Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2320/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. Parte_1 P.IVA_1
(Avv. PUCCIO GIANPIERO)
Parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MANCUSO MARIO FRANCESO)
Parte opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 240 /2022
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio interponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 240 /2022, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 28 febbraio 2022.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e l'inesistenza del credito.
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Così brevemente delineata la res litigiosa va esaminata innanzitutto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Risulta dagli atti che la notifica dell'opposizione è avvenuta il 6.6.2024 mentre l'iscrizione a ruolo della causa il 7.9.2024, dunque tardivamente.
Occorre considerare che la tardiva iscrizione della causa a ruolo e la tardiva costituzione dell'attore hanno riguardato un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con le peculiarità ad esso connesse. A tal riguardo, occorre considerare il disposto dell'art. 647 c.p.c., per cui “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”. Conseguentemente, deve rilevarsi che il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di mancata costituzione dell'opponente, il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato esecutivo e l'opposizione non possa essere proposta o proseguita. Quanto esposto deve poi essere coordinato con il principio relativo all'equiparazione tra la mancata costituzione dell'opponente e la sua tardiva costituzione, in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14.07.2006, n. 16117; Cass. 26.01.2000, n. 849; Cass. 22.06.1999,
n. 6304; Cass. 03.04.1990, n. 2707).
In particolare, occorre condividere il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione.
È innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di cui all'art. 647 c.p.c. impedisce l'applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall'altra, che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge”
(Cass. Sez. Un. 09.09.2010, n. 19246).
2 Da quanto esposto, consegue la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Va detto che parte opponente, a fronte della suddetta eccezione nulla ha replicato nei propri scritti.
Occorre però osservare che, in allegato alla citazione, vi è una istanza di rimessione in termini nella quale si legge “in data 27 aprile 2022 è stato notificato al il D.I. Parte_1
n. 240/2022 del 28/02/22 avente R.G. 337/2022; - l'Ente conferiva incarico allo scrivente il quale entro i termini di legge notificava, regolarmente, alla controparte l'opposizione al D.I. di cui trattasi in data 06/06/22 come da mail allegate al fascicolo telematico;
- in data 13/06/2022 ovvero entro i 10 giorni lo scrivente ha provveduto all'iscrizione a ruolo dell'opposizione in questione come da mail allegate;
- tuttavia, per qualche anomalia del sistema, il deposito non è andato a buon fine, stante che, la quarta mail non è arrivata. Infine, appare opportuno evidenziare che lo scrivente non si è accorto subito di tale anomalia, in quanto, nello stesso giorno aveva fatto più depositi, tutti andati a buon fine, tranne quello in questione”.
Detta istanza non può essere accolta.
Deve infatti ritenersi che la sola motivazione secondo cui l'opponente non si sarebbe è accorto subito della anomalia nel deposito della pec, in quanto nello stesso giorno avrebbe fatto più depositi, non giustifichi un ritardo prolungato nell'iscrizione a ruolo della causa e nella costituzione dell'attore.
In generale, l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass., sez. Un , 04/12/2020, n
27773).
In coerenza con tali principi, nel caso in esame difetta la dimostrazione che il verificarsi della decadenza sia stato determinato da causa non imputabile alla parte, nei termini rigorosamente prescritti dalla clausola generale di cui all'art 153 c.c.
Anzi risulta dalle stesse prospettazioni attoree che la decadenza sia imputabile alla mancata verifica del buon esito dell'adempimento che di certo non può dirsi giustificata dal fatto - peraltro non provato – che quel giorno il procuratore avesse fatto altri depositi andati a buon fine.
3 In altre parole, il ritardo in cui è incorso l'opponente non può dirsi incolpevole, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alle iniziative dallo stesso poste in essere, nel lungo intervallo di tempo intercorrente tra l'iniziale tentativo di iscrizione a ruolo della causa e l'iscrizione effettiva avvenuta diversi mesi dopo. A tal riguardo, nulla ha dedotto né provato l'opponente quanto ai controlli eseguiti o alle iniziative per seguire le verifiche effettuate dall'ufficio ricevente.
L'opposizione deve quindi essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano prendendo come riferimento i valori minimi stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 6.550,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 13.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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