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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 204/2025.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 204/2025 R.G. e vertente tra
(P.I.-C.F. Parte_1
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_1 Parte_1
, nonché il suo l.r.p.t. e liquidatore (C.F.
[...] Controparte_1
, con l'avv. MASSIMO BALDI PERGAMI BELLUZZI (C.F. C.F._1
) CodiceFiscale_2 Email_1
-reclamanti- nei confronti di
Controparte_2
(n. 70-1/2024 R.G.), in persona del Curatore p.t. e qui di seguito anche solo
, non costituita;
Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO Parte_2 C.F._3
HERNANDEZ (C.F. CodiceFiscale_4
) Email_2
-reclamate-
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OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 6/2025 del 17.03.2025, emessa all'esito del proc. n. 70-
1/2024 R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 14.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 12.12.2024 la parte ha depositato innanzi al Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della instaurando il proc. n. 25/2023 Parte_1
R.G.P.U. e rappresentando a suo sostegno che:
(A) era titolare nei confronti della predetta società di un credito non saldato fondato su titoli giudiziali e per il quale aveva notificato un precetto per complessivi € 18.575,93 (con successivo verbale di pignoramento negativo);
(B) la società debitrice versava in stato di insolvenza irreversibile, avendo essa ricorrente poi spiegato l'istanza “ai fini della liquidazione del TFR e delle ultime tre retribuzioni da parte del Fondo di garanzia presso l'INPS, in quanto l'istituto, in mancanza di presentazione dell'istanza di fallimento rifiuta di accogliere le domande di pagamento a carico del Fondo”.
I.1.2.- Con provvedimento del 19.12.2024 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal
Registro delle imprese.
I.1.3.- A seguito poi dell'udienza del 28.01.2025, in difetto di costituzione della debitrice e ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., è stata infine emessa la sentenza qui
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gravata (n. 6/2025 del 17.03.2025), nella quale il Tribunale di prime cure ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della assumendo Parte_1
le relative statuizioni.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 8.04.2025 e incardinante l'odierno giudizio (n. 204/2025 R.G.), la e il suo l.r.p.t., Parte_1
, hanno poi proposto reclamo ex art. 51 CCII con contestuale istanza di Controparte_1
sospensione ex art. 52 C.C.I.I. e ivi in particolare rappresentato, oltre alla mancata costituzione in prime cure “per ragioni connesse all'operatività del server di posta elettronica della società medesima”, la necessità di riformare la sentenza di prime cure per:
(1) l'assenza delle condizioni di cui all'art. 49, ult. comma, C.C.I.I.;
(2) l'assenza dei presupposti, in ogni caso, per la liquidazione giudiziale ex artt. 2 e 121
C.C.I.I..
I.2.2.- Con comparsa del 14.05.2025 si è poi costituita la parte reclamata Parte_2
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando:
[...]
(a) la piena regolarità della notifica eseguita in prime cure;
(b) la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale;
(c) l'opportunità, in ogni caso, di compensare le spese di lite.
I.2.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte della ritualità della notifica (intervenuta in data
15.04.2025, ore 17:52, come da RdAC prodotte in formato .eml in data 12.05.2025), la di cui pertanto dichiararsi, Controparte_2
come in dispositivo, la relativa contumacia.
I.2.4.- All'esito, poi, dell'udienza del 15.05.2025 (fissata per la trattazione dell'istanza ex art. 52 C.C.I.I.) e con decreto del 27.-29.05.2025, per le ragioni ivi indicate e da ritenersi qui richiamate per relationem, tale istanza è stata poi accolta, disponendo, per l'effetto, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e degli altri atti di gestione.
I.2.5.- All'esito poi dell'udienza di merito del 23.06.2025, non sussistendo ulteriori istanze da prioritariamente delibarsi, la procedura è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.07.2025 - udienza svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale,
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dichiarata esaurita la trattazione e con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I. del
15.07.2025, il procedimento è stato assegnato a sentenza senza termini.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine ad alcuni preliminari profili subiettivi [v. infra, sub III.1.] e obiettivi [v. infra, sub III.2.-III.2.2.], del presente reclamo.
III.1.- Quanto al versante soggettivo, è da rammentarsi che:
(1) l' [rappresentato in questo grado, anche ex art. 38 C.I.I., dal P.G. presso Parte_3 la Corte d'Appello e dai relativi Sostituti (non avendo nel caso di specie il P.M. presso il giudice a quo né preso parte al giudizio di prime cure, né risultando munito di alcuna legittimazione a impugnare, non trattandosi di reclamo ex art. 50 C.C.I.I.)], risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (altresì formulando apposito parere depositato in atti il 22.04.20245 – “l'Ufficio del Procuratore Generale conclude per il rigetto del reclamo”), come necessario e altresì del tutto sufficiente, a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 2/07/2025, n.
17876, spec. punto 5.2. delle “Ragioni della decisioni”, nonché già Cass. n. 12254/2020;
Cass. n. 22567/2013; Cass. n. 1390/1986; Cass. 1593/1984; Cass. n. 1948/1976);
(2) la proposizione del reclamo anche in proprio da parte del liquidatore e l.r.p.t. della società assoggetta a liquidazione giudiziale [come nel caso di specie, risultando l'odierno reclamo chiaramente avanzato dal “Sig. in proprio e nella qualità di liquidatore Parte_4 della ” (cfr. pag. 1 del reclamo, nonché note Parte_1
scritte del 12.05.2025, del 17.06.2025 e dell'1.07.2025)] è senz'altro ammissibile, essendo noto che, pur in difetto di effetto estensivo ex art. 256 C.C.I.I. (qui ovviamente non predicabile, trattandosi di s.r.l.), “l'ampia formula” “adottata” già “nell'art. 18 legge fall.” e oggi ribadita nell'art. 51, comma I, 2° periodo, C.C.I.I. “attesta senza ombra di dubbio che”
“tale legittimazione” “spetta iure proprio” anche all'amministratore, in quanto “legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi di liquidazione) “anche
[l]'amministratore di società di capitali, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti” e i “riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento” o di liquidazione, “sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che
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patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità” [cfr. Cass. n. 7190/2019;
Cass. n. 12654/2014; Cass. n. 3368/2006; Cass. n. 9491/2002].
III.2.- Quanto ai profili obiettivi, risulta qui necessario evidenziare quanto segue sia in ordine ad alcune deduzioni, preliminari e in rito, delle parti reclamanti [v. infra, sub III.2.1.], sia in ordine alla pacifica non operatività in questa procedura dei limiti ex artt. 342 e 345 c.p.c. [v. infra, sub III.2.2.].
III.2.1.- Muovendo, in specie, dal primo aspetto, occorre qui osservare che:
(A) è evidentemente del tutto irrilevante ai fini del decidere la deduzione preliminare delle parti reclamanti relativa alle prospettate “ragioni” determinanti la mancata costituzione in prime cure, non avendo le parti pacificamente poi articolato, sulla scorta di ciò, alcun motivo di doglianza, non dolendosi in alcun modo né della corretta instaurazione del contraddittorio in prime cure, né della ritualità della notifica ivi validamente intervenuta [avendo ammesso, del resto, che tali “ragioni” ostative erano “connesse” solo “all'operatività del server di posta elettronica della società” e che tuttavia “l'istanza di liquidazione giudiziale, in uno al decreto di fissazione udienza”, erano stati ritualmente “notificati alla società” (cfr. pag. 2, punto 4., del reclamo), ciò evidentemente escludendo qualsivoglia contestazione a tal riguardo];
(B) risulta invece senz'altro infondato e da disattendere il motivo di reclamo fondato sul limite minimo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, C.C.I.I. [v. infra, sub I.2.1., punto
(1)], atteso che:
(a) è pacifico che la predetta “soglia”non “riguardi solo il credito del creditore istante”, bensì “tutti i crediti scaduti e non pagati” complessivamente “risulta[nti] dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare”; e ciò perché, come chiaramente emergente dal dato normativo (ove si fa riferimento non già al solo credito azionato dall'istante, ma al complessivo “ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria”) e ripetutamente evidenziato in giurisprudenza (già con riguardo al precedente art. 15 L.F., oggi trasfuso tout court nel menzionato art. 49 C.C.I.I.), non v'è dubbio che tale soglia non sia da valutarsi né al “momento in cui è stata proposta la domanda”, né in base al solo quantum del credito azionato: “lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore”, infatti, è da compiersi al “momento della decisione” (solo in tale frangente “assolvendo alla funzione … condizionante la possibilità che il procedimento”, pur “correttamente instaurato”, “possa” altresì “giungere alla pronuncia positiva”) e tenendo poi conto, in tale frangente, di “tutti gli
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elementi acquisiti all'istruttoria”, “anche indipendenti da quelli prodotti da[ll']istante” e dai
“crediti” da lui “veicolati avanti al Tribunale” (essendo del tutto pacifico che “non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante … alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso”, ma solo “di condizione che attiene alla finale pronunciabilità della sentenza di fallimento”, non correlata a un interesse delle parti – bensì a un “interesse giuridicamente prefissato dal legislatore”, trattandosi di soglia “ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale” – e conseguentemente “sottratta” “all'onere della prova”, in quanto
“va accertata d'ufficio” “per come” comunque “risulti dagli atti dell'istruttoria”), da ciò discendendo, in definitiva, che “la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale non risiede nella circostanza il credito in capo a colui che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma unicamente nel fatto che”, “al momento della pronuncia” e tenendo conto di “tutti i crediti scaduti e non pagati”, “sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente inferiore ad curo trentamila” e che pertanto in sede di “reclamo” “la Corte
d'Appello dovrà solo verificare se, al momento di detta pronuncia e al culmine della relativa istruttoria, tali elementi risultavano o meno avanti al Tribunale” [cfr., ex multis e da ultimo,
Cass. civ., 30/01/2025, n. 2223; Cass. civ., 25/06/2018, n. 16683; Cass. civ., 14/11/2017, n.
26926; Cass. civ., 18/03/2016, n. 5377; Cass. civ., 9/10/2015, n. 20290; Cass. civ.,
27/05/2015, n. 10952];
(b) nel caso di specie non v'è dubbio che al momento della decisione innanzi al Tribunale emergevano debiti superiori alla predetta soglia (€ 30.000,00), risultando dagli atti dell'istruttoria - e in particolare dalla nota dell'Agenzia delle Entrate richiesta e trasmessa, ex artt. 42 e 367 C.C.I.I., in data 7.01.2025 – non solo il debito azionato dalla ricorrente (circa €
24.000,00), ma altresì una debitoria erariale di ulteriori € 68.880,80 (cfr. la predetta nota del
7.01.2025, e in particolare la sommatoria degli “importi residui dovuti” ivi indicati), e dunque una complessiva debitoria di circa € 93.000,00 [e in specie pari a € (24.000,00 + 68.880,80 =)
€ 92.880,80], senz'altro superiore al predetto minimo normativo di € 30.000,00 [€ 92.880,80
- € 30.000,00], evidentemente pertanto ricorrendo, al culmine della relativa istruttoria e
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diversamente da quanto lamentato, la condizione di cui all'art. 49 C.C.I.I. (e già ex art. 15
L.F.).
III.2.2.- E' pacifico, infine, che al presente reclamo ex art. 51 C.C.I.I. [considerando la sua specialità, legata alla “natura camerale dell'intero procedimento”, al “carattere indisponibile della materia controversa” e degli stessi “effetti della sentenza di fallimento” (oggi di liquidazione giudiziale), “che incide su tutto il patrimonio e sullo” stesso “status” del debitore
(già “fallito”, oggi in liquidazione giudiziale)] risultino senz'altro “inapplicabil[i]” “i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.”, da ciò conseguendo, in particolare e ai fini che qui strettamente rilevano, che anche la questione del superamento o meno dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I. [già integranti le c.d. soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.] senz'altro può essere dedotta e dimostrata per la prima volta anche solo in questa sede, “dove[ndo]” necessariamente “essere valutata dalla Corte di appello” “al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di fallibilità” anche “la prova documentale prodotta dal reclamante in sede di reclamo” - e ciò perché, come detto, non v'è dubbio che in questa sede “le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale” e che pertanto il debitore, “benché non costituito avanti al tribunale”, “può” senz'altro “indicare” e “dimostrare”, anche con nuovi “mezzi di prova” prodotti solo e “per la prima volta in sede di reclamo”, “la sussistenza dei limiti dimensionali” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n.
28789; Cass. civ., 3/11/2021, n. 31531; Cass. civ., 17/12/2020, n. 28893; Cass. civ.,
11/03/2019, n. 6978; Cass. civ., 28/03/2017, n. 7959; Cass. civ., 12/01/2017, n. 613; Cass. civ., 22/04/2015, n. 8226; Cass. civ., 24/03/2014, n. 6835; Cass. civ., 19/03/2014, n. 6306;
Cass. civ., 6/11/2013, n. 24970; Cass. civ., 6/06/2012, n. 9174; Cass. civ., 2/04/2012, n. 5257;
Cass. civ., 5/11/2010, n. 22546].
IV.- Tanto precisato, anche in ordine all'inaccoglibilità del motivo fondato sull'art. 49 C.C.I.I.
[v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché supra, sub III.2.1., punto (B)], il reclamo risulta invece senz'altro fondato nel merito e con riguardo al profilo dei presupposti dimensionali [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], con conseguente necessità di accogliere l'impugnativa formulata e, per l'effetto, revocare la sentenza di liquidazione, assumendo tutte le statuizioni a ciò consequenziali.
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V.- E infatti, ferma la già evidenziata piena scrutinabilità della questione anche in questa sede
[v. supra, sub III.2.2.], occorre osservare che dai documenti contabili qui prodotti (cfr. all. 2 al reclamo) effettivamente emerge il mancato superamento delle tre soglie di cui all'art. 2
C.C.I.I., presentando in specie l'impresa:
(1) quanto alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n. 1), C.C.I.I.: un attivo patrimoniale annuo, in tutti e tre gli esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2024, con conseguente rilevanza degli esercizi 2023, 2022 e 2021), sempre inferiore a € 500.000,00 [essendo pari a € 127.376,00 nell'esercizio 2021 (cfr. pag. 2 del bilancio al 31.12.2021), a € 126.837,00 nell'esercizio 2022 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2022), nonché a € 125.863,00 nell'esercizio 2023 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2023)];
(2) quanto alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n. 2), C.C.I.I.: ricavi annui, in tutti e tre gli esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale
(2024, con conseguente rilevanza degli esercizi 2023, 2022 e 2021), sempre inferiori a €
200.000,00 [essendo pari a € 192.672,00 nell'esercizio 2021 (cfr. pag. 4 del bilancio al
31.12.2021) e sostanzialmente nullo tanto nell'esercizio 2022 (cfr. pag. 4 del bilancio al
31.12.2022), quanto nell'esercizio 2023 (cfr. pag. 4 del bilancio al 31.12.2023)];
(3) quanto, infine, alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n. 3), C.C.I.I.: debiti anche non scaduti, in tutti e tre gli esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2024, con conseguente rilevanza degli esercizi 2023, 2022 e 2021), sempre inferiori a € 500.000,00 [essendo pari a € 92.416,00 nell'esercizio 2021 (cfr. pag. 2 del bilancio al 31.12.2021), a € 93.054,00 nell'esercizio 2022 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2022) e infine a € 93.095,00 nell'esercizio 2023 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2023)].
V.1.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, possono evidentemente invocarsi le contestazioni della parte reclamata qui costituitasi relative ai predetti bilanci e in particolare all'asserito difetto di prova della loro approvazione assembleare e comunque alla tardività del loro deposito [cfr. spec. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione del 14.05.2025].
V.2.- E ciò considerando, al di là di ogni valutazione con riguardo al merito di tali contestazioni [essendo state qui pacificamente depositate anche le ricevute di deposito presso il R.I. di tutti e tre i bilanci prodotti - 2021, 2022 e 2023 (cfr. le ricevute di presentazione in
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via telematica prodotte sub all. 2 al reclamo) -, e dunque risultando documentato l'adempimento anche dell'ultimo onere pubblicitario ex art. 2435 c.c. e, con specifico riguardo alle s.r.l., art. 2478 bis, comma II, c.c. (onere di per sé ontologicamente successivo anche all'approvazione assembleare, essendo invero previsto il deposito presso il R.I. solo della “copia del bilancio [già] approvato” – cfr. art. art. 2478 bis, comma II, c.c. – e potendosi dunque fisiologicamente provvedere, salve ipotesi particolari e comunque solo “su direttiva del Giudice del Registro” - cui si fa cenno nella Circolare MISE 27.02.2014, n.
3668/C e qui pacificamente non dedotta né ravvisabile -, secondo il chiaro testo normativo e altresì secondo la maggioranza dei RR.II. – cfr., e.g., pag. 11 della Guida a alla presentazione della domanda di deposito del bilancio ordinario di esercizio ex art. 2478 bis c.c., ove si rammenta che “il bilancio d'esercizio, se non approvato dall'assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese” -, al solo deposito solo di bilanci già approvati)], come noto e qui da ribadirsi, che in ogni caso:
(a) “ai fini della verifica dei requisiti di non fallibilità” non solo “non” risultano “utilizzabili unicamente i bilanci depositati presso il registro delle imprese” - essendo pacifico che “una simile necessità non emerge” né ex lege (tanto dagli artt. 1 e 15 L.F., quanto dagli attuali artt.
2 e 49 C.C.I.I.), né in via sistematica (in quanto “la prescrizione dell'art. 2435 c.c., come specificamente richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478 bis c.c., comma 2, se riconnette al deposito del bilancio un'importante funzione informativa nei confronti del mercato, non risulta possedere nessi di contiguità con le verifiche previste dall'art. 1 L. Fall.”, oggi art. 2 C.C.I.I.), essendo “del tutto estranea alla logica della norma in discorso” tanto “una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio”, quanto “l'imposizione di un “pregiudiziale” deposito dei bilanci di esercizio ai fini della verifica dei presupposti di sottrazione al fallimento” -, ma non sussiste neanche alcuna “prova legale” ovvero
“esclusiv[a]”, considerando che, come per i “ricavi”, anche per gli “altri due presupposti” di fallibilità (oggi di liquidazione giudiziale), non v'è dubbio che “la sussistenza del presupposto” “può risultare in qualunque modo”, con conseguente piena e pacifica
“utilizzabilità di strumenti probatori” anche “alternativi” agli stessi “bilanci di esercizio”, siano essi depositati o meno [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 23/04/2025, n. 10576;
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Cass. civ., 13/02/2019, n. 4245; Cass. civ., 18/06/2018, n. 16067, nonché spec. Cass. civ.,
26/11/2018, n. 30541 e altresì arg. ex Corte Cost., 1/07/2009, n. 198];
(b) “non assurgendo i bilanci depositati”, pertanto, “a prova legale” e potendo “il debitore”
“avvalersi”, al contrario, “di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” - occorrendo ai fini concorsuali “valutare”, in definitiva e sulla scorta dell'“intero arco documentale” comunque presente in atti, “le effettive, reali caratteristiche dimensionali di un'impresa” -, è evidente che le questioni prospettate dalla parte reclamata qui costituitasi, a prescindere da ogni indagine sulla loro effettiva fondatezza
(su cui peraltro v. supra), risultano in ogni caso non dirimenti e inidonee a far “ritenere non assolto l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali” [cfr., ex aliis,
Cass. n. 10576/2025, cit.; Cass. civ., 1/12/2022, n. 35381; Cass. civ., 1/04/2021, n. 9045;
Cass. civ., 9/11/2020, n. 25025; Cass. civ., 27/09/2019, n. 24138; Cass. civ., 15/04/2019, n.
10509; ; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6991; Cass. civ., 23/11/2018, n. 30516; Cass. civ.,
1/12/2016, n. 24548; Cass. civ., 30/06/2014, n. 14790].
V.3.- Onere, quest'ultimo, qui senz'altro compiutamente ottemperato, avendo i reclamanti pacificamente dimostrato, come innanzi evidenziato e chiaramente emergente per tabulas, il mancato superamento di tutte e tre le soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I. [v. supra, sub V., punti (1), (2) e (3), nonché i bilanci allegati sub all. 2 al reclamo].
VI.- Non trattandosi, pertanto, di impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale [in quanto congiuntamente connotata dai presupposti dimensionali necessari ad essere qualificata come “impresa minore” – v. ancora supra, sub V., punti (1), (2) e (3)], è evidente che da ciò consegua, come detto [v. infra, sub IV.] e qui da ribadirsi, l'accoglimento del reclamo e la revoca della liquidazione giudiziale.
VI.1.- A fronte di tale revoca consegue poi l'applicazione dell'art. 53 C.C.I.I., il quale, come noto e nella formulazione oggi vigente [altresì considerando il d.lgs. 136/2024, c.d.
Correttivo-ter o Correttivo Cartabia, vigente dal settembre 2024 (cfr. art. 56, comma IV, d.lgs.
136/2024) e dunque qui già ratione temporis applicabile (essendo stata la presente procedura instaurata, fin dal 1° grado di giudizio, nel dicembre 2024: v. supra, sub I.1.1.)], non prevede per il debitore l'immediato ripristino dello status quo ante, bensì la permanenza di una forma
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di c.d. spossessamento concorsuale (pur attenuato rispetto a quello ex art. 142 C.C.I.I.), e in particolare, ai fini che qui strettamente rilevano, dispone che:
(A) la revoca non incide (“restano salvi”) sugli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura;
(B) i predetti organi restano in carica fino al momento dell'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza;
(C) fino al predetto eventuale passaggio in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'impresa debitrice, tenuta tuttavia ad operare sotto la vigilanza del
Curatore e ferma la necessità di autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del Curatore, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione esemplificativamente indicati dall'art. 53, comma II, C.C.I.I.;
(D) sempre fino al predetto eventuale passaggio in giudicato, l'impresa debitrice è tenuta ad assolvere, sotto la vigilanza del Curatore, ad obblighi informativi periodici (periodicità che si ritiene di fissare in misura trimestrale) riguardanti la sua gestione economica, patrimoniale e finanziaria e altresì a trasmettere al Tribunale, con la medesima periodicità già indicata
(trimestrale), una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
VII.- Venendo, infine, alle spese processuali:
(1) con riferimento al 1° grado, la liquidazione delle spese della procedura e del compenso del curatore è rimessa al Tribunale (cfr. art. 53, comma I, ult. parte, C.C.I.I.), non essendovi poi nel caso di specie luogo a provvedere neanche all'accertamento ex art. 147, ult. parte,
(come novellato dall'art. 366 C.C.I.I.), pacificamente delineante “una forma” di CP_3 responsabilità processuale “aggravata”, e dunque una statuizione ex se senz'altro da
“escludersi” ove ricorrano, come appunto nel caso di specie (v. infra, sub (2)), presupposti tali da giustificare la statuizione compensativa [cfr. già Corte Cost., 6/03/1975 n. 46 e Cass. civ.,
6/11/1999, n. 12349, nonché, in tema di responsabilità aggravata e art. 92, comma II, c.p.c.,
Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090; Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ., 24/04/993, n.
4804] – risultando poi in ogni caso pacifico ed evidente che, “in caso di revoca del fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), “il costo della procedura” “mai può addossarsi” a una “parte” “in assenza” “di un suo contegno colpevole” e che “l'apertura della procedura non può dirsi imputabile” e addirittura “ascrivibile” a “colpa” del “creditore” ove “la insussistenza dei requisiti” “dimensionali” “non potev[a] essere a [sua] conoscenza”
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[derivando, come nel caso di specie, da bilanci complessivamente depositati nel R.I. anche in corso di giudizio e dopo la sentenza di prime cure (24.03.2025 con riguardo al bilancio 2023 – cfr. la ricevuta prodotta sub all. 2 al reclamo), nonché “consultabili” solo in seguito al deposito del ricorso introduttivo (cfr. pag. 1 della visura camerale storica della debitrice allegata sub 8 al ricorso di 1° grado, attestante la consultabilità dei bilanci solo fino al “2021”,
e dunque né del 2022, né del 2023)], a ciò occorrendo aggiungere che la debitrice assoggettata a procedura e qui reclamante, al di là dei prospettati disguidi tecnici determinanti la sua costituzione solo in questa sede (cfr. ancora pag. 2, punto 4., del reclamo), in ogni caso ha natura societaria e dunque “non è una persona fisica”, conseguentemente sfuggendo, secondo il chiaro testo normativo e la preferibile opinione giurisprudenziale, all'alveo applicativo della predetta disposizione del T.U.S.G. [cfr., ex aliis, Corte App. Milano, 22/11/2021, n. 3402 e
Corte App. Roma, 6/05/2024, n. 3079, nonché, sul tema, Cass. civ., 13/01/2025, n. 830; Cass. civ., 28/09/2023, n. 27523; Cass. civ., 4/11/2022, n. 32533; Cass. civ., 20/03/2014, n. 6553];
(2) con riferimento al presente grado, senz'altro ricorrono motivi tali da giustificarne l'integrale compensazione, considerando, al contempo, il dirimente rilievo ai fini del decidere di circostanze solo sopravvenute nel corso del giudizio [con riguardo, in particolare, al deposito e alla consultabilità degli ultimi bilanci – v. supra, sub (1)] e altresì solo in questa sede rappresentate [in virtù dell'intervenuta costituzione della debitrice esclusivamente in questa sede – v. supra, sub I.
1.3. e sub I.2.1.], l'infondatezza del 1° motivo di reclamo formulato [v. supra, sub III.2.1., punto (B)] e la necessità per la ricorrente di adire il Tribunale
Fallimentare [atteso che “per l'intervento dell'INPS- Fondo di garanzia per il pagamento del
TFR e dei crediti di lavoro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2” - secondo un principio espresso, più volte e anche di recente, dalla S. Corte e, seppur non incontroverso, allo stato però non superato da alcun contrario dictum nomofilattico delle Sezioni unite – effettivamente “funge da presupposto” “la verifica da parte del Tribunale fallimentare all'esito dell'istruttoria prefallimentare della non fallibilità dell'imprenditore”, “dove[ndo]”
“l'assoggettabilità o meno della società alla procedura concorsuale” pertanto “essere” previamente “accertata dal competente Tribunale fallimentare” e non potendosi invece
“affermare” “o” “escludere” “l'intervento dell'INPS” sulla base della mera “posizione del creditore istante”, “senza alcuna verifica effettiva della fallibilità dell'imprenditore” e dunque “senza alcuna preliminare verifica in sede prefallimentare” (cfr. Cass. civ.,
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25/08/2020, n. 17649; Cass. civ., 7/02/2019 n. 3667; Cass. civ., 6/09/2018, n. 21734; contra
v. invece Cass. civ., 28/04/2020, n. 8258 e Cass. civ., 28/01/2020, n. 1887)], tutto ciò evidentemente giustificando l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente [e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n.
77/2018 (ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dalla norma “hanno carattere” solo
“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa”), essendo del resto pacifico che la compensazione è criterio di regolazione da adottarsi ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale”
e di per sé “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
31/10/2022, n. 32061, richiamando diverse pronunce della Corte Costituzionale - ord. n. 117 del 1999, sent. n. 222 del 1985, sent. n. 196 del 1982)].
VII.1.- Alla luce delle considerazioni che precedono, nonché in ogni caso per il difetto di condotte processuali connotate da “colpa grave” o “mala fede” del l.r.p.t., è poi evidente che alcuna statuizione sia da emettersi anche ai sensi dell'art. 51, comma XV, C.C.I.I. e delle norme ivi richiamate.
VII.2.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione qui ratione temporis vigente (e dunque altresì considerando, come detto – v. supra, sub VI.1. -, il c.d.
Correttivo-ter), occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 204/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 6/2025 del 17.03.2025, emessa all'esito del proc. n. 70-
1/2024 R.G.P.U, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto REVOCA la dichiarazione di liquidazione giudiziale della , con Parte_1
i relativi effetti ex art. 53 C.C.I.I. meglio indicati in parte motiva e relativi obblighi
(informativi e di relazione) da assolvere presso il Tribunale, ex art. 53, comma IV
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C.C.I.I. e sino all'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza, con periodicità trimestrale;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del presente grado e , CP_4
invece e anche ex art. 147 T.U.S.G. (novellato dall'art. 366 C.C.I.I.), per le spese di 1° grado;
3) DISPONE, infine ed ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza, a cura della Cancelleria e in via telematica, venga: (a) notificata alle parti;
(b) comunicata al
Tribunale di prime cure;
(c) pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 204/2025 R.G. e vertente tra
(P.I.-C.F. Parte_1
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_1 Parte_1
, nonché il suo l.r.p.t. e liquidatore (C.F.
[...] Controparte_1
, con l'avv. MASSIMO BALDI PERGAMI BELLUZZI (C.F. C.F._1
) CodiceFiscale_2 Email_1
-reclamanti- nei confronti di
Controparte_2
(n. 70-1/2024 R.G.), in persona del Curatore p.t. e qui di seguito anche solo
, non costituita;
Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO Parte_2 C.F._3
HERNANDEZ (C.F. CodiceFiscale_4
) Email_2
-reclamate-
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OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 6/2025 del 17.03.2025, emessa all'esito del proc. n. 70-
1/2024 R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 14.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 12.12.2024 la parte ha depositato innanzi al Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della instaurando il proc. n. 25/2023 Parte_1
R.G.P.U. e rappresentando a suo sostegno che:
(A) era titolare nei confronti della predetta società di un credito non saldato fondato su titoli giudiziali e per il quale aveva notificato un precetto per complessivi € 18.575,93 (con successivo verbale di pignoramento negativo);
(B) la società debitrice versava in stato di insolvenza irreversibile, avendo essa ricorrente poi spiegato l'istanza “ai fini della liquidazione del TFR e delle ultime tre retribuzioni da parte del Fondo di garanzia presso l'INPS, in quanto l'istituto, in mancanza di presentazione dell'istanza di fallimento rifiuta di accogliere le domande di pagamento a carico del Fondo”.
I.1.2.- Con provvedimento del 19.12.2024 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal
Registro delle imprese.
I.1.3.- A seguito poi dell'udienza del 28.01.2025, in difetto di costituzione della debitrice e ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., è stata infine emessa la sentenza qui
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gravata (n. 6/2025 del 17.03.2025), nella quale il Tribunale di prime cure ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della assumendo Parte_1
le relative statuizioni.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 8.04.2025 e incardinante l'odierno giudizio (n. 204/2025 R.G.), la e il suo l.r.p.t., Parte_1
, hanno poi proposto reclamo ex art. 51 CCII con contestuale istanza di Controparte_1
sospensione ex art. 52 C.C.I.I. e ivi in particolare rappresentato, oltre alla mancata costituzione in prime cure “per ragioni connesse all'operatività del server di posta elettronica della società medesima”, la necessità di riformare la sentenza di prime cure per:
(1) l'assenza delle condizioni di cui all'art. 49, ult. comma, C.C.I.I.;
(2) l'assenza dei presupposti, in ogni caso, per la liquidazione giudiziale ex artt. 2 e 121
C.C.I.I..
I.2.2.- Con comparsa del 14.05.2025 si è poi costituita la parte reclamata Parte_2
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando:
[...]
(a) la piena regolarità della notifica eseguita in prime cure;
(b) la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale;
(c) l'opportunità, in ogni caso, di compensare le spese di lite.
I.2.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte della ritualità della notifica (intervenuta in data
15.04.2025, ore 17:52, come da RdAC prodotte in formato .eml in data 12.05.2025), la di cui pertanto dichiararsi, Controparte_2
come in dispositivo, la relativa contumacia.
I.2.4.- All'esito, poi, dell'udienza del 15.05.2025 (fissata per la trattazione dell'istanza ex art. 52 C.C.I.I.) e con decreto del 27.-29.05.2025, per le ragioni ivi indicate e da ritenersi qui richiamate per relationem, tale istanza è stata poi accolta, disponendo, per l'effetto, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e degli altri atti di gestione.
I.2.5.- All'esito poi dell'udienza di merito del 23.06.2025, non sussistendo ulteriori istanze da prioritariamente delibarsi, la procedura è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.07.2025 - udienza svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale,
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dichiarata esaurita la trattazione e con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I. del
15.07.2025, il procedimento è stato assegnato a sentenza senza termini.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine ad alcuni preliminari profili subiettivi [v. infra, sub III.1.] e obiettivi [v. infra, sub III.2.-III.2.2.], del presente reclamo.
III.1.- Quanto al versante soggettivo, è da rammentarsi che:
(1) l' [rappresentato in questo grado, anche ex art. 38 C.I.I., dal P.G. presso Parte_3 la Corte d'Appello e dai relativi Sostituti (non avendo nel caso di specie il P.M. presso il giudice a quo né preso parte al giudizio di prime cure, né risultando munito di alcuna legittimazione a impugnare, non trattandosi di reclamo ex art. 50 C.C.I.I.)], risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (altresì formulando apposito parere depositato in atti il 22.04.20245 – “l'Ufficio del Procuratore Generale conclude per il rigetto del reclamo”), come necessario e altresì del tutto sufficiente, a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 2/07/2025, n.
17876, spec. punto 5.2. delle “Ragioni della decisioni”, nonché già Cass. n. 12254/2020;
Cass. n. 22567/2013; Cass. n. 1390/1986; Cass. 1593/1984; Cass. n. 1948/1976);
(2) la proposizione del reclamo anche in proprio da parte del liquidatore e l.r.p.t. della società assoggetta a liquidazione giudiziale [come nel caso di specie, risultando l'odierno reclamo chiaramente avanzato dal “Sig. in proprio e nella qualità di liquidatore Parte_4 della ” (cfr. pag. 1 del reclamo, nonché note Parte_1
scritte del 12.05.2025, del 17.06.2025 e dell'1.07.2025)] è senz'altro ammissibile, essendo noto che, pur in difetto di effetto estensivo ex art. 256 C.C.I.I. (qui ovviamente non predicabile, trattandosi di s.r.l.), “l'ampia formula” “adottata” già “nell'art. 18 legge fall.” e oggi ribadita nell'art. 51, comma I, 2° periodo, C.C.I.I. “attesta senza ombra di dubbio che”
“tale legittimazione” “spetta iure proprio” anche all'amministratore, in quanto “legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi di liquidazione) “anche
[l]'amministratore di società di capitali, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti” e i “riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento” o di liquidazione, “sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che
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patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità” [cfr. Cass. n. 7190/2019;
Cass. n. 12654/2014; Cass. n. 3368/2006; Cass. n. 9491/2002].
III.2.- Quanto ai profili obiettivi, risulta qui necessario evidenziare quanto segue sia in ordine ad alcune deduzioni, preliminari e in rito, delle parti reclamanti [v. infra, sub III.2.1.], sia in ordine alla pacifica non operatività in questa procedura dei limiti ex artt. 342 e 345 c.p.c. [v. infra, sub III.2.2.].
III.2.1.- Muovendo, in specie, dal primo aspetto, occorre qui osservare che:
(A) è evidentemente del tutto irrilevante ai fini del decidere la deduzione preliminare delle parti reclamanti relativa alle prospettate “ragioni” determinanti la mancata costituzione in prime cure, non avendo le parti pacificamente poi articolato, sulla scorta di ciò, alcun motivo di doglianza, non dolendosi in alcun modo né della corretta instaurazione del contraddittorio in prime cure, né della ritualità della notifica ivi validamente intervenuta [avendo ammesso, del resto, che tali “ragioni” ostative erano “connesse” solo “all'operatività del server di posta elettronica della società” e che tuttavia “l'istanza di liquidazione giudiziale, in uno al decreto di fissazione udienza”, erano stati ritualmente “notificati alla società” (cfr. pag. 2, punto 4., del reclamo), ciò evidentemente escludendo qualsivoglia contestazione a tal riguardo];
(B) risulta invece senz'altro infondato e da disattendere il motivo di reclamo fondato sul limite minimo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, C.C.I.I. [v. infra, sub I.2.1., punto
(1)], atteso che:
(a) è pacifico che la predetta “soglia”non “riguardi solo il credito del creditore istante”, bensì “tutti i crediti scaduti e non pagati” complessivamente “risulta[nti] dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare”; e ciò perché, come chiaramente emergente dal dato normativo (ove si fa riferimento non già al solo credito azionato dall'istante, ma al complessivo “ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria”) e ripetutamente evidenziato in giurisprudenza (già con riguardo al precedente art. 15 L.F., oggi trasfuso tout court nel menzionato art. 49 C.C.I.I.), non v'è dubbio che tale soglia non sia da valutarsi né al “momento in cui è stata proposta la domanda”, né in base al solo quantum del credito azionato: “lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore”, infatti, è da compiersi al “momento della decisione” (solo in tale frangente “assolvendo alla funzione … condizionante la possibilità che il procedimento”, pur “correttamente instaurato”, “possa” altresì “giungere alla pronuncia positiva”) e tenendo poi conto, in tale frangente, di “tutti gli
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elementi acquisiti all'istruttoria”, “anche indipendenti da quelli prodotti da[ll']istante” e dai
“crediti” da lui “veicolati avanti al Tribunale” (essendo del tutto pacifico che “non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante … alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso”, ma solo “di condizione che attiene alla finale pronunciabilità della sentenza di fallimento”, non correlata a un interesse delle parti – bensì a un “interesse giuridicamente prefissato dal legislatore”, trattandosi di soglia “ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale” – e conseguentemente “sottratta” “all'onere della prova”, in quanto
“va accertata d'ufficio” “per come” comunque “risulti dagli atti dell'istruttoria”), da ciò discendendo, in definitiva, che “la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale non risiede nella circostanza il credito in capo a colui che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma unicamente nel fatto che”, “al momento della pronuncia” e tenendo conto di “tutti i crediti scaduti e non pagati”, “sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente inferiore ad curo trentamila” e che pertanto in sede di “reclamo” “la Corte
d'Appello dovrà solo verificare se, al momento di detta pronuncia e al culmine della relativa istruttoria, tali elementi risultavano o meno avanti al Tribunale” [cfr., ex multis e da ultimo,
Cass. civ., 30/01/2025, n. 2223; Cass. civ., 25/06/2018, n. 16683; Cass. civ., 14/11/2017, n.
26926; Cass. civ., 18/03/2016, n. 5377; Cass. civ., 9/10/2015, n. 20290; Cass. civ.,
27/05/2015, n. 10952];
(b) nel caso di specie non v'è dubbio che al momento della decisione innanzi al Tribunale emergevano debiti superiori alla predetta soglia (€ 30.000,00), risultando dagli atti dell'istruttoria - e in particolare dalla nota dell'Agenzia delle Entrate richiesta e trasmessa, ex artt. 42 e 367 C.C.I.I., in data 7.01.2025 – non solo il debito azionato dalla ricorrente (circa €
24.000,00), ma altresì una debitoria erariale di ulteriori € 68.880,80 (cfr. la predetta nota del
7.01.2025, e in particolare la sommatoria degli “importi residui dovuti” ivi indicati), e dunque una complessiva debitoria di circa € 93.000,00 [e in specie pari a € (24.000,00 + 68.880,80 =)
€ 92.880,80], senz'altro superiore al predetto minimo normativo di € 30.000,00 [€ 92.880,80
- € 30.000,00], evidentemente pertanto ricorrendo, al culmine della relativa istruttoria e
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diversamente da quanto lamentato, la condizione di cui all'art. 49 C.C.I.I. (e già ex art. 15
L.F.).
III.2.2.- E' pacifico, infine, che al presente reclamo ex art. 51 C.C.I.I. [considerando la sua specialità, legata alla “natura camerale dell'intero procedimento”, al “carattere indisponibile della materia controversa” e degli stessi “effetti della sentenza di fallimento” (oggi di liquidazione giudiziale), “che incide su tutto il patrimonio e sullo” stesso “status” del debitore
(già “fallito”, oggi in liquidazione giudiziale)] risultino senz'altro “inapplicabil[i]” “i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.”, da ciò conseguendo, in particolare e ai fini che qui strettamente rilevano, che anche la questione del superamento o meno dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I. [già integranti le c.d. soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.] senz'altro può essere dedotta e dimostrata per la prima volta anche solo in questa sede, “dove[ndo]” necessariamente “essere valutata dalla Corte di appello” “al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di fallibilità” anche “la prova documentale prodotta dal reclamante in sede di reclamo” - e ciò perché, come detto, non v'è dubbio che in questa sede “le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale” e che pertanto il debitore, “benché non costituito avanti al tribunale”, “può” senz'altro “indicare” e “dimostrare”, anche con nuovi “mezzi di prova” prodotti solo e “per la prima volta in sede di reclamo”, “la sussistenza dei limiti dimensionali” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n.
28789; Cass. civ., 3/11/2021, n. 31531; Cass. civ., 17/12/2020, n. 28893; Cass. civ.,
11/03/2019, n. 6978; Cass. civ., 28/03/2017, n. 7959; Cass. civ., 12/01/2017, n. 613; Cass. civ., 22/04/2015, n. 8226; Cass. civ., 24/03/2014, n. 6835; Cass. civ., 19/03/2014, n. 6306;
Cass. civ., 6/11/2013, n. 24970; Cass. civ., 6/06/2012, n. 9174; Cass. civ., 2/04/2012, n. 5257;
Cass. civ., 5/11/2010, n. 22546].
IV.- Tanto precisato, anche in ordine all'inaccoglibilità del motivo fondato sull'art. 49 C.C.I.I.
[v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché supra, sub III.2.1., punto (B)], il reclamo risulta invece senz'altro fondato nel merito e con riguardo al profilo dei presupposti dimensionali [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], con conseguente necessità di accogliere l'impugnativa formulata e, per l'effetto, revocare la sentenza di liquidazione, assumendo tutte le statuizioni a ciò consequenziali.
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V.- E infatti, ferma la già evidenziata piena scrutinabilità della questione anche in questa sede
[v. supra, sub III.2.2.], occorre osservare che dai documenti contabili qui prodotti (cfr. all. 2 al reclamo) effettivamente emerge il mancato superamento delle tre soglie di cui all'art. 2
C.C.I.I., presentando in specie l'impresa:
(1) quanto alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n. 1), C.C.I.I.: un attivo patrimoniale annuo, in tutti e tre gli esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2024, con conseguente rilevanza degli esercizi 2023, 2022 e 2021), sempre inferiore a € 500.000,00 [essendo pari a € 127.376,00 nell'esercizio 2021 (cfr. pag. 2 del bilancio al 31.12.2021), a € 126.837,00 nell'esercizio 2022 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2022), nonché a € 125.863,00 nell'esercizio 2023 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2023)];
(2) quanto alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n. 2), C.C.I.I.: ricavi annui, in tutti e tre gli esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale
(2024, con conseguente rilevanza degli esercizi 2023, 2022 e 2021), sempre inferiori a €
200.000,00 [essendo pari a € 192.672,00 nell'esercizio 2021 (cfr. pag. 4 del bilancio al
31.12.2021) e sostanzialmente nullo tanto nell'esercizio 2022 (cfr. pag. 4 del bilancio al
31.12.2022), quanto nell'esercizio 2023 (cfr. pag. 4 del bilancio al 31.12.2023)];
(3) quanto, infine, alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n. 3), C.C.I.I.: debiti anche non scaduti, in tutti e tre gli esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2024, con conseguente rilevanza degli esercizi 2023, 2022 e 2021), sempre inferiori a € 500.000,00 [essendo pari a € 92.416,00 nell'esercizio 2021 (cfr. pag. 2 del bilancio al 31.12.2021), a € 93.054,00 nell'esercizio 2022 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2022) e infine a € 93.095,00 nell'esercizio 2023 (cfr. pag. 2 del bilancio al
31.12.2023)].
V.1.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, possono evidentemente invocarsi le contestazioni della parte reclamata qui costituitasi relative ai predetti bilanci e in particolare all'asserito difetto di prova della loro approvazione assembleare e comunque alla tardività del loro deposito [cfr. spec. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione del 14.05.2025].
V.2.- E ciò considerando, al di là di ogni valutazione con riguardo al merito di tali contestazioni [essendo state qui pacificamente depositate anche le ricevute di deposito presso il R.I. di tutti e tre i bilanci prodotti - 2021, 2022 e 2023 (cfr. le ricevute di presentazione in
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via telematica prodotte sub all. 2 al reclamo) -, e dunque risultando documentato l'adempimento anche dell'ultimo onere pubblicitario ex art. 2435 c.c. e, con specifico riguardo alle s.r.l., art. 2478 bis, comma II, c.c. (onere di per sé ontologicamente successivo anche all'approvazione assembleare, essendo invero previsto il deposito presso il R.I. solo della “copia del bilancio [già] approvato” – cfr. art. art. 2478 bis, comma II, c.c. – e potendosi dunque fisiologicamente provvedere, salve ipotesi particolari e comunque solo “su direttiva del Giudice del Registro” - cui si fa cenno nella Circolare MISE 27.02.2014, n.
3668/C e qui pacificamente non dedotta né ravvisabile -, secondo il chiaro testo normativo e altresì secondo la maggioranza dei RR.II. – cfr., e.g., pag. 11 della Guida a alla presentazione della domanda di deposito del bilancio ordinario di esercizio ex art. 2478 bis c.c., ove si rammenta che “il bilancio d'esercizio, se non approvato dall'assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese” -, al solo deposito solo di bilanci già approvati)], come noto e qui da ribadirsi, che in ogni caso:
(a) “ai fini della verifica dei requisiti di non fallibilità” non solo “non” risultano “utilizzabili unicamente i bilanci depositati presso il registro delle imprese” - essendo pacifico che “una simile necessità non emerge” né ex lege (tanto dagli artt. 1 e 15 L.F., quanto dagli attuali artt.
2 e 49 C.C.I.I.), né in via sistematica (in quanto “la prescrizione dell'art. 2435 c.c., come specificamente richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478 bis c.c., comma 2, se riconnette al deposito del bilancio un'importante funzione informativa nei confronti del mercato, non risulta possedere nessi di contiguità con le verifiche previste dall'art. 1 L. Fall.”, oggi art. 2 C.C.I.I.), essendo “del tutto estranea alla logica della norma in discorso” tanto “una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio”, quanto “l'imposizione di un “pregiudiziale” deposito dei bilanci di esercizio ai fini della verifica dei presupposti di sottrazione al fallimento” -, ma non sussiste neanche alcuna “prova legale” ovvero
“esclusiv[a]”, considerando che, come per i “ricavi”, anche per gli “altri due presupposti” di fallibilità (oggi di liquidazione giudiziale), non v'è dubbio che “la sussistenza del presupposto” “può risultare in qualunque modo”, con conseguente piena e pacifica
“utilizzabilità di strumenti probatori” anche “alternativi” agli stessi “bilanci di esercizio”, siano essi depositati o meno [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 23/04/2025, n. 10576;
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Cass. civ., 13/02/2019, n. 4245; Cass. civ., 18/06/2018, n. 16067, nonché spec. Cass. civ.,
26/11/2018, n. 30541 e altresì arg. ex Corte Cost., 1/07/2009, n. 198];
(b) “non assurgendo i bilanci depositati”, pertanto, “a prova legale” e potendo “il debitore”
“avvalersi”, al contrario, “di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” - occorrendo ai fini concorsuali “valutare”, in definitiva e sulla scorta dell'“intero arco documentale” comunque presente in atti, “le effettive, reali caratteristiche dimensionali di un'impresa” -, è evidente che le questioni prospettate dalla parte reclamata qui costituitasi, a prescindere da ogni indagine sulla loro effettiva fondatezza
(su cui peraltro v. supra), risultano in ogni caso non dirimenti e inidonee a far “ritenere non assolto l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali” [cfr., ex aliis,
Cass. n. 10576/2025, cit.; Cass. civ., 1/12/2022, n. 35381; Cass. civ., 1/04/2021, n. 9045;
Cass. civ., 9/11/2020, n. 25025; Cass. civ., 27/09/2019, n. 24138; Cass. civ., 15/04/2019, n.
10509; ; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6991; Cass. civ., 23/11/2018, n. 30516; Cass. civ.,
1/12/2016, n. 24548; Cass. civ., 30/06/2014, n. 14790].
V.3.- Onere, quest'ultimo, qui senz'altro compiutamente ottemperato, avendo i reclamanti pacificamente dimostrato, come innanzi evidenziato e chiaramente emergente per tabulas, il mancato superamento di tutte e tre le soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), C.C.I.I. [v. supra, sub V., punti (1), (2) e (3), nonché i bilanci allegati sub all. 2 al reclamo].
VI.- Non trattandosi, pertanto, di impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale [in quanto congiuntamente connotata dai presupposti dimensionali necessari ad essere qualificata come “impresa minore” – v. ancora supra, sub V., punti (1), (2) e (3)], è evidente che da ciò consegua, come detto [v. infra, sub IV.] e qui da ribadirsi, l'accoglimento del reclamo e la revoca della liquidazione giudiziale.
VI.1.- A fronte di tale revoca consegue poi l'applicazione dell'art. 53 C.C.I.I., il quale, come noto e nella formulazione oggi vigente [altresì considerando il d.lgs. 136/2024, c.d.
Correttivo-ter o Correttivo Cartabia, vigente dal settembre 2024 (cfr. art. 56, comma IV, d.lgs.
136/2024) e dunque qui già ratione temporis applicabile (essendo stata la presente procedura instaurata, fin dal 1° grado di giudizio, nel dicembre 2024: v. supra, sub I.1.1.)], non prevede per il debitore l'immediato ripristino dello status quo ante, bensì la permanenza di una forma
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di c.d. spossessamento concorsuale (pur attenuato rispetto a quello ex art. 142 C.C.I.I.), e in particolare, ai fini che qui strettamente rilevano, dispone che:
(A) la revoca non incide (“restano salvi”) sugli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura;
(B) i predetti organi restano in carica fino al momento dell'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza;
(C) fino al predetto eventuale passaggio in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'impresa debitrice, tenuta tuttavia ad operare sotto la vigilanza del
Curatore e ferma la necessità di autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del Curatore, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione esemplificativamente indicati dall'art. 53, comma II, C.C.I.I.;
(D) sempre fino al predetto eventuale passaggio in giudicato, l'impresa debitrice è tenuta ad assolvere, sotto la vigilanza del Curatore, ad obblighi informativi periodici (periodicità che si ritiene di fissare in misura trimestrale) riguardanti la sua gestione economica, patrimoniale e finanziaria e altresì a trasmettere al Tribunale, con la medesima periodicità già indicata
(trimestrale), una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
VII.- Venendo, infine, alle spese processuali:
(1) con riferimento al 1° grado, la liquidazione delle spese della procedura e del compenso del curatore è rimessa al Tribunale (cfr. art. 53, comma I, ult. parte, C.C.I.I.), non essendovi poi nel caso di specie luogo a provvedere neanche all'accertamento ex art. 147, ult. parte,
(come novellato dall'art. 366 C.C.I.I.), pacificamente delineante “una forma” di CP_3 responsabilità processuale “aggravata”, e dunque una statuizione ex se senz'altro da
“escludersi” ove ricorrano, come appunto nel caso di specie (v. infra, sub (2)), presupposti tali da giustificare la statuizione compensativa [cfr. già Corte Cost., 6/03/1975 n. 46 e Cass. civ.,
6/11/1999, n. 12349, nonché, in tema di responsabilità aggravata e art. 92, comma II, c.p.c.,
Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090; Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ., 24/04/993, n.
4804] – risultando poi in ogni caso pacifico ed evidente che, “in caso di revoca del fallimento” (oggi liquidazione giudiziale), “il costo della procedura” “mai può addossarsi” a una “parte” “in assenza” “di un suo contegno colpevole” e che “l'apertura della procedura non può dirsi imputabile” e addirittura “ascrivibile” a “colpa” del “creditore” ove “la insussistenza dei requisiti” “dimensionali” “non potev[a] essere a [sua] conoscenza”
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[derivando, come nel caso di specie, da bilanci complessivamente depositati nel R.I. anche in corso di giudizio e dopo la sentenza di prime cure (24.03.2025 con riguardo al bilancio 2023 – cfr. la ricevuta prodotta sub all. 2 al reclamo), nonché “consultabili” solo in seguito al deposito del ricorso introduttivo (cfr. pag. 1 della visura camerale storica della debitrice allegata sub 8 al ricorso di 1° grado, attestante la consultabilità dei bilanci solo fino al “2021”,
e dunque né del 2022, né del 2023)], a ciò occorrendo aggiungere che la debitrice assoggettata a procedura e qui reclamante, al di là dei prospettati disguidi tecnici determinanti la sua costituzione solo in questa sede (cfr. ancora pag. 2, punto 4., del reclamo), in ogni caso ha natura societaria e dunque “non è una persona fisica”, conseguentemente sfuggendo, secondo il chiaro testo normativo e la preferibile opinione giurisprudenziale, all'alveo applicativo della predetta disposizione del T.U.S.G. [cfr., ex aliis, Corte App. Milano, 22/11/2021, n. 3402 e
Corte App. Roma, 6/05/2024, n. 3079, nonché, sul tema, Cass. civ., 13/01/2025, n. 830; Cass. civ., 28/09/2023, n. 27523; Cass. civ., 4/11/2022, n. 32533; Cass. civ., 20/03/2014, n. 6553];
(2) con riferimento al presente grado, senz'altro ricorrono motivi tali da giustificarne l'integrale compensazione, considerando, al contempo, il dirimente rilievo ai fini del decidere di circostanze solo sopravvenute nel corso del giudizio [con riguardo, in particolare, al deposito e alla consultabilità degli ultimi bilanci – v. supra, sub (1)] e altresì solo in questa sede rappresentate [in virtù dell'intervenuta costituzione della debitrice esclusivamente in questa sede – v. supra, sub I.
1.3. e sub I.2.1.], l'infondatezza del 1° motivo di reclamo formulato [v. supra, sub III.2.1., punto (B)] e la necessità per la ricorrente di adire il Tribunale
Fallimentare [atteso che “per l'intervento dell'INPS- Fondo di garanzia per il pagamento del
TFR e dei crediti di lavoro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2” - secondo un principio espresso, più volte e anche di recente, dalla S. Corte e, seppur non incontroverso, allo stato però non superato da alcun contrario dictum nomofilattico delle Sezioni unite – effettivamente “funge da presupposto” “la verifica da parte del Tribunale fallimentare all'esito dell'istruttoria prefallimentare della non fallibilità dell'imprenditore”, “dove[ndo]”
“l'assoggettabilità o meno della società alla procedura concorsuale” pertanto “essere” previamente “accertata dal competente Tribunale fallimentare” e non potendosi invece
“affermare” “o” “escludere” “l'intervento dell'INPS” sulla base della mera “posizione del creditore istante”, “senza alcuna verifica effettiva della fallibilità dell'imprenditore” e dunque “senza alcuna preliminare verifica in sede prefallimentare” (cfr. Cass. civ.,
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25/08/2020, n. 17649; Cass. civ., 7/02/2019 n. 3667; Cass. civ., 6/09/2018, n. 21734; contra
v. invece Cass. civ., 28/04/2020, n. 8258 e Cass. civ., 28/01/2020, n. 1887)], tutto ciò evidentemente giustificando l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente [e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n.
77/2018 (ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dalla norma “hanno carattere” solo
“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa”), essendo del resto pacifico che la compensazione è criterio di regolazione da adottarsi ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale”
e di per sé “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
31/10/2022, n. 32061, richiamando diverse pronunce della Corte Costituzionale - ord. n. 117 del 1999, sent. n. 222 del 1985, sent. n. 196 del 1982)].
VII.1.- Alla luce delle considerazioni che precedono, nonché in ogni caso per il difetto di condotte processuali connotate da “colpa grave” o “mala fede” del l.r.p.t., è poi evidente che alcuna statuizione sia da emettersi anche ai sensi dell'art. 51, comma XV, C.C.I.I. e delle norme ivi richiamate.
VII.2.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione qui ratione temporis vigente (e dunque altresì considerando, come detto – v. supra, sub VI.1. -, il c.d.
Correttivo-ter), occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 204/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Reggio Calabria n. 6/2025 del 17.03.2025, emessa all'esito del proc. n. 70-
1/2024 R.G.P.U, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto REVOCA la dichiarazione di liquidazione giudiziale della , con Parte_1
i relativi effetti ex art. 53 C.C.I.I. meglio indicati in parte motiva e relativi obblighi
(informativi e di relazione) da assolvere presso il Tribunale, ex art. 53, comma IV
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C.C.I.I. e sino all'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza, con periodicità trimestrale;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del presente grado e , CP_4
invece e anche ex art. 147 T.U.S.G. (novellato dall'art. 366 C.C.I.I.), per le spese di 1° grado;
3) DISPONE, infine ed ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza, a cura della Cancelleria e in via telematica, venga: (a) notificata alle parti;
(b) comunicata al
Tribunale di prime cure;
(c) pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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