Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01666/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA AO SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Francesco Leo, Fabio Patarnello, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Patarnello in Lecce, via Francesco D'Elia n.2;
contro
Comune di Latiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento n. 12 del 1.3.2017 del comune di Latiano di demolizione opere edilizie;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SC MA AO il 11/5/2022:
- del provvedimento di diniego (Protocollo generale n. 8535 del 22/04/2022), con il quale il Responsabile della V Struttura del Comune di Latiano ha espresso “ formale diniego alla richiesta di Permesso in Sanatoria di cui in oggetto per le motivazioni espresse nel preavviso di diniego di cui alla nota prot. gen. n.15585 del 19/11/2019, che qui si intendono integralmente riportate e confermate ”, senza tenere in considerazione le osservazioni della ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, coevo, collegato e/o consequenziale, anche non pervenuto e/o non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – proprietaria di un immobile, sito in Latiano, alla C.da Santa Margerita, Fieu II – ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe.
Con successivi motivi aggiunti depositati in data 11.5.2022 ella ha altresì impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria da lei presentata ex art. 36 d.P.R. n. 380/01 (TUE).
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 6 e 33 TUE; eccesso di potere; 4) violazione degli artt. 3, 10, 33, 34 TUE; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 20.10.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame (articolato nel ricorso originario e nei motivi aggiunti), la ricorrente deduce la violazione delle previsioni di cui agli artt. 7 ss. l. n. 241/90.
La censura è infondata.
2.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Del resto, è pacifico che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vadano applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo invece essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, così che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare sic et simpliciter l'annullamento del provvedimento, allorquando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni ” (TAR Milano, II, 14.1.2022, n. 70).
2.2. Alla luce di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, è evidente che nessuna comunicazione di avvio del procedimento si imponeva nel caso di specie, venendo in rilievo un atto a contenuto vincolato, rispetto al quale non vi è spazio per momenti partecipativi del destinatario. Il tutto senza sottacere che l’atto impugnato costituisce l’epilogo di una vicenda amministrativa (iniziata con l’ispezione da parte della G.d.F. in data 23.2.2017), che ha visto la possibilità di interlocuzione procedimentale tra il privato e l’Amministrazione.
2.3. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame (articolato nel ricorso originario e nei motivi aggiunti), la ricorrente deduce il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Il motivo è infondato.
3.1. L’atto impugnato reca la seguente indicazione della tipologia di abusi realizzata dalla ricorrente:
a) intervento di nuova costruzione di una veranda con struttura in legno realizzata lungo il prospetto Est del fabbricato preesistente. Superficie coperta mq. 46 – Vol. mc. 148;
b) intervento di nuova costruzione di una veranda con struttura in legno realizzata lungo il prospetto Sud del fabbricato preesistente. Superficie coperta mq. 45 – Vol. mc. 123;
c) intervento di ampliamento del fabbricato preesistente, eseguito nell’originaria area di corte, consistente nella realizzazione di un vano letto matrimoniale, n. 2 bagni, n. 1 disimpegno, nonché nell’ampliamento dell’attuale vano studio (ex vano letto matrimoniale); superficie coperta mq. 35,30 – Vol. mc. 115; struttura di copertura con solaio latero-cementizio;
d) intervento di ristrutturazione edilizia per trasformazione e cambio di destinazione d’uso dell’ex veranda, ubicata nel prospetto Sud-Est, in vano abitabile (cucina); superficie mq. 18; struttura di copertura con solaio latero cementizio;
e) intervento di ristrutturazione edilizia per trasformazione e cambio di destinazione d’uso dell’ex locale garage, ubicato sul prospetto Sud-Ovest dell’immobile, in vano abitabile (letto bambini); superficie coperta mq. 11,60; struttura con copertura latero cementizia.
3.2. Alla luce di tali emergenze documentali, è pertanto di tuta evidenza il pieno assolvimento dell’onere motivazionale da parte dell’Amministrazione comunale, onere assolto mediante puntuale indicazione della tipologia di abusi realizzata dalla ricorrente.
3.3. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
4. Con il terzo motivo di gravame (articolato nel ricorso originario e nei motivi aggiunti), la ricorrente contesta la legittimità della demolizione imposta dall’Amministrazione in relazione agli immobili descritti sub a) e sub b) (verande realizzate lungo i prospttti Est e Sud). A suo avviso, si tratterebbe di aree scoperte su tre lati, e pertanto non necessitanti di titolo edilizio.
4.1. Il motivo non è assistito da alcuna prova documentale. Vi è infatti la relazione tecnica di parte, che riferisce della sussistenza di verande aperte su tre lati. Tuttavia, manca qualsivoglia supporto probatorio a corredo di tale affermazione. In particolare, la ricorrente non ha prodotto alcuna foto raffigurante lo stato dei luoghi; onere, quest’ultimo, di assai agevole soluzione, non necessitando di particolare sforzo tecnologico.
Ebbene, alla luce di tale evanescente quadro probatorio, è evidente che quelle della ricorrente assurgono a mere e apodittiche argomentazioni di principio, che come tali non possono che essere disattese.
4.2. Alla stessa stregua, manca qualsivoglia elemento fotografico atto ad evidenziare che le opere descritte sub c), d) ed e) consistano in interventi attuati all’interno dell’immobile in esame. Di contro, l’ordinanza di demolizione riferisce – per tutti tali interventi – di opere comportanti aumento di superficie e/o volumetria.
Ne discende la legittimità dell’impugnato ordine di demolizione, le cui argomentazioni non sono scalfite dalle affermazioni di parte ricorrente, le quali, come testé ricordato, riposano su mere asserzioni di principio, come tali sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
4.3. Per tali ragioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
5. Va infine disatteso il quarto motivo di gravame (articolato nel ricorso originario e nei m.a.), con il quale la ricorrente si duole del mancato accertamento, da parte dell’Amministrazione, della concreta eseguibilità dell’intervento demolitorio “ senza pregiudizio ” per la porzione di immobile regolarmente realizzata.
Sul punto, è sufficiente osservare che tale accertamento si pone unicamente in sede esecutiva, non essendo per sua natura idoneo ad inficiare la legittimità dell’ordine di demolizione, che deve ritenersi legalmente emesso in ragione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in assenza del previo titolo autorizzatorio.
6. Vanno ora esaminati i motivi aggiunti, in relazione a vizi propri del diniego di sanatoria.
Sul punto, con il primo motivo di gravame, la ricorrente si duole della mancata valutazione delle proprie (tardive) osservazioni, rese a seguito del preavviso di diniego da parte dell’Amministrazione.
Il motivo è infondato.
L’impugnato diniego elenca i seguenti motivi ostativi al rilascio del titolo in sanatoria: 1) la mancanza del requisito della c.d. “doppia conformità” delle opere realizzate; 2) la mancata corrispondenza delle volumetrie contestate con l’ordinanza di demolizione, in relazione ai porticati, rispetto a quelle indicate nella richiesta di sanatoria; 3) la mancanza di “contiguità” dei fondi oggetto di cessione di cubatura e la conseguente inefficacia del trasferimento effettuato e prodotto unitamente alla richiesta di permesso di costruire.
All’evidenza, l’Amministrazione ha puntualmente illustrato le ragioni del diniego, dichiarando espressamente (nella parte in cui si afferma che le osservazioni: “ non superano i rilievi mossi dallo scrivente e contenuti nella nota di preavviso di diniego del 19/11/2019 prot.15585 ”) – di non condividere le osservazioni (tardivamente) proposte dalla ricorrente.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
7. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente censura le motivazioni poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego di sanatoria.
Le censure sono infondate.
7.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati ” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).
7.2. Tanto premesso, l’Amministrazione ha posto a fondamento del diniego le seguenti motivazioni:
- sub 2): la mancata corrispondenza delle volumetrie contestate con l’ordinanza di demolizione, in relazione ai porticati, rispetto a quelle indicate nella richiesta di sanatoria;
- sub 3): la mancanza di “contiguità” dei fondi oggetto di cessione di cubatura e la conseguente inefficacia del trasferimento effettuato e prodotto unitamente alla richiesta di permesso di costruire.
7.3. Orbene, in relazione al profilo sub 2), si è sopra detto che l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui quelle realizzate sarebbero verande aperte su tre lati, non trova alcun supporto probatorio, rimanendo pertanto al rango di mera affermazione di principio.
Per tali ragioni, il profilo di criticità sub 2) risulta insuperato, ed è di per sè solo idoneo a sorreggere l’impugnto diniego.
7.4. Inoltre, e ad ND , deve altresì ritenersi insuperato il profilo di criticità descritto sub 3): invero, l’atto di asservimento prodotto dalla ricorrente non dà alcun conto della contiguità dei fondi oggetto di cessione di cubatura.
Ne consegue la correttezza (o comunque, la mancata smentita documentale) dell’assunto dell’Amministrazione, secondo cui la distanza tra i fondi oggetto di cessione di cubatura (2 km) e la loro diversa collocazione territoriale, impediscono la sanatoria.
8. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
9. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO