Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11402/2023, pubblicata il 18 luglio 2023 (procedimento di separazione personale iscritto al n. R.G.
54098/2017) tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Fortuna, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Circonvallazione Clodia n. 94 APPELLANTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Ruo (C.F. , CodiceFiscale_3 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Guido Piazzoni (C.F. C.F._4
) ed all'avv. Valerio Crescenzi (C.F. ) ed elettivamente
[...] CodiceFiscale_5 domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Ammannati n. 3 APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
Avente ad oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI: per l'appellante:
-A) accertare e dichiarare l'erroneità dell'affermazione, secondo cui la CTU ha ritenuto di inquadrare il contesto familiare catalogabile nel sottotipo di violenza
“situazionale”, “ reciproca, caratterizzata da episodi violenti di minore entità e perpetrata da entrambi i partner per la gestione del conflitto”; ritenendo dunque la situazione sicuramente meritevole di attenzione ma non caratterizzata dal tema della sopraffazione di uno degli elementi della coppia sull'altro… Tali risultanze contrastano
Parte_1 B) accertare e dichiarare l'erroneità dell'affermazione, secondo cui Si ritiene che la gravità degli episodi emersi, rispetto ai quali ad oggi non emerge alcun percorso di consapevolezza in capo al resistente, impongano di disporre l'affidamento esclusivo dei minori (2010) ed (2014) alla madre, e prevedere che la frequentazione Per_1 Per_2 con il padre, nei tempi già stabiliti con i provvedimenti provvisori sin qui adottati, sia accompagnata dal permanere di un monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare, che assicuri nel tempo l'assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori;
l'accertamento in questa sede di atti di violenza familiare rende indispensabile garantire una rete di protezione dei minori, da un lato mantenendo saldo il riferimento educativo materno, dall'altro assicurando una supervisione esterna che assicuri che i minori non introiettino in questa fase evolutiva modelli comportamentali basati sulla prevaricazione, e siano comunque protetti dal conflitto e per l'effetto, ed in accoglimento delle conclusioni di primo grado disporre l'affidamento condiviso dei minori ed fermo restando le modalità di frequentazione già Per_1 Persona_3 in essere tra il padre e i figli;
C) accertare e dichiarare l'erroneità dell'affermazione, secondo cui Quanto ai provvedimenti economici, il resistente afferma di versare in condizioni precarie e di percepire 7-800 euro al mese dalla suo impiego presso un call center, mentre sarebbe sostanzialmente azzerata la sua attività artistica (svolge la professione di attore); senonché – come non manca di rilevare la controparte – egli produce un contratto di finanziamento risalente al dicembre 2019 e relativo all'acquisto di una autovettura, nel quale egli stesso dichiarò di percepire redditi mensili pari ad € 3.000,00 al mese
(laddove egli ha sostenuto per tutta la durata della causa di percepire redditi sempre inferiori ai 1.000 euro); stante il valore confessorio del documento, si deve ritenere complessivamente opaca la rappresentazione che il resistente ha inteso fornire delle proprie effettive risorse;
pur tenendo conto della maggiore stabilità della situazione della ricorrente (che è assegnataria della casa familiare di proprietà comune ai coniugi
e percepisce entrate mensili sempre superiori ai 2.200 euro – con punte sino ai 2.900 euro mensili), si ritiene che il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli minori debba essere elevato ad € 600,00 mensili a far data dalla presente pronuncia e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni di primo grado, determinare l'assegno di mantenimento di in favore dei figli per €.300,00 mensili Parte_1 oltre ISTAT e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con effetto dalla data di pubblicazione della sentenza e ciò anche tenuto conto delle esigenze di vita dei minori, del modesto tenore di vita da loro goduto in costanza di matrimonio e delle effettive risorse economiche dei rispettivi genitori. Disporre la compensazione delle spese di giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di questo grado di giudizio. Per l'appellata: a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni dell'atto di impugnazione stabiliti dall'articolo 342 c.p.c.;
b) confermare l'addebito della separazione al Sig. per i plurimi agiti Parte_1 violenti nei confronti della moglie e dei figli;
c) dichiarare cessata la materia del contendere in punto di affidamento dei figli minori
e regime di frequentazione, in ragione della contestuale pendenza del giudizio di divorzio tra le medesime parti;
in subordine, confermare l'affidamento esclusivo dei figli alla Signora ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c. e CP_1 confermare il contributo paterno al mantenimento dei minori, nella misura stabilita dal
Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda;
d) confermare la condanna alle spese del per il primo grado di giudizio in Parte_1 ragione anche del suo comportamento omissivo ed elusivo;
e) in ogni caso, rigettare in toto l'avverso appello, ogni contraria, avversa e/o diversa istanza disattesa e reietta, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
f) con severa condanna alle spese dell'appellante per il suo comportamento processuale. FATTO e MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 settembre 2023 ha proposto appello avanti Parte_1
a questa Corte, avverso la sentenza n. 11402/2023 emessa dal Tribunale di Roma l'11 luglio 2023 e pubblicata il 18 luglio 2023, nel procedimento di separazione personale tra i coniugi e iscritto al n. 54098/17, con la Controparte_1 Parte_1
quale era stato così deciso:
Dichiara la separazione addebitabile al marito;
Parte_1
- Affida i figli minori ed in via esclusiva alla madre, regolando la Per_1 Per_2
frequentazione con il padre come indicato in motivazione;
- Dispone che il Servizio Sociale competente per territorio mantenga fermo uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e sulla condizione di benessere dei minori, segnalando al PMM ogni eventuale situazione di pregiudizio;
- Fermi per il passato i provvedimenti adottati, pone a carico del padre un assegno perequativo di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente con base luglio 2023, e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto;
- Pone a carico di entrambe le parti in pari quota le spese straordinarie relative ai minori, regolate come indicato in motivazione;
- Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €
5.431,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali;
- Pone a carico di ambo le parti in pari quota le spese di CTU .
L'appellante, dopo una relazione di convivenza durata circa cinque anni, in data 22 giugno 2013 aveva contratto matrimonio con Dall'unione Controparte_1
matrimonio erano nati i figli (15 ottobre 2010) ed (12 luglio Per_1 Persona_3
2014) . Con ricorso iscritto a ruolo il 3 agosto 2017 aveva adito il Controparte_1
Tribunale di Roma chiedendo la separazione personale dal coniuge , Parte_1 con pronuncia di addebito a quest'ultimo; la decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo e l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, ed Per_1 Per_2
l'assegnazione a sé della casa familiare;
il contributo paterno al mantenimento dei figli di Euro 800,00 mensili.
Il costituendosi in giudizio aveva negato i comportamenti violenti posti a Parte_1
fondamento della domanda di addebito, assumendo di avere un reddito molto esiguo e contrastando le domande della ricorrente con la richiesta di affidamento condiviso e di collocamento dei figli presso di sé nella casa coniugale, oltre al mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Con istanza urgente la aveva chiesto di poter rientrare nella casa familiare, CP_1
dalla quale ella si era allontanata con i due figli, andando a vivere presso sua madre, a causa dei dedotti comportamenti violenti del coniuge.
In seguito alla celebrazione dell'udienza del 30 gennaio 2018, fissata per la comparizione personale delle parti, il Presidente delegato, rilevata la pendenza presso il
Tribunale per i minorenni di Roma di un giudizio ex art. 330 e 333 c.c. (RG 314/2017
V.G.), introdotto precedentemente al giudizio di separazione, con conseguente non operatività della vis actractiva del giudice della separazione di cui all'art. 38 delle disp. att. c. c., aveva autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo provvisoriamente il collocamento dei figli presso la madre nella casa familiare, con ordine al padre di lasciarla entro due settimane;
disciplinato il diritto di visita del padre, con modalità libere ma senza previsione di pernotto, per due pomeriggi alla settimana (il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.30) oltre a una giornata intera nel weekend (dalle 10 alle 19,30) alternando tra il sabato e la domenica;
posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, era stata disposta consulenza tecnica di ufficio, con la nomina della dott.ssa quale c.t.u. . Persona_4
In seguito al deposito della relazione del c.t.u., con provvedimento n. cron. 3448/2019 del 07/02/2019 era stato disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
erano state stabilite le modalità di frequentazione padre-figli; era stato determinato in € 300,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento dei ragazzi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con sentenza non definitiva n. 21410/2019 pubblicata il 07/11/2019 il Tribunale si era pronunciato sullo status.
All'esito dell'udienza del 18 febbraio del 2020 era stato revocato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con incarico al Servizio Sociale di “continuare a svolgere attività di stretto monitoraggio, riferendo immediatamente al Tribunale eventuali condotte dei genitori pregiudizievoli per i figli minori, vigilando sugli interventi di sostegno già in essere ed attivando quelli ulteriori necessari/opportuni; con il monitoraggio del Servizio”.
Successivamente, era stata raccolta la prova testimoniale sulla domanda di addebito.
In seguito all'espletamento dell'istruttoria, in data 18 luglio 2023 era stata emessa la sentenza sottoposta a gravame.
Con la proposta impugnazione, l'appellante ha lamentato:
La nullità della sentenza, per omesso ascolto dei minori di anni 12, ed Per_1 Per_2 di anni 8, in violazione dell'articolo 12 della Convenziona di New York sui diritti del fanciullo, dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché degli articoli 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c.;
La erronea valutazione dei mezzi di prova, in relazione alle risultanze della c.t.u. e alla compatibilità tra le prove testimoniali raccolte e l'elaborato peritale. La errata applicazione del disposto dell'articolo 2697 c.c., la illogicità e incongruenza della motivazione. La nullità delle testimonianze de relato. La violazione dell'articolo 116
c.p.c.;
La erronea valutazione delle condizioni economiche dell'appellante, ai fini della determinazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli.
L'appellante ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 23 ottobre 2023 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 12 dicembre 2024, assegnando all'appellante termine fino al 31 marzo 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 30 settembre 2024 per il deposito di memoria di costituzione.
Con memoria depositata il 30 settembre 2024 si è costituita in giudizio CP_1
la quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'appello per
[...] violazione del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c. nonché per carenza di interesse, da parte dell'appellante, a ottenere la riforma della sentenza di primo grado riguardo all'affidamento dei figli, essendo stato depositato dalla stessa sempre in data CP_1
30 settembre 2024, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, l'appellata ha specificamente contestato ogni singolo motivo di gravame, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
In particolare, la ha rilevato: la inammissibilità del primo motivo, per CP_1 inosservanza del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c. e, comunque, la infondatezza della doglianza dell'appellante in ordine al mancato ascolto dei minori;
la infondatezza delle doglianze in ordine alla valutazione della prova testimoniale, da parte del primo giudice, avendo tutti i testimoni escussi riferito circa i plurimi comportamenti violenti del nei confronti della moglie;
la erroneità delle conclusioni alle quali era Parte_1
pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado;
la correttezza della pronuncia di addebito della separazione al;
la corretta applicazione, da parte del primo giudice, dei Parte_1
principi di cui agli articoli 1697 c.c. e 116 c.p.c.; la correttezza della pronuncia di affidamento esclusivo dei minori alla madre;
la necessità di confermare l'importo del contributo paterno stabilito dal primo giudice.
Il Servizio Sociale del IX Municipio di Roma Capitale in data 22 ottobre 2024 ha inviato la relazione aggiornata sulla condizione dei minori e del relativo nucleo familiare.
Con decreto del 4 novembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024 con il deposito di brevi note.
In data 20 novembre 2024 la cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
Entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive note autorizzate entro il termine all'uopo loro assegnato.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per inosservanza del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., così come formulata dall'appellata nella memoria di costituzione depositata il 30 settembre 2024.
Al riguardo, la deduce che: CP_1
i motivi di appello sono trattati confusamente, non si comprende a quali punti della sentenza impugnata si riferiscano, rendono molto difficile, se non impossibile la puntuale dovuta confutazione…; più specificamente, l'appello è inammissibile in quanto non tratta separatamente i diversi capi della sentenza, ma con argomentazioni sparse dell'appellante, che ha confusamente e confusivamente trattato tre motivi di appello …. L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento.
Va sottolineato che l'articolo 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del
2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio 2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha specificamente indicato le parti della sentenza che con il proposto gravame intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della relazione del c.t.u. e delle prove testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative e all'applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di addebito della separazione;
sia relativamente alla valutazione della situazione economico-patrimoniale del . Parte_1
Nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, l'appellante ha poi offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato punto per punto, nel merito, la diversa prospettazione fornita dall'appellante.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta anche l'altra eccezione formulata dalla con la quale si deduce la carenza di interesse, da parte dell'appellante, a CP_1
ottenere la riforma della sentenza di primo grado, relativamente al disposto affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, sul presupposto che in data 30 settembre 2024 era stato depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sul punto, giova osservare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
Ritiene questa Corte che nel caso di specie persista l'interesse dell'appellante a ottenere in questa sede una pronuncia sull'affidamento dei figli minori, nonostante l'avvenuto deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
non essendo ancora stati emessi, da parte del giudice delegato, i Parte_2
provvedimento temporanei e urgenti, ai sensi dell'articolo 473bis.22 c.p.c.. È noto, invero, che solo a partire dall'adozione di detti provvedimenti, in sede presidenziale divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali, spettando la relativa potestas decidendi esclusivamente al giudice del divorzio.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 27205 del 23/10/2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione, assorbendoli, solo dal momento in cui sono assunti o ne è disposta la decorrenza, con la conseguenza che i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni
(definitive o provvisorie) rese in sede di divorzio (così, in motivazione, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 7547 del 27/03/2020).
Tale opzione ermeneutica si giustifica in ragione della definitività del regime del divorzio, a fronte della transitorietà del regime della separazione, dell'esigenza di evitare potenziali contrasti tra le decisioni, e di assicurare i principi di economia processuale e di concentrazione in un'unica sede delle tutele e degli accertamenti istruttori afferenti i minori, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 24 e 111 Cost., art. 8 Cedu e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, i quali impongono la concentrazione delle tutele afferenti i minori in un'unica sede (per l'affermazione di tale principio con riguardo alla ripartizione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i
Minorenni ex multis Cass. ord. n. 2833/2015, Cass. ord. n. 20202/2018).
Con riferimento al caso di specie, osserva questa Corte che in sede divorzile con decreto dell'8 ottobre 2024 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 2 luglio
2025, sicché, in mancanza di una già disposta regolamentazione dell'affidamento dei minori da parte del giudice del divorzio, non è venuto meno l'interesse dell'odierno appellante a insistere nel motivo di gravame in questione.
Passando, ora, all'esame dei singoli motivi di appello articolati dal , va Parte_1
rilevato che in primo luogo quest'ultimo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancato ascolto dei minori.
La Corte di Cassazione ha affermato che "l'audizione dei minori, già prevista nell'art.
12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell'art.
315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies
c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.)
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo,
è qualificabile come parte in senso sostanziale” (cfr. Cass. Sez. U., 21/10/2009, n.
22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n.
16410).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo
(Cassazione civile sez. I, 21/11/2023, n. 32290).
Nel caso di specie, trattasi di due bambini che all'epoca della instaurazione del giudizio per la separazione dei loro genitori (3 agosto 2017) avevano sei anni e mezzo ( Per_1
nata il [...]) e tre anni ( nato il [...]), mentre al Per_2
momento della emissione della sentenza di primo grado (11 luglio 2023) aveva Per_1
da poco compiuto i dodici anni, mentre aveva appena compiuto nove anni. Per_2
I piccoli sono stati già molto provati dalle vicende che hanno interessato la loro famiglia dopo la separazione dei genitori, come si rileva dal contenuto della relazione del c.t.u. nominato in primo grado, dott.ssa Silvia Mazzone, la quale ha evidenziato che Il conflitto coinvolge i minori in maniera elevata: entrambi i minori risentono fortemente dell'invischiamento all'interno del conflitto. mostra una tendenza Per_1
all'ipercoinvolgimento e all'adultizzazione, con comportamenti di ipercontrollo e protezione/schieramento, in particolare nei confronti della madre, che viene percepita come vittima da dover proteggere e aiutare. dal canto suo, mostra di sentirsi Per_2
"nel mezzo" del conflitto di cui sembra assumersi la responsabilità e di cui sente il peso di una possibile risoluzione (cfr ). Il conflitto incide negativamente sulle CP_2 rappresentazioni genitoriali, attivando un'immagine scarsamente protettiva a carico di entrambi i genitori. In entrambi i minori, inoltre, si evidenzia la mobilitazione di meccanismi difensivi rigidi e disadattivi per far fronte al conflitto e all'angoscia che esso ingenera. Lo stato psicologico dei bambini è stato oggetto di approfondita valutazione in sede di espletamento della consulenza tecnica di ufficio, mediante sedute di osservazione individuali e congiunte dei fratelli, effettuate dalla dr.ssa Per_5
Inoltre, la situazione personale e familiare dei due minori è stata costantemente monitorata dal competente Servizio Sociale, (A.S. dott.ssa ), mediante visite Per_6
domiciliari e osservazioni dirette.
Ritiene questa Corte che in ragione dei plurimi e invasivi interventi effettuati sui minori nel corso del giudizio di primo grado, l'audizione di e di da parte del Per_1 Per_2
Tribunale avrebbe significativamente inciso sull'equilibrio dei bambini, all'epoca ancora entrambi infra-dodicenni, senza apportare agli stessi alcun concreto vantaggio, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto di non dover procedere alla relativa audizione.
Sul punto, si ritiene di dover pienamente condividere la scelta operata dal Tribunale, posto che l'audizione avrebbe arrecato sicuro pregiudizio sul già precario equilibrio di due bambini duramente provati dal conflitto dei loro genitori e dalle ricadute di tale conflitto sulle loro vite, segnate da eventi che certamente ne hanno segnato negativamente il percorso.
Anche in questa sede, per le medesime ragioni innanzi esposte, non si ritiene di procedere all'ascolto dei minori, la cui attuale situazione psico-emotiva verrebbe ad essere inevitabilmente turbata dall'impatto con queta Corte, senza un apprezzabile vantaggio per i piccoli interessati.
Il motivo non può, dunque, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la erronea valutazione, da parte del primo giudice, della valenza probatoria e dell'attendibilità dei testimoni escussi in merito alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, anche in relazione alle divergenti conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico di ufficio nominato in sede presidenziale.
Il sostiene, specificamente, che le prove testimoniali raccolte sarebbero in Parte_1
aperto ed evidente contrasto con le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u., avendo la dottoressa nella sua relazione, dato conto di una situazione di violenza Per_4
reciproca tra i coniugi. In merito ai comportamenti violenti contestati al , Parte_1 quest'ultimo ha poi dedotto asseriti disturbi di personalità della dai quali CP_1
sarebbero scaturiti episodi di aggressione in danno del marito, che da parte sua avrebbe semplicemente reagito alle provocazioni della moglie.
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione formulata dalla CP_1
è fondata su una pluralità di aggressioni che la predetta ha dichiarato di aver subito ad opera del marito durante la convivenza matrimoniale.
A sostegno della sua pretesa, la ricorrente ha prodotto numerosi referti medici attestanti lesioni accertate dai sanitari e poste a base della segnalazione fatta dall'Ospedale San
Camillo di Roma a un Centro anti-violenza. In particolare, sono stati prodotti in giudizio: il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio del 5 aprile 2016
(trauma cranico con trauma occhio dx per riferita aggressione); il referto del P.S. dell'Ospedale San Camillo in data 3 dicembre 2016 (contusioni multiple per trauma cranico non commotivo per riferita aggressione); il referto del P.S. dell'Ospedale San Camillo in data 22 gennaio 2017 (ferite al collo. Ecchimosi alla faccia per riferito tentativo di strangolamento ad opera di persona conosciuta).
Il contenuto dei suddetti documenti sanitari ha trovato ampio conforto nelle deposizioni dei numerosi testimoni escussi in primo grado.
All'udienza del 16 febbraio 2021, fissata per il raccoglimento della prova ammessa dal primo giudice, sono stati ascoltati i seguenti testimoni:
responsabile del Centro Anti-violenza al quale la si era Testimone_1 CP_1 rivolta, con riferimento al capitolo 20 (“Vero è che la Signora si Controparte_1
è rivolta all'Associazione Differenza Donna di Via di Villa Pamphili, telefonicamente nell'aprile 2016, iniziando i colloqui nel maggio 2016, su suggerimento dell'Ispettore
Capo del Commissariato Esposizione all'Eur, a seguito della Testimone_2 trasmissione di plurime certificazioni di Pronto Soccorso da parte dell'Ospedale
Sant'Eugenio con referti di lesioni nei di Lei confronti”), ha dichiarato: “E' vero, preciso che l'invio della signora è stato agito dall'ispettore del Commissariato CP_1
Esposizione, con il quale da vent'anni svolgiamo un lavoro sinergico;
ricordo che
l'ispettore ci ha segnalato il caso, perché la signora aveva già subito delle violenze fisiche, già refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio, oltre a violenze verbali tendenti alla sua svalorizzazione, tutte perpetrate nei confronti della ricorrente alla presenza dei figli;
ricordo di un episodio narrato dalla signora durante CP_1 il quale la stessa riferiva di un'aggressione subita mentre aveva in braccio il figlio piccolo;
durante i colloqui la signora ci ha riferito della grave lesione della dignità subita, allorché il marito la costringeva ad inginocchiarsi davanti a sé e a chiedere scusa ai bambine presenti, e a dire che era colpa sua se il papà l'aveva picchiata, tra
l'altro nel riferirci i fatti la signora raccontava che il marito l'afferrava per i capelli e la costringeva ad inginocchiarsi per chiedere scusa;
ciò accadeva molto spesso;
cosi come riferiva che il marito le dava pugni e schiaffi sul volto, in un episodio riferito, la signora è stata morsa sulla mandibola dal marito;
ricordo che la signora arrivava al centro sempre in uno stato di allarme e di paura, poiché il marito le ripeteva spesso che
l'avrebbe uccisa buttandola giù dal settimo piano, dove era ubicata la loro casa, ed ancora era solito puntarle un coltello contro, arrivando, in un'occasione, a lanciarglielo, mancandola;
ricordo che la signora ha raccontato di una volta in cui il marito l'ha afferrata per il collo tentando di strangolarla, la signora si sentiva mancare
e perdeva l'aderenza a terra, tanto che si inginocchiò e proferì le parole che lo stesso la costringeva a ripetere, ovvero che era tutta colpa sua e a quel punto il marito l'ha lasciata allontanandosi;
un'altra paura della signora riguardava la tutela dei bambini che, non solo dovevano assistere alle violenze da lei subite, ma anche subire violenze dirette, ad esempio in un paio di occasioni è stata presa a schiaffi sulla testa, che Per_1
le aveva procurato una forte emicrania;
conosco le circostanze riferite poiché ero presente ai colloqui svolti dalla signora nel Centro dall'aprile del 2016 fino al gennaio
2021”;
, cugina della con riferimento al capo 1 (“Vero è che in data Testimone_3 CP_1
25 aprile 2015 Sua cugina, durante la festa della figlia di una Controparte_1
nostra amica comune presso il Baby Luna Park di Roma, Le mostrò un ematoma sull'avambraccio, riferendole che le era stato provocato dal marito, afferrandola con forza e scuotendola, quale reazione alla di lei richiesta di badare per un'ora ai bambini ed e davanti agli stessi”), ha dichiarato: “è vero, ricordo che Per_1 Per_2 nell'occasione vidi mia cugina sconvolta, e chiedendole cosa avesse ed abbracciandola lei si lamentò per aver sentito dolore;
ricordo che indossava una camicetta con le maniche lunghe, nonostante il caldo;
le chiesi cosa le fosse successo e lei scoprendosi il braccio, mostrò un grande ematoma sull'avanbraccio sinistro, era tutto rigonfio e viola;
mia cugina mi disse che il marito l'aveva picchiata, dopo avergli chiesto di stare con i bambini, cosa che lo faceva arrabbiare, e innervosito l'aveva trascinata in bagno prendendola per un braccio e gettandola a terra, come era solito fare, perché la stanza da bagno non confinava con altri appartamenti e nessuno poteva sentire ciò che accadeva al suo interno, e li l'aveva picchiata;
sapevo che non era la prima volta che accadeva una cosa del genere e, quindi, consigliai a mia cugina di andare alla Polizia
e denunciare i fatti;
mia cugina era terrorizzata perché il marito l'aveva minacciata più volte dicendole che se l'avesse denunciato, l'avrebbe ammazzata;
per tale motivo anche io non ho fatto nulla in suo aiuto;
mia cugina mi ha riferito che tutti gli episodi di violenza subiti dal marito venivano realizzati davanti ai bambini;
ricordo che in quel periodo , che ha la stessa età di mia figlia, balbettava tantissimo ed nel giorno Per_1
della festa anche la bambina non stava bene: era triste, stava in disparte e non voleva giocare con gli altri bambini, nonostante fosse invitata dai suoi coetanei ”;
, con riferimento al capitolo 7 (“Vero è che nel giugno e luglio 2015, Parte_3
recatasi a casa di e , notò escoriazioni sul suo Controparte_1 Parte_1 volto e in particolare sotto l'occhio e sulla guancia di , ha Controparte_1 dichiarato: “E' vero, ricordo che nell'occasione metteva i capelli sul viso, CP_1 per non far vedere i segni che portava sotto l'occhio; le chiesi spiegazioni e, dopo qualche resistenza, la stessa mi raccontò cosa era accaduto, ovvero che aveva discusso con il marito che lui l'aveva picchiata procurandole il livido sotto l'occhio; preciso di essere l'estetista di e mi è capitato in più occasioni di vedere lividi sul suo CP_1
corpo e chiedendole spiegazioni la stessa mi diceva che glieli aveva procurati il marito;
più volte l'avevo invitata a separarsi dal marito, ma lei rispondeva di aver paura di lui”; sul capitolo 11 (“Vero è che nell'aprile 2016 mentre vi trovavate Testimone_4 insieme all'uscita di scuola rivestendo i vostri figli, si accorse di un vistoso ematoma nel cavo orbitale destro della Signora che la stessa tentava di coprire con i CP_1 capelli mentre parlavate”), ha dichiarato: “E' vero, conosco la signora CP_1
poiché mio figlio andava al nido nel 2016 con suo figlio nella Per_7 Per_2
circostanza mentre preparavamo i bambini per entrare in classe, faceva di CP_1
tutto per non guardarmi in faccia e aveva una ciocca di capelli sul volto;
aveva metà viso coperto dai capelli;
mentre uscivamo ho notato che aveva un grande CP_1 ematoma nell'occhio; ricordo che la stessa si vergognò e non mi raccontò cosa le fosse accaduto;
io ho insistito e dopo vari mesi nel corso di una occasione in cui ci siamo frequentate mi ha raccontato cosa le era accaduto, ossia che il marito CP_1
l'aveva colpita più volte, e che non era stato l'unico episodio;
mi disse che era finita al
Pronto Soccorso due volte, dopo che il marito l'aveva picchiata, e che in numerose altre occasioni avevo subito violenza dallo stesso”; sul capito 15 (“Vero è che una sera, a ottobre 2017, mentre Testimone_5
accompagnava a casa dalla nonna, dove sapeva essersi trasferita da Parte_4
qualche mese con la mamma e il fratello le Controparte_1 Per_2 Per_1 raccontò che il padre picchiava la madre”), ha dichiarato: “E' vero, ricordo che nell'occasione accompagnavo a casa della nonna, e la bambina mi ha raccontato Per_1
che viveva dalla nonna con la mamma ed il fratello, perché il papà e mamma si erano separati;
cercai di minimizzare dicendo che sono cose che capitano e che gli adulti ogni tanto litigano, poiché la bambina era piccola, faceva la seconda elementare ed era sempre gioiosa e non volevo che si preoccupasse, anzi cercavo di farla stare serena;
ma ha insistito chiarendo che i genitori non sarebbero tornati insieme, perché il Per_1
papà picchiava la mamma;
a quel punto rimasi colpita da quanto riferito dalla bambina, che non mi era stato detto da , perché non avevamo una confidenza CP_1 tale da consentire tali rivelazioni”; , maestro di dalla prima alla terza elementare, sul capitolo 18 Tes_6 Per_1
(“Vero è che nel maggio 2017 , che all'epoca frequentava la prima Parte_4 elementare, durante un viaggio in pullman per una gita scolastica, le confidò che “papà
è cattivo con la mamma, la picchia sempre”) ha dichiarato: “E' vero, preciso che eravamo appena saliti sul pullman per andare in gita ed mi chiese se poteva dirmi Per_1
una cosa, ovvero mi rivelò che il padre era cattivo con la mamma, non ricordo la motivazione espressa dalla bambina al riguardo;
era la prima volta che la bambina mi faceva una tale confidenza;
cercai di rassicurare dicendole di godersi la giornata Per_1
nella gita che si stava svolgendo, anche perché ciò avveniva alla presenza di altri bambini ed insegnati e la invitai a parlarne in un altro momento e a godersi la giornata;
in seguito non mi ha più parlato di tale fatti;
aggiungo che a scuola si sapeva Per_1
della situazione familiare, ossia che i genitori della bambina erano separati e che il rapporto era molto conflittuale, e per tale ragione osservavamo costantemente;
Per_1
posso dire che la bambina era sempre gioiosa e serena e non mostrava particolare disagio;
aggiungo ancora che quando era con il papà nei fine settimana risultava Per_1
meno seguita da un punto di vista didattico: non faceva i compiti o li faceva parzialmente”.
Le richiamate dichiarazioni testimoniali provengono tutte da soggetti indifferenti, di varia provenienza sociale e formazione culturale. Esse risultano del tutto univoche e coerenti nel contenuto e trovano ampio riscontro sia nei referti medici di cui sopra, sia nelle dichiarazioni raccolte nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti di in relazione ai reati di maltrattamenti aggravati e di lesioni personali Parte_1
gravi aggravate. Va poi ribadito che l'avvio del procedimento penale per il quale il
[...]
è stato rinviato a giudizio è avvenuto su iniziativa del di P.S. Pt_1 Per_8 dell'Ospedale San Camillo, ove la ricorrente si era recata in seguito ad un'aggressione ad opera del coniuge, il che rende maggiormente attendibili le deposizioni dei testi, da alcune delle quali emerge la tendenza della propria di molte donne vittime CP_1
di violenza domestica, a non voler far emergere all'esterno le proprie tristi vicende familiari.
Ritiene questa Corte che sullo specifico punto in esame il primo giudice abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie, valutandole alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. (n. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351; Cass. Civ., Sez. I, n. 31901 del 10/12/2018; Cass.
22/03/2017 n. 7388).
Con riferimento al caso di specie, conformemente a quanto affermato dal primo giudice, ritiene questa Corte che il complesso delle risultanze istruttorie esaminate dal Tribunale sia idoneo a provare la sussistenza di gravi e reiterate condotte contrarie ai doveri coniugali, da parte dell'odierno appellante, consistite in reiterate aggressioni fisiche nei confronti della moglie, anche in presenza dei due figli minori, come incontrovertibilmente emerso dalle dettagliate e concordanti dichiarazioni rese dai testimoni escussi, alcuni dei quali ( , cugina della Testimone_3 CP_1 [...]
, estetista della hanno direttamente constatato la Parte_3 CP_1 Testimone_4
presenza di chiari ed evidenti segni di aggressione sul corpo della il che CP_1
rende le loro deposizioni particolarmente attendibili e decisive, ai fini della dichiarazione di addebito.
Anche gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del in Parte_1
relazione ai fatti che hanno determinato l'addebito, seppure non ancora confluiti in una affermazione di penale responsabilità da parte del giudice competente, nella presente sede costituiscono indizi del tutto idonei a supportare la dichiarazione di addebito, in quanto costituenti obiettivi e concreti elementi di riscontro, che rafforzano le risultanze istruttorie del processo civile.
La gravità degli episodi attestati dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni dei testimoni integrano, poi, senza alcun dubbio, il nesso di causalità tra la condotta violenta del e il determinarsi della intollerabilità della convivenza tra le parti, Parte_1
dovendosi peraltro del tutto escludere la configurabilità dei solo asseriti atteggiamenti provocatori o aggressivi della moglie, rimasti assolutamente privi di riscontro probatorio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 817).
Né può affermarsi, come vorrebbe l'appellante, che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado siano prive di attendibilità, in quanto contrastanti con le conclusioni alle quali è addivenuto il consulente tecnico di ufficio circa un contesto di reciproca ed alta conflittualità tra le parti. Tali conclusioni, invero, risalgono all'esordio del giudizio di separazione, allorquando non era stata ancora raccolta la prova testimoniale, dalla quale sono poi emersi inequivocabili elementi sintomatici di una situazione di sopraffazione di uno dei componenti della coppia sull'altro, decisamente più allarmante rispetto a quella palesatasi nella fase iniziale del procedimento. In ogni caso, il giudizio tecnico espresso dal consulente del giudice non potrebbe in alcun modo sostituire l'onere probatorio della parte tenuta a dimostrare la insussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
In definitiva, l'insieme delle esaminate evidenze istruttorie, anche in comparazione con le risultanze della svolta c.t.u., non può che comportare la conferma della sentenza appellata, relativamente al punto oggetto del motivo di gravame in esame, che va di conseguenza rigettato.
L'appellante lamenta, poi, la insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre disposto dal primo giudice. A tal fine, il Parte_1
deduce che fino alla decisione impugnata, sulle questioni di ordinaria amministrazione vi era sempre stata piena condivisione tra i coniugi;
che le frequentazioni padre-figli erano sempre state costanti, serene e proficue per la crescita dei minori, come emerso da tutte le relazioni del Servizio Sociale;
che il , pur nella precarietà della Parte_1
propria situazione economica, aveva sempre provveduto puntualmente al mantenimento della prole, così come stabilito dal tribunale, e aveva portato in vacanza i bambini per quindici giorni all'anno; che tra i coniugi dopo la separazione non vi era mai stata una lite o una discussione;
che nella relazione del Servizio Sociale del 18 novembre 2022 la dottoressa aveva sottolineato una relazione assolutamente positiva tra i minori ed CP_3
entrambi i genitori, evidenziando che l'incontro si era svolto in modo sereno e collaborativo e che non sussistevano condizioni pregiudizievoli che richiedessero ulteriori interventi.
Sul punto, giova brevemente premettere che secondo costante giurisprudenza di legittimità, Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08).
Sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, La mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. n.
1777/2012; Cass. n. 5108/2012; Cass. n. 18559/2016).
Il tribunale ha motivato la propria decisione di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre in relazione alla gravità degli episodi di violenza emersi dalla svolta istruttoria e alla mancanza di consapevolezza, da parte dell'odierno appellante, circa la gravità del proprio comportamento.
La decisione è corretta e deve essere in questa sede pienamente condivisa, posto che i numerosi episodi di violenza familiare ai quali i minori hanno assistito, come incontrovertibilmente emerso dalla svolta istruttoria, delineano una situazione obiettivamente pregiudizievole per il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei ragazzi, attualmente in età adolescenziale e pre-adolescenziale, che giustifica pienamente la disposta deroga al regime dell'affidamento condiviso, non rilevando, in senso contrario, la qualità della relazione padre-figli, di per sé inidonea a contrastare la gravità delle condotte ascritte al genitore.
Infine, l'appellante lamenta la errata valutazione delle proprie condizioni economico- patrimoniali, da parte del primo giudice, ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento della prole. Osserva questa Corte che a tale titolo il tribunale ha posto a carico del il Parte_1 pagamento dell'importo mensile di € 600,00, in considerazione della opaca rappresentazione che l'interessato aveva inteso offrire in primo grado circa la sua condizione economico-patrimoniale (il in quella sede aveva dichiarato di Parte_1
versare in precarie condizioni economiche e di percepire solo € 700/800,00 al mese dal suo impiego quale operatore di un call-center, ma egli stesso aveva prodotto un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, risalente al 2019, nel quale, con dichiarazione avente natura confessoria, aveva invece affermato di percepire un reddito
€ 3.000,00 al mese).
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 4 luglio 2024 il Parte_1
ha affermato di essere disoccupato dal 24 gennaio 2024; di essere proprietario del 50% dell'abitazione familiare, assegnata alla moglie in sede di separazione, della quota di 1/3 di un appartamento in Brindisi, nonché della intera proprietà di una cantina in Roma;
di
Contr essere titolare di un conto corrente presso la del quale ha indicato i saldi omettendo però di produrre le movimentazioni richieste;
di non essere titolare di rapporti o intestatario di prodotti finanziari, di convivere con sua madre, invalida al 100% e titolare di pensione di reversibilità del defunto marito e di pensione di invalidità, per un complessivo importo di € 2.000,00 al mese.
In grado di appello il suddetto ha prodotto i modelli 730 relativi agli anni 2022, 2023 e
2pp24 dai quali emergono, rispettivamente, redditi lordi di € 4.990,00, con una imposta di € 1.148,00; di € 3.273,00, con un'imposta di € 753,00; di € 4.691,00, con un'imposta di € 1.079,00. Sono state prodotte alcune buste paga relative all'anno 2024, dalla quali si rileva una retribuzione mensile variabile, di € 882,00, € 1.169,00 ed € 152,00.
La nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 26 settembre CP_1
2024 ha affermato di svolgere dal 20 dicembre 2017 l'attività di Primo Tecnologo presso l'ISTAT, percependo una retribuzione media netta mensile di circa € 2.433,35; di percepire gi assegni familiari mensili di € 299,80; di aver percepito un reddito netto annuale nel 2023 di € 32.055,00, nel 2022 di € 31.400,00 e nel 2021 di € 31.500,00
(corrispondente a quanto risulta dai modelli 730 da lei depositati); di essere proprietaria della quota del 50% dell'abitazione familiare in Roma, Via Lugi De Marchi 160, con relativi posto auto coperto e posto auto scoperto, nonché della quota del 50% di un immobile nel Comune di Cappadocia del 50% di un'abitazione in Roma, Via Vannucci, con relativo posto auto coperto e cantina, nonché di alcuni terreni incolti in Bagni di
Lucca; di essere titolare di un conto Banco Posta e di un conto FINECO, entrambi con saldo attivo;
di pagare il mutuo della casa familiare;
di essere intestataria di un prodotto di investimento.
Ciò posto, va osservato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v., tra le tante, Cass. 10-7-2013 n. 17089).
L'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ciò presuppone che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Dovendo quindi procedersi alla valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va rilevato che il attualmente versa in una situazione Parte_1
economico-patrimoniale precaria, mentre la gode di un reddito stabile. Ciò, CP_1
pur non giustificando la riduzione del contributo paterno nella misura richiesta dall'appellante (€ 300,00 al mese per entrambi i figli), impone, tuttavia, in questa sede di contenerne l'importo in € 450,00 al mese, tenuto conto, a tal fine, delle capacità reddituali dell'obbligato, il quale ha svolto ruoli di regista, di attore e di doppiatore in numerosi spettacoli teatrali, film e sceneggiati televisivi, come si rileva dal suo curriculum;
della situazione economico-patrimoniale della come innanzi CP_1
dettagliatamente descritta;
delle spese gravanti su quest'ultima per il mutuo e la gestione dell'abitazione familiare;
dell'età e delle esigenze dei minori;
dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore (essendo del tutto prevalenti quelli trascorsi presso la madre).
In accoglimento del motivo in esame e in parziale accoglimento dell'appello, l'importo del contributo paterno va quindi in questa sede ridotto ad € 450,00 al mese, da rivalutarsi annualmente e da corrispondersi secondo quanto stabilito dal primo giudice.
Quanto alle spese del presente grado, l'accoglimento di un solo motivo di gravame tra i tanti articolati dall'appellante ne giustifica la compensazione nella misura del 75%, con condanna dell'appellata al pagamento della rimanente parte in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 18 Parte_1
settembre 2023 avverso la sentenza n. 11402/2023 emessa dal Tribunale di Roma l'11 luglio 2023 e pubblicata il 18 luglio 2023 nella causa di separazione personale tra e iscritta al n. 54098/2017, così dispone: Controparte_1 Parte_1 accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo quarto), che conferma nel resto, determina nella misura di € 450,00 al mese l'assegno posto a carico del quale contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli, da rivalutare annualmente e da corrispondere secondo le modalità e i tempi stabiliti dal primo giudice;
compensa nella misura del 75% le spese del presente grado, condannando l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, del rimanente 25%, già calcolato in € 1.550,00
(1/4 di € 6.200,00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)