Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01011/2025REG.PROV.COLL.
N. 04709/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4709 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 1087/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La domanda di annullamento formulata nella fase introduttiva del giudizio di primo grado si rivolgeva avverso il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Mantova aveva respinto la domanda di emersione presentata in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, dal sig. -OMISSIS- in vista della regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico instaurato con il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ai fini dell’” assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare ”, sulla scorta del rilievo secondo cui l’” Ispettorato Territoriale del Lavoro ha comunicato a questo Ufficio che in data -OMISSIS-, nel corso di un accertamento ispettivo presso -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- nato in -OMISSIS- il -OMISSIS- è stato trovato irregolarmente impiegato al lavoro ”.
2. Mediante le censure ivi formulate, l’originario ricorrente deduceva, in sintesi:
1) l’estraneità della opposta ragione di diniego alle cause di esclusione della sanatoria tassativamente previste dal legislatore;
2) la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo la Prefettura indicato la norma violata da cui conseguirebbe il rigetto della domanda;
3) il contrasto del provvedimento impugnato con la ratio sottesa alla normativa in materia di regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
4) la riconducibilità dell’attività di -OMISSIS- ai settori di attività per i quali è prevista la possibilità di sanatoria;
5) il fatto che il lavoratore si trovasse presso la -OMISSIS- per “ dare una mano ” al titolare, -OMISSIS- del datore di lavoro che aveva presentato l’istanza di emersione.
3. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio ponendo l’accento, quale causa del rigetto dell’istanza di emersione, sulla strumentalità della stessa, dimostrata dal fatto che “ il lavoratore svolgeva, nelle more dell’emersione, attività lavorativa per altro datore di lavoro e con riferimento ad un diverso settore occupazionale ”, peraltro estraneo a quelli contemplati dalla normativa in materia di regolarizzazione.
4. Il T.A.R., con l’appellata sentenza (in forma semplificata) n. 1087 del 7 novembre 2022, ha definito il ricorso in chiave reiettiva, sulla scorta dei rilievi di seguito riprodotti:
- “ il motivo di ricorso, per cui la causa del rigetto non sarebbe tra quelle previste dalla legge, non risulta fondato in quanto è la legge stessa che, nell’indicare le attività lavorative passibili di emersione, impone all’amministrazione di operare un vaglio circa la veridicità o meno delle dichiarazioni presentate dall’istante intorno al rapporto da regolarizzare ”;
- “ le ragioni del rigetto, che vanno ricercate nel fatto che l’amministrazione ha ritenuto non verosimile che il ricorrente svolgesse, accanto all’attività di collaboratore domestico, che, come noto, richiede un impegno continuativo, anche un altro lavoro, in particolare quello -OMISSIS-, palesano come il vaglio sia frutto di un percorso logico, connotato da ragionevolezza ”;
- “ il ricorrente non ha presentato, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, alcuna osservazione, a mezzo della quale avrebbe ben potuto, sussistendone i presupposti, superare le criticità evidenziate nel preavviso di rigetto ”;
- “ risulta pertanto violato il dovere di cooperazione e di buona fede da parte del ricorrente il quale, omettendo di riscontrare il preavviso di rigetto, ha assunto una condotta contraria all’art. 1, co. 2-bis, l. 241 /1990 per il quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” ”.
5. Mediante i motivi di appello, funzionali a conseguire la riforma della sentenza appellata, l’originario ricorrente, dopo aver richiamato le doglianze formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, deduce in primo luogo che il T.A.R., sollevando dubbi - esulanti dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato - in ordine alla attendibilità del rapporto di lavoro oggetto di emersione, ha travalicato i confini della sua giurisdizione ed invaso il campo riservato alla P.A..
L’appellante evidenzia altresì di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il titolare della -OMISSIS- per 32 ore mensili e che, come si evince dalle buste paga di marzo e febbraio 2022, prodotte alla Prefettura, lo stesso svolgeva poche ore al mese (8 ore a febbraio 2022 e 32 ore a marzo 2022), compatibilmente quindi con l’attività di collaboratore domestico svolta a favore del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- del titolare della -OMISSIS-, pari a 25 ore settimanali.
L’appellante, infine, contesta la sentenza appellata nella parte in cui assume che esso sarebbe incorso nella violazione del dovere di collaborazione, richiamando la documentazione atta a dimostrare il contributo partecipativo reso in sede procedimentale.
6. Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all’accoglimento dell’appello, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova.
7. Nelle more del giudizio di merito, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di parte appellante evidenziando, con l’ordinanza -OMISSIS-, che “ la controversia necessita dell’approfondimento proprio della sede di merito e che, nelle more della decisione, sussistono i presupposti del periculum in mora ”.
8. Quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
9. L’appello è meritevole di accoglimento.
10. E’ fondata, in primo luogo, la censura intesa a lamentare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto esso si limita a porre in evidenza che il lavoratore da regolarizzare svolgeva, nelle more della procedura di emersione, la propria attività lavorativa - di natura diversa rispetto a quella di tipo domestico oggetto dell’istanza di emersione - per conto di altra persona, senza indicare le ragioni per le quali la predetta circostanza, non corrispondente ad alcuna causa tipizzata di rigetto dell’istanza, sarebbe ostativa all’accoglimento della stessa.
Invero, è solo in sede di giudizio, e quindi con intento tardivamente integrativo della (carente) motivazione del provvedimento impugnato, che, attraverso l’affermazione secondo cui la suddetta circostanza dimostrerebbe il carattere strumentale dell’istanza di emersione, l’Amministrazione ha inteso palesare le ragioni per le quali l’instaurazione di un diverso - dal punto di vista soggettivo ed oggettivo - rapporto di lavoro impedirebbe l’accoglimento dell’istanza suindicata: a tale riguardo, come dedotto dall’appellante, anche la sentenza appellata, recependo – ed ampliando sul piano argomentativo – le suddette allegazioni difensive dell’Amministrazione, ha finito per trasmodare rispetto al compito proprio del giudicante, circoscritto al sindacato in ordine alla legittimità dei motivi addotti dalla P.A. a fondamento del suo provvedimento e non estensibile alla integrazione – anche nella forma della esplicitazione di ragioni recondite ed inespresse del provvedimento medesimo – del suo corredo motivazionale.
11. Deve inoltre osservarsi che un ulteriore profilo di carenza motivazionale del provvedimento impugnato si evince laddove l’Amministrazione, nella (dichiarata) prospettiva della strumentalità dell’istanza di emersione (e quindi della fittizietà del rapporto di lavoro che ne costituiva oggetto), ha omesso di compiere alcuna valutazione in ordine alla compatibilità delle due attività lavorative (quella domestica svolta per conto del promotore dell’istanza di emersione e quella di collaborazione presso la -OMISSIS- del -OMISSIS- del suddetto), anche tenendo conto dell’impegno orario alle stesse conseguente.
12. Estraneo, altresì, al contenuto giustificativo del provvedimento impugnato è l’ulteriore profilo ostativo illustrato dall’Amministrazione in sede difensiva, secondo cui poiché “ nelle more della procedura, per espressa previsione normativa, l’attività lavorativa è consentita unicamente a favore del datore di lavoro richiedente, gravava sul lavoratore che, medio tempore, avesse ritenuto di cambiare occupazione e/o datore di lavoro, comunicarlo a questo Ufficio al fine di un subentro della nuova parte datoriale nella procedura ”.
13. In ogni caso, quanto al primo profilo, non può non rilevarsi che, sebbene l’art. 103, comma 6, secondo periodo d.l. n. 34/2020 espressamente preveda che “ nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza ”, nessuna disposizione ricollega alla violazione del suddetto obbligo la reiezione dell’istanza di emersione; quanto al secondo, invece, deve altresì osservarsi che, non essendo l’attività lavorativa presso altro datore di lavoro sostitutiva di quella dichiarata con l’istanza di emersione, l’interessato non avrebbe avuto alcuna ragione per comunicarla all’Amministrazione ai fini del subentro del relativo datore di lavoro nella procedura di emersione.
14. La sentenza appellata non è condivisibile nemmeno laddove individua, quale ulteriore ragione di rigetto del gravame, il venir meno del ricorrente al suo dovere di collaborazione, non avendo dato riscontro alla comunicazione dei motivi ostativa all’accoglimento dell’istanza: deve in senso contrario evidenziarsi che, come dedotto dall’appellante, egli ha comunque offerto il suo contributo istruttorio, trasmettendo all’Amministrazione – che infatti ne ha fatto produzione nel giudizio di primo grado – una dichiarazione giustificativa della sua presenza presso la suddetta -OMISSIS- e le buste paga dalle quali era evincibile il numero di ore di lavoro ivi prestate.
15. L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, mentre deve essere confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria (con il decreto n. -OMISSIS-) dalla competente Commissione, e, in accoglimento (parziale) della domanda di liquidazione presentata dal suo difensore, il compenso a favore di quest’ultimo deve essere liquidato nella complessiva misura di € 2.200,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4709/2023, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ammette in via definitiva l’appellante al patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso spettante al suo difensore in complessivi € 2.200,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.