pari a quello di mancata comunicazione delle fatture all'utente ovvero quello diverso
ritenuto equo;
in via subordinata condannare alla corresponsione del costo medio Pt_1
necessario ai fini della dotazione, mediante accesso al credito, della somma relativa. Condannare in
ogni caso al risarcimento da mancato riscontro dei reclami presentati, anche da Parte_1
3 liquidarsi in via equitativa. Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 10.7.2017 la , ha Controparte_1 Controparte_2
evocato in giudizio nanti il Tribunale di Sassari la soc. premettendo che: 1) in data Parte_1
21.8.2008, era subentrata nel contratto n.28000006 per la fornitura di utenza idrica stipulato con la convenuta “con tipologia utenza non domestica, impegno di consumo minimo stagionale di 800 mc, misuratore installato tipo AZ Corea 81256156”; 2) il 9.9.2010 aveva comunicato ad di non Pt_1
avere, sin dall'inizio del subentro, ricevuto alcuna fattura per il servizio idrico, invitandola alla trasmissione di informazioni circa lo stato dei consumi;
3) rimasta senza esito ogni richiesta, il
29.3.2017 la sua legale rappresentante si era recata presso gli sportelli degli uffici della convenuta ove le era stata consegnata la fattura n.590001515 del 31.8.2016 di importo pari a € 178.428,75 ed emessa per consumi dal 22.8.2008 al 1.4.2016, questi registrati con “misuratore matricola 81/256153, fino alla data del
14.11.2010 e matricola 05/229373 per le letture successive”; 4) in quella occasione le erano state altresì consegnate la fattura n. 590000134 del 18.1.2017, importo € 899,87 per consumi dal 30.9.2016 al 31.12.2016; la fattura n. 590001622 del 17.10.2016, importo € 5522,96 per consumi dal 30.6.2016
fino al 30.9.2016; la fattura n. 2014024512962 del 6.10.2014, importo € 1719,12 per deposito cauzionale;
5)
ritenuti non congrui i consumi riscontrati, aveva inoltrato due reclami, significando l'intervenuta prescrizione, l'erroneità delle indicazioni e delle rilevazioni indicate;
6) non aveva replicato Pt_1
alcunché ed anzi aveva trasmesso la fattura n. 2017000530179412 del 29.4.2017, importo € 8419,58,
per conguaglio consumi dal 31.12.1016 al 31.3.2017; 6) aveva effettuato gli opportuni controlli all'impianto interno non rinvenendovi alcuna significativa anomalia.
Ha lamentato che I) con le fatture n. 590001515, 590000134, 590001622 e 2014024512962 Pt_1
aveva chiesto somme per il servizio di trattamento reflui, in realtà mai erogato;
II) con riferimento alla fattura n.590001515 dovevano intendersi prescritte le somme relative ai consumi ante 29.3.2012;
III) non avendo provveduto alla trasmissione con cadenza periodica trimestrale dei dati dei Pt_1
consumi rinvenuti, era “impossibile stabilire le modalità di distribuzione dei consumi “reali” nel
4 tempo, (per l'effetto rendendosi) impossibile stabilire quanta parte dei consumi rientrasse o meno nel termine prescrizionale quinquennale”; IV) senza alcun preventivo avviso e in Pt_1
violazione della disciplina di cui al RII, il 14 novembre 2011 aveva asseritamente provveduto alla sostituzione del contatore “rendendo anche per tale ulteriore via totalmente inattendibili i dati
(riportati) nella scheda allegata alla fattura”; V) infatti, posto che l'operazione era avvenuta in assenza della cliente (non notiziata) alla quale neppure era stata trasmessa la comunicazione di avvenuta sostituzione (con indicazione del motivo e della lettura finale del misuratore rimosso), ad essa neppure era dato conoscere “né il contenuto del vecchio misuratore al momento della sua sostituzione né lo stato del nuovo …. al momento della sua collocazione” (ovvero il suo effettivo azzeramento, lo stato di funzionamento e le modalità di avvio della misurazione); VI) la convenuta, quindi, “non aveva titolo per richiedere alcuna somma per il periodo precedente alla data della
asserita sostituzione del misuratore: inoltre, non potendosi determinare l'effettivo momento storico
della sostituzione, dovevano ritenersi inutilizzabili anche i dati successivi indicati nella documentazione contabile trasmessa da e fondata sul contatore “sostituito” 05/229373”; Pt_1
VII) in ogni caso, avendo previsto il contratto originario, oggetto di subentro, un impegno di consumi annui minimi pari ad 800 mc, potevano essere oggetto di corresponsione le sole somme relative a tale impegno, previo ricalcolo da parte dell'ente erogatore secondo tali volumi;
VIII) anche in riferimento alla fattura emessa per deposito cauzionale, la stessa non conteneva alcuna specificazione dei parametri sui quali era fondata: detti importi non erano dovuti o, in subordine, gli stessi dovevano essere riparametrati sulla scorta dei soli consumi base contrattuali, ovvero di quelli eventualmente riconosciuti in giudizio;
IX) con la sua condotta, anche omissiva – integrante evidente Pt_1
abuso del diritto – aveva cagionato un danno all'esponente.
Ha chiesto 1) accertarsi che alcuna somma era da lei dovuta in relazione al trattamento reflui;
2)
dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati nella fattura n.590001515; 3)
dichiararsi l'insussistenza integrale/parziale del credito portato da nelle fatture nn. Pt_1
590001515, 590000134, 590001622, 2014024512962 e 2017000530179412; 4) dichiarare che ella era debitrice nei confronti di dei soli importi, non prescritti, corrispondenti ai minimi Pt_1
contrattuali di volumi, pari a 800 mc/annui; 5) condannarsi al risarcimento dei danni, spese Pt_1
rifuse.
5 All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha replicato che 1) a seguito di accertamenti effettuati, anche attraverso l'accesso al luogo di fornitura, aveva riscontrato che la società attrice non usufruiva del servizio di fognatura e depurazione: aveva, pertanto “provveduto al calcolo del
corrispettivo fino ad oggi addebitato determinandolo nella misura di € 77.973,33 e da considerarsi quale quota da rettificare rispetto al corrispettivo vantato dal Gestore”; 2) analogamente, con riferimento alla eccepita prescrizione, le verifiche amministrative interne avevano consentito di ritenere fondata la contestazione “nella misura dei corrispettivi per consumi precedenti al quinquennio e calcolati nella misura di € 49.838,24, da intendere, anch'essa, quale quota ulteriore di credito da scorporare in riduzione rispetto alla maggiore somma richiesta”; 3) in definitiva, pertanto, le somme ancora dovute all'esponente ammontavano ad € 67.178,71; 4) sulla contabilizzazione dei consumi, le indicazioni portate in fattura avevano rappresentato il risultato della ricostruzione dei consumi attraverso il metodo pro die calcolato sulle rilevazioni del misuratore più recente;
5) era onere dell'utente – v. art.B.35.1 del RII – verificare i propri consumi, il buon funzionamento del contatore nonché effettuare, con la periodicità dovuta, la corretta manutenzione del proprio impianto idrico;
6) in ogni caso, l'utente in fase di sottoscrizione aveva deliberatamente scelto l'impegno stagionale di 800 mc, tipologia questa per la quale si era impegnata a corrispondere
Con il corrispettivo correlato alla misura minima impegnata;
7) il non prevedeva l'obbligatorietà della presenza dell'utente al momento della rimozione del misuratore;
8) legittima doveva ritenersi la richiesta di corresponsione del deposito cauzionale.
Ha concluso - fatto salvo quanto esposto circa il riconoscimento del mancato utilizzo del servizio di fognatura e depurazione e l'intervenuta prescrizione parziale dei consumi oggetto di pretesa creditoria
- per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Disposti taluni rinvii ai fini della composizione amichevole della lite, assegnati i termini ex art.183,
VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.1229/2022 del 13.12.2022 il Tribunale adito ha 1) accertato e dichiarato che la attrice doveva pagare, per i titoli di causa, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 compreso, una somma corrispondente alla media annua addebitata per gli anni dal 2017 al 2020, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
2) accertato che l'attrice doveva corrispondere il deposito cauzionale
“parametrato sui volumi impegnati per due trimestri per la tariffa base”; 3) condannato a Pt_1
6 pagare alla attrice, a titolo di risarcimento del danno per la mancata risposta ai reclami, la somma di
€ 100,00; 4) condannata la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Per quanto qui rileva, ha ritenuto il Giudice di primo grado che 1) il deposito cauzionale, ai sensi della delibera AEEGSI 644/2015 e s.m.i., non poteva superare i corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, oppure un valore medio calcolato con lo stesso criterio in funzione del tipo di utenza: nella specie, esso doveva intendersi determinato “con riferimento ai volumi impegnati per due trimestri della tariffa base” ; 2) quanto “all'intervenuta doppia sostituzione
del misuratore, era onere del gestore – art.B.32 RII - garantire la presenza sul posto dell'utente ove possibile e, in caso di assenza, trasmettergli la comunicazione di avvenuta sostituzione: “garantire la presenza dell'utente” significava dargli notizia dell'intento di sostituzione, prima che venisse effettuata;
in ogni caso, della già avvenuta sostituzione doveva essergli data analoga pronta comunicazione, perché questi potesse fare ogni opportuna verifica anche sul contatore rimosso;
3)
nella specie, era pacifico che nessuna preventiva notizia né alcuna successiva comunicazione erano mai state trasmesse alla attrice, così risultando violati i doveri di cui al RII;
4) pertanto, a fronte delle contestazioni dell'utente, spettava ad dimostrare l'effettività delle misurazioni, la loro Pt_1
corrispondenza con quanto portato dal contatore e la funzionalità ed esattezza dei misuratori stessi:
prova, sul punto, omessa;
5) la convenuta aveva anche mancato di effettuare regolari letture dei contatori ed emettere le fatture secondo i tempi di cui al RII che ne prevedeva la cadenza quantomeno semestrale;
6) la rilevazione dei consumi mediante contatore era assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, gravava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante laddove l'utente avrebbe dovuto dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo, non evitabili con un'attenta custodia dell'impianto; 7) a fronte della eccezione di prescrizione, doveva ritenersi onere di Pt_1
dimostrare non solo la sussistenza e l'entità delle erogazioni e dei servizi forniti dei quali richiedeva il pagamento, ma anche - e con precisione - l'epoca in cui ciò era avvenuto;
8) neppure condivisibile doveva ritenersi la pretesa del gestore di “ i consumi nell'arco di un lungo tempo e Pt_2
nemmeno di imputarlo “equitativamente e pro/die” anche per ricavarne quanto ancora dovuto perché
non prescritto;
9) era pure tenuta al risarcimento dei danni per avere omesso di rispondere Pt_1
agli inoltrati reclami.
7 Ha, in definitiva, argomentato che “le sole letture di non anteriori al quinquennio Pt_1
dall'emissione della fattura potevano ritenersi sufficienti alla dimostrazione di quanto effettivamente dovuto dall'appellata (rectius, dalla attrice) e non prescritto;
mentre, per il resto, non era possibile applicare quel criterio pro-die che pretendeva essere equo”: all'esito, dovendo Parte_1
apprezzarsi la convergenza dei consumi equamente presumibili con quelli effettivi, misurati e riscontrabili, ha dichiarato che essa attrice, “per gli anni dal 2012 al 2016, era tenuta a pagare ad
una somma corrispondente a quanto in media effettivamente consumato negli anni dal 2017 Pt_1
al 2020 compreso;
oltre al deposito cauzionale secondo quanto sopra (esposto)”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato la “erronea Pt_1
interpretazione ed applicazione da parte del Tribunale dei criteri di calcolo dei consumi residui dovuti” adducendo i motivi di cui in appresso.
I) Il Tribunale aveva dichiarato che la soc. cooperativa era tenuta a pagare, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 compreso, una somma corrispondente alla media annua addebitata per gli anni dal
2017 al 2020: il Giudice aveva ritenuto che “il frazionamento dei consumi riportato nelle fatture
impugnate era basato su un metodo equitativo, inconferente rispetto ad un possibile dato storico e,
pertanto, inattendibile perché posto in essere in violazione delle disposizioni regolamentari che impongono letture periodiche e relative comunicazione periodiche dei consumi”.
Sul punto, ha replicato che la contabilizzazione dei consumi era stata effettuata dal Gestore attraverso l'applicazione del metodo pro die, criterio (comunemente usato nonché unico) che aveva portato alla individuazione della misura, per poi rapportarla agli effettivi giorni di consumo non coperti da prescrizione: attraverso due letture effettive rilevate, che aprivano e chiudevano un periodo definito di consumo, era stato determinato il consumo giornaliero che, moltiplicato per la tariffa del periodo,
aveva portato alla determinazione del dovuto complessivo.
II) Analogamente, nessun dubbio poteva neppure sussistere sulla effettiva e corretta rilevazione dei consumi, quale riportata nelle fatture contestate, non essendo stato posto in discussione il funzionamento del misuratore: invero, “nelle difese avverse del I grado del giudizio non era rinvenibile una contestazione chiara, precisa e circostanziata sul funzionamento del misuratore”.
Il Tribunale inoltre - contraddicendo le motivazioni addotte in sede di formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc (nella quale aveva ritenuto superflua la CTU sul corretto funzionamento del contatore
8 non messo in discussione da alcuna delle parti) – aveva erroneamente ritenuto che l'appellante avesse omesso di fornire dimostrazione sulla “funzionalità ed esattezza dei misuratori stessi”.
III) Ha, poi, affermato che neppure potevano rappresentare valida ragione per l'inesigibilità del credito o per un ricalcolo dell'obbligazione di pagamento a carico dell'utente eventuali inadempimenti accessori da parte del Gestore e ciò anche avuto riguardo ai contrapposti obblighi in capo all'utente (art.B35.1 RII).
Pertanto, anche iniqua doveva ritenersi la condanna di al risarcimento del danno, Pt_1
quantificata in € 100,00.
IV) alcun rilievo ai fini della legittimità delle richieste di pagamento nei termini indicati da Pt_1
poteva assumere la sostituzione del contatore, per non essere stata effettuata in contraddittorio con l'utente, posto che alcun obbligo in tal senso era previsto nel Regolamento del SII.
V) in ogni caso, anche a voler ammettere l'ipotesi di un ricalcolo, lo stesso non poteva essere effettuato senza prescindere dalla considerazione per cui “l'utente aveva stipulato un contratto di
fornitura con impegno annuo di mc 800, impegnandosi, conseguentemente, al versamento del relativo corrispettivo anche in caso di consumo inferiore”: ha ulteriormente aggiunto che “dal conteggio dei
corrispettivi calcolati sulla base del solo impegno di 800 mc/anno per il periodo 2012/2016, al netto dei canoni di depurazione e fognatura, fatto dalla società appellante era emerso un importo di €
87.271,41”.
VI) “Correttamente il Giudice, disattendendo l'eccezione di parte attrice, aveva riconosciuto la debenza della fattura n. 2014024512962 del 06/10/2014, emessa da a titolo di “deposito Pt_1
cauzionale”.
Per contro, doveva ritenersi non corretta la riparametrazione effettuata dal Tribunale, il quale, nel richiamare l'allegato C del RSII, aveva ritenuto che lo stesso fosse dovuto, “per le utenze non domestiche con impegno, con riferimento ai volumi impegnati per due trimestri della tariffa base”.
Ha concluso come sopra anche in punto di governo delle spese di giudizio.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
Ha ribadito che 1) a fronte della espressa contestazione di non conformità sollevata dalla Pt_1
appellata, non aveva fornito la prova che i dati di consumo dalla stessa indicati nei propri tabulati si
9 riferissero effettivamente a letture ricavate dai misuratori: assente pertanto la prova della "effettività
delle misurazioni e la loro corrispondenza con quanto portato dal misuratore" non aveva alcuna rilevanza il profilo della regolarità del funzionamento dei misuratori, “i cui dati non erano in alcun
modo conosciuti a processo alla luce delle espresse contestazioni sulla effettiva corrispondenza tra i
misuratori medesimi ed i dati numerici meramente allegati dalla fornitrice ai propri atti e di cui non vi era alcuna prova di corrispondenza”; 2) doveva ritenersi illegittimo ex se il metodo ricostruttivo presuntivo dei consumi ovvero il sistema di stima basato sui consumi pro die: il frazionamento fittizio dei dati, non consentiva di individuare quali volumi di consumo non potessero considerarsi rientranti nella prescrizione (anni 2008-2012), non potendosi individuare con sufficiente certezza quale volume di consumo fosse ascrivibile al periodo successivo, non risultando alcuna prova di "staticità" dei consumi;
3) l'omessa comunicazione dell'intendimento di di sostituire il contatore aveva Pt_1
sottratto all'utente ogni garanzia di verifica in ordine alle indicazioni del misuratore originario, e, del pari, con riferimento al nuovo, aveva impedito di verificare che lo stesso fosse stato azzerato all'atto della sua installazione: conseguiva, pertanto, la totale inutilizzabilità dei dati riportati negli strumenti,
in quanto sforniti delle garanzie contrattualmente attribuite all'utente di verifica e controllo sia in fase di rimozione che di nuova installazione.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 13 dicembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è suscettibile di accoglimento nei limiti di cui in appresso.
Nell'unico articolato motivo di gravame ha I) lamentato la erroneità della decisione del Pt_1
Tribunale laddove aveva ritenuto non iure la ricostruzione dei consumi attraverso il metodo pro die;
II) replicato che nessun dubbio poteva sussistere sulla effettiva e corretta rilevazione dei consumi,
quale riportata nelle fatture contestate, non essendo stato posto in discussione il funzionamento del misuratore;
III) ribadito che alcun rilievo, ai fini della legittimità delle richieste di pagamento, poteva assumere la sostituzione del contatore, per non essere stata effettuata in contraddittorio con l'utente,
posto che alcun obbligo in tal senso era previsto nel Regolamento del SII.
Trattasi di assunti sostanzialmente infondati.
10 Anzitutto, merita osservare che a norma dell'art.B.32 del RII il Gestore ha facoltà di sostituire il contatore qualora lo ritenga opportuno “garantendo la presenza sul posto dell'utente ove possibile e, in caso di assenza, trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione”: il dato testuale che precede conduce a ritenere non condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale non avrebbe l'onere di notiziare l'utente dell'intendimento di sostituire il contatore.
Ma, in disparte questo aspetto (e anche a voler ritenere che il Gestore non abbia l'obbligo di previamente fissare, a tal fine, un incontro con l'utente: l'art. B.24 del RII fa riferimento all'eventuale
appuntamento concordato) questa Corte non può omettere di rilevare che non ha trasmesso Pt_1
all'utente “la comunicazione di avvenuta sostituzione”; non ha provveduto a comprovare in causa la data della riferita operazione;
non ha dimostrato la lettura del contatore rimosso e neppure la lettura iniziale del contatore installato.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione della appellata competeva ad (gravata Pt_1
dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a nulla rilevando che sia stata convenuta in giudizio con azione di accertamento negativo) dimostrare, quanto meno, 1) la data di avvenuta sostituzione del contatore nonché 2) “lo stato del nuovo al momento della sua collocazione” e,
pertanto, il suo effettivo azzeramento e le modalità di avvio della misurazione.
Trattasi di onere in alcun modo assolto, nulla avendo comprovato in tale senso. Pt_1
Consegue quale necessario corollario - in assenza di ogni dimostrazione, nulla essendo dato conoscere a questa Corte circa l'esatta data di sostituzione del contatore e lo stato iniziale del medesimo (se
azzerato o meno) – che diviene sostanzialmente inutile anche accertare il corretto funzionamento del misuratore (in verità mai fondatamente messo in discussione dalla difesa della Controparte_1
: per queste stesse ragioni si appalesano anche inidonee, rispetto allo scopo avuto di mira, le
[...]
riproduzioni fotografiche (docc. 12-20) curate dalla difesa di non essendo dato conoscere Pt_1
se le date ivi riprodotte si riferiscano o meno ad un arco temporale in cui il misuratore era già a effettivo servizio dell'attività gestita dalla appellata perché già oggetto di avvenuta sostituzione.
Ulteriore portato di quanto precede è che, nella specie, diviene anche sostanzialmente ultronea ogni indagine sulla correttezza delle operazioni di ricostruzione dei consumi operata da Pt_1
attraverso il metodo pro die “calcolato sulle rilevazioni del misuratore più recente” (v. pag.14 della comparsa di costituzione 7.12.2017): ed infatti difettando riscontro certo del dato iniziale e, del pari,
11 del dato finale (v. sopra), deve – a confutazione degli assunti dell'appellante – correlativamente negarsi il riscontro delle “due letture effettive rilevate, che aprono e chiudono un periodo definito di
consumo, idoneo a determinare il consumo giornaliero che, moltiplicato per la tariffa del periodo, aveva portato alla determinazione del dovuto complessivo”.
L'appello è invece meritevole di accoglimento nella parte in cui – acclarata la omogeneità tra i consumi equamente presumibili e quelli effettivi, misurati e riscontrabili - ha ritenuto, per gli anni dal
2012 al 2016, l'odierna appellata tenuta a corrispondere ad una somma corrispondente a Pt_1
quanto in media effettivamente consumato negli anni dal 2017 al 2020 compreso.
Trattasi di valutazione che questa Corte non intende condividere.
Risulta, infatti, per tabulas che la odierna appellata ha stipulato un contratto di fornitura, non domestico, con impegno stagionale di mc 800”: pertanto, in difetto di diversa evidenza, quanto dovuto dalla per il periodo 2012-2016 (l'unico che rileva nella presente sede avuto Controparte_1
riguardo alle ragioni dell'appello) dovrà essere determinato da sulla base del solo impegno Pt_1
di 800 mc/anno per il periodo 2012-2016, al netto dei canoni di depurazione e fognatura.
Somma sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
Quanto, infine, al motivo di gravame di cui al superiore punto VI, merita replicare che non corrisponde al vero che “il Giudice, disattendendo l'eccezione di parte attrice, ha riconosciuto la debenza della fattura n. 2014024512962 del 06/10/2014, emessa da a titolo di “deposito Pt_1
cauzionale” avendo, per contro, il Tribunale di Sassari riscontrato che, in riferimento “al deposito
cauzionale, ai sensi della delibera AEEGSI 644/2015 e successive modificazioni, lo stesso non può
superare i corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, oppure un valore medio calcolato con lo stesso criterio in funzione del tipo di utenza”.
Per l'effetto, pertanto, in applicazione di detto criterio il Giudice di Sassari ha accertato e dichiarato che la società appellata “deve corrispondere il deposito cauzionale parametrato sui volumi impegnati per due trimestri per la tariffa base”: trattasi di giudizio che si sottrae al potere di riforma di questa
Corte.
Del pari, si sottrae al potere di riforma di questa Corte la statuizione di condanna di al Pt_1
pagamento dell'importo di € 100,00 in favore dell'appellata: il Tribunale di Sassari ha ritenuto di
12 disporre detta condanna per avere l'appellante omesso di riscontrare i due reclami formulati dalla appellata.
In difetto di specifiche doglianze sul punto, la censura si evidenzia insuscettibile di favorevole riscontro, dovendo ritenersi in conformità.
In definitiva, l'appello può essere accolto nei soli limiti di cui sopra.
Alcuna ulteriore statuizione si impone non avendo l'appellata introdotto appello incidentale.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di ¼ con condanna di alla rifusione in favore della Piccoli Passi dei Pt_1 CP_1
residui ¾ liquidati in dispositivo (in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la reiterazione delle difese già rese in primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie per quanto di ragione l'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari
n.1229/2022, pubblicata il 13.12.2022, accerta e dichiara che la deve pagare Controparte_1
ad , per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 compreso, una somma pari ai minimi Parte_1
contrattuali di volumi, pari a 800 mc/anno, al netto dei canoni di depurazione e fognatura oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- rigetta, per il resto, l'appello;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla rifusione dei residui ¾ in favore della Soc. Parte_1
Coop. Piccoli Passi che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 589,50 per spese e € 10.577,25
13 per compensi professionali e per il presente grado in € 5370,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari il 20 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 39 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti 22.10.2021, Notaio , in atti. Persona_1
- appellante -
contro
(P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Galleri che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellata -
in punto a: somministrazione.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Illustrissima Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e, Parte_1
conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 1229/2022, emessa e pubblicata in data 13/12/2022 dal Tribunale di Sassari, Dottor Ezio Castaldi, a definizione del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 2936/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali risultata essere soccombente, e, per l'effetto c) accertare e dichiarare che l'appellata Parte_1
deve pagare ad per gli anni dal 2012 al 2016 compreso la somma di € 67.178,71, Pt_1
quantificata al netto dei canoni di fognatura e depurazione e dei corrispettivi prescritti per intervenuto decorso dei termini di legge, oltre gli interessi da ritardato pagamento ai sensi dell'art. B22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) rigettare, in via condizionata alla proposizione di un eventuale appello incidentale da parte della Controparte_3
le domande ivi formulate. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si
[...]
ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte l'appello, e) accertare e dichiarare che l'appellata deve pagare ad per gli anni dal 2012 al 2016 compreso la somma che risulterà dovuta sulla base Pt_1
dei criteri delineati nelle pagine 16/17 della superiore espositiva, oltre interessi moratori così come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In ogni caso, con vittoria di spese di lite,
compensi legali, rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA di entrambi i gradi del giudizio”.
Il Procuratore dell'appellata chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita contrariis reiectis, in via principale: rigettare totalmente l'appello formato da per tutte le ragioni indicate in espositiva;
in subordine: si Parte_1
confermano tutte le conclusioni già formulate nel giudizio del primo grado [1) Accertare e dichiarare
che alcuna somma è dovuta dalla coop. Piccoli passi nei confronti di in relazione al Parte_1
trattamento reflui, richiesta nelle fatture numero 590001515 del 31.8.2016 per € 178.428,75; n.
590000134 del 18.1.2017 per € 899,87; n. 590001622 del 17.10.2016 per € 5.522,96; n.
2 2014024512962 del 6.10.2014 per € 1.719,12 nonché fattura 2017000530179412 del 29.4.2017 per
€ 8.419,58.
2) Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui all'espositiva comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti/parte dei crediti portati nella fattura numero 590001515 del 31.8.2016 per €
178.428,75; 3) accertare e dichiarare, per i motivi di cui nella parte motiva, l'insussistenza
integrale/parziale indeterminatezza/infondatezza/illegittimità/inesigibilità del credito portato da nelle fatture numero 590001515 del 31.8.2016 per € 178.428,75 (per la parte eventualmente Pt_1
non ricadente nella prescrizione); n. 590000134 del 18.1.2017 per € 899,87; n. 590001622 del
17.10.2016 per € 5.522,96; n. 2014024512962 del 6.10.2014 per € 1.719,12 nonché fattura
2017000530179412 del 29.4.2017 per € 8.419,58. 4) Dichiarare che la Piccoli passi è CP_1
debitrice nei confronti di dei soli importi corrispondenti ai minimi contrattuali di Parte_1
volumi, pari ad 800 mc/annuo di consumo limitatamente all'ultimo quinquennio non caduto in
prescrizione; 4) Condannare alla ricezione degli importi dei minimi volumetrici di Parte_1
consumo riconosciuti pari ad 800 mc/anno per la sola porzione non prescritta in forma rateizzata
con frazionamento bimestrale per un periodo pari a quello di mancata comunicazione delle fatture
all'utente ovvero di un quinquennio;
in via subordinata condannare alla corresponsione, Pt_1
anche con compensazione, del costo medio necessario ai fini della dotazione, mediante accesso al
credito, della somma relativa in unica soluzione. In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento
anche parziale di importi relativi a consumi diversi rispetto ai minimi di impegno come da contratto:
a) condannare al risarcimento di tutti i danni per comportamento abusivo del diritto Parte_1
anche in forma di decurtazione e/o compensazione degli importi eventualmente riconosciuti, in
misura pari alla forbice tra i minimi contrattualmente previsti e quelli eventualmente riconosciuti
ovvero nella misura diversa che risulterà in corso di causa ovvero liquidata in via equitativa;
in ogni
caso condannare alla ricezione in forma rateizzata con frazionamento bimestrale per Parte_1
un periodo pari a quello di mancata comunicazione delle fatture all'utente ovvero quello diverso
ritenuto equo;
in via subordinata condannare alla corresponsione del costo medio Pt_1
necessario ai fini della dotazione, mediante accesso al credito, della somma relativa. Condannare in
ogni caso al risarcimento da mancato riscontro dei reclami presentati, anche da Parte_1
3 liquidarsi in via equitativa. Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 10.7.2017 la , ha Controparte_1 Controparte_2
evocato in giudizio nanti il Tribunale di Sassari la soc. premettendo che: 1) in data Parte_1
21.8.2008, era subentrata nel contratto n.28000006 per la fornitura di utenza idrica stipulato con la convenuta “con tipologia utenza non domestica, impegno di consumo minimo stagionale di 800 mc, misuratore installato tipo AZ Corea 81256156”; 2) il 9.9.2010 aveva comunicato ad di non Pt_1
avere, sin dall'inizio del subentro, ricevuto alcuna fattura per il servizio idrico, invitandola alla trasmissione di informazioni circa lo stato dei consumi;
3) rimasta senza esito ogni richiesta, il
29.3.2017 la sua legale rappresentante si era recata presso gli sportelli degli uffici della convenuta ove le era stata consegnata la fattura n.590001515 del 31.8.2016 di importo pari a € 178.428,75 ed emessa per consumi dal 22.8.2008 al 1.4.2016, questi registrati con “misuratore matricola 81/256153, fino alla data del
14.11.2010 e matricola 05/229373 per le letture successive”; 4) in quella occasione le erano state altresì consegnate la fattura n. 590000134 del 18.1.2017, importo € 899,87 per consumi dal 30.9.2016 al 31.12.2016; la fattura n. 590001622 del 17.10.2016, importo € 5522,96 per consumi dal 30.6.2016
fino al 30.9.2016; la fattura n. 2014024512962 del 6.10.2014, importo € 1719,12 per deposito cauzionale;
5)
ritenuti non congrui i consumi riscontrati, aveva inoltrato due reclami, significando l'intervenuta prescrizione, l'erroneità delle indicazioni e delle rilevazioni indicate;
6) non aveva replicato Pt_1
alcunché ed anzi aveva trasmesso la fattura n. 2017000530179412 del 29.4.2017, importo € 8419,58,
per conguaglio consumi dal 31.12.1016 al 31.3.2017; 6) aveva effettuato gli opportuni controlli all'impianto interno non rinvenendovi alcuna significativa anomalia.
Ha lamentato che I) con le fatture n. 590001515, 590000134, 590001622 e 2014024512962 Pt_1
aveva chiesto somme per il servizio di trattamento reflui, in realtà mai erogato;
II) con riferimento alla fattura n.590001515 dovevano intendersi prescritte le somme relative ai consumi ante 29.3.2012;
III) non avendo provveduto alla trasmissione con cadenza periodica trimestrale dei dati dei Pt_1
consumi rinvenuti, era “impossibile stabilire le modalità di distribuzione dei consumi “reali” nel
4 tempo, (per l'effetto rendendosi) impossibile stabilire quanta parte dei consumi rientrasse o meno nel termine prescrizionale quinquennale”; IV) senza alcun preventivo avviso e in Pt_1
violazione della disciplina di cui al RII, il 14 novembre 2011 aveva asseritamente provveduto alla sostituzione del contatore “rendendo anche per tale ulteriore via totalmente inattendibili i dati
(riportati) nella scheda allegata alla fattura”; V) infatti, posto che l'operazione era avvenuta in assenza della cliente (non notiziata) alla quale neppure era stata trasmessa la comunicazione di avvenuta sostituzione (con indicazione del motivo e della lettura finale del misuratore rimosso), ad essa neppure era dato conoscere “né il contenuto del vecchio misuratore al momento della sua sostituzione né lo stato del nuovo …. al momento della sua collocazione” (ovvero il suo effettivo azzeramento, lo stato di funzionamento e le modalità di avvio della misurazione); VI) la convenuta, quindi, “non aveva titolo per richiedere alcuna somma per il periodo precedente alla data della
asserita sostituzione del misuratore: inoltre, non potendosi determinare l'effettivo momento storico
della sostituzione, dovevano ritenersi inutilizzabili anche i dati successivi indicati nella documentazione contabile trasmessa da e fondata sul contatore “sostituito” 05/229373”; Pt_1
VII) in ogni caso, avendo previsto il contratto originario, oggetto di subentro, un impegno di consumi annui minimi pari ad 800 mc, potevano essere oggetto di corresponsione le sole somme relative a tale impegno, previo ricalcolo da parte dell'ente erogatore secondo tali volumi;
VIII) anche in riferimento alla fattura emessa per deposito cauzionale, la stessa non conteneva alcuna specificazione dei parametri sui quali era fondata: detti importi non erano dovuti o, in subordine, gli stessi dovevano essere riparametrati sulla scorta dei soli consumi base contrattuali, ovvero di quelli eventualmente riconosciuti in giudizio;
IX) con la sua condotta, anche omissiva – integrante evidente Pt_1
abuso del diritto – aveva cagionato un danno all'esponente.
Ha chiesto 1) accertarsi che alcuna somma era da lei dovuta in relazione al trattamento reflui;
2)
dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati nella fattura n.590001515; 3)
dichiararsi l'insussistenza integrale/parziale del credito portato da nelle fatture nn. Pt_1
590001515, 590000134, 590001622, 2014024512962 e 2017000530179412; 4) dichiarare che ella era debitrice nei confronti di dei soli importi, non prescritti, corrispondenti ai minimi Pt_1
contrattuali di volumi, pari a 800 mc/annui; 5) condannarsi al risarcimento dei danni, spese Pt_1
rifuse.
5 All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha replicato che 1) a seguito di accertamenti effettuati, anche attraverso l'accesso al luogo di fornitura, aveva riscontrato che la società attrice non usufruiva del servizio di fognatura e depurazione: aveva, pertanto “provveduto al calcolo del
corrispettivo fino ad oggi addebitato determinandolo nella misura di € 77.973,33 e da considerarsi quale quota da rettificare rispetto al corrispettivo vantato dal Gestore”; 2) analogamente, con riferimento alla eccepita prescrizione, le verifiche amministrative interne avevano consentito di ritenere fondata la contestazione “nella misura dei corrispettivi per consumi precedenti al quinquennio e calcolati nella misura di € 49.838,24, da intendere, anch'essa, quale quota ulteriore di credito da scorporare in riduzione rispetto alla maggiore somma richiesta”; 3) in definitiva, pertanto, le somme ancora dovute all'esponente ammontavano ad € 67.178,71; 4) sulla contabilizzazione dei consumi, le indicazioni portate in fattura avevano rappresentato il risultato della ricostruzione dei consumi attraverso il metodo pro die calcolato sulle rilevazioni del misuratore più recente;
5) era onere dell'utente – v. art.B.35.1 del RII – verificare i propri consumi, il buon funzionamento del contatore nonché effettuare, con la periodicità dovuta, la corretta manutenzione del proprio impianto idrico;
6) in ogni caso, l'utente in fase di sottoscrizione aveva deliberatamente scelto l'impegno stagionale di 800 mc, tipologia questa per la quale si era impegnata a corrispondere
Con il corrispettivo correlato alla misura minima impegnata;
7) il non prevedeva l'obbligatorietà della presenza dell'utente al momento della rimozione del misuratore;
8) legittima doveva ritenersi la richiesta di corresponsione del deposito cauzionale.
Ha concluso - fatto salvo quanto esposto circa il riconoscimento del mancato utilizzo del servizio di fognatura e depurazione e l'intervenuta prescrizione parziale dei consumi oggetto di pretesa creditoria
- per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Disposti taluni rinvii ai fini della composizione amichevole della lite, assegnati i termini ex art.183,
VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.1229/2022 del 13.12.2022 il Tribunale adito ha 1) accertato e dichiarato che la attrice doveva pagare, per i titoli di causa, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 compreso, una somma corrispondente alla media annua addebitata per gli anni dal 2017 al 2020, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
2) accertato che l'attrice doveva corrispondere il deposito cauzionale
“parametrato sui volumi impegnati per due trimestri per la tariffa base”; 3) condannato a Pt_1
6 pagare alla attrice, a titolo di risarcimento del danno per la mancata risposta ai reclami, la somma di
€ 100,00; 4) condannata la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Per quanto qui rileva, ha ritenuto il Giudice di primo grado che 1) il deposito cauzionale, ai sensi della delibera AEEGSI 644/2015 e s.m.i., non poteva superare i corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, oppure un valore medio calcolato con lo stesso criterio in funzione del tipo di utenza: nella specie, esso doveva intendersi determinato “con riferimento ai volumi impegnati per due trimestri della tariffa base” ; 2) quanto “all'intervenuta doppia sostituzione
del misuratore, era onere del gestore – art.B.32 RII - garantire la presenza sul posto dell'utente ove possibile e, in caso di assenza, trasmettergli la comunicazione di avvenuta sostituzione: “garantire la presenza dell'utente” significava dargli notizia dell'intento di sostituzione, prima che venisse effettuata;
in ogni caso, della già avvenuta sostituzione doveva essergli data analoga pronta comunicazione, perché questi potesse fare ogni opportuna verifica anche sul contatore rimosso;
3)
nella specie, era pacifico che nessuna preventiva notizia né alcuna successiva comunicazione erano mai state trasmesse alla attrice, così risultando violati i doveri di cui al RII;
4) pertanto, a fronte delle contestazioni dell'utente, spettava ad dimostrare l'effettività delle misurazioni, la loro Pt_1
corrispondenza con quanto portato dal contatore e la funzionalità ed esattezza dei misuratori stessi:
prova, sul punto, omessa;
5) la convenuta aveva anche mancato di effettuare regolari letture dei contatori ed emettere le fatture secondo i tempi di cui al RII che ne prevedeva la cadenza quantomeno semestrale;
6) la rilevazione dei consumi mediante contatore era assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, gravava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante laddove l'utente avrebbe dovuto dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo, non evitabili con un'attenta custodia dell'impianto; 7) a fronte della eccezione di prescrizione, doveva ritenersi onere di Pt_1
dimostrare non solo la sussistenza e l'entità delle erogazioni e dei servizi forniti dei quali richiedeva il pagamento, ma anche - e con precisione - l'epoca in cui ciò era avvenuto;
8) neppure condivisibile doveva ritenersi la pretesa del gestore di “ i consumi nell'arco di un lungo tempo e Pt_2
nemmeno di imputarlo “equitativamente e pro/die” anche per ricavarne quanto ancora dovuto perché
non prescritto;
9) era pure tenuta al risarcimento dei danni per avere omesso di rispondere Pt_1
agli inoltrati reclami.
7 Ha, in definitiva, argomentato che “le sole letture di non anteriori al quinquennio Pt_1
dall'emissione della fattura potevano ritenersi sufficienti alla dimostrazione di quanto effettivamente dovuto dall'appellata (rectius, dalla attrice) e non prescritto;
mentre, per il resto, non era possibile applicare quel criterio pro-die che pretendeva essere equo”: all'esito, dovendo Parte_1
apprezzarsi la convergenza dei consumi equamente presumibili con quelli effettivi, misurati e riscontrabili, ha dichiarato che essa attrice, “per gli anni dal 2012 al 2016, era tenuta a pagare ad
una somma corrispondente a quanto in media effettivamente consumato negli anni dal 2017 Pt_1
al 2020 compreso;
oltre al deposito cauzionale secondo quanto sopra (esposto)”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato la “erronea Pt_1
interpretazione ed applicazione da parte del Tribunale dei criteri di calcolo dei consumi residui dovuti” adducendo i motivi di cui in appresso.
I) Il Tribunale aveva dichiarato che la soc. cooperativa era tenuta a pagare, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 compreso, una somma corrispondente alla media annua addebitata per gli anni dal
2017 al 2020: il Giudice aveva ritenuto che “il frazionamento dei consumi riportato nelle fatture
impugnate era basato su un metodo equitativo, inconferente rispetto ad un possibile dato storico e,
pertanto, inattendibile perché posto in essere in violazione delle disposizioni regolamentari che impongono letture periodiche e relative comunicazione periodiche dei consumi”.
Sul punto, ha replicato che la contabilizzazione dei consumi era stata effettuata dal Gestore attraverso l'applicazione del metodo pro die, criterio (comunemente usato nonché unico) che aveva portato alla individuazione della misura, per poi rapportarla agli effettivi giorni di consumo non coperti da prescrizione: attraverso due letture effettive rilevate, che aprivano e chiudevano un periodo definito di consumo, era stato determinato il consumo giornaliero che, moltiplicato per la tariffa del periodo,
aveva portato alla determinazione del dovuto complessivo.
II) Analogamente, nessun dubbio poteva neppure sussistere sulla effettiva e corretta rilevazione dei consumi, quale riportata nelle fatture contestate, non essendo stato posto in discussione il funzionamento del misuratore: invero, “nelle difese avverse del I grado del giudizio non era rinvenibile una contestazione chiara, precisa e circostanziata sul funzionamento del misuratore”.
Il Tribunale inoltre - contraddicendo le motivazioni addotte in sede di formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc (nella quale aveva ritenuto superflua la CTU sul corretto funzionamento del contatore
8 non messo in discussione da alcuna delle parti) – aveva erroneamente ritenuto che l'appellante avesse omesso di fornire dimostrazione sulla “funzionalità ed esattezza dei misuratori stessi”.
III) Ha, poi, affermato che neppure potevano rappresentare valida ragione per l'inesigibilità del credito o per un ricalcolo dell'obbligazione di pagamento a carico dell'utente eventuali inadempimenti accessori da parte del Gestore e ciò anche avuto riguardo ai contrapposti obblighi in capo all'utente (art.B35.1 RII).
Pertanto, anche iniqua doveva ritenersi la condanna di al risarcimento del danno, Pt_1
quantificata in € 100,00.
IV) alcun rilievo ai fini della legittimità delle richieste di pagamento nei termini indicati da Pt_1
poteva assumere la sostituzione del contatore, per non essere stata effettuata in contraddittorio con l'utente, posto che alcun obbligo in tal senso era previsto nel Regolamento del SII.
V) in ogni caso, anche a voler ammettere l'ipotesi di un ricalcolo, lo stesso non poteva essere effettuato senza prescindere dalla considerazione per cui “l'utente aveva stipulato un contratto di
fornitura con impegno annuo di mc 800, impegnandosi, conseguentemente, al versamento del relativo corrispettivo anche in caso di consumo inferiore”: ha ulteriormente aggiunto che “dal conteggio dei
corrispettivi calcolati sulla base del solo impegno di 800 mc/anno per il periodo 2012/2016, al netto dei canoni di depurazione e fognatura, fatto dalla società appellante era emerso un importo di €
87.271,41”.
VI) “Correttamente il Giudice, disattendendo l'eccezione di parte attrice, aveva riconosciuto la debenza della fattura n. 2014024512962 del 06/10/2014, emessa da a titolo di “deposito Pt_1
cauzionale”.
Per contro, doveva ritenersi non corretta la riparametrazione effettuata dal Tribunale, il quale, nel richiamare l'allegato C del RSII, aveva ritenuto che lo stesso fosse dovuto, “per le utenze non domestiche con impegno, con riferimento ai volumi impegnati per due trimestri della tariffa base”.
Ha concluso come sopra anche in punto di governo delle spese di giudizio.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
Ha ribadito che 1) a fronte della espressa contestazione di non conformità sollevata dalla Pt_1
appellata, non aveva fornito la prova che i dati di consumo dalla stessa indicati nei propri tabulati si
9 riferissero effettivamente a letture ricavate dai misuratori: assente pertanto la prova della "effettività
delle misurazioni e la loro corrispondenza con quanto portato dal misuratore" non aveva alcuna rilevanza il profilo della regolarità del funzionamento dei misuratori, “i cui dati non erano in alcun
modo conosciuti a processo alla luce delle espresse contestazioni sulla effettiva corrispondenza tra i
misuratori medesimi ed i dati numerici meramente allegati dalla fornitrice ai propri atti e di cui non vi era alcuna prova di corrispondenza”; 2) doveva ritenersi illegittimo ex se il metodo ricostruttivo presuntivo dei consumi ovvero il sistema di stima basato sui consumi pro die: il frazionamento fittizio dei dati, non consentiva di individuare quali volumi di consumo non potessero considerarsi rientranti nella prescrizione (anni 2008-2012), non potendosi individuare con sufficiente certezza quale volume di consumo fosse ascrivibile al periodo successivo, non risultando alcuna prova di "staticità" dei consumi;
3) l'omessa comunicazione dell'intendimento di di sostituire il contatore aveva Pt_1
sottratto all'utente ogni garanzia di verifica in ordine alle indicazioni del misuratore originario, e, del pari, con riferimento al nuovo, aveva impedito di verificare che lo stesso fosse stato azzerato all'atto della sua installazione: conseguiva, pertanto, la totale inutilizzabilità dei dati riportati negli strumenti,
in quanto sforniti delle garanzie contrattualmente attribuite all'utente di verifica e controllo sia in fase di rimozione che di nuova installazione.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 13 dicembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è suscettibile di accoglimento nei limiti di cui in appresso.
Nell'unico articolato motivo di gravame ha I) lamentato la erroneità della decisione del Pt_1
Tribunale laddove aveva ritenuto non iure la ricostruzione dei consumi attraverso il metodo pro die;
II) replicato che nessun dubbio poteva sussistere sulla effettiva e corretta rilevazione dei consumi,
quale riportata nelle fatture contestate, non essendo stato posto in discussione il funzionamento del misuratore;
III) ribadito che alcun rilievo, ai fini della legittimità delle richieste di pagamento, poteva assumere la sostituzione del contatore, per non essere stata effettuata in contraddittorio con l'utente,
posto che alcun obbligo in tal senso era previsto nel Regolamento del SII.
Trattasi di assunti sostanzialmente infondati.
10 Anzitutto, merita osservare che a norma dell'art.B.32 del RII il Gestore ha facoltà di sostituire il contatore qualora lo ritenga opportuno “garantendo la presenza sul posto dell'utente ove possibile e, in caso di assenza, trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione”: il dato testuale che precede conduce a ritenere non condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale non avrebbe l'onere di notiziare l'utente dell'intendimento di sostituire il contatore.
Ma, in disparte questo aspetto (e anche a voler ritenere che il Gestore non abbia l'obbligo di previamente fissare, a tal fine, un incontro con l'utente: l'art. B.24 del RII fa riferimento all'eventuale
appuntamento concordato) questa Corte non può omettere di rilevare che non ha trasmesso Pt_1
all'utente “la comunicazione di avvenuta sostituzione”; non ha provveduto a comprovare in causa la data della riferita operazione;
non ha dimostrato la lettura del contatore rimosso e neppure la lettura iniziale del contatore installato.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione della appellata competeva ad (gravata Pt_1
dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a nulla rilevando che sia stata convenuta in giudizio con azione di accertamento negativo) dimostrare, quanto meno, 1) la data di avvenuta sostituzione del contatore nonché 2) “lo stato del nuovo al momento della sua collocazione” e,
pertanto, il suo effettivo azzeramento e le modalità di avvio della misurazione.
Trattasi di onere in alcun modo assolto, nulla avendo comprovato in tale senso. Pt_1
Consegue quale necessario corollario - in assenza di ogni dimostrazione, nulla essendo dato conoscere a questa Corte circa l'esatta data di sostituzione del contatore e lo stato iniziale del medesimo (se
azzerato o meno) – che diviene sostanzialmente inutile anche accertare il corretto funzionamento del misuratore (in verità mai fondatamente messo in discussione dalla difesa della Controparte_1
: per queste stesse ragioni si appalesano anche inidonee, rispetto allo scopo avuto di mira, le
[...]
riproduzioni fotografiche (docc. 12-20) curate dalla difesa di non essendo dato conoscere Pt_1
se le date ivi riprodotte si riferiscano o meno ad un arco temporale in cui il misuratore era già a effettivo servizio dell'attività gestita dalla appellata perché già oggetto di avvenuta sostituzione.
Ulteriore portato di quanto precede è che, nella specie, diviene anche sostanzialmente ultronea ogni indagine sulla correttezza delle operazioni di ricostruzione dei consumi operata da Pt_1
attraverso il metodo pro die “calcolato sulle rilevazioni del misuratore più recente” (v. pag.14 della comparsa di costituzione 7.12.2017): ed infatti difettando riscontro certo del dato iniziale e, del pari,
11 del dato finale (v. sopra), deve – a confutazione degli assunti dell'appellante – correlativamente negarsi il riscontro delle “due letture effettive rilevate, che aprono e chiudono un periodo definito di
consumo, idoneo a determinare il consumo giornaliero che, moltiplicato per la tariffa del periodo, aveva portato alla determinazione del dovuto complessivo”.
L'appello è invece meritevole di accoglimento nella parte in cui – acclarata la omogeneità tra i consumi equamente presumibili e quelli effettivi, misurati e riscontrabili - ha ritenuto, per gli anni dal
2012 al 2016, l'odierna appellata tenuta a corrispondere ad una somma corrispondente a Pt_1
quanto in media effettivamente consumato negli anni dal 2017 al 2020 compreso.
Trattasi di valutazione che questa Corte non intende condividere.
Risulta, infatti, per tabulas che la odierna appellata ha stipulato un contratto di fornitura, non domestico, con impegno stagionale di mc 800”: pertanto, in difetto di diversa evidenza, quanto dovuto dalla per il periodo 2012-2016 (l'unico che rileva nella presente sede avuto Controparte_1
riguardo alle ragioni dell'appello) dovrà essere determinato da sulla base del solo impegno Pt_1
di 800 mc/anno per il periodo 2012-2016, al netto dei canoni di depurazione e fognatura.
Somma sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
Quanto, infine, al motivo di gravame di cui al superiore punto VI, merita replicare che non corrisponde al vero che “il Giudice, disattendendo l'eccezione di parte attrice, ha riconosciuto la debenza della fattura n. 2014024512962 del 06/10/2014, emessa da a titolo di “deposito Pt_1
cauzionale” avendo, per contro, il Tribunale di Sassari riscontrato che, in riferimento “al deposito
cauzionale, ai sensi della delibera AEEGSI 644/2015 e successive modificazioni, lo stesso non può
superare i corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, oppure un valore medio calcolato con lo stesso criterio in funzione del tipo di utenza”.
Per l'effetto, pertanto, in applicazione di detto criterio il Giudice di Sassari ha accertato e dichiarato che la società appellata “deve corrispondere il deposito cauzionale parametrato sui volumi impegnati per due trimestri per la tariffa base”: trattasi di giudizio che si sottrae al potere di riforma di questa
Corte.
Del pari, si sottrae al potere di riforma di questa Corte la statuizione di condanna di al Pt_1
pagamento dell'importo di € 100,00 in favore dell'appellata: il Tribunale di Sassari ha ritenuto di
12 disporre detta condanna per avere l'appellante omesso di riscontrare i due reclami formulati dalla appellata.
In difetto di specifiche doglianze sul punto, la censura si evidenzia insuscettibile di favorevole riscontro, dovendo ritenersi in conformità.
In definitiva, l'appello può essere accolto nei soli limiti di cui sopra.
Alcuna ulteriore statuizione si impone non avendo l'appellata introdotto appello incidentale.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di ¼ con condanna di alla rifusione in favore della Piccoli Passi dei Pt_1 CP_1
residui ¾ liquidati in dispositivo (in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la reiterazione delle difese già rese in primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie per quanto di ragione l'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari
n.1229/2022, pubblicata il 13.12.2022, accerta e dichiara che la deve pagare Controparte_1
ad , per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 compreso, una somma pari ai minimi Parte_1
contrattuali di volumi, pari a 800 mc/anno, al netto dei canoni di depurazione e fognatura oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- rigetta, per il resto, l'appello;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla rifusione dei residui ¾ in favore della Soc. Parte_1
Coop. Piccoli Passi che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 589,50 per spese e € 10.577,25
13 per compensi professionali e per il presente grado in € 5370,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari il 20 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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