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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5795/24 RG in data 22.7.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Clementina Tozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Pontecagnano Faiano al c.so Europa n. 55;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Fabio Montella, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via IV Novembre n 3;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.5.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.24 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 2.6.10, dalla cui unione era nata in data [...] e che con Controparte_1 Per_1 sentenza n. 4722/17 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le parti tra le condizioni un mantenimento a carico di per la figlia di € Parte_1
1800,00 (di cui € 300,00 da destinarsi al pagamento di una polizza vita), poi successivamente rimodulato con accordo raggiunto tra le parti nel procedimento ex art. 710 bis c.p.c., prevedendosi che la somma di € 200,00 (comprensiva del mantenimento fissato in € 1800,00) fosse depositata su un libretto intestato alla minore, chiedeva una nuova modifica delle condizioni del divorzio, concludendo per: 1) il versamento della somma di € 1500,00 dovuta quale mantenimento al centro di accoglienza presso cui la minore soggiornava;
2) la restituzione della somma di € 1800,00 versata in data 13.6.23 a titolo di mantenimento alla madre;
3) l'accertamento del diritto al pagamento della somma di € 300,00 solo previa esibizione delle ricevute della polizza;
4) la riduzione del mantenimento ad € 1000,00 cessati gli effetti del provvedimento di collocamento della minore presso il centro;
5) il pagamento delle spese straordinarie solo previa esibizione dei preventivi e per iscritto mezzo mail.
Allegava, quale nuova circostanza, che la resistente aveva visto migliorare la sua situazione economica, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza e cominciato a lavorare, trasferendo la propria residenza a Battipaglia unitamente alla minore;
tuttavia, la ragazza cominciava ad avere rapporti conflittuali con la madre che chiedeva l'aiuto del ricorrente, determinandosi entrambi i genitori a chiedere l'intervento dei Servizi sociali di Capaccio. Dopo un primo tentativo di collocare presso i nonni paterni, non andato a buon fine, avendo assunto la ragazza comportamenti Per_1
violenti, incontrollabili e pericolosi, interveniva il Tribunale per i minori che disponeva la
RS collocazione di presso una comunità educativa a partire dal 21.7.23, cui stavo versando la retta.
Alla luce di tali elementi, pertanto, il ricorrente introduceva il ricorso de quo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente che eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere carente della documentazione richiesta dalla legge, delle dichiarazioni dei redditi e delle richieste probatorie. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti come allegata dal ricorrente, deducendo che fin dalla separazione il padre non si era mai interessato della minore, delegando a terzi la sua gestione (quali la nonna paterna), evidenziando che la sua situazione economica non era tendenzialmente mutata, tanto che il pagamento della retta per la comunità era stato determinato a carico di entrambi i genitori in
RS proporzione dei rispetti redditi. Rilevava ancora che continuava a rientrare a casa presso l'abitazione materna, ivi soggiornando, provvedendo la resistente a far fronte alle spese ordinarie per la minore. Concludeva, così, per il rigetto delle domande spiegate, proponendo a sua volta domanda di affido super esclusivo della minore, stante le difficoltà comunicative del padre con la ragazza, con libertà per la minore di incontrare o meno il padre ed aumento dell'assegno di mantenimento. Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 28.11.24 compariva la sola resistente per la quale si procedeva all'audizione; seguiva, poi, l'audizione del resistente nonché l'ascolto della minore, all'esito del quale con ordinanza emessa in data 13.12.24, si emettevano provvedimenti provvisori, rinviandosi la causa per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza del 29.5.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per essere carente della documentazione richiesta.
Ed, invero, come già rilevato nell'ordinanza provvisoria emessa in data 13.12.24, la mancata produzione documentale può rilevare ai fini processuali ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c., non determinando la nullità della domanda.
Passando così all'esame nel merito, vi è da osservare che con il presente ricorso il chiede una Pt_1
modifica delle condizioni di divorzio in ordine al mantenimento per allegando la Per_1
circostanza che la minore sarebbe stata collocata in comunità, la madre avrebbe visto migliorare le sue condizioni economiche, il padre ha nuova compagna da cui è nata un'altra figlia, domanda a cui si oppone la resistente. Tuttavia, vi è ulteriormente da osservare che, rispetto all'introduzione del ricorso, nelle note di precisazione delle conclusioni, il allega un'ulteriore nuova circostanza, Pt_1
RS cioè, non ha fatto più rientro in Comunità, di talchè ella ha ripreso a vivere con la madre, così in parte rinunciando ad alcune delle domande proposte.
Egli, difatti, non chiede più di corrispondere il mantenimento alla comunità, né insiste nella domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento per la minore, dovendo le stesse ritenersi abbandonate.
Le domande invece sulle quali insiste sono quelle relative alla riduzione del mantenimento, nonché al pagamento delle spese straordinarie previa esibizione dei preventivi o delle mail.
Ciò comporta che le circostanze di cui deve tenersi conto ai fini dell'eventuale modifica sono ad oggi la maggiore capacità reddituale della e la creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del CP_1
ricorrente.
Tuttavia, tale ultimo elemento in fatto non può rilevare, in quanto, già all'epoca, del decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso in data 14.4.23 (si veda decreto n. 2382/23, prodotto dal ricorrente), l'altra figlia del ricorrente era già nata.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per
[...]
sia infondata e come tale vada rigettata. Per_1
È noto che le decisioni in ordine alla separazione ed al divorzio, al pari di quelle sulla regolamentazione dei figli naturali, danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che sono stati già valutati o che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. Tali provvedimenti, difatti, sono modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni precedenti (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Nel caso di specie, l'unico elemento rilevante dedotto è la maggiore capacità reddituale della resistente (circostanza non contestata), ma ciò non è certo determinante, considerando che la minore vive per lo più con la madre (nel corso dell'ascolto, all'udienza del 12.12.24, ha palesato tutte le sue difficoltà comunicative con il padre e lo scarso tempo trascorso insieme) e si ignora quale sia la situazione economica del ricorrente che non ha prodotto alcunchè a sostegno della sua domanda, essendo irrilevante anche la circostanza della nascita dell'altra figlia che già era presente al momento dell'ultima regolamentazione risalente al 2023.
Da ciò segue il rigetto della domanda di riduzione del mantenimento, dovendo altresì rigettarsi la domanda riconvenzionale di aumento del mantenimento proposta dalla resistente che non deduce alcuna circostanza nuova rispetto all'ultima regolamentazione risalente al 2023.
Quanto alla disciplina delle spese straordinarie, essa è già dettata nella regolamentazione, sicchè rispetto ad essa il ricorrente non ha interesse ad un'ulteriore statuizione.
Va poi valutata la richiesta di affido superesclusivo della minore alla madre.
Orbene, ritiene il Tribunale di dover confermare quanto già statuito nell'ordinanza emessa nel corso del processo, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Giova nuovamente precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Nel caso di specie, dalla lettura delle relazioni dei Servizi sociali, del verbale di ascolto della minore innanzi al Tribunale per i minori e davanti questo Tribunale, si rileva un'evidente difficoltà comunicativa tra il padre e la minore. accusa il padre di essere bugiardo, di manipolarla di Per_1
volerle imporre la sua volontà, di stressarla, tanto da individuare nella sua persona la causa anche della rabbia rivolta verso la madre. È lei stessa che ha chiesto che il padre non decida per lei, lamentando il suo atteggiamento impositivo ed incapace di dialogo. vive quindi con disagio la presenza paterna, accusandolo di non essere in grado di Per_1 comprendere. E tale affermazione sembra trovare un suo riscontro a seguito dell'audizione del ricorrente. Vi è da precisare che egli non è comparso all'udienza fissata per l'audizione delle parti, essendo comparsa invece la resistente che ha fornito un'esposizione pacata dei fatti, manifestando consapevolezza delle difficoltà di La madre ha riconosciuto, assumendosi anche le sue Per_1 responsabilità, che si trova in questa situazione perché è stata confusa da due diverse linee Per_1
educativa e vorrei evitare che continui ad essere confusa da due diversi modi di fare. Abbiamo provato noi genitori a cercare un punto di equilibrio ed una linea di condotta comune ma non ci siamo riusciti e mia figlia lamenta che il padre interviene nella sua vita solo quando deve “comandare senza conoscere le sue esigenze. io sono rimasta sola con mia figlia quando avevo 21 anni è lei sei mesi. Io ho messo sempre al primo posto non ho creato una nuova famiglia e, anche in ambito Per_1
professionale, sono andata avanti con mille difficoltà, essendo sola e con la gestione di che Per_1 richiede un enorme da dedicare e cure particolari”.
Solo successivamente, dopo aver disposto l'ascolto di il padre, pur giustificando la sua Per_1
mancata comparizione (vi è da precisare che non veniva richiesto un rinvio della prima udienza, non essendo state esplicitate le ragioni della mancata comparizione se non in seguito), è comparso ed ha reso dichiarazioni dalle quali emerge l'incapacità di assumersi le sue responsabilità.
In presenza di una minore che ha vissuto in modo così evidente il conflitto (tanto da manifestare rabbia, difficoltà relazionali che la hanno portata al collocamento in comunità), il padre ha attribuito la responsabilità della condotta di alla gestione della madre, pur se l'affido della minore Per_1
è sempre stato condiviso. Egli si è riconosciuto come una persona responsabile che ha subito la linea educativa della madre e più volte ha tenuto ad affermare che la situazione non dipenda in alcun modo da lui (ha dichiarato: “Io penso che fino ad oggi se il risultato è stato quello della comunità non sono d'accordo con l'affido superesclusivo. Io sono quello fermo nelle decisioni;
io penso che la causa del collocamento di in comunità sia legato alla gestione della madre. è stata brava fino al Per_1 Per_1
5 anno di elementari con me, poi si è trasferita con la madre a Battipaglia ed io sono stato avvisato in seguito e dopo un giudizio ho dovuto assecondare tale scelta. con me era conflittuale e Per_1
frequentava ragazzini poco raccomandabili. Non è facile trovare una linea comune. Io non posso ragionare con la madre. Io mi ritrovo in una situazione della ripicca per la madre”), così deresponsabilizzandosi del tutto ed autoassolvendosi.
Proprio tale atteggiamento, la totale incapacità di mettersi in discussione e di riuscire a dialogare con la madre di in un momento molto difficile per la minore, comportano l'accoglimento della Per_1
richiesta di affido superesclusivo, dovendo attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero). RS Né rileva la circostanza allegata in comparsa conclusionale e priva di riscontro probatorio, che sia ricoverata ad oggi e seguita presso una struttura sanitaria, atteso che proprio grazie all'affido super esclusivo alla madre si è potuto procedere ad un intervento tempestivo sulla minore. RS In considerazione poi dell'età di e della sua volontà di voler incontrare il padre quando vuole, si RS dispone che gli incontri tra il padre e siano liberi.
Le spese di lite, in considerazione della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Rigetta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposto dal ricorrente, nonché quella riconvenzionale di aumento del mantenimento proposta dalla resistente;
2) Accoglie la domanda proposta dalla resistente e, per l'effetto, a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione, dispone che la minore sia affidata in via Per_1 esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3) Dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, se ella lo vorrà;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del.
4.6.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi