Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 155/2020 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155/2020 R.G. posta in decisione all'udienza del 27.11.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dagli avvocati CARROZZA Pietro, Francesco e Carlo del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dei medesimi in Messina (via C. Battisti n. 167); pec: ; Email_1 pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLANTI–APPELLATI INCIDENTALI
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3
Parte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_4
; Parte_4 codice fiscale: ; CodiceFiscale_5
; Parte_5 codice fiscale: CodiceFiscale_6
, in proprio e n.q. di erede di;
Parte_6 Persona_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_7 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. DELIA Santi del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via S. Agostino n. 4);
APPELLATI–APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresenta e difesa per procura in atti dall'avv. SORRENTI Luigi del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via XXIV Maggio n. 67); pec: ; Email_6
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA–APPELLATO
E
; CP_3 Persona_2 nato a [...] in data [...]; ; Persona_3 nato a [...] in data [...];
; CP_4 nata a [...] in data [...]; tutti n.q. di eredi di (deceduto in data imprecisata); Persona_4
; CP_5 codice fiscale: ; CodiceFiscale_8
APPELLATI–CONTUMACI
E
, in persona del Controparte_6
Commissario liquidatore (avv. CARBONE Orazio) quale legale rappresentante pro tempore; codice fiscale: ; P.IVA_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (appello avverso la sentenza n. 153/2020 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 22-23.1.2020 nel giudizio iscritto al n. 7298/2009 RGAC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e : Parte_1 Parte_2
“… 1.- Ammettere ed accogliere il presente appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina, I Sezione Civile, n. 153/2020 del 23.01.2020 emessa nel giudizio iscritto al n. 7298/2009. R.G. e questa riformare ed integrare in ogni capo impugnato. 2.- Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare gli accollanti CP_1
e , e , e ,
[...] Parte_3 Persona_4 CP_5 Persona_1 Parte_6 Parte_4 e , al pagamento delle somme oggetto dell'accollo (detratte alcune rate pagate) o, in subordine, Parte_5 delle somme medesime, quali aventi causa della Coop. Il AP ai sensi dell'art. 111 C.P.C., in favore degli appellanti, previa, occorrenda, la determinazione delle somme stesse e mezzo di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e maggior danno. 3.- in subordine, condannare la quale accollata e, comunque, Parte_7 originaria le debitrice, al pagamento in favore degli appellanti SI.ri , quali creditori accollatari, e, comunque, Pt_1 come originari ai creditori, delle somme dovute, nella misura pro quota portata dal decreto ingiuntivo opposto, o, in caso di contestazione sul quantum, nella misura da determinarsi, occorrendo, a mezzo di consulenza tecnica. 4.- In via di ulteriore subordine, stante l'inerzia da parte della rimasta contumace in primo grado, Controparte_6 accogliere la domanda surrogatoria ex art. 2900 C.C. svolta dai SI.ri e dichiarare, per l'effetto la nullità, Pt_1 annullamento o risoluzione per grave inadempimento degli obblighi nascenti degli atti di trasferimento in Notar llegati nel fascicolo del D.I., nonché per la restituzione degli immobili trasferiti per le causali sopra riferite. Per_5 5.-Rigettare tutte le contrarie domande degli odierni appellanti. 6.- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio …”.
Per e , , Controparte_1 Parte_3 CP_5 Pt_6 Parte_6 Parte_4
e : Parte_5
“… -Rigettare la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto e in diritto. -In subordine, accertare
l'infondatezza della pretesa creditoria degli appellanti anche in relazione ai motivi di opposizione non delibati dal giudice di primo grado e riproposti ai sensi dell'art. 346 C.P.C.; -Disporre la restituzione delle somme finora incassate dagli appellanti in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Accogliere l'appello incidentale e disporre la condanna alle spese degli appellanti anche per il primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio …”.
Per il : Controparte_2
“… 1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del Tribunale amministrativo, Sezione distaccata di Catania, con un provvedimento che estrometta dal presente giudizio il;
2) Sempre in via preliminare, in subordine, rigettare comunque tutte le domande nei confronti Controparte_2 del e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli opponenti alla richiesta di risarcimento Controparte_2 danni che a qualunque titolo sia stata rivolta nei confronti del , per i motivi ampiamente illustrati Controparte_2 in atti. 3) Parimenti, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e l'infondatezza delle domande proposte dagli opponenti nei confronti della pubblica amministrazione;
4) CP_2 Rigettare con qualsivoglia altra statuizione tutte le domande degli opponenti nei confronti del;
5) Controparte_2 Solo in subordine, senza rinuncia alle superiori eccezioni preliminari, dichiarare la legittimità dell'azione amministrativa e quindi rigettare la domanda di garanzia poiché infondata;
6) Condannare gli opponenti a d.i. o chi di ragione alla rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio in favore del …”. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2009 Controparte_1 Parte_3
, , , e Persona_4 CP_5 Persona_1 Parte_6 Parte_4
proponevano opposizione, chiedendo preliminarmente la sospensione Parte_5 della sua provvisoria esecutività, avverso il decreto ingiuntivo n. 1598/2009 emesso dal
Tribunale di Messina in data 29.9.2009 (nell'iscrizione recante il n. 5470/2009 R.G.) con il quale ad istanza di e era stato loro ingiunto in solido il pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 8.478,50 ciascuno, oltre gli interessi e le spese del giudizio monitorio, in virtù delle sentenze n. 489/1994 e n. 2108/2006 emesse dal Tribunale di Messina ed ormai passate in giudicato.
In particolare, assumevano i CURTÒ ricorrenti in monitorio che, a seguito dell'occupazione acquisitiva del loro terreno sito in Messina contrada Tremonti, il Tribunale di Messina con la sentenza n. 489/1994 aveva condannato il al Controparte_7 pagamento in loro favore di L. 538.300.000 oltre rivalutazione ed interessi. Non avendo potuto riscuotere alcun importo per effetto dello scioglimento del Consorzio, i
, con citazione del 9.7.1996, avevano convenuto in giudizio le Coop. edilizie “ ” Pt_1 CP_8
e “ ”, quali beneficiarie del terreno occupato ed all'esito del relativo procedimento il CP_6
Tribunale di Messina con la sentenza n. 2108 del 22.12.2006 aveva:
“… [condannato] 1) la al pagamento in favore degli stessi in solido della somma di € 78.491,40 2) la Controparte_9 Coop. Il AP al pagamento in favore degli stessi in solido della somma di € 39.349,50 3) aveva dichiarato entrambe le società tenute in solido al pagamento in favore degli istanti in solido della somma di € 19.814,80 4) aveva disposto che la somma di lire 37.625.000 corrisposta il 20.7.1992, previamente devalutata alla data del 9.8.1985 venisse frazionata e quindi imputata agli importi predetti in proporzione alla loro diversa entità 5) aveva dichiarato che gli importi risultanti da tale sottrazione dovevano essere rivalutati secondo gli indici Istat dal 9.8.1985 sino al soddisfo e corrisposti con gli interessi compensativi al saggio anno del 3% con la medesima decorrenza, via via rivalutati mese per mese 6) aveva condannato entrambe le società in solido al pagamento delle spese processuali nella misura dei 2/3 pari ad € 13.469,82 oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. c.p.a.. compensando tra le parti il rimanente terzo …”.
La succitata sentenza, spedita in formula esecutiva, veniva notificata al difensore costituito della
, e, non essendo stata proposta alcuna impugnazione nei termini di Controparte_6 legge, assumeva l'autorità di cosa giudicata in data 21.7.2007.
Ciò nonostante, nessun pagamento veniva effettuato in favore dei sigg.ri , atteso che Pt_1 nelle more del giudizio la società cooperativa “ ” aveva trasferito n. 24 alloggi ai singoli CP_6 soci, restando nullatenente.
In conseguenza, assumevano i ricorrenti che non avendo le suddette cooperative adempiuto alla sentenza n. 2108/2006 e avendo, al contrario, trasferito con atti pubblici gli alloggi ai soci, i quali
– nei vari atti di assegnazione – si erano accollati il debito pendente nei confronti dei CURTÒ, richiedevano in via stragiudiziale ai 24 soci della cooperativa il pagamento degli importi dovuti in proporzione della loro rispettiva quota di assegnazione.
Rimasti ancora una volta insoddisfatti, i ricorrenti, previa notifica della sentenza n. 2108/2006 a tutti i soci della Coop. Il AP, proponevano ricorso per decreto ingiuntivo (quello oggetto dell'odierno giudizio), in virtù dell'accollo asseritamente assunto dagli assegnatari con i suddetti contratti allorché avevano manifestando di aderire ai sensi dell'art. 1273 C.C. alla convenzione stipulata ad hoc tra la cooperativa ed i singoli assegnatari, così rendendo irrevocabile la stipulazione dell'accollo in loro favore senza tuttavia liberare il debitore originario.
Effettuati i relativi conteggi l'importo complessivo risultante era pari ad € 203.483,88 che, distribuito tra i 24 soci della suddetta cooperativa ,comportava per ciascuno di essi un debito pro quota dell'importo di € 8.478,40 oltre interessi successivi al 3% annuo dal 31.5.2009 sino al soddisfo effettivo. Così il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda monitoria formulata dagli originari ricorrenti e odierni appellanti, e ingiungeva con decreto Parte_1 Parte_2 provvisoriamente esecutivo a ciascun socio assegnatario della cooperativa (o coppia di assegnatari) il pagamento del suddetto importo oltre interessi successivi al 31.5.2009.
Anche avverso il suddetto provvedimento monitorio, gli originari opponenti CP_1
, , ,
[...] Parte_3 Persona_4 CP_5 Persona_1 Parte_6
, e , come detto, proponevano opposizione, incoando il
[...] Parte_4 Parte_5 presente giudizio. Nel merito della pretesa azionata, eccepivano:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto nei loro confronti;
2) la nullità del decreto ingiuntivo perché fondato su una sentenza (la n. 2108/2006) nulla in quanto emessa in violazione di giudicato con la sentenza precedente n. 489/94 del Tribunale di Messina;
3) la nullità del decreto ingiuntivo poiché fondato su una sentenza emessa in violazione dell'art. 102 C.P.C. avendo gli attori chiamato in causa solo la Coop. Il AP, mera assegnataria del costituendo diritto di superficie, e non anche il quale ente espropriante il Controparte_2 terreno di loro proprietà; 4) in subordine, la nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso nei confronti di soggetti carenti di legittimazione passiva trattandosi di obbligazioni sociali e non essendo la cooperativa edilizia estinta ma posta in liquidazione dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione;
5) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto l'accollo stipulato tra gli assegnatari e la cooperativa in seno agli atti di trasferimento, e più precisamente all'art. 7, aveva una rilevanza meramente interna sicché ai creditori non poteva essere riconosciuto alcun diritto di agire direttamente nei loro confronti ai sensi dell'art. 1273 C.C., e che comunque era affetto da nullità poiché riguardante debiti futuri ed incerti;
6) l'inammissibilità dell'azione per manifestata acquiescenza in quanto, per il medesimo credito,
i ricorrenti si erano insinuati al passivo del procedimento di liquidazione coatta amministrativa del ed avevano intrapreso una procedura di Controparte_7 esecuzione immobiliare nei confronti della;
Controparte_9
7) in subordine, l'inammissibilità dell'azione per mancata preventiva escussione del patrimonio della Coop. Il AP.
Chiedevano, infine, di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo ad il Controparte_2
in liquidazione, per essere manlevati in caso di Controparte_7 accoglimento delle pretese degli opposti, posto che il credito vantato dai ricorrenti traeva origine da un'occupazione illegittima ascrivibile a colpa dell'amministrazione comunale, quale soggetto espropriante, e del , quale soggetto delegato dal stesso per la CP_7 CP_2 realizzazione dell'opera. Concludevano, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta del 3.2.2010 si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2
i quali contestavano integralmente i motivi di opposizione instando per il rigetto della stessa in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in subordine, per la condanna degli accollanti e e Controparte_1 Parte_3 Persona_4 CP_5
, e e , al
[...] Persona_1 Parte_6 Parte_4 Parte_5 pagamento delle somme oggetto dell'accollo, o, in subordine, delle somme medesime, quali aventi causa della Coop. Il AP ai sensi dell'art. 111 C.P.C. in favore degli opposti oltre interessi e maggior danno;
chiedevano, inoltre, l'autorizzazione a chiamare in causa la Coop. Il AP per essere garantiti dalla stessa in caso di rigetto della domanda spiegata nei confronti degli accollanti.
Con comparsa del 23.9.2010 si costituiva in giudizio, il (chiamato in causa Controparte_2 dagli opponenti), il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto in forza della sentenza n. 2108/2006, ormai passata in giudicato, emessa in un giudizio al quale il era rimasto estraneo. Controparte_2
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che la pretesa vantata nei confronti del doveva ritenersi comunque prescritta. CP_2
Rimaneva contumace il la cui chiamata era stata Controparte_7 ulteriormente autorizzata all'udienza del 4.3.2010.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 21.10.2019, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con la sentenza n. 153 emessa in data 22-23.1.2020, il Tribunale Civile di Messina testualmente statuiva: “… Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Dichiara inammissibile la domanda subordinata di condanna svolta da e nei confronti degli opponenti;
Compensa Parte_1 Parte_2 interamente tra tutte le parti le spese di giudizio …”.
Con atto d'appello notificato in data 18.2.2020 gli originari opposti e Parte_1 [...]
, rimasti soccombenti all'esito del giudizio di prime cure, proponevano Parte_2 impugnazione avverso la sentenza de qua, rassegnando in accoglimento del gravame le conclusioni di cui infra.
S'avvisa fin d'ora che l'atto di gravame era notificato anche al già terzo Controparte_2 chiamato in causa in prime cure (su iniziativa delle allora parti opponenti), e tuttavia tanto aveva luogo quale mera denuntiatio litis non essendo stata formulata ivi domanda di sorta nei confronti di detta p.a. da parte dei . Pt_1
In particolare, gli appellanti lamentano:
1. con il primo motivo di appello (v. atto introduttivo), l'erroneità della pronuncia emessa dal Tribunale di Messina nella parte in cui ha ritenuto che l'accollo di debito stipulato tra gli opponenti di primo grado e la Coop Il AP negli atti pubblici di trasferimento in Notar avesse natura interna e che conseguentemente l'adesione dei creditori Per_5 Pt_1
e all'accordo tra essi concluso non consentisse la trasformazione
[...] Parte_2 dell'accollo interno in accollo esterno secondo la previsione dell'articolo 1273 C.C., con l'effetto di consentire al creditore di agire contro i terzi accollanti.
Assumono i CURTÒ che, sebbene il Giudice di prime cure avesse correttamente ritenuto in conformità all'art. 7 dell'atto notarile che gli stessi si erano obbligati a pagare pro quota le somme ancora dovute dalla cooperativa a vario titolo (anche quelle derivante dai giudizi ancora pendenti espressamente elencati all'interno dello stesso art. 7 dell'atto notarile) avrebbe poi errato sulla operatività dell'accollo laddove ha ritenuto che:
“… l'adesione del creditore all'accollo, manifestata attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, non implica la trasformazione dell'accollo interno in accollo esterno ed ha come unica funzione quella di rendere irrevocabile la stipulazione in favore del terzo. Con la clausola contenuta all'art. 7 gli opponenti si sono impegnati/obbligati nei soli confronti della e non anche verso il creditore;
sicché tale convenzione non attribuisce al creditore CP_6 il diritto di agire direttamente nei confronti dell'accollante per ottenere la prestazione dovuta …”.
Secondo la prospettazione degli odierni appellanti, quando manchi la manifestazione di adesione si tratterebbe di accollo semplice o interno caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce solo tra le parti accollante e accollato senza produrre alcun effetto nei confronti del creditore;
viceversa, quando il terzo creditore (accollatario) abbia dichiarato di aderire, questo assume la natura di accollo esterno (unico istituto legalmente tipizzato) e quindi rende irrevocabile la stipulazione in favore di quest'ultimo come previsto dall'art. 1273 comma 1 C.C.
Osservano in proposito che:
“… Nel caso di specie, non solo non è stato mai previsto un tale patto atipico, né alcuna clausola può essere interpretata in tal senso: ma, altresì, nessuna prova in contrario mi è stata chiesta o fornita ex adverso. Anzi, la circostanza che il patto di accollo sia stato inserito nei contratti di assegnazione, destinati ad essere trascritti e, dunque, conosciuti a terzi, conferma che la valenza di tale accordo non possa essere considerata solo interna ma abbia una certa rilevanza esterna …”; Sottolineano che un altro elemento idoneo a fondare il convincimento del Giudice si rinvenga nei contratti di trasferimento, ove tale accollo è stato previsto e pattuito in favore dei creditori sebbene questi non vi abbiano partecipato, e ciò assumerebbe maggiore valenza se si considera che al momento dell'atto i rapporti tra gli opponenti e la cooperativa dovevano ritenersi cessati per cui gli assegnatari non dovevano più contribuire all'attività statutaria, e che la cooperativa nelle more del giudizio definito con la citata sentenza (a CP_6 fondamento del d.i.) aveva trasferito i 24 alloggi ai singoli soci e cessato l'attività, rimanendo nullatenente e non in condizioni di pagare il debito ai , per questo motivo accollato a Pt_1 sé dai singoli soci. In questi termini deducono che si tratti di accollo esterno cumulativo e non liberatorio giacché, non essendo stato previsto diversamente dalle parti, all'originario debitore si sono aggiunti gli accollanti pro quota.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, censurano la statuizione emessa dal giudicante di prima istanza con cui è stata rigettata l'ulteriore domanda subordinata articolata dagli opposti con cui costoro chiedevano la condanna degli accollanti al pagamento delle somme oggetto del debito accollato quali aventi causa della Coop. Il AP ai sensi dell'art. 111
C.P.C. Lamentano che il Tribunale, sebbene abbia condiviso gli argomenti svolti dagli opposti Pt_1 in ordine alla dedotta efficacia del giudicato della sentenza n. 2108/2006 (con cui il Tribunale condannava la al risarcimento del danno da illegittima occupazione) Controparte_6 nei confronti degli opponenti e, quindi, ammissibile la richiesta degli opposti di condanna degli opponenti al pagamento del credito ai sensi dell'art. 111 C.P.C., ha poi erroneamente affermato che essa domanda doveva ritenersi inammissibile:
“… Nel caso di specie non può non configurarsi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il risarcimento riconosciuto in sentenza a favore dei CURTÒ e l'obbligo assunto dagli opponenti in forza dell'accollo. La domanda svolta dagli opposti in via subordinata deve, comunque, essere dichiarata inammissibile. Ove si ritenesse, infatti, che gli opponenti siano succeduti nell'obbligo risarcitorio gravante sulla cooperativa per effetto del contratto di acquisto degli alloggi e della clausola di accollo ivi contenuta, sarebbe carente l'interesse ad agire degli opposti nel presente giudizio, potendo gli stessi agire direttamente nei confronti degli opponenti in forza di un titolo esecutivo -asseritamente- efficace nei confronti di questi ultimi …”.
Affermano gli appellanti che gli atti di trasferimento degli immobili costruiti sul terreno oggetto della occupazione abusiva sono stati stipulati durante la pendenza del giudizio tra i e la Coop. il AP, definito con la summenzionata sentenza n. 2108/2006; gli Pt_1 assegnatari quindi, quali aventi causa per atto tra vivi della Coop. Il AP (nei confronti della quale il giudizio continuava ex art. 111 C.P.C.), erano direttamente soggetti agli effetti della sentenza potendo avvalersi della facoltà di intervenire in giudizio o d'impugnare la sentenza a tutela delle loro ragioni. Per di più, come già sopra accennato, negli atti di trasferimento degli alloggi gli odierni appellati si sono accollati l'obbligo risarcitorio (derivante dall'abusiva occupazione acquisitiva) della Coop. Il AP nei confronti dei così come accertato dalla citata Pt_1 sentenza n. 2108/2006, espressamente elencata tra le pendenze giudiziarie, per cui, essi subentrerebbero proprio nello stesso diritto oggetto della controversia, dal lato passivo, il che renderebbe inconfutabile l'applicazione dell'art. 111 C.P.C.
3. Con il terzo motivo di gravame, in netta censura dell'impugnata sentenza, deducono l'erroneità del rigetto della domanda di garanzia da essi proposta nei confronti della Coop. Il AP. In particolare, affermano che la causa del presente giudizio è comune anche alla Coop. Il
AP, ricorrendo i presupposti del litisconsorzio necessario, poiché in caso di esito infruttuoso dell'azione contro gli accollanti, comunque la detta società deve rispondere del debito quale accollata, nonché debitrice originaria.
Per tal motivo sostengono che:
“… la necessità di chiamare in causa la (rimasta contumace) nel giudizio di primo grado Controparte_6 è stata resa necessaria dalle difese svolte dagli opponenti nella citazione introduttiva, avendo questi ultimi negato la propria legittimazione passiva ponendo in discussione, nei vari motivi di opposizione, la sussistenza di un accollo, tantomeno esterno, o, comunque, la sua validità …”.
In tal modo sarebbe stato possibile consentire a detta società di svolgere le proprie difese e richieste, inclusa l'eventuale azione di nullità, annullamento o risoluzione per inadempimento dell'atto di trasferimento degli immobili, cui l'accollo era inerente.
4. Con il quarto motivo d'appello lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda surrogatoria ex art. 2900 C.C. formulata nel giudizio di prime cure, in via subordinata, dai nei confronti Pt_1 degli odierni appellati, in sostituzione della Coop Il AP, per la declaratoria della nullità, ovvero dell'annullamento o della risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'atto di trasferimento, nonché per la restituzione degli immobili trasferiti.
Ed in sostanza deducono la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere la suddetta richiesta ai sensi dell'art. 2900 C.C. con conseguente sostituzione del creditore nell'esercizio delle azioni di cui è titolare il debitore, e cioè: a) l'esistenza di un diritto, patrimoniale e disponibile, che il debitore (la Coop Il AP) vanta verso un terzo determinato (gli odierni appellati); b) l'inerzia del titolare del diritto che, sebbene regolarmente chiamato in causa, è rimasto contumace, e che, peraltro, dopo aver assegnato ai soci tutte le unità immobiliari è rimasto nullatenente e dunque incapiente;
c) la prove dell'esistenza del credito, che nel caso di specie sarebbe data dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 2108/2006 e dall'art. 7 dei contratti di trasferimento degli alloggi;
d) l'eventuale eventus damni provocato dall'inerzia della Coop. Il AP quale debitore originario.
Instano per l'accoglimento della domanda surrogatoria al fine di promuovere l'azione di risoluzione dei suddetti atti di trasferimento per inadempimento ex art. 1453 C.C., con conseguente restituzione degli immobili oggetto di contratto.
5. Con il quinto motivo di doglianza, in ordine alla declaratoria di assorbimento di ogni altra questione pronunciata nell'impugnata sentenza, rammentano che non sussisterebbe alcuna ipotesi di nullità del decreto ingiuntivo in ordine alla presunta invalidità della sentenza n. 2108/2006, emessa dal Tribunale di Messina e posta a fondamento della suddetta ingiunzione, in quanto pronunciata in violazione del giudicato nascente dalla precedente sentenza n. 489/1994.
6. Infine, con il sesto motivo di gravame censurano la statuizione inerente alle spese di lite emessa dal giudicante di prime cure, laddove ne ha pronunciato la compensazione fra le parti, piuttosto che la condanna in capo agli odierni appellati in applicazione del principio della soccombenza.
*
Con comparsa depositata in data 5.6.2020, si costituivano in giudizio gli appellati
[...]
, , , e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione ex adverso CP_5 proposto stante la mancanza dei requisiti e presupposti di cui agli art. 342 comma 1 C.P.C., in quanto carente dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, nonché dell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Rileva, alla luce dell'art. 348 bis C.P.C., l'inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento in quanto non sussistono ragioni affinché questo Collegio si discosti dalla pronuncia del Giudice di prime cure.
Deducevano altresì il decesso di (senza indicarne l'epoca d'avvenimento). Persona_4
Nel merito, per quanto attiene alle doglianze mosse sub 1., la difese delle parti suddette sostiene che:
Controparte
“… gli appellati nell'art. 7 dell'atto di assegnazione si sono obbligati esclusivamente nei confronti della
per le somme da questa dovute in relazione dell'esercizio dell'attività statutaria. La predetta clausola aveva
[...] l'unica funzione di garantire la cooperativa dal rischio che gli assegnatari una volta ottenuta l'unità abitativa si disinteressassero del tutto all'attività sociale non contribuendo più sotto il profilo economico alla realizzazione dell'attività statutaria …”.
Affermano che tramite l'art. 7 dell'atto pubblico di assegnazione delle unità immobiliari gli assegnatari sarebbero stati semplicemente messi a conoscenza dell'esistenza di una serie di contenziosi, senza che per essi vi fosse l'assunzione di qualsiasi forma di responsabilità.
Deducono gli appellati che, in merito alla natura dell'impegno assunto da essi negli atti di trasferimento della proprietà, perché l'accollo riesca ad attribuire all'accollatario una ragione di credito verso il terzo accollante, la volontà delle parti deve essere inequivoca in tal senso e solo in questo caso si avrà un contratto a favore di terzo, aperto alla sua adesione per rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore, ai sensi dell'art. 1273, comma 1 C.C. Nella specie, essendo inesistente tale espressione di volontà della e dei soci, CP_6 sarebbe evidente che l'unica ipotesi di presunto accollo cui possa farsi riferimento è quella dell'accollo semplice.
In dettaglio, il patto desumibile dall'art. 7 dei contratti di assegnazione (asseriscono gli originari opponenti) non prevedrebbe alcuna adesione nei confronti dei creditori, ragion per cui nessuna prova, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, doveva essere fornita sul punto, dovendo semmai essere proprio controparte a fornire la prova positiva dell'esistenza di un patto a suo favore che, dal tenore dell'anzidetta clausola, va invece radicalmente escluso.
Piuttosto affermano che, per effetto del presunto accollo, gli odierni appellati si sono assunti il peso economico del debito della , senza che venisse attribuito al creditore alcun CP_6 diritto di agire direttamente nei confronti degli accollanti stessi e senza che sia intervenuta modificazione soggettiva della originaria obbligazione.
Per quanto attiene alle critiche mosse sub 2. rilevano gli appellati:
“… Se è vero che l'assegnazione degli alloggi è intervenuta nelle more del giudizio definitosi con la sentenza n. 2108/2006, tuttavia, per effetto del contratto, gli assegnatari sono subentrati nella proprietà degli immobili e nelle posizioni soggettive connesse al diritto reale, non anche, invece, nelle posizioni debitorie esistenti in capo alla
. Potrebbe giungersi a tale diversa conclusione solo sostenendo che, per effetto del contratto e della CP_6 pattuizione di cui all'art. 7, le parti abbiano inteso convenire un accollo con rilevanza esterna, con conseguente modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Se, per le motivazioni già esposte in precedenza, il presunto accollo ha in questo caso una rilevanza inter partes, non si assiste ad un fenomeno modificativo della obbligazione originaria e non è, pertanto, sostenibile che gli odierni appellati, quali presunti accollanti, siano succeduti nel diritto controverso …”.
Sostengono che il fenomeno successorio cui controparte fa riferimento sarebbe radicalmente escluso dalle disposizioni sulla responsabilità dei soci delle cooperative. In altri termini, la successione ex art. 111 C.P.C. richiamata da controparte poteva verificarsi solo in due casi che, nella specie, non sono venuti in essere, e cioè: a) qualora il diritto di credito fatto valere fosse dipeso da obbligazioni assunte dopo lo scioglimento ex lege della cooperativa ex art. 2544 C.C. (circostanza esclusa poiché le assegnazioni sono avvenute quanto la Cooperativa era pienamente operativa);
b) oppure qualora i soci avessero deciso di accollarsi personalmente le obbligazioni della cooperativa (circostanza parimenti esclusa, per le superiori argomentazioni).
Proseguendo, per mero tuziorismo difensivo, gli appellati ripropongono le eccezioni già formulate nel corso del giudizio di primo grado ed assorbite nella pronuncia del giudice di prime cure.
Propongono inoltre appello incidentale avverso la statuizione d'integrale compensazione delle spese pronunciata dal Tribunale adito e chiedono disporsene la condanna a carico degli appellanti anche per il primo grado di giudizio.
Formulano, infine appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del gravame principale, sostenendo che la sentenza n. 2108/2006 sarebbe comunque affetta da nullità poiché emessa in violazione di giudicato e comunque non nei confronti del soggetto effettivamente legittimato passivo dell'obbligazione.
In detti appelli incidentali Nessuna domanda era azionata contro il neppure Controparte_2 da dette parti.
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Con comparsa di risposta deposita in data 9.6.2020 si costituiva l'appellato Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, il quale eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto in forza della sentenza n. 2108/2006 del Tribunale di Messina, oggi passata in giudicato, emessa in un giudizio al quale il era rimasto estraneo. Controparte_2
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, evidenziando che la pretesa vantata nei confronti del doveva ritenersi comunque prescritta essendo trascorso CP_2 ampiamente il termine prescrizionale quinquennale dell'azione risarcitoria da occupazione illegittima.
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In esito all'udienza di prima comparizione del 3.7.2020, con ordinanza del 18.7.2020 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio per il decesso dei menzionati in atti e Persona_4
. Persona_1
Riassunta ritualmente la lite ad iniziativa delle parti appellanti principali e rimesse le parti all'udienza del 20.11.2020, con ordinanza del 25.11.2020 la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis C.P.C., dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 8.3.2021 gli odierni appellanti e depositavano istanza di Parte_1 Parte_2 revoca e/o modifica ex artt. 177 C.P.C. e 742-742 bis C.P.C. dell'ordinanza del 25.11.2020 e, conseguentemente, chiedevano concedersi la provvisoria esecutività della sentenza impugnata n. 153/2020. Con successiva ordinanza del 26.4.2021 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza depositata dagli appellanti volta a revocare e/o modificare l'ordinanza del 25.11.2020 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Posta in decisione la lite all'udienza del 7.11.2022, all'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche, con ordinanza del 13.3.2023 la Corte, dichiarata la contumacia di e e n.q., invitava le parti appellanti principali a CP_5 Persona_3 CP_4 documentare l'eventuale avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
, ovvero a farvi luogo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del CP_10 provvedimento, rimettendo le parti all'udienza collegiale del 12.6.2023.
Ivi, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, in evasione di quanto stabilito con l'ordinanza interlocutoria del 13.03.2023, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2023.
All'esito della menzionata udienza, che era celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
- le parti appellanti principali hanno chiesto (con lo scritto defensionale in data 24.1.2024):
“… dare atto che è stata definita bonariamente tra i sig.ri ed i sig.ri , Pt_1 CP_3 Persona_2 CP_3
, e , la posizione processuale e sostanziale delle suddette parti mediante Per_3 CP_3 CP_4 CP_5 rinuncia dei sig.ri alle domande proposte nell'appello (RG.n.155/2020) nei confronti dei predetti sig.ri Pt_1
e previo pagamento di euro 3.000,00 (euro tremila), già erogate. CP_3 CP_5 6.- Dare atto che i sig.ri rinunciano alle domande proposte nell'atto di appello contro i sig.ri e Pt_1 CP_3 anche per quanto riguarda la quota delle spese giudiziali …”; CP_5
- sia le parti appellanti principali (con atti depositati in modalità telematica in data 24.1.2024
e 15.2.2024) sia quelle appellanti incidentali (con atti depositati in data 18.1.2024 e 12.2.2024) sia, infine, la p.a. in epigrafe insistevano nelle spiegate deduzioni e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve considerarsi che, a fronte del petitum di declaratoria di rinuncia agli atti di giudizio azionato dalle parti appellanti principali , , CP_3 Persona_2 CP_3 Per_3
n.q. e di : CP_4 CP_5
- conoscibile da questa Corte perché promosso in fase in cui il contraddittorio era ancora in svolgimento, nonostante la comparsa conclusionale abbia rilievo meramente illustrativo, come ritenuto da ultimo in sede di legittimità dalle SS.UU., sentenza n. 3453 del 7/2/2024, atteso che:
«… Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa …»;
- fondato su enunciazione di rinuncia resa dal procuratore costituito a tanto espressamente legittimato dalla procura in atti (senza produzione, però, di documentazione a suo riscontro quanto alle circostanze dei fatto ivi riferite);
giusto il principio di diritto (risalente, ma in seguito più non mutato) enunciato da Cass. Sez. I, sentenza n. 3905 del 3/4/1995 (confermativa dell'indirizzo ancor più risalente enunciato dalla
Sez. III, sentenza n. 4022 del 5/12/1974), secondo cui:
«… Anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ. In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 cod. proc. civ., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia …»;
nulla osta a che si statuisca conformemente, come in dispositivo, con declaratoria di cessazione della materia del contendere senza statuizione in punto di spese di lite (per la superiore contumacia delle parti appellate de quibus).
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Ciò posto, ritiene il Collegio che evidenti ragioni di ordine logico-processuale impongono di esaminare, prioritariamente, le eccezioni in rito formulate dalle parti appellate.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata dagli appellati sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 C.P.C., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018). Dunque, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 C.P.C. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 40560 del 17.12.2021).
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez.
III, ordinanza n. 10916 del 5/5/2017; SS.UU., sentenza n. 27199 del 16/11/2017):
«… l'art. 342 comma I C.P.C., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere …».
Nel caso in esame, le doglianze delle parti appellanti risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, con indicazione delle questioni di diritto asseritamente non correttamente affrontate o delle prove non correttamente valutate, nonché gli specifici motivi per cui il provvedimento viene impugnato, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
E tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Parimenti va statuito in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C., poiché: l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), nei sensi di cui all'ordinanza citata del 25.11.2020, in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva la seria prospettabilità né oggi la consente, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …».
Si palesa infondata, poi, anche l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata, tanto nel giudizio di prime cure, quanto nel presente CP_ grado di appello, dall'appellata originaria terza chiamato in garanzia, id est il CP_2
[...]
Invero, anzitutto, occorre rilevare che l'odierno giudizio è stato incardinato quale opposizione al decreto ingiuntivo e, in particolare, il credito azionato dai ricorrenti ha ad oggetto la somma asseritamente dovuta dagli odierni appellati – quali soci della Coop. Il AP, in virtù dell'accollo pattuito nei contratti di trasferimento alloggi in notar – a titolo di Per_5 risarcimento danni da occupazione illegittima (occupazione acquisitiva) già accertata e quantificata con sentenza 2108/2006 emessa dal Tribunale di Messina, e oggi passata in giudicato.
Pertanto, pare agevole osservare che, nel presente giudizio, la questione posta all'attenzione dell'odierno giudicante è incentrata unicamente sulla titolarità o meno del debito nascente dalla suddetta sentenza in capo alle parti appellate, ossia o sull'eventuale assunzione del predetto debito altrui da parte di queste o sulla possibile sussistenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ovvero ancora, circa le subordinate domande (quella di garanzia proposta nei confronti della nonché quella formulata in via Controparte_6 surrogatoria ex art. 2900 C.C. di risoluzione dell'atto di trasferimento per inadempimento degli obblighi contrattuali).
Nessuna doglianza mossa dalle parti in causa attiene, dunque, strettamente alla materia del danno risarcibile in seguito all'occupazione illegittima acquisitiva, o ad altra materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione de qua non può trovare accoglimento.
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Venendo ora all'esame del merito e, segnatamente, delle doglianze articolate sub 1. osserva e rileva il Collegio quanto appresso.
Ad avviso degli appellanti, il giudicante di prime cure non avrebbe valutato correttamente la circostanza per cui, con la clausola prevista dall'art. 7 dell'atto pubblico stipulato per il trasferimento degli immobili, i soci della cooperativa avevano espressamente dichiarato di assumere tutti gli obblighi che dovessero gravare sulla cedente Coop. Il AP in dipendenza della realizzazione degli alloggi sociali, e ciò in quanto ben consapevoli della pendenza del giudizio poi definito con la sentenza posta a fondamento del D.I. opposto, con ciò aderendo alla stipula d'un accollo esterno ai sensi dell'art. 1273 C.C.
Si legge espressamente all'art. 7 dell'atto:
“… L'assegnatario resta espressamente obbligato e si impegna a pagare pro quota se dovute quelle altre eventuali somme, anche a titolo di revisione economico-contabile per i bilanci e per opere di sistemazione esterna, imposte, tasse, spese locali ed altro, che fossero dovute dalla cooperativa in dipendenza e per effetto dell'attività sociale e della costruzione delle unità immobiliari. L'assegnatario dichiara di essere a conoscenza che sono attualmente in corso le seguenti azioni legali: - preso il Tribunale di Messina azione promossa da , , quali eredi di contro la Parte_2 Parte_1 Persona_6 CP cooperativa edilizia ” a r.l. e la cooperativa edilizia ” ….”. CP_8 CP_6
In primo luogo, rilevando il tenore letterale del contratto, l'assunzione dell'obbligo avvenuta da parte d'ogni assegnatario riguardava tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dalla cooperativa
“in dipendenza e per effetto dell'attività sociale e della costruzione delle unità immobiliari” e rappresentava (e rappresenta) certamente un'ipotesi di accollo di debiti altrui.
E in tale previsione, avvisa questa Corte, non potevano non rientrare anche le somme dovute per il risarcimento del danno da occupazione illegittima del terreno, essendo tali importi annoverabili tra i costi sostenuti per la realizzazione degli alloggi. Inoltre, nel secondo comma dell'art. 7 del contratto, la aveva comunicato agli CP_6 assegnatari la pendenza di alcune azioni legali, tra cui quella proposta dagli odierni appellanti e dalla quale trae origine il credito oggi azionato;
circostanza, questa, che conferma come nella convenzione di accollo fosse stata ricompresa anche la somma che la sarebbe stata CP_6 costretta a pagare in favore dei proprietari del terreno in caso di esito negativo del giudizio pendente verso i medesimi: la dettagliata elencazione dei procedimenti ancora pendenti in cui era parte la non poteva (né può) ritenersi avulsa e sganciata Controparte_6 contenutisticamente dall'impegno – di pagamento pro quota delle somme ancora dovute dalla cooperativa a terzi – assunto dagli assegnatari nella richiamata locuzione in quanto posta immediatamente prima nel contesto del medesimo articolo. Secondo logica – criterio che soccorre in caso di insufficienza della interpretazione letterale – non avrebbe altrimenti ratio una mera presa d'atto, da parte degli assegnatari, dell'esistenza degli elencati giudizi. L'espressione assumeva (ed assume) invece un significante pregnante solo se la si colleghi all'impegno assunto in precedenza da parte degli assegnatari di pagare pro quota le somme dovute dalla Cooperativa a vario titolo (ed altro) “in dipendenza e per effetto dell'attività sociale e della costruzione delle unità immobiliari”, ossia in tali somme dovendosi ritenere incluse anche quelle connesse ai giudizi sottoelencati.
Ciò posto, va detto della doglianza mossa dagli appellanti e circa la Parte_1 Parte_2 presunta rilevanza esterna dell'accollo di debito de quo.
La questione giuridica sottesa a tale motivo d'appello intercetta una tematica da tempo al centro di un complesso dibattito all'interno della giurisprudenza.
Come è noto, si ha accollo interno o semplice – figura di conio giurisprudenziale, in quanto non disciplinata nel codice civile – quando il creditore rimane estraneo al rapporto e, in tal caso, l'efficacia della convenzione di accollo rimane circoscritta inter partes (cfr Cass. n. 4604/2000). In questa fattispecie, naturalmente, il creditore non acquista alcun diritto azionabile nei confronti dell'accollante (che è obbligato esclusivamente verso l'accollato).
Il soggetto tenuto all'adempimento resta, dunque, il solo accollato e in capo all'accollante sorge un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione di questo verso il suo creditore (in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previste dal codice civile), ovvero un obbligo specifico: di pagare il debito come terzo;
o di procurare al debitore il quid praestandum; o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a depauperarsi con il proprio adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 4618/1983). Consegue a ciò che nell'accollo semplice il terzo accollante e il debitore possono in qualsiasi momento accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo, e che questi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, in quanto terzo estraneo all'accordo.
Tanto comporta, ancora, che dal patto con cui il debitore conviene con il terzo l'assunzione, da parte di costui, del debito, non deriva attribuzione d'alcun diritto al creditore né una modifica dell'originaria obbligazione.
L'accollo esterno, invece, rappresenta una fattispecie derivata dal paradigma del cd. contratto in favore di terzo, sicché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore accollato attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti sia dell'accollato, sia dell'accollante. L'adesione del creditore all'accollo sortisce però il solo effetto di rendere irrevocabile a proprio vantaggio la relativa pattuizione, in quanto già perfezionatasi con lo scambio di volontà tra accollante ed accollato.
In tema, la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 38225/2021, soffermandosi sulla differenza tra accollo interno ed esterno, ha avuto modo di ribadire che, a norma dell'art. 1273 C.C., l'accollo esterno spiega i suoi effetti anche nei confronti del terzo accollatario, il cui intervento, al fine di consentire all'accordo di esplicare effetti nei suoi confronti, non è necessario, e l'adesione del creditore ha la sola funzione di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore. Come chiarito in motivazione:
«… La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può̀ anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n. 14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. n. 4383 del 2014; Cass. n. 1180 del 1982; Cass. n. 6936 del 1996; Cass. n. 8044 del 1997; Cass. n. 4604 del 2000). L'accollo a efficacia esterna, invece, che l'art. 1273 C.C. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. L'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato. Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 C.C., l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività̀ o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può̀ quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo. Né, in tale figura di accollo, può̀ rilevare l'adesione del creditore, dichiarata con l'azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può̀ avere l'effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui e, quindi, il compimento di qualsiasi attività̀ o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito, non realizzandosi nel caso in esame la funzione di rendere il terzo estraneo alla stipulazione (cioè̀ il creditore) destinatario di un diritto soggettivo nei confronti dell'accollante …».
Nel caso che ne occupa, con la succitata clausola contenuta nell'art. 7 del contratto di cui s'è detto, gli allora opponenti si erano impegnati/obbligati con tutta evidenza (secondo la letteralità e la relativa ratio già chiosate retro) nei soli confronti della e non anche verso il CP_6 creditore;
sicché tale convenzione non ha attribuito al creditore della società il diritto di agire direttamente nei confronti dell'accollante per ottenere la prestazione dovuta. Per effetto dell'accollo in argomento, gli odierni appellati si sono assunti il peso economico del debito della , senza che venisse espressamente o inequivocamente attribuito al CP_6 creditore alcun diritto di agire direttamente nei confronti degli accollanti stessi e senza che sia intervenuta modificazione soggettiva di sorta dell'obbligazione gravante ab origine sulla società.
Una conclusione siffatta trova riscontro:
- oltre che nell'assenza di qualunque previsione recante l'attribuzione di facoltà di adesione alla superiore pattuizione a pro' di chicchessia;
- nel fatto che l'obbligo assunto dagli accollanti si riferiva genericamente a tutte le somme dovute dalla Cooperativa per effetto dell'attività sociale e della costruzione delle unità immobiliari e, pur menzionandosi tra le pendenze del debitore accollato anche quella relativa alla lite con i , comunque difettava nella previsione contrattuale l'espressa indicazione Pt_1 quanto meno di costoro come beneficiari d'un simile accollo. Ed ancora, come condivisibilmente affermato dagli odierni appellati, la ratio di tale clausola – in quanto apposta ai contratti d'assegnazione individuale – ben poteva rinvenirsi nella funzione di garantire la dal rischio che gli assegnatari, una volta ottenuto l'alloggio, potessero CP_6 disinteressarsi delle sorti della compagine societaria, non contribuendo più quanto meno economicamente alla realizzazione dell'attività statutaria (seppur avessero conseguito l'acquisto delle unità immobiliari realizzate dalla loro dante causa).
Di qui, indirettamente, ulteriore conferma della rilevanza meramente interna dell'accollo, posto che la pattuizione risultava dettata dall'esigenza di rafforzare la posizione non già del creditore della società accollata, ma solo quella della Cooperativa. Deve quindi ritenersi che, per effetto dell'accollo in argomento, gli accollanti si siano assunti il peso economico del debito senza, tuttavia, chiaramente ed inequivocabilmente attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione da costui vantata.
Ricorreva (e ricorre) pertanto nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, un'ipotesi di accollo interno, donde il rigetto del primo motivo di gravame e la conferma in parte qua della pronuncia gravata.
Venendo al motivo d'appello sub 2., in via subordinata gli appellanti hanno chiesto che Pt_1 venisse accertato come sorto in loro favore debito a carico degli appellati quali aventi causa ex art. 111 C.P.C. della e, conseguentemente, statuita la condanna di questi Controparte_6 ultimi al pagamento del debito accertato nella sentenza n. 2108/2006 del Tribunale di Messina. Anche tale domanda si palesa infondata.
In primis, persuasive risultano le argomentazioni espresse dal Giudice di prime cure, là dove ha affermato che gli odierni appellati, nonostante siano rimasti estranei al giudizio conclusosi con il riconoscimento della responsabilità della , dovevano e devono comunque ritenersi CP_6 soggetti all'efficacia riflessa del giudicato contenuto in quella statuizione, in forza del rapporto di cd. pregiudizialità-dipendenza tra il diritto al risarcimento riconosciuto in sentenza a favore dei e l'obbligo assunto dagli opponenti in forza dell'accollo. Pt_1
Ciò posto, però, se è vero che l'assegnazione degli alloggi è intervenuta nelle more del giudizio definitosi con la sentenza n. 2108/2006, tuttavia, per effetto del contratto che ne occupa, gli assegnatari sono subentrati nella proprietà degli immobili e nelle posizioni soggettive connesse al diritto reale, non anche, invece, nelle posizioni debitorie esistenti in capo alla Cooperativa.
Potrebbe giungersi a tale diversa conclusione solo sostenendo che, per effetto del contratto e della pattuizione di cui all'art. 7, le parti abbiano inteso convenire un accollo con rilevanza esterna, con conseguente modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
solo in tal caso, infatti, gli stessi accollanti avrebbero assunto nei confronti dei creditori l'obbligazione e quindi sarebbero potuti intervenire in giudizio ai sensi dell'art. 111 C.P.C. Considerato però che, per le motivazioni già esposte in precedenza, l'accollo ha in questo caso una rilevanza solo inter partes e che non è maturato alcun evento modificativo della obbligazione originaria, non è, pertanto, sostenibile che gli odierni appellati, quali accollanti, siano succeduti nel diritto controverso ex art. 111 C.P.C.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 3., i CURTÒ hanno chiesto la condanna della CP_6
– si rammenta, parte del giudizio quale terza chiamata in garanzia nel corso del
[...] giudizio di prime cure ed in questa iscrizione contumace – al pagamento del debito in contestazione. Osserva in primo luogo la Corte come, con pertinente motivazione, il primo Giudice ha ritenuto la domanda de qua (quale domanda di garanzia avanzata dagli originari opposti nei confronti della in questione) inammissibile per carenza d'interesse – e non già rigettato la CP_6 stessa, in diritto o in fatto – “… in ragione della preclusione derivante dal giudicato contenuto nella sentenza 2108/2006 …”, essendo tale decisione loro favorevole ed in virtù della quale gli opposti avrebbero potuto agire in via esecutiva direttamente nei confronti della predetta società. Come correttamente rilevato:
“… con tale domanda, infatti, gli opposti otterrebbero una nuova pronuncia giudiziale di identico contenuto senza considerare che, in forza della precedente pronuncia, possono già agire in sede esecutiva nei confronti della
…”. CP_6
In secondo luogo, tale postulazione suppone essa pure il riconoscimento nell'accollo di cui s'è detto d'un contratto a favore del terzo, che, tuttavia, è stata già esclusa.
Pertanto, anche le doglianze di cui al profilo suddetto devono ritenersi prive di fondamento giuridico, ed in quanto tali vanno rigettate.
Per la medesima ultima circostanza, pure il motivo di gravame sub 4., con cui gli appellanti e hanno riproposto, in via surrogatoria, la domanda di nullità, Parte_1 Parte_2 annullamento o risoluzione per inadempimento dell'atto di trasferimento in assegnazione agli odierni appellati, instando per la restituzione degli immobili, va riconosciuto infondato: l'azione di surroga può essere esercitabile solo ove all'accollo venga attribuita rilevanza esterna, ma nel caso in esame la natura di accollo interno dell'accordo tra acquirenti e cooperativa non consente di giustificarne l'esperimento da parte del creditore, in quanto estraneo all'accordo, per conseguire in vece del debitore accollato – in quanto rimasto inerte in suo pregiudizio – la risoluzione (per inadempimento dell'accollo) dell'atto di trasferimento dell'alloggio ai singoli assegnatari.
Per di più, la formulazione così generica di tali petita (non risultano neanche dedotte le ragioni poste a fondamento dell'eccepita nullità o del chiesto annullamento ovvero della risoluzione per inadempimento dell'atto di trasferimento e dell'invocata restituzione degli immobili, in relazione alle quali non è stata d'altra parte formulata alcuna allegazione – o deduzione istruttoria – specifica) ne imporrebbe comunque il rigetto.
Restano, comprensibilmente, per l'effetto assorbite le doglianze di cui ai profili sub 5. e sub 6. nonché l'appello incidentale condizionato articolato dagli appellati e Controparte_1
, e Parte_3 CP_5 Parte_6 Parte_4 Parte_5 nella propria comparsa di risposta.
§
Passando, da ultimo, all'esame dell'unico motivo di appello incidentale proposto dalle parti già opponenti in prime cure, ossia la censura mossa avverso la statuizione sulle spese pronunciata dal Giudice di prime cure, valgano le seguenti considerazioni.
Secondo la motivazione espressa, tale compensazione è stata basata in ragione “… dei dubbi interpretativi e della evoluzione giurisprudenziale che hanno inciso sulla qualificazione del tipo di accollo intercorso tra le parti [e che hanno fatto sì che con ordinanza del 16.6.2011 in questo giudizio venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (fondata sull'applicabilità dell'art. 1273 c.c.)] …”. E tuttavia – obiettano gli appellanti incidentali – la superiore circostanza non poteva affatto giustificare la compensazione visto che, a seguito della novella dell'art. 92, comma 2, C.P.C. introdotta dal 2014, i casi di compensazione restavano limitati e tassativi (id est: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata;
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), essendosi da ultimo poi aggiunte le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018.
La censura è fondata, nei sensi che appresso si chiariranno.
Fermo in fatto che, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice ut supra, il discrimen tra accollo interno ed accollo esterno era già stato chiarito (nei sensi oggi ribaditi) da Cass. Sez. L, sentenza n. 4604 dell'11/4/2000 e, in seguito a questa pronuncia, tale avviso è rimasto immutato (si v. al riguardo: Sez. II, sentenza n. 7507 del 30/3/2006; Sez. V, sentenza n. 9580 del 19/4/2013;
Sez. I, sentenza n. 4383 del 24/2/2014; Sez. II, ordinanza n. 38225 del 3/12/2021, in fattispecie sovrapponibile a quella odierna);
in diritto va rammentato che secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, C.P.C., nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie, ossia quello vigente dopo la novella di cui alla legge n. 69 del 18.6.2009, in quanto entrata in vigore in data 4.7.2009, dunque prima dell'introduzione della lite in prime cure (avvenuta con citazione notificata in data 11.11.2009) la compensazione delle spese, oltre che per la soccombenza reciproca – non sussistente nella fattispecie in esame – poteva e può essere disposta (così secondo l'art. 45 della legge citata) in caso di occorrenza di
“… altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione …".
Di queste, invero, nel caso de quo non risulta esservi stata emersione di sorta (come peraltro espressamente dedotto con l'appello incidentale) ed anzi da lungi (come evincibile dalle anteriori pronunce emesse nel 2017 in iscrizioni aventi medesimo oggetto, ossia la n. 6111 e la n. 6112 del 2009, prodotte in atti in allegato a detta impugnazione) già era stata acquisita contezza dalla difesa delle parti odierne appellanti principali circa l'avvenuta qualificazione dell'accollo in argomento come mero accollo interno in giudizi identici promossi nei confronti di altri proprietari di alloggi dai (con seguente soccombenza di costoro). Pt_1
In questo quadro, non residuano margini per ritenere corretta siffatta regolazione delle spese operata dal giudice di prime cure.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello incidentale, la rifusione delle spese del primo grado di giudizio vada posta a carico degli originari opposti e , in Parte_1 Parte_2 solido, in favore degli odierni appellati costituiti e Controparte_1 Parte_3
, , e in ossequio alla CP_5 Pt_6 Parte_6 Parte_4 Parte_5 regola della soccombenza.
Ciò posto, i compensi di lite si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 635,55 totale € 4.872,55
secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 733,20 totale € 5.621,20
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua).
Nulla sulle spese in merito alla posizione processuale ricoperta dalle parti appellate rimaste contumaci nei cui confronti le parti appellanti principali hanno rinunciato agli atti di giudizio.
Dato infine atto che la costituzione del in questo grado è avvenuta in difetto Controparte_2 di proposizione di domande nei confronti di detta parte, nulla sulle spese anche relativamente a detta posizione.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_8 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 155/2020 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 153/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Messina in data 22.01.2020 e pubblicata in data 23.01.2020 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7298/2009 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1
in;
Parte_2 Pt_2 nei confronti di:
, , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in proprio e n.q. di erede di;
[...] Persona_1
, in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_2 nonché nei confronti di: ; CP_5
, , , tutti n.q. di eredi di;
CP_3 Persona_2 Persona_3 CP_4 Persona_4 in l.c.a., in persona del Commissario liquidatore; Controparte_12 nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 Parte_3 [...]
, , in proprio e n.q. di erede di Pt_4 Parte_5 Parte_6 [...]
nei confronti di e in;
Per_1 Parte_1 Parte_2 Pt_2 così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere, per rinuncia agli atti del giudizio, tra:
e in;
Parte_1 Parte_2 Pt_2
e:
; CP_5 nonché:
, , , tutti n.q. di eredi di CP_3 Persona_2 Persona_3 CP_4 Per_4
;
[...]
e per l'effetto ordina l'estinzione del giudizio già pendente tra le dette parti e la sua cancellazione dal ruolo;
2. rigetta l'appello principale;
3. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 Parte_3
, , in proprio e n.q. di erede di Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: Persona_1
3.1. condanna e in , in solido, alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 Pt_2 di , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in proprio e n.q. di erede di delle spese di lite Parte_6 Persona_1 di primo grado, liquidate in complessivi euro 5.838,55 per onorario oltre accessori come per legge;
3.2. conferma nel resto;
4. condanna ancora e in , in solido, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 Pt_2 favore di , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e n.q. di erede di delle spese di questo Parte_6 Persona_1 grado del giudizio, liquidate in euro 5.621,20 oltre accessori come per legge;
5. dà atto che le parti appellanti principali, e , in Parte_1 Parte_2 quanto soccombenti ut supra, sono tenute in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 6.12.2024
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il processo dott. Giuseppe Francesco D'ANDREA.
Il Presidente relatore (dott. Augusto SABATINI)