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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/12/2024, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 306 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 16 ottobre 2024, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppina De Lutiis, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
e
(C.F. , residente in [...], Roma, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Amicis, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con il resistente , nell'ambito della quale è nato in [...] 7 CP_1 Persona_1
ottobre 2023, e che i rapporti tra le parti si sono incrinati ancor prima della nascita del piccolo al di là delle deduzioni in merito alle responsabilità della controparte sulla fine della Per_1
relazione affettiva e sulla gestione del figlio minore, ha sostanzialmente chiesto che sia regolamentato l'affido del minore, mediante affido condiviso ad entrambi i genitori, collocazione presso l'abitazione della madre, con conseguente statuizione in merito al diritto di visita del padre non collocatario e al mantenimento.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato i termini di fatto della CP_1
vicenda intercorsa tra le parti, con specifico riguardo alla fine del rapporto affettivo ed alla gestione del minore. Tuttavia, anch'egli sostanzialmente ha chiesto una regolamentazione della modalità di affido del piccolo del diritto di visita del genitore non collocatario e degli aspetti Per_1
patrimoniali legati al mantenimento.
Tanto brevemente premesso in ordine ai termini della controversia, il nodo della questione è sostanzialmente rappresentato, in primo luogo, dalle modalità di esercizio di visita del padre.
Infatti, le parti concordano sulla modalità dell'affido condiviso e sul collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna. Conseguentemente, il Tribunale, vista la volontà concorde e considerato che non emergono criticità che inducono a derogare alla normale forma di affido, ritiene di dover affidare il minore in modo condiviso da entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, stante altresì la tenera età del bambino.
Passando alla questione della regolamentazione del diritto di visita del padre, le posizioni delle parti - come detto - sono fortemente contrapposte. In particolare, il resistente CP_1
rappresenta il desiderio e l'esigenza di poter contare su un calendario di visita che consenta al minore di familiarizzare, via via in modo sempre maggiore, con l'ambiente paterno nella città di
Roma. Dal canto suo, la madre del minore ha rappresentato le forti perplessità dinanzi alla prospettiva che un bambino, ancora così piccolo, possa pernottare fuori casa e affrontare un viaggio come quello tra Francavilla e Roma.
2 Tanto premesso in ordine alla posizione delle parti, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, debba essere tenuta in prioritaria considerazione la tenera età del minore, il quale per evidenti ragioni, non può ovviamente pernottare lontano dalla residenza abituale e non può affrontare, nella normalità, continui viaggi, dimensione di vita sicuramente destabilizzante per un bambino tanto piccolo. Per l'effetto, deve essere immaginato un diritto di visita che preveda, almeno per i primi anni di vita, che sia il padre a muoversi dal suo luogo di residenza per fare visita al figlio minore;
ovviamente deve essere tenuta in debita considerazione la distanza tra i due luoghi di residenza, con la conseguenza che devono essere valorizzate le visite durante il fine settimana, essendo poco praticabile un diritto di visita che preveda una visita infrasettimanale;
inoltre, deve essere tenuto in considerazione il fatto che il minore ancora ha bisogno della presenza materna durante i pasti principali, con la conseguenza che possono essere previste fasce orarie nelle quali il padre, recandosi presso la città di Francavilla, può prelevare il minore per tenerlo con sé.
Sulla base di tali indicazioni il Tribunale ritiene di dover stabilire un calendario, per cui il padre può vedere il minore tutti i fine settimana, sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Passando agli aspetti patrimoniali, deve essere inevitabilmente stabilito un contributo per il mantenimento, in capo al genitore non collocatario. Tuttavia, il Tribunale ritiene di dover valorizzare il fatto che, almeno nei primi anni di vita, sarà il sig. a farsi carico di spese CP_1
derivanti dall'esercizio del diritto di visita. Conseguentemente, ritiene di dover disattendere le richieste della ricorrente e porre a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Per quanto concerne le spese straordinarie, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
In considerazione del non completo accoglimento delle istanze di entrambe le parti, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
3 Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affido del minore , nata il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre possa tenere con sé il figlio minore tutti i fine settimana, sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 19:00;
- dispone che versi a , entro il giorno 5 di ciascun mese, a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie siano a carico di entrambe le parti al 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche
(sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 306 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 16 ottobre 2024, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppina De Lutiis, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
e
(C.F. , residente in [...], Roma, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Amicis, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con il resistente , nell'ambito della quale è nato in [...] 7 CP_1 Persona_1
ottobre 2023, e che i rapporti tra le parti si sono incrinati ancor prima della nascita del piccolo al di là delle deduzioni in merito alle responsabilità della controparte sulla fine della Per_1
relazione affettiva e sulla gestione del figlio minore, ha sostanzialmente chiesto che sia regolamentato l'affido del minore, mediante affido condiviso ad entrambi i genitori, collocazione presso l'abitazione della madre, con conseguente statuizione in merito al diritto di visita del padre non collocatario e al mantenimento.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato i termini di fatto della CP_1
vicenda intercorsa tra le parti, con specifico riguardo alla fine del rapporto affettivo ed alla gestione del minore. Tuttavia, anch'egli sostanzialmente ha chiesto una regolamentazione della modalità di affido del piccolo del diritto di visita del genitore non collocatario e degli aspetti Per_1
patrimoniali legati al mantenimento.
Tanto brevemente premesso in ordine ai termini della controversia, il nodo della questione è sostanzialmente rappresentato, in primo luogo, dalle modalità di esercizio di visita del padre.
Infatti, le parti concordano sulla modalità dell'affido condiviso e sul collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna. Conseguentemente, il Tribunale, vista la volontà concorde e considerato che non emergono criticità che inducono a derogare alla normale forma di affido, ritiene di dover affidare il minore in modo condiviso da entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, stante altresì la tenera età del bambino.
Passando alla questione della regolamentazione del diritto di visita del padre, le posizioni delle parti - come detto - sono fortemente contrapposte. In particolare, il resistente CP_1
rappresenta il desiderio e l'esigenza di poter contare su un calendario di visita che consenta al minore di familiarizzare, via via in modo sempre maggiore, con l'ambiente paterno nella città di
Roma. Dal canto suo, la madre del minore ha rappresentato le forti perplessità dinanzi alla prospettiva che un bambino, ancora così piccolo, possa pernottare fuori casa e affrontare un viaggio come quello tra Francavilla e Roma.
2 Tanto premesso in ordine alla posizione delle parti, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, debba essere tenuta in prioritaria considerazione la tenera età del minore, il quale per evidenti ragioni, non può ovviamente pernottare lontano dalla residenza abituale e non può affrontare, nella normalità, continui viaggi, dimensione di vita sicuramente destabilizzante per un bambino tanto piccolo. Per l'effetto, deve essere immaginato un diritto di visita che preveda, almeno per i primi anni di vita, che sia il padre a muoversi dal suo luogo di residenza per fare visita al figlio minore;
ovviamente deve essere tenuta in debita considerazione la distanza tra i due luoghi di residenza, con la conseguenza che devono essere valorizzate le visite durante il fine settimana, essendo poco praticabile un diritto di visita che preveda una visita infrasettimanale;
inoltre, deve essere tenuto in considerazione il fatto che il minore ancora ha bisogno della presenza materna durante i pasti principali, con la conseguenza che possono essere previste fasce orarie nelle quali il padre, recandosi presso la città di Francavilla, può prelevare il minore per tenerlo con sé.
Sulla base di tali indicazioni il Tribunale ritiene di dover stabilire un calendario, per cui il padre può vedere il minore tutti i fine settimana, sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Passando agli aspetti patrimoniali, deve essere inevitabilmente stabilito un contributo per il mantenimento, in capo al genitore non collocatario. Tuttavia, il Tribunale ritiene di dover valorizzare il fatto che, almeno nei primi anni di vita, sarà il sig. a farsi carico di spese CP_1
derivanti dall'esercizio del diritto di visita. Conseguentemente, ritiene di dover disattendere le richieste della ricorrente e porre a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Per quanto concerne le spese straordinarie, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
In considerazione del non completo accoglimento delle istanze di entrambe le parti, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
3 Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affido del minore , nata il [...], ad [...] i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre possa tenere con sé il figlio minore tutti i fine settimana, sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 19:00;
- dispone che versi a , entro il giorno 5 di ciascun mese, a CP_1 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie siano a carico di entrambe le parti al 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche
(sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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