TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5226/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5226/2024 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TASSI Parte_1 C.F._1
CRISTINA LAURA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA LAURA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Per_
“1) Le figlie ed , entrambe maggiorenni, continueranno ad abitare con e presso il Per_1
genitore materno, in Modena, Via Rieti 15, interno 2, presso il quale ultimo, pure, manterranno la residenza anagrafica;
Per_ 2) Il signor a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie ed , CP_1 Per_1
corrisponderà alla IG , la somma mensile complessiva di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) ovvero € 250,00 (duecentocinquanta/00 per ciascuna figlia, da versarsi mensilmente entro il giorno dieci a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
IG alle coordinate al medesimo già note. Tale somma dovrà essere Parte_1
automaticamente rivalutata, omessa ogni richiesta ad opera della signor annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo, nel mese di sottoscrizione del presente ricorso, assumendo quale indice base quello dell'anno e del mese della firma del presente atto;
3) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, intendendosi tali, compatibilmente con la loro età, quelle di cui al protocollo in uso al Tribunale di Modena, da intendersi quivi integralmente riportato e trascritto anche in ordine alle tempistiche di trasmissione della relativa documentazione di spesa dal genitore anticipatario all'altro ed alla tempistica di rifusione come alla intestazione della documentazione di spesa, verranno fronteggiate integralmente in pari quota al 50% da entrambi i genitori;
4) I signori e , come rispettivamente identificati, allo Controparte_1 Parte_1
scopo di definire i loro rapporti economico/patrimoniali trovanti fondamento nel loro contratto matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibili al contratto matrimonio, per causa di separazione e quale conditio sine qua non onde addivenire al perfezionamento dell'accordo separativo, si impegnano e si obbligano, reciprocamente ed irrevocabilmente, con
Per_ la sottoscrizione del presente atto, a trasferire, in pari quota, alle figli e il diritto di Per_1
nuda proprietà avente ad oggetto la già casa coniugale identificata al NCEU del Comune di
Castelnuovo Rangone, foglio 21, particella 380, sub 14, categoria A/2, classe 3, consistenza vani
4 ed il diritto di nuda proprietà, in pari quota alle figlie, del garage, pertinenza, identificato al
NCEU del Comune di Castelnuovo Rangone, al foglio 21, particella 380, categoria C6, classe
7, consistenza 15m2, il tutto ai medesimi pervenuto per atto di compravendita a ministero
Notaio in data 26/11/2001, repertorio n. 60207, Il signor Persona_3 [...]
conserverà il diritto di usufrutto sulla di lui quota, salvo quanto infra e la IG CP_1
sempre per causa di separazione e quale conditio sine qua non per Parte_1
addivenire al raggiungimento dell'accordo separativo, con la firma del presente ricorso, si impegna e si obbliga, irrevocabilmente, a costituire sulla quota di piena proprietà della già casa coniugale alla stessa intestata e relativa pertinenza, come sopra identificata, il diritto di usufrutto,
vita natural durante, a favore del signor che, con la firma del presente Controparte_1
ricorso, si impegna ad accettare, come accetta. Il predetto trasferimento e la costituzione del diritto di usufrutto verranno perfezionati a mezzo atto notarile esecutivo dei patti di separazione da sottoscriversi avanti a Notaio designando dai coniugi entro trenta giorni dall'emananda sentenza.
5) Le parti, sin da ora, atteso che i suddetti trasferimenti e la costituzione del diritto di usufrutto integrano condizione necessaria ed indispensabile per risolvere consensualmente la definizione della irreversibile crisi coniugale, di cui al presente atto, dichiarano che, in seno all'atto notarile,
intendono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 (e dunque dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo);
6) Le spese notarili e tutte le spese relative e/o necessarie al perfezionamento dell'atto notarile esecutivo dei patti di separazione, compresi costi e compenso al Tecnico per l'acquisizione di APE e ARE, verranno fronteggiate in pari quota dai signori Controparte_1 Parte_1
;
[...]
7) I signor si danno reciprocamente atto dell'avvenuto versamento ad CP_1 Parte_1
opera del signo della somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) a favore della CP_1
IG in adempimento a quanto previsto in seno al ricorso introduttivo di cui al Parte_1
presente giudizio (Condizioni, capitolo 7) pag. 4, ricorso);
8) Il signo sempre per causa di separazione e onde comporre in via definitiva ed CP_1
esaustiva i rapporti patrimoniali tutti esistenti tra i coniugi, si impegna e si obbliga,
irrevocabilmente, anche a fronte del costituendo diritto di usufrutto a favore del medesimo,
come sopra individuato, a corrispondere alla signor la residua somma di € Parte_1
75.000,00 (settantacinquemila/00) entro CINQUE giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, rispetto alla quale, sin da ora e per allora, i medesimi dichiarano la volontà di fare acquiescenza alla stessa, con atto da depositare telematicamente entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione, ad opera della Cancelleria, della sentenza al loro Legale come in epigrafe identificato;
9) La signor con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e si impegna, Parte_1
sin da ora e per allora, una volta divenuta piena proprietaria dell'immobile sito in Modena, Via
Rieti 15, interno 2, e relative pertinenze, mediante liquidazione, al di lei fratello, del valore della quota di ½ di cui quest'ultimo è pieno proprietario per successione dei di loro genitori, a trasferire alle figlie, in pari quota, il diritto di nuda proprietà su detto immobile e relative pertinenza, conservando in capo alla stessa il diritto di usufrutto vita natural durante;
10) Ciascuno dei coniugi attesta di essere economicamente integralmente indipendente e,
dunque, rinuncia nei confronti dell'altro e viceversa ad ogni e qualsivoglia contributo nel proprio personale mantenimento;
11) Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di aver regolato i rapporti economici tra loro e quindi di nulla avere a pretendere, l'un dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione ad eccezione di quanto trovante fondamento nel presente atto e successiva, pedissequa, sentenza di separazione;
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
13) Le spese ed i compensi legali per tutta l'attività svolta, ivi comprese quelle relative al procedimento per cui è il presente ricorso, si intendono integralmente compensate tra le parti,
con vincolo di solidarietà professionale tra i coniugi a favore dello scrivente procuratore”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile, ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alle figlie ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 22/04/1967 e ato a MODENA il 20/03/1964 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo Rangone (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2010, atto n. 8, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale