TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa RI MA RL, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3
D.L. 117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7144 \2019 Reg. Gen. vertente tra
(Cod. Fisc. Parte_1
), in persona del suo Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
come in atti dall'avv. NI BUZZANGA;
- attore-
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
come in atti dall'avv. PERRA LORENZO;
-convenuto-
E
(c.f. ), nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2
10/05/1971;
-convenuto contumace-
avente ad OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: l'attore ha concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di Via Podgora 28/E in Pinerolo ha convenuto in giudizio e , quali chiamati CP_1 CP_2
all'eredità dei genitori , deceduto il 28 dicembre 2006, e Persona_1 [...]
, deceduta il 1° aprile 2009, deducendo che gli stessi non hanno provveduto Per_2
alla formale dichiarazione di accettazione o rinuncia, ma hanno posto in essere comportamenti idonei a integrare accettazione tacita ai sensi degli artt. 485 e 476 c.c.
L'attore ha esposto che, in particolare, il convenuto , dopo la CP_1
morte dei genitori, ha esercitato il possesso dei beni ereditari senza redigere l'inventario, trasferendo la propria residenza nell'immobile sito in , Pt_1 [...]
, volturando le utenze domestiche a proprio nome, utilizzando Parte_1
l'abitazione con la propria famiglia e gestendo le parti comuni condominiali. Quanto alla madre , ha allegato che la stessa, in occasione della denuncia di Persona_2
successione del marito, ha richiesto la voltura catastale dell'immobile, condotta che denoterebbe la volontà di accettare l'eredità.
Sulla base di tali circostanze, l'attore ha sostenuto che e CP_1 [...]
abbiano acquisito la qualità di eredi puri e semplici di e che Per_2 Persona_1
sia divenuto erede puro e semplice della madre, con conseguente CP_1
determinazione delle quote ereditarie: per la successione del padre, inizialmente pari a un terzo ciascuno, accresciute a metà per effetto della prescrizione del diritto di accettare da parte di NI;
per la successione della madre, la quota di pari CP_1
a metà, accresciuta all'intero per decadenza del fratello.
Il Condominio ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che CP_1
e sono eredi puri e semplici di;
di accertare
[...] Persona_2 Persona_1
e dichiarare che è erede puro e semplice di;
di CP_1 Persona_2
determinare le quote ereditarie per come sopra indicate;
di condannare i convenuti alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito , contestando integralmente le domande formulate CP_1
dal Condominio attore. Ha eccepito che la controversia, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di erede, rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, non esperita dall'attore, con conseguente improcedibilità della domanda. Nel merito, il convenuto ha negato di aver acquisito la qualità di erede puro e semplice dei genitori, contestando che i comportamenti indicati dall'attore (trasferimento di residenza, voltura utenze, presenza di corrispondenza) possano integrare accettazione tacita ai sensi dell'art. 485
c.c. Ha sostenuto che tali atti sono privi di rilevanza giuridica ai fini successori, trattandosi di mere formalità amministrative. Ha eccepito, inoltre, l'illiceità e l'inutilizzabilità delle prove documentali prodotte dall'attore, in quanto acquisite in violazione della riservatezza della corrispondenza e senza legittima autorizzazione. Il convenuto ha concluso chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in subordine, rigettare le domande perché infondate, accertando l'inesistenza della qualità di erede puro e semplice in capo al convenuto.
Il convenuto , sebbene citato, non si è costituito in giudizio e, CP_2
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In corso di causa è stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 5 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”. L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”. Secondo l'articolo 476 c.c. l'accettazione è, invece, tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Con sentenza n. 4843/2019 la Suprema Corte ha chiarito che, al fine di configurare un'accettazione tacita dell'eredità, occorre, innanzi tutto, la
“consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore”.
Il chiamato, inoltre, deve assumere “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Con la pronuncia sopra citata la Cassazione ha evidenziato, altresì, come, “ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza” tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività ... incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
La voltura catastale rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Come chiaramente disposto dall'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, anche se può avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato,
o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria. Detta accettazione, quindi, non ricorre ove solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia compiuto atti significativi, quali la richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 15888/14, rv.
632054; n. 8980/17, rv. 643674).
Nel caso di specie, è configurabile l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius nato a [...] il [...], deceduto a ES (CA) il Persona_1
28/12/2006, da parte di , alla quale sono riferibili la Persona_2
presentazione della dichiarazione di successione, il pagamento imposte e anche la richiesta voltura tramite notaio.
Mentre quanto a la parte attrice ha sostenuto che il CP_1
convenuto- pur non avendo formalmente dichiarato l'accettazione dell'eredità e non avendo dato riscontro al provvedimento del giudice pronunciato nell'ambito dell'azione ex art. 481 c.c. promossa dal abbia posto in essere Parte_1
comportamenti inequivocabili che presuppongono la volontà di assumere la qualità di erede. Specificamente, dopo la morte del padre, nel 2007 si è recato nell'immobile di insieme alla madre, ha delegato il vicino per partecipare alle assemblee Pt_1
condominiali e gli ha consegnato le chiavi, assumendo così poteri tipici del proprietario. Nello stesso periodo ha provveduto alla voltura delle utenze domestiche a suo nome, segno di gestione diretta del bene ereditario. Successivamente, tra il 2012
e il 2014, ha trasferito la propria residenza nell'immobile, vi ha abitato stabilmente con la famiglia, ha ricevuto corrispondenza e bollette intestate, ha mantenuto i nominativi sui campanelli e ha consentito la domiciliazione bancaria della moglie presso quell'indirizzo.
Tali condotte, corroborate da documentazione fotografica e bollette, dimostrano un possesso continuativo e qualificato dei beni ereditari.
Si specifica che l'attore ha fondato le proprie allegazioni su una serie di elementi documentali che, pur non rientrando tra le prove tipiche previste dal codice di rito, assumono rilevanza ai sensi del principio di libertà dei mezzi di prova sancito dall'art. 115 c.p.c. e del sistema delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Si tratta, in particolare, di certificati anagrafici, corrispondenza privata, fatture di utenze domestiche e volture catastali, che sono stati prodotti per dimostrare il possesso qualificante sui beni ereditari e la conseguente accettazione tacita dell'eredità.
Il convenuto ha contestato la liceità e la provenienza di tali documenti, sostenendo che essi non provano in modo diretto né il possesso effettivo né la volontà di accettare l'eredità.
Tuttavia, atti come la voltura catastale, se accompagnati da altri comportamenti significativi, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a integrare una prova sufficiente dell'accettazione tacita, in quanto presuppongono l'esercizio di poteri che spettano solo all'erede. Nel caso di specie, tali elementi documentali, valutati nel loro complesso e alla luce della mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., consentono di ritenere provato il possesso continuativo dell'immobile e l'assunzione della qualità di erede puro e semplice da parte di . Ed invero, tale comportamento, unito agli elementi già CP_1
acquisiti, può essere interpretato come conferma implicita della ricostruzione attorea.
Il trasferimento di residenza, la voltura delle utenze e l'uso stabile del bene ereditario costituiscono indizi gravi e concordanti di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. infatti, il possesso anche di un solo bene ereditario, se accompagnato dalla consapevolezza della sua provenienza, è sufficiente per far scattare l'obbligo di inventario entro tre mesi, pena l'acquisto della qualità di erede puro e semplice ex art. 485 c.c.
Nel caso in esame, ha esercitato un possesso pieno e CP_1
consapevole, protratto nel tempo e accompagnato da atti di gestione, rendendo incontestabile la sua qualità di erede.
La mancata dichiarazione entro il termine fissato dal Tribunale di Cagliari nell'azione ex art. 481 c.c. ha determinato la decadenza del fratello NI dal diritto di accettare, mentre per , già nel possesso dei beni, si è consolidata la CP_1
qualità di erede puro e semplice. Quanto al chiamato , la sua contumacia e la totale inerzia sia in CP_2
sede di “actio interrogatoria” sia nel presente giudizio hanno determinato la perdita del diritto di accettare l'eredità. Per la successione del padre è maturata la Per_1
prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c., mentre per la successione della madre
è intervenuta la decadenza fissata dal Tribunale ai sensi dell'art. 481 c.c. Ne Per_2
consegue che non ha acquisito la qualità di erede né per la prima né CP_2
per la seconda successione, con accrescimento delle quote ereditarie agli altri chiamati.
Pertanto, deve dichiararsi che e sono eredi puri CP_1 Persona_2
e semplici del defunto ciascuno per la quota di metà, e che Persona_1 [...]
è erede puro e semplice della madre per l'intero. CP_1 Persona_2
All'accoglimento della domanda consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile) e delle attività difensive compiute. Nulla va disposto in ordine alle spese della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che e hanno acquistato la CP_1 Persona_2
qualità di eredi puri e semplici del defunto deceduto in ES il Persona_1
28/12/2006, per effetto del possesso dei beni ereditari e dell'omesso compimento dell'inventario ex art. 485 c.c., ciascuno per la quota di ½;
- accerta e dichiara che ha acquistato la qualità di erede puro e CP_1
semplice della defunta , deceduta in ES il 01/04/2009, per Persona_2
effetto del possesso dei beni ereditari e dell'omesso compimento dell'inventario ex art. 485 c.c., per la quota di 1/1 (intero). - accerta e dichiara che è decaduto e prescritto dal diritto di CP_2
accettare le eredità dei genitori, ai sensi degli artt. 480 e 481 c.c.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza di accertamento della qualità di erede in favore di
; CP_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell'attore, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- nulla sulle spese delle parte rimasta contumace.
Così deciso il 10.11.2025
IL GIUDICE
RI MA RL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa RI MA RL, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3
D.L. 117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7144 \2019 Reg. Gen. vertente tra
(Cod. Fisc. Parte_1
), in persona del suo Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
come in atti dall'avv. NI BUZZANGA;
- attore-
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
come in atti dall'avv. PERRA LORENZO;
-convenuto-
E
(c.f. ), nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_2
10/05/1971;
-convenuto contumace-
avente ad OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: l'attore ha concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di Via Podgora 28/E in Pinerolo ha convenuto in giudizio e , quali chiamati CP_1 CP_2
all'eredità dei genitori , deceduto il 28 dicembre 2006, e Persona_1 [...]
, deceduta il 1° aprile 2009, deducendo che gli stessi non hanno provveduto Per_2
alla formale dichiarazione di accettazione o rinuncia, ma hanno posto in essere comportamenti idonei a integrare accettazione tacita ai sensi degli artt. 485 e 476 c.c.
L'attore ha esposto che, in particolare, il convenuto , dopo la CP_1
morte dei genitori, ha esercitato il possesso dei beni ereditari senza redigere l'inventario, trasferendo la propria residenza nell'immobile sito in , Pt_1 [...]
, volturando le utenze domestiche a proprio nome, utilizzando Parte_1
l'abitazione con la propria famiglia e gestendo le parti comuni condominiali. Quanto alla madre , ha allegato che la stessa, in occasione della denuncia di Persona_2
successione del marito, ha richiesto la voltura catastale dell'immobile, condotta che denoterebbe la volontà di accettare l'eredità.
Sulla base di tali circostanze, l'attore ha sostenuto che e CP_1 [...]
abbiano acquisito la qualità di eredi puri e semplici di e che Per_2 Persona_1
sia divenuto erede puro e semplice della madre, con conseguente CP_1
determinazione delle quote ereditarie: per la successione del padre, inizialmente pari a un terzo ciascuno, accresciute a metà per effetto della prescrizione del diritto di accettare da parte di NI;
per la successione della madre, la quota di pari CP_1
a metà, accresciuta all'intero per decadenza del fratello.
Il Condominio ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che CP_1
e sono eredi puri e semplici di;
di accertare
[...] Persona_2 Persona_1
e dichiarare che è erede puro e semplice di;
di CP_1 Persona_2
determinare le quote ereditarie per come sopra indicate;
di condannare i convenuti alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito , contestando integralmente le domande formulate CP_1
dal Condominio attore. Ha eccepito che la controversia, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di erede, rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, non esperita dall'attore, con conseguente improcedibilità della domanda. Nel merito, il convenuto ha negato di aver acquisito la qualità di erede puro e semplice dei genitori, contestando che i comportamenti indicati dall'attore (trasferimento di residenza, voltura utenze, presenza di corrispondenza) possano integrare accettazione tacita ai sensi dell'art. 485
c.c. Ha sostenuto che tali atti sono privi di rilevanza giuridica ai fini successori, trattandosi di mere formalità amministrative. Ha eccepito, inoltre, l'illiceità e l'inutilizzabilità delle prove documentali prodotte dall'attore, in quanto acquisite in violazione della riservatezza della corrispondenza e senza legittima autorizzazione. Il convenuto ha concluso chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in subordine, rigettare le domande perché infondate, accertando l'inesistenza della qualità di erede puro e semplice in capo al convenuto.
Il convenuto , sebbene citato, non si è costituito in giudizio e, CP_2
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In corso di causa è stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 5 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”. L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”. Secondo l'articolo 476 c.c. l'accettazione è, invece, tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Con sentenza n. 4843/2019 la Suprema Corte ha chiarito che, al fine di configurare un'accettazione tacita dell'eredità, occorre, innanzi tutto, la
“consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore”.
Il chiamato, inoltre, deve assumere “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Con la pronuncia sopra citata la Cassazione ha evidenziato, altresì, come, “ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza” tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività ... incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
La voltura catastale rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Come chiaramente disposto dall'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, anche se può avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato,
o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria. Detta accettazione, quindi, non ricorre ove solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia compiuto atti significativi, quali la richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 15888/14, rv.
632054; n. 8980/17, rv. 643674).
Nel caso di specie, è configurabile l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius nato a [...] il [...], deceduto a ES (CA) il Persona_1
28/12/2006, da parte di , alla quale sono riferibili la Persona_2
presentazione della dichiarazione di successione, il pagamento imposte e anche la richiesta voltura tramite notaio.
Mentre quanto a la parte attrice ha sostenuto che il CP_1
convenuto- pur non avendo formalmente dichiarato l'accettazione dell'eredità e non avendo dato riscontro al provvedimento del giudice pronunciato nell'ambito dell'azione ex art. 481 c.c. promossa dal abbia posto in essere Parte_1
comportamenti inequivocabili che presuppongono la volontà di assumere la qualità di erede. Specificamente, dopo la morte del padre, nel 2007 si è recato nell'immobile di insieme alla madre, ha delegato il vicino per partecipare alle assemblee Pt_1
condominiali e gli ha consegnato le chiavi, assumendo così poteri tipici del proprietario. Nello stesso periodo ha provveduto alla voltura delle utenze domestiche a suo nome, segno di gestione diretta del bene ereditario. Successivamente, tra il 2012
e il 2014, ha trasferito la propria residenza nell'immobile, vi ha abitato stabilmente con la famiglia, ha ricevuto corrispondenza e bollette intestate, ha mantenuto i nominativi sui campanelli e ha consentito la domiciliazione bancaria della moglie presso quell'indirizzo.
Tali condotte, corroborate da documentazione fotografica e bollette, dimostrano un possesso continuativo e qualificato dei beni ereditari.
Si specifica che l'attore ha fondato le proprie allegazioni su una serie di elementi documentali che, pur non rientrando tra le prove tipiche previste dal codice di rito, assumono rilevanza ai sensi del principio di libertà dei mezzi di prova sancito dall'art. 115 c.p.c. e del sistema delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Si tratta, in particolare, di certificati anagrafici, corrispondenza privata, fatture di utenze domestiche e volture catastali, che sono stati prodotti per dimostrare il possesso qualificante sui beni ereditari e la conseguente accettazione tacita dell'eredità.
Il convenuto ha contestato la liceità e la provenienza di tali documenti, sostenendo che essi non provano in modo diretto né il possesso effettivo né la volontà di accettare l'eredità.
Tuttavia, atti come la voltura catastale, se accompagnati da altri comportamenti significativi, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a integrare una prova sufficiente dell'accettazione tacita, in quanto presuppongono l'esercizio di poteri che spettano solo all'erede. Nel caso di specie, tali elementi documentali, valutati nel loro complesso e alla luce della mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., consentono di ritenere provato il possesso continuativo dell'immobile e l'assunzione della qualità di erede puro e semplice da parte di . Ed invero, tale comportamento, unito agli elementi già CP_1
acquisiti, può essere interpretato come conferma implicita della ricostruzione attorea.
Il trasferimento di residenza, la voltura delle utenze e l'uso stabile del bene ereditario costituiscono indizi gravi e concordanti di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. infatti, il possesso anche di un solo bene ereditario, se accompagnato dalla consapevolezza della sua provenienza, è sufficiente per far scattare l'obbligo di inventario entro tre mesi, pena l'acquisto della qualità di erede puro e semplice ex art. 485 c.c.
Nel caso in esame, ha esercitato un possesso pieno e CP_1
consapevole, protratto nel tempo e accompagnato da atti di gestione, rendendo incontestabile la sua qualità di erede.
La mancata dichiarazione entro il termine fissato dal Tribunale di Cagliari nell'azione ex art. 481 c.c. ha determinato la decadenza del fratello NI dal diritto di accettare, mentre per , già nel possesso dei beni, si è consolidata la CP_1
qualità di erede puro e semplice. Quanto al chiamato , la sua contumacia e la totale inerzia sia in CP_2
sede di “actio interrogatoria” sia nel presente giudizio hanno determinato la perdita del diritto di accettare l'eredità. Per la successione del padre è maturata la Per_1
prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c., mentre per la successione della madre
è intervenuta la decadenza fissata dal Tribunale ai sensi dell'art. 481 c.c. Ne Per_2
consegue che non ha acquisito la qualità di erede né per la prima né CP_2
per la seconda successione, con accrescimento delle quote ereditarie agli altri chiamati.
Pertanto, deve dichiararsi che e sono eredi puri CP_1 Persona_2
e semplici del defunto ciascuno per la quota di metà, e che Persona_1 [...]
è erede puro e semplice della madre per l'intero. CP_1 Persona_2
All'accoglimento della domanda consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile) e delle attività difensive compiute. Nulla va disposto in ordine alle spese della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che e hanno acquistato la CP_1 Persona_2
qualità di eredi puri e semplici del defunto deceduto in ES il Persona_1
28/12/2006, per effetto del possesso dei beni ereditari e dell'omesso compimento dell'inventario ex art. 485 c.c., ciascuno per la quota di ½;
- accerta e dichiara che ha acquistato la qualità di erede puro e CP_1
semplice della defunta , deceduta in ES il 01/04/2009, per Persona_2
effetto del possesso dei beni ereditari e dell'omesso compimento dell'inventario ex art. 485 c.c., per la quota di 1/1 (intero). - accerta e dichiara che è decaduto e prescritto dal diritto di CP_2
accettare le eredità dei genitori, ai sensi degli artt. 480 e 481 c.c.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza di accertamento della qualità di erede in favore di
; CP_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell'attore, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- nulla sulle spese delle parte rimasta contumace.
Così deciso il 10.11.2025
IL GIUDICE
RI MA RL