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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2677/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/03/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. MUZ ELENA avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 06/03/2025, i signori consensuale
e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia l'8.7.2018, Persona_1
minorenne; - dato atto che con sentenza n. 297/2025 dd. 8/4/2025 e pubblicata in data 11/4/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e passata in Parte_1 Parte_1
giudicato il 12 maggio 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
08.04.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
13.09.2014 in Povoletto (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 3, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2014, tra e alle Parte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
1) dispone che la casa coniugale sita in Povoletto (UD) via Risorgimento
n. 15 rimanga assegnata al sig. affinché la abiti con Parte_1
Per_ la minore , essendosi la sig.ra già allontanata dalla Parte_1
stessa;
Per_ 2) dispone che la figlia minore rimanga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario e residenza prevalente presso il padre. Per_ 3) Dispone che la figlia minore stia con la madre secondo il seguente calendario, da ripetersi ogni due settimane, salvo diversi accordi in base alle esigenze e agli impegni della minore:
Prima settimana: il lunedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla cena quando la madre la riaccompagnerà a casa del padre;
il mercoledì dal ritiro da scuola sino alla mattina seguente quando la accompagnerà a scuola;
il sabato mattina dalle ore 9.00 quando la ritirerà da casa del padre per tenerla con sé sino al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
Settimana successiva: il mercoledì dal ritiro da scuola sino alla mattina seguente quando riaccompagnerà la figlia a scuola;
il venerdì dal ritiro da scuola sino alle ore 9.00 della domenica mattina quando il padre ritirerà la minore da casa della madre.
4) Nei periodi in cui non ci sarà scuola, dispone che il calendario segua la stessa turnazione con la differenza che la minore anziché essere accompagnata o ritirata da scuola, verrà portata o ritirata presso la casa dell'altro genitore;
5) Dispone che le vacanze di Natale e Pasqua siano trascorse a metà con ciascun genitore, con alternanza del giorno di Natale e di quello di
Santo Stefano di anno in anno tra i genitori, come anche della giornata di Capodanno. Durante le vacanze estive, dispone che la madre
Per_ trascorra con le due settimane continuative a cavallo del
Ferragosto; dispone, altresì, che il padre trascorra con la figlia due settimane continuative che verranno dallo stesso comunicate alla madre entro il 31/5 di ogni anno, oltre agli ulteriori periodi che verranno concordati di anno in anno;
6) Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia
Per_
, ciascuno per i periodi in cui terrà la minore con sé. Le spese straordinarie relative alla figlia, come descritte analiticamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine del 28.8.2015, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, con la sola eccezione della mensa scolastica per le scuole elementari e medie, che verrà sostenuta per l'intero dal padre.
7) Dà atto che i genitori continueranno ad alimentare liberamente il fondo pensione acceso in favore della minore con l'intesa che ogni genitore chiederà la deducibilità fiscale per i soli contributi dallo stesso versati.
8) Dà atto che l'Assegno Unico e Universale per la minore verrà diviso a metà tra i genitori;
9) Prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per il reciproco mantenimento.
10) Dà atto che le residue rate del mutuo contratto dal sig. Parte_1
per l'acquisto del diritto di superficie e per il pagamento delle
[...]
opere di costruzione della casa coniugale, da ultimo rinegoziato con contratto di mutuo di credito fondiario con surrogazione di ipoteca del
23.10.2019 n.
4.982 rep. e n.
4.090 racc. del notaio dott. Persona_2
in Udine, con scadenza nel 2034, saranno pagate esclusivamente dal sig. , a partire dalla data di iscrizione a ruolo del Parte_1
presente procedimento per la domanda cumulativa di separazione e divorzio;
11) Dà atto che i coniugi rinunciano all'appello della sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui danno sin d'ora acquiescenza.
12) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Povoletto (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 3, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014. Udine, li 14.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2677/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/03/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. MUZ ELENA avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 06/03/2025, i signori consensuale
e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_1
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia l'8.7.2018, Persona_1
minorenne; - dato atto che con sentenza n. 297/2025 dd. 8/4/2025 e pubblicata in data 11/4/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri e passata in Parte_1 Parte_1
giudicato il 12 maggio 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
08.04.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
13.09.2014 in Povoletto (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 3, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2014, tra e alle Parte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
1) dispone che la casa coniugale sita in Povoletto (UD) via Risorgimento
n. 15 rimanga assegnata al sig. affinché la abiti con Parte_1
Per_ la minore , essendosi la sig.ra già allontanata dalla Parte_1
stessa;
Per_ 2) dispone che la figlia minore rimanga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario e residenza prevalente presso il padre. Per_ 3) Dispone che la figlia minore stia con la madre secondo il seguente calendario, da ripetersi ogni due settimane, salvo diversi accordi in base alle esigenze e agli impegni della minore:
Prima settimana: il lunedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla cena quando la madre la riaccompagnerà a casa del padre;
il mercoledì dal ritiro da scuola sino alla mattina seguente quando la accompagnerà a scuola;
il sabato mattina dalle ore 9.00 quando la ritirerà da casa del padre per tenerla con sé sino al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
Settimana successiva: il mercoledì dal ritiro da scuola sino alla mattina seguente quando riaccompagnerà la figlia a scuola;
il venerdì dal ritiro da scuola sino alle ore 9.00 della domenica mattina quando il padre ritirerà la minore da casa della madre.
4) Nei periodi in cui non ci sarà scuola, dispone che il calendario segua la stessa turnazione con la differenza che la minore anziché essere accompagnata o ritirata da scuola, verrà portata o ritirata presso la casa dell'altro genitore;
5) Dispone che le vacanze di Natale e Pasqua siano trascorse a metà con ciascun genitore, con alternanza del giorno di Natale e di quello di
Santo Stefano di anno in anno tra i genitori, come anche della giornata di Capodanno. Durante le vacanze estive, dispone che la madre
Per_ trascorra con le due settimane continuative a cavallo del
Ferragosto; dispone, altresì, che il padre trascorra con la figlia due settimane continuative che verranno dallo stesso comunicate alla madre entro il 31/5 di ogni anno, oltre agli ulteriori periodi che verranno concordati di anno in anno;
6) Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia
Per_
, ciascuno per i periodi in cui terrà la minore con sé. Le spese straordinarie relative alla figlia, come descritte analiticamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine del 28.8.2015, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, con la sola eccezione della mensa scolastica per le scuole elementari e medie, che verrà sostenuta per l'intero dal padre.
7) Dà atto che i genitori continueranno ad alimentare liberamente il fondo pensione acceso in favore della minore con l'intesa che ogni genitore chiederà la deducibilità fiscale per i soli contributi dallo stesso versati.
8) Dà atto che l'Assegno Unico e Universale per la minore verrà diviso a metà tra i genitori;
9) Prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per il reciproco mantenimento.
10) Dà atto che le residue rate del mutuo contratto dal sig. Parte_1
per l'acquisto del diritto di superficie e per il pagamento delle
[...]
opere di costruzione della casa coniugale, da ultimo rinegoziato con contratto di mutuo di credito fondiario con surrogazione di ipoteca del
23.10.2019 n.
4.982 rep. e n.
4.090 racc. del notaio dott. Persona_2
in Udine, con scadenza nel 2034, saranno pagate esclusivamente dal sig. , a partire dalla data di iscrizione a ruolo del Parte_1
presente procedimento per la domanda cumulativa di separazione e divorzio;
11) Dà atto che i coniugi rinunciano all'appello della sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui danno sin d'ora acquiescenza.
12) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Povoletto (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 3, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014. Udine, li 14.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini