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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.62/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cecilia Licitra (C.F. ), presso il cui studio, sito C.F._2
in Ragusa, v. Ten. Lena n. 14, è elettivamente domiciliato
Appellante contro
[...]
Controparte_1
[...]
in persona dell'Assessore pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, v. Vecchia Ognina n. 149, è ex lege domiciliato
Appellato
e
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro-tempore
[...]
1 Controparte_3 , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore
Appellati contumaci
OGGETTO: appello - graduatoria forestali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
, addetto alle manutenzioni ed appartenente al contingente di operai con
[...]
garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative dal 1986, alle dipendenze del Corpo
Forestale della Regione Siciliana, DI , esponeva che nella graduatoria del Pt_2
7 febbraio 2013 redatta dalla Regione Siciliana, Servizio XVI C.P.I. Ragusa, per il distretto , ai fini della formazione dei contingenti distrettuali ex art. 48 L.R. 6 Pt_2
aprile 1996, n 16, si trovava in posizione utile ai fini del transito nel contingente degli operai con garanzie occupazionali di 151 giornate lavorative;
che in data 31 dicembre
2013, all'esito del prescritto aggiornamento semestrale delle graduatorie, lo stesso maturava il diritto a transitare nel suddetto contingente superiore, essendosi venuto a trovare nella prima posizione in graduatoria;
che però, con l'entrata in vigore della L.R.
n. 5 del 2014 - la quale, provvedendo alla costituzione di una graduatoria unica dei lavoratori forestali, posti alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, aveva modificato i criteri di formazione della graduatoria distrettuale - la graduatoria approvata in data 4 marzo 2014 dal Dirigente del Servizio C.P.I. di Ragusa, in attesa della piena applicazione della L.R. n. 5/2014, ai fini della formazione del contingente di operai con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, nella quale il ricorrente era collocato in posizione utile al passaggio al contingente superiore, era stata revocata con la pubblicazione della graduatoria unica del 29/4/2014, redatta secondo i criteri di cui alla L.R. n. 5/2014 ed in base alle disposizioni impartite con nota prot. n. 19152/US1/2014 dell'1/4/2014 del Dirigente Generale Dipartimento
Lavoro, nella quale egli si collocava in posizione n. 46 con qualifica di c.m.a. semplice, non utile al conseguimento delle garanzia occupazionali di 151 giornate lavorative,
2 perdendo il diritto acquisito con la graduatoria distrettuale del 31/12/2013.
Lamentava, pertanto, di avere maturato, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2014, il diritto a transitare nel contingente superiore delle 151 giornate lavorative, poiché consolidatosi al 31 dicembre 2013, non potendo la Parte_3
operare retroattivamente.
Chiedeva pertanto di dichiarare il suo diritto a transitare nel contingente superiore delle 151 giornate lavorative e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire allo stesso la qualifica di operaio con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative.
Con sentenza n. 1085/2021, pubblicata il 28.10.2021, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, richiamata l'ordinanza n. 73/2016 della Corte
Costituzionale, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale) - che ha specificamente esaminato la questione relativa alla ipotizzata applicazione retroattiva per la formazione della graduatoria unificata comprendente tutti i lavoratori forestali di cui all'elenco ex art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come introdotto dalla L.R. n. 14/2006, dei criteri di valutazione di cui all'art. 49 della stessa L. n. 16/1996, ritenendo che legittimamente l'art. 12 L.R. 5/2014 abbia introdotto criteri di valutazione unitari ed omogenei di tutti i lavoratori forestali, destinati ad operare solo per il futuro ai fini della formazione delle nuove graduatorie unificate, non incidendo sulla loro efficacia, non retroattiva, la valutazione di titoli di servizio precedentemente acquisiti e già valutati ai fini della formazione delle vecchie graduatorie, ed affermando che proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione incidendo per l'avvenire sulla situazione del soggetto che attende il collocamento in graduatoria - osservava che l'applicazione della nuova disciplina non aveva prodotto effetti retroattivi in senso proprio, giacché le sfavorevoli conseguenze lamentate dal ricorrente discendevano dalla corretta applicazione di una normativa sopravvenuta incidente, in maniera legittima, sulla
3 formazione di graduatoria avente carattere permanente. Rigettava quindi il ricorso, compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 20.01.2022, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Resisteva al gravame l'
[...]
Controparte_1
.
[...]
Rimanevano invece contumaci l Controparte_2
e l ,
[...] Controparte_4
sebbene ritualmente citati.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale omesso di applicare il principio generale di irretroattività della L. R.
Sicilia n. 5/2014, interpretando erroneamente quanto affermato dalla Corte
Costituzionale.
In particolare l'appellante, premesso che i fatti di causa risultano incontestati, rileva che la Corte Costituzionale, nell'ordinanza del 9 marzo 2016 n. 73, richiamando la precedente sentenza n.11/2007, ha statuito che “il principio generale di irretroattività non è derogato da norme che, disciplinando la formazione di graduatorie permanenti come quelle in esame, introducono nuovi criteri di inserimento nelle medesime, in quanto proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento incidendo per l'avvenire sulla situazione di chi attende il collocamento in graduatoria”.
Ritiene quindi che il giudice di prime cure abbia omesso di applicare il superiore principio, tenuto conto che il suo diritto di transitare nel contingente superiore deve
4 considerarsi ormai consolidato nel 2013, ovvero prima della pubblicazione della L. R.
n.5/2014, entrata in vigore il 31/1/2014, e che perciò per il principio di irretroattività tale diritto non può essere successivamente messo in discussione, considerando altresì che l'art. 12 L.R. 5/2014 ha abrogato solo i commi 6 e 7 dell'art. 57 L.R. 16/1996, e non l'art. 50 co. 3 stessa legge, recante la previsione di aggiornamento semestrale delle graduatorie.
2. L'appello è infondato.
L'art. 12 L.R. 5/2014, “al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale”, ha previsto che “il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza
e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni”.
L'art. 49 L. R. n. 16 del 06/04/1996, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.
14 del 14/4/2006, disponeva l'istituzione in ogni distretto, per il completamento del contingente previsto dall'art. 48 co. 5, di “una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'
[...]
in relazione alle rispettive competenze”, prevedendo altresì, Controparte_5
per la formazione della graduatoria, l'attribuzione di un punteggio (dieci punti) “per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell' Controparte_5
in relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro anche
[...]
5 un solo turno nell' arco dell' anno”, e disponendo infine che “a parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici”.
L'estensione alla graduatoria unica, comprensiva del personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo e degli altri lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter
L.R. 16/1996, del criterio in precedenza previsto per i soli operai fuori fascia in luogo di quello previsto dall'art. 48 co. 1 L.R. 16/1996, fondato sull'anzianità di iscrizione nella fascia e, a parità di anzianità, sulla maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, è finalizzata alla introduzione di un sistema di avviamento unico. La Corte
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 12 co.
1 L. Regione Siciliana n. 5/2014, in proposito ha affermato che “ l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014 stabilisce criteri unitari di valutazione di tutti i lavoratori forestali per la formazione delle nuove graduatorie uniche distrettuali, le quali, pur salvaguardando il principio dell'inserimento dei lavoratori nel relativo contingente di appartenenza, sostituiscono l'elenco speciale previsto dall'art. 45-ter della legge regionale n. 16 del 1996, articolato su base provinciale e suddiviso in graduatorie autonome distinte per fasce di garanzia occupazionale, alle quali si aggiungeva la graduatoria dei lavoratori «fuori fascia», formata in applicazione di diversi criteri di inserimento”, e che “la scelta del legislatore regionale di modificare il sistema di avviamento dei lavoratori forestali con l'adozione di una graduatoria unica comporta l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutti i lavoratori, non essendo compatibile con la graduatoria unica, come osserva anche il rimettente,
l'inserimento in essa sulla base di parametri diversificati per categorie di lavoratori”.
Poste tali premesse, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, l. reg. siciliana 28 gennaio 2014, n.
5 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede l'applicazione, con effetti retroattivi, alla graduatoria unificata con essa istituita, comprendente tutti i lavoratori forestali di cui all'elenco ex art. 45-ter l. reg. 6 aprile 1996, n. 16 e il personale del servizio antincendio boschivo,
6 di un diverso criterio di valutazione - manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo del carattere retroattivo della disposizione censurata, atteso che “i nuovi criteri di valutazione sono destinati a operare solo per il futuro, per la formazione delle nuove graduatorie unificate, non incidendo sulla loro efficacia — certamente non retroattiva — il fatto che possano avere a oggetto titoli di servizio precedentemente acquisiti e già valutati ai diversi fini della formazione delle vecchie graduatorie che confluivano nell'elenco speciale regionale”. La Corte Costituzionale ha altresì affermato che “il principio generale di irretroattività non è neppure derogato dalla introduzione di nuovi criteri di inserimento nelle graduatorie, in quanto proprio il carattere permanente delle stesse e il loro periodico aggiornamento ne consentono il cambiamento, incidendo per l'avvenire sulla situazione di chi attende il collocamento in graduatoria (sentt. nn. 11 del 2007, 172 del 2014, 222 del 2015)”.
In senso analogo la Corte Costituzionale si era espressa, con sentenza n. 11 del
26/1/2007 in tema di graduatorie del personale scolastico, affermando che “il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (sent. n. 168 del 2004)” e che “proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento”. Spetta dunque al legislatore di “stabilire e mutare i criteri di valutazione dei titoli per perseguire interessi generali”, non potendo i concorrenti, in ragione della natura di mera aspettativa della situazione giuridica di chi attende il collocamento in graduatoria, vantare un diritto alla stabilità della disciplina.
Alla stregua degli esposti principi di diritto, erra dunque l'appellante nel ritenere che, in base alla graduatoria vigente al 31/12/2013, antecedente all'entrata in vigore della L.R. 5/2014, debba ritenersi maturato un suo diritto, ormai consolidato, alle maggiori garanzie occupazionali previste per 151 giornate lavorative, poiché la formazione di una graduatoria unica, necessariamente regolata secondo criteri di graduazione differenti da quelli previgenti, e l'insussistenza di un suo diritto a mantenere immutata la posizione in graduatoria fondata sui precedenti criteri, rendono
7 applicabili i nuovi criteri introdotti dall'art. 12 L. 5/2014, con conseguente suo ricollocamento in graduatoria alla stregua della normativa sopravvenuta, senza che risulti leso il principio di irretroattività invocato dall'appellante (in tal senso si è espressa anche la Corte di appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza dell'8/2/2022).
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M.
13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4996,00, oltre spese forfettarie 15%.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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