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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/03/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati: dott. Damiano DAZZI Presidente dott. Stefano RAGO Giudice rel. dott. Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. 760/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/02/1965; rappresentato e difeso dall'avv. Franca De Rosa come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Viale Fratti n. 7
RICORRENTE
contro
, C.F. nata ad [...], Controparte_1 C.F._2 il 27/03/1966; rappresentata e difesa dall'avv. Genni Esposito come da procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia, Via Della Repubblica n. 46/4
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1
con ogni conseguenza di legge e alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di scegliersi la propria residenza;
Per_
2) il IG.re nulla deve a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1 stante la raggiunta indipendenza economica della stessa;
3) il IG.re nulla deve a nessun titolo, neppure a titolo di contributo Parte_1 per l'affitto dell'ex casa coniugale essendo mutate le proprie condizioni economiche che lo vedono tenuto alla contribuzione al mantenimento del nuovo nucleo familiare e Pers del minore di soli 18 mesi;
4) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di OL (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
5) con vittoria di spese in caso di opposizione.
Per : Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta:
In via preliminare:
- modificare il provvedimento presidenziale del 16.06.2023 emesso dal Dott. Francesco
Parisoli, riguardo alla misura del mantenimento stabilito a favore della convenuta, conseguentemente aumentare il contributo al mantenimento, a favore della IG.ra
, nella misura di € 500,00 ovvero nella misura ritenuta equa e di Controparte_1 giustizia, essendo nelle more peggiorate le sue condizioni economiche e personali ed al contempo migliorate quelle del IG. che non deve più contribuire al Parte_1 Per_ mantenimento della figlia;
Nel merito ed in via riconvenzionale:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in OL (NA), il
23/06/2001, atto n. 16, P. 2, serie C, Anno 2001 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
-ordinare al competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione della sentenza;
- disporre a carico del sig. il versamento dell'assegno post- Parte_1 matrimoniale, a favore della sig.ra , nella misura di € 500,00 Controparte_1 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente, entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla medesima;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 16/02/2023 chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con dalla Controparte_1
pagina 2 di 8 quale era consensualmente separato in forza del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 10/11/2014, esponendo, in particolare, che Per_ dall'unione dei coniugi era nata la figlia (il 24/05/2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Costituita con memoria depositata in data 30/05/2023, Controparte_1 pur associandosi alla domanda di divorzio, chiedeva un assegno di mantenimento per la Per_ figlia quantificato in € 150,00 al mese ed un assegno divorzile quantificato in €
500,00 al mese.
3. All'udienza del 15/06/2023 il Presidente sentiva personalmente le parti ed esperiva infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 4, comma 8, l. div., in data 16/046/2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, a parziale modifica delle condizioni di separazione, veniva revocato l'obbligo a carico di di versare il Parte_1 Per_ contributo di € 350,00 al mese per il mantenimento della figlia con conferma dell'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad €
300,00 al mese.
L'ordinanza presidenziale veniva comunicata a mezzo PEC in pari data al
Pubblico Ministero, che veniva dunque messo in condizione di intervenire.
La causa proseguiva innanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza del 28/09/2023 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/01/2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. nella misura abbreviata di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l.
55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
pagina 3 di 8 essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a OL (NA) in data
23/06/2001.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebrata in data 04/11/2014) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/11/2014.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Preliminarmente, occorre dare atto che la resistente, a partire dalla memoria integrativa depositata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, ha Per_ rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia
3. L'unica domanda da delibare, dunque, è quella della intesa al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile.
Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17).
In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del pagina 4 di 8 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr.
Cass. S.U. 18287/2018).
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza,
è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sulla parte che richiede l'assegno.
Nel caso di specie, le parti, in sede di separazione consensuale, risalente al 2014, Per_ avevano concordato, oltre ad un contributo al mantenimento per la figlia di € 350,00 al mese, l'obbligo a carico del di versare alla moglie la somma di € Parte_1
300,00 al mese a titolo di contributo per l'affitto.
Tale somma, pur formalmente finalizzata a fornire un ausilio del marito alla moglie nel pagamento del canone, è riconducibile, in realtà, ad un vero e proprio assegno di mantenimento, avendo, peraltro, allora le parti dato espressamente atto dell'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi. Ora la chiede un assegno divorzile di € 500,00 al mese, deducendo la CP_1 propria mancanza di autosufficienza economica ed invocandone, dunque, la funzione assistenziale.
Il invece, contesta la sussistenza dei presupposti per il Parte_1 riconoscimento di tale assegno a favore dell'ex coniuge ed asserisce di non avere la disponibilità economica per soddisfare la di lei richiesta.
Occorre, dunque, procedere alla verifica della situazione economico-patrimoniale delle parti.
di anni 59, lavora come operaio con contratto a tempo Parte_1 indeterminato.
Nel 2013, cioè all'epoca della separazione, percepiva una retribuzione netta pari ad € 26.600,00 circa, corrispondente ad € 2.200,00 circa al mese (cfr. CUD 2014 sub doc. 5 del ricorrente).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 26.400,00 circa nel 2019, ad € 26.600,00 circa nel 2020, ad € 27.400,00 circa nel 2021 (cfr. Certificazione Unica 2020,
2021 e 2022 sub docc. 6, 7, 8 del ricorrente).
Ha ricevuto dal datore di lavoro accrediti sul conto corrente per complessivi €
33.582,86 nel 2022 (cfr. estratto conto sub doc. 5 del ricorrente), corrispondenti, in media, ad € 2.798,57 al mese.
pagina 5 di 8 D'altronde, egli stesso ha riconosciuto, alla pagina 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di poter contare ora su entrate maggiori rispetto a quelle di cui disponeva al momento della separazione.
Ha instaurato una convivenza more uxorio con tale , psicoterapeuta in Per_3 Pers libera professione, dalla quale ha avuto un altro figlio, nato il [...], ed il nucleo familiare vive nell'immobile di proprietà della nuova compagna.
Contribuisce alle spese per il ménage familiare in misura pari ad € 5.700,00 all'anno, corrispondente ad € 475,00 al mese (cfr. estratto del conto corrente cointestato per spese gestione casa sub doc. 9 del ricorrente). A riguardo, si noti che le spese per le baby sitter di cui al doc. 11 del ricorrente sono pagate con denaro tratto dal conto comune (cfr. doc. 9) e che non risulta chi abbia effettivamente pagato le rette per l'asilo nido di cui ai docc. 12, 13, 14.
Non può, invece, tenersi conto del rateo di € 198,00 per il pagamento di cartelle esattoriali, non potendo egli giovarsi di un suo pregresso inadempimento.
di anni 57, ha iniziato a lavorare nel 2010 come addetta Controparte_1 alle pulizie, prima presso e poi presso e da maggio Org_1 Organizzazione_2
2023 lavora presso con contratto part time a tempo indeterminato. Org_3
Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non risulta che la donna fino al maggio 2023 svolgesse due attività lavorative alle quale avrebbe rinunciato per instaurare il rapporto lavorativo con l'attuale datore di lavoro a condizioni retributive peggiorative, avuto riguardo sia ai dati riportati nel suo percorso lavoratore (cfr. doc. 4 della resistente), sia alla provenienza degli accrediti dello stipendio dalla sola “
[...]
(cfr. doc. 11 della resistente). Organizzazione_4
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 10.700,00 circa nel 2019, ad € 11.100,00 circa nel 2020, ad € 11.900,00 circa nel 2021 (cfr. Mod. 730/2020, 2021 e 2022 sub doc. 8 della resistente), corrispondenti, in media, ad una disponibilità di € 930,00 circa al mese, che, tuttavia, è comprensiva dell'assegno di mantenimento pari ad
€ 300,00 al mese (cfr. rigo C6 delle dichiarazioni dei redditi nel quale è riportato l'ammontare di tale assegno per complessivi € 3.600,00 all'anno). Ha ricevuto dal datore di lavoro accrediti sul conto corrente per complessivi € 8.238,51 nel 2020, € 10.276,39 nel 2021, € 10.072,94 nel 2022 (cfr. estratto conto sub doc. 11 della resistente), corrispondenti, in media, ad € 794,10 al mese. La sua attuale retribuzione, pari ad € 700,00 circa al mese (calcolata sulla base delle buste paga dei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre 2023 di cui ai docc. 13 e 14 della resistente, da cui risulta che a quest'ultima spetta anche la quattordicesima), non è, dunque, significativamente cambiata. Per_ Vive con la figlia commessa in un negozio di abbigliamento con retribuzione di € 1.200,00 circa al mese, in un alloggio popolare dell' con canone Org_5 mensile di € 143,00 al mese (cfr. doc. 15 della resistente). Le è stata riconosciuta un'invalidità pari al 35%. È gravata dalla rata di € 103,58 al mese per un finanziamento contratto, a suo dire, Per_ per l'acquisto dell'autovettura per la figlia (cfr. doc. 18 della resistente) con prezzo che, pacificamente, le parti avevano deciso di suddividere a metà (cfr. pagina 5 della memoria costitutiva;
art. 115 c.p.c.).
pagina 6 di 8 Di tale somma, tuttavia, non può tenersi conto, sia perché, a fronte dell'acquisto dell'autovettura avvenuta nel marzo 2023, non risulta in atti quando il finanziamento sia stato effettivamente contratto (dal doc. 18 della resistente si evince soltanto che la data di scadenza del primo rateo era l'01/06/2023), sia perché, in ogni caso, a fronte della quota parte del prezzo gravante sulla pari ad € 1.400,00, il finanziamento è CP_1 stato contratto per il maggiore importo di € 3.900,00.
Tanto premesso, sussiste, nella specie, il diritto della donna a ricevere un assegno di divorzio con funzione assistenziale, non potendo costei – giunta all'età di 57 anni, da ormai molto tempo percettrice di una modesta retribuzione di € 700/800,00 circa al mese ed oltretutto gravata da spese per alloggio pari ad € 143,00 circa al mese – reputarsi economicamente autosufficiente, neppure laddove si considerasse la pur presumibile partecipazione della figlia alle spese domestiche.
Tutto ciò considerato, avuto riguardo alla situazione economica delle parti ed in particolare a quella del ricorrente, il quale può contare su uno stipendio di importo di gran lunga maggiore rispetto a quello dell'ex coniuge e comunque sufficiente per far fronte agli oneri nei confronti sia di quest'ultima sia della sua nuova famiglia, ed altresì alla durata del matrimonio, l'assegno di divorzio spettante alla dev'essere CP_1 determinato in misura pari ad € 300,00 al mese.
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo sulla base della congrua nota spese prodotta in allegato alla memoria di replica e redatta in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
(Tunisia) il 09/02/1965, e nata ad [...] il Controparte_1
27/03/1966, celebrato con rito civile a OL (NA) il 23/06/2001 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2001 parte II serie C numero 16;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni mese
[...] mediante bonifico bancario, la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici;
Org_6
4. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, in data 29 febbraio 2024.
IL GIUDICE EST. dott. Stefano Rago
IL PRESIDENTE
dott. Damiano Dazzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati: dott. Damiano DAZZI Presidente dott. Stefano RAGO Giudice rel. dott. Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. 760/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/02/1965; rappresentato e difeso dall'avv. Franca De Rosa come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Viale Fratti n. 7
RICORRENTE
contro
, C.F. nata ad [...], Controparte_1 C.F._2 il 27/03/1966; rappresentata e difesa dall'avv. Genni Esposito come da procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia, Via Della Repubblica n. 46/4
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1
con ogni conseguenza di legge e alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di scegliersi la propria residenza;
Per_
2) il IG.re nulla deve a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1 stante la raggiunta indipendenza economica della stessa;
3) il IG.re nulla deve a nessun titolo, neppure a titolo di contributo Parte_1 per l'affitto dell'ex casa coniugale essendo mutate le proprie condizioni economiche che lo vedono tenuto alla contribuzione al mantenimento del nuovo nucleo familiare e Pers del minore di soli 18 mesi;
4) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di OL (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
5) con vittoria di spese in caso di opposizione.
Per : Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta:
In via preliminare:
- modificare il provvedimento presidenziale del 16.06.2023 emesso dal Dott. Francesco
Parisoli, riguardo alla misura del mantenimento stabilito a favore della convenuta, conseguentemente aumentare il contributo al mantenimento, a favore della IG.ra
, nella misura di € 500,00 ovvero nella misura ritenuta equa e di Controparte_1 giustizia, essendo nelle more peggiorate le sue condizioni economiche e personali ed al contempo migliorate quelle del IG. che non deve più contribuire al Parte_1 Per_ mantenimento della figlia;
Nel merito ed in via riconvenzionale:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in OL (NA), il
23/06/2001, atto n. 16, P. 2, serie C, Anno 2001 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
-ordinare al competente Ufficio di Stato Civile la relativa annotazione della sentenza;
- disporre a carico del sig. il versamento dell'assegno post- Parte_1 matrimoniale, a favore della sig.ra , nella misura di € 500,00 Controparte_1 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente, entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla medesima;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 16/02/2023 chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con dalla Controparte_1
pagina 2 di 8 quale era consensualmente separato in forza del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 10/11/2014, esponendo, in particolare, che Per_ dall'unione dei coniugi era nata la figlia (il 24/05/2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Costituita con memoria depositata in data 30/05/2023, Controparte_1 pur associandosi alla domanda di divorzio, chiedeva un assegno di mantenimento per la Per_ figlia quantificato in € 150,00 al mese ed un assegno divorzile quantificato in €
500,00 al mese.
3. All'udienza del 15/06/2023 il Presidente sentiva personalmente le parti ed esperiva infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 4, comma 8, l. div., in data 16/046/2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, a parziale modifica delle condizioni di separazione, veniva revocato l'obbligo a carico di di versare il Parte_1 Per_ contributo di € 350,00 al mese per il mantenimento della figlia con conferma dell'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad €
300,00 al mese.
L'ordinanza presidenziale veniva comunicata a mezzo PEC in pari data al
Pubblico Ministero, che veniva dunque messo in condizione di intervenire.
La causa proseguiva innanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza del 28/09/2023 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/01/2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. nella misura abbreviata di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l.
55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
pagina 3 di 8 essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a OL (NA) in data
23/06/2001.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebrata in data 04/11/2014) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/11/2014.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Preliminarmente, occorre dare atto che la resistente, a partire dalla memoria integrativa depositata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, ha Per_ rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia
3. L'unica domanda da delibare, dunque, è quella della intesa al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile.
Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17).
In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del pagina 4 di 8 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr.
Cass. S.U. 18287/2018).
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza,
è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sulla parte che richiede l'assegno.
Nel caso di specie, le parti, in sede di separazione consensuale, risalente al 2014, Per_ avevano concordato, oltre ad un contributo al mantenimento per la figlia di € 350,00 al mese, l'obbligo a carico del di versare alla moglie la somma di € Parte_1
300,00 al mese a titolo di contributo per l'affitto.
Tale somma, pur formalmente finalizzata a fornire un ausilio del marito alla moglie nel pagamento del canone, è riconducibile, in realtà, ad un vero e proprio assegno di mantenimento, avendo, peraltro, allora le parti dato espressamente atto dell'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi. Ora la chiede un assegno divorzile di € 500,00 al mese, deducendo la CP_1 propria mancanza di autosufficienza economica ed invocandone, dunque, la funzione assistenziale.
Il invece, contesta la sussistenza dei presupposti per il Parte_1 riconoscimento di tale assegno a favore dell'ex coniuge ed asserisce di non avere la disponibilità economica per soddisfare la di lei richiesta.
Occorre, dunque, procedere alla verifica della situazione economico-patrimoniale delle parti.
di anni 59, lavora come operaio con contratto a tempo Parte_1 indeterminato.
Nel 2013, cioè all'epoca della separazione, percepiva una retribuzione netta pari ad € 26.600,00 circa, corrispondente ad € 2.200,00 circa al mese (cfr. CUD 2014 sub doc. 5 del ricorrente).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 26.400,00 circa nel 2019, ad € 26.600,00 circa nel 2020, ad € 27.400,00 circa nel 2021 (cfr. Certificazione Unica 2020,
2021 e 2022 sub docc. 6, 7, 8 del ricorrente).
Ha ricevuto dal datore di lavoro accrediti sul conto corrente per complessivi €
33.582,86 nel 2022 (cfr. estratto conto sub doc. 5 del ricorrente), corrispondenti, in media, ad € 2.798,57 al mese.
pagina 5 di 8 D'altronde, egli stesso ha riconosciuto, alla pagina 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di poter contare ora su entrate maggiori rispetto a quelle di cui disponeva al momento della separazione.
Ha instaurato una convivenza more uxorio con tale , psicoterapeuta in Per_3 Pers libera professione, dalla quale ha avuto un altro figlio, nato il [...], ed il nucleo familiare vive nell'immobile di proprietà della nuova compagna.
Contribuisce alle spese per il ménage familiare in misura pari ad € 5.700,00 all'anno, corrispondente ad € 475,00 al mese (cfr. estratto del conto corrente cointestato per spese gestione casa sub doc. 9 del ricorrente). A riguardo, si noti che le spese per le baby sitter di cui al doc. 11 del ricorrente sono pagate con denaro tratto dal conto comune (cfr. doc. 9) e che non risulta chi abbia effettivamente pagato le rette per l'asilo nido di cui ai docc. 12, 13, 14.
Non può, invece, tenersi conto del rateo di € 198,00 per il pagamento di cartelle esattoriali, non potendo egli giovarsi di un suo pregresso inadempimento.
di anni 57, ha iniziato a lavorare nel 2010 come addetta Controparte_1 alle pulizie, prima presso e poi presso e da maggio Org_1 Organizzazione_2
2023 lavora presso con contratto part time a tempo indeterminato. Org_3
Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non risulta che la donna fino al maggio 2023 svolgesse due attività lavorative alle quale avrebbe rinunciato per instaurare il rapporto lavorativo con l'attuale datore di lavoro a condizioni retributive peggiorative, avuto riguardo sia ai dati riportati nel suo percorso lavoratore (cfr. doc. 4 della resistente), sia alla provenienza degli accrediti dello stipendio dalla sola “
[...]
(cfr. doc. 11 della resistente). Organizzazione_4
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 10.700,00 circa nel 2019, ad € 11.100,00 circa nel 2020, ad € 11.900,00 circa nel 2021 (cfr. Mod. 730/2020, 2021 e 2022 sub doc. 8 della resistente), corrispondenti, in media, ad una disponibilità di € 930,00 circa al mese, che, tuttavia, è comprensiva dell'assegno di mantenimento pari ad
€ 300,00 al mese (cfr. rigo C6 delle dichiarazioni dei redditi nel quale è riportato l'ammontare di tale assegno per complessivi € 3.600,00 all'anno). Ha ricevuto dal datore di lavoro accrediti sul conto corrente per complessivi € 8.238,51 nel 2020, € 10.276,39 nel 2021, € 10.072,94 nel 2022 (cfr. estratto conto sub doc. 11 della resistente), corrispondenti, in media, ad € 794,10 al mese. La sua attuale retribuzione, pari ad € 700,00 circa al mese (calcolata sulla base delle buste paga dei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre 2023 di cui ai docc. 13 e 14 della resistente, da cui risulta che a quest'ultima spetta anche la quattordicesima), non è, dunque, significativamente cambiata. Per_ Vive con la figlia commessa in un negozio di abbigliamento con retribuzione di € 1.200,00 circa al mese, in un alloggio popolare dell' con canone Org_5 mensile di € 143,00 al mese (cfr. doc. 15 della resistente). Le è stata riconosciuta un'invalidità pari al 35%. È gravata dalla rata di € 103,58 al mese per un finanziamento contratto, a suo dire, Per_ per l'acquisto dell'autovettura per la figlia (cfr. doc. 18 della resistente) con prezzo che, pacificamente, le parti avevano deciso di suddividere a metà (cfr. pagina 5 della memoria costitutiva;
art. 115 c.p.c.).
pagina 6 di 8 Di tale somma, tuttavia, non può tenersi conto, sia perché, a fronte dell'acquisto dell'autovettura avvenuta nel marzo 2023, non risulta in atti quando il finanziamento sia stato effettivamente contratto (dal doc. 18 della resistente si evince soltanto che la data di scadenza del primo rateo era l'01/06/2023), sia perché, in ogni caso, a fronte della quota parte del prezzo gravante sulla pari ad € 1.400,00, il finanziamento è CP_1 stato contratto per il maggiore importo di € 3.900,00.
Tanto premesso, sussiste, nella specie, il diritto della donna a ricevere un assegno di divorzio con funzione assistenziale, non potendo costei – giunta all'età di 57 anni, da ormai molto tempo percettrice di una modesta retribuzione di € 700/800,00 circa al mese ed oltretutto gravata da spese per alloggio pari ad € 143,00 circa al mese – reputarsi economicamente autosufficiente, neppure laddove si considerasse la pur presumibile partecipazione della figlia alle spese domestiche.
Tutto ciò considerato, avuto riguardo alla situazione economica delle parti ed in particolare a quella del ricorrente, il quale può contare su uno stipendio di importo di gran lunga maggiore rispetto a quello dell'ex coniuge e comunque sufficiente per far fronte agli oneri nei confronti sia di quest'ultima sia della sua nuova famiglia, ed altresì alla durata del matrimonio, l'assegno di divorzio spettante alla dev'essere CP_1 determinato in misura pari ad € 300,00 al mese.
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo sulla base della congrua nota spese prodotta in allegato alla memoria di replica e redatta in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
(Tunisia) il 09/02/1965, e nata ad [...] il Controparte_1
27/03/1966, celebrato con rito civile a OL (NA) il 23/06/2001 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2001 parte II serie C numero 16;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni mese
[...] mediante bonifico bancario, la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici;
Org_6
4. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, in data 29 febbraio 2024.
IL GIUDICE EST. dott. Stefano Rago
IL PRESIDENTE
dott. Damiano Dazzi
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