Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2011, n. 9049
CASS
Sentenza 20 aprile 2011

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Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza, dovendosi escludere, atteso il carattere di proporzionalità insito in tale valutazione, che possa ritenersi provata la suddetta eccessiva gravosità solamente in ragione dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, la cui esclusiva considerazione comporterebbe l'iniquo risultato di ritenere soggette all'onere di operare le ritenute sindacali richieste dai lavoratori le imprese di medie e piccole dimensioni e di escludere quelle più grandi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto insufficiente la motivazione della corte territoriale che aveva giustificato l'inadempimento delle Poste Italiane Spa, ed escluso l'antisindacalità della relativa condotta, in relazione al numero, circa centocinquantamila, dei dipendenti).

Commentari2

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  • 2I contributi sindacali: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 30 maggio 2013

    COME GESTIRE I LAVORATORI DALLA CRISI AL FALLIMENTO Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013 Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali I prestatori di lavoro hanno il diritto di raccogliere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (1) contributi nonché di svolgere attività ed opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali, all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Sulla questioni del versamento dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali non firmatarie di ccnl si sono registrati alcuni orientamenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2011, n. 9049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9049
Data del deposito : 20 aprile 2011

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