Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura non di competenza funzionale ma di competenza per territorio. Essa non può pertanto essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., neppure se la possibilità di proporre l'eccezione sorga successivamente nel corso del dibattimento. (Vedi Corte cost., sentenze n. 381 del 1999 e n. 521 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/1999, n. 9834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9834 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO - Presidente - del 26/10/1999
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 1568
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 20306/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. TT PI, nato il [...] in [...], 2. CH ME, nato il [...] in [...], 3. RO NC, nato il [...] in [...], 4. ET GI, nato il [...] in [...], 5. GL MA, nato il [...] in [...], 6. PI CE, nato il [...] in [...], 7. AL CE, nato il [...] in [...],
8. ST GI, nato il [...] in [...],
9. TI LE, nato il [...] in [...],
10. CC UA, nato il [...] in [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 18.3.1998. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi CIAMPOLI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Uditi i difensori avv.to Valentino GI, Bellantoni Luigi, RU Ryolo Luigi, VA Aricò, Iacobelli VA, Managò TO, CE Nico D'Ascola e Grasso Dario.
LA CORTE osserva:
Con sentenza del 21.2.1994 il Tribunale di Reggio Calabria, tra l'altro e per quel che rileva ai fini del presente giudizio, così provvedeva:
1) ritenuto TT PI responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per aver ricevuto la somma di lire 25.000.000,
provento del delitto di corruzione relativo alla realizzazione del CEDIR, patteggiato da RO AG, sindaco di Reggio Calabria, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale di anni tre di reclusione e lire 8.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre;
2) ritenuto CH ME responsabile del reato di cui agli artt. 648 e 61 n. 9 cod. pen., per aver ricevuto la somma di lire 25.000.000, provento del delitto di corruzione relativo alla realizzazione del CEDIR, patteggiato da RO AG, sindaco di Reggio Calabria, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale di anni due di reclusione e lire 6.000.000 di multa e disponeva la confisca della somma in sequestro;
3) ritenuto RO NC responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto, inducendo CO GI ad erogare una contribuzione per il partito della D.C. da corrispondersi - tramite la materiale consegna di RO AG - a ET GI, si intrometteva per far ricevere da questi la somma di lire 10.000.000 provento del delitto di corruzione relativo alla realizzazione del CEDIR, patteggiato da RO AG, sindaco di Reggio Calabria, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale di anni tre di reclusione e lire 8.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre;
4) ritenuto ET GI responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per aver ricevuto la somma di lire 10.000.000, provento del delitto di corruzione relativo alla realizzazione del CEDIR, patteggiato da RO AG, sindaco di Reggio Calabria, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale di anni tre di reclusione e lire 8.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre;
5) ritenuto TI LE responsabile del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen., per aver ricevuto le somme di lire 25.000.000 e 10.000.000, proventi del delitto di corruzione relativo alla realizzazione del CEDIR, patteggiato da RO AG, sindaco di Reggio Calabria, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale di anni quattro e lire 9.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre;
6) ritenuto CC UA responsabile del reato di corruzione, di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 321 cod. pen., perché in concorso con DE AM, mandante, fungendo da esecutore materiale, offriva RO AG e CO GI la somma di lire 80.000.000 per la stipula della convenzione CEDIR, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di anni due di reclusione;
7) ritenuto AL CE responsabile del reato di corruzione, di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 321 cod. pen., perché, in concorso con AN, offriva RO AG la somma di lire 200.000.000 per l'aggiudicazione dell'appalto CEDIR, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di anni due di reclusione;
8) ritenuto PI CE responsabile del reato continuato di concussione, per aver costretto, in concorso con GL MA e ST GI, CO GI e RO AG a versare la somma di lire 15.000.000 per l'approvazione delle delibere CEDIR, in esso unificati i reati di ricettazione della somma di lire 15.000.000, provento della corruzione di RO nell'affare CEDIR, e di concussione in danno di TA GI indotto a versare la somma di lire 10.000.000 per l'approvazione delle delibere dell'appalto "Fioriere", lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena principale di anni tre di reclusione e lire 6.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre;
9) ritenuto GL MA responsabile del reato continuato di concussione, per avere, in concorso con PI CE e ST GI, costretto CO GI e RO AG a promettere il versamento la somma di lire 30.000.000 per l'approvazione delle delibere CEDIR, in esso unificati i reati di ricettazione della somma di lire 15.000.000, provento della corruzione di RO nell'affare CEDIR, di concussione, concorso con PA VA, in danno di RO AG costretto a versare in più occasioni la somma complessiva di lire 25.000.000 per l'approvazione delle delibere dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, nonché di ricettazione della somma di lire 2.000.000, provento del reato di corruzione TA-RO per l'appalto "Fioriere", lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena principale di anni cinque di reclusione e lire 12.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre;
10) ritenuto ST GI responsabile del reato continuato di concussione, per avere, in concorso con PI CE e GL MA, costretto CO GI e RO AG a promettere il versamento la somma di lire 30.000.000 per l'approvazione delle delibere CEDIR, in esso unificati i reati di ricettazione della somma di lire 15.000.000, provento della corruzione di RO nell'affare CEDIR, nonché di ricettazione della somma di lire 2.000.000, provento del reato di corruzione TA-RO per l'appalto "Fioriere", lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena principale di anni cinque di reclusione e lire 12.000.000 di multa e a quella accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con decisione del 18.3.1998, in parziale riforma della sentenza appellata così provvedeva:
1. riduceva la pena inflitta a TT PI ad un anno e nove mesi di reclusione e lire 4.000.000 di multa, disponendone la sospensione dell'esecuzione e la non menzione della condanna, alle condizioni e nei limiti di legge;
2. riduceva la pena inflitta a CH ME ad un anno e quattro mesi di reclusione e lire 2.000.000 di multa, disponendone la sospensione dell'esecuzione e la non menzione della condanna, alle condizioni e nei limiti di legge;
3. riduceva la pena inflitta a RO NC ad un anno e nove mesi di reclusione e lire 4.000.000 di multa, disponendone la sospensione dell'esecuzione e la non menzione della condanna, alle condizioni e nei limiti di legge;
4. riduceva la pena inflitta a ET GI ad un anno e quattro mesi di reclusione e lire 4.000.000 di multa, disponendone la sospensione dell'esecuzione e la non menzione della condanna, alle condizioni e nei limiti di legge;
5. assolveva TI LE dal reato di ricettazione della somma di lire 25.000.000, di cui al capo H, della rubrica d'imputazione, perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena limitatamente al capo 1^, in un anno e mesi nove di reclusione e lire 4.000.000 di multa, disponendone la sospensione dell'esecuzione e la non menzione della condanna, alle condizioni e nei limiti di legge;
6. riduceva la pena inflitta a CC UA ad un anno e mesi sei di reclusione e lire 4.000.000 di multa;
7. confermava la sentenza appellata per AL CE;
8. riduceva a due anni e mesi quattro di reclusione e lire 4.000.000 di multa la pena inflitta a PI CE, previa riqualificazione giuridica del fatto ascritto al capo N della rubrica come violazione dell'art. 319 cod. pen., dichiarandone l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
9. riduceva ad anni quattro e mesi nove di reclusione e lire 12.000.000 di multa la pena inflitta a GL MA, previa riqualificazione giuridica del fatto ascritto al capo N della rubrica come violazione dell'art. 319 cod. pen., disponendone l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
10. riduceva ad anni due e mesi quattro di reclusione e lire 4.000.000 di multa la pena inflitta a ST GI, previa riqualificazione giuridica del fatto ascritto al capo N della rubrica come violazione dell'art. 319 cod. pen., disponendone l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
TT PI deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen.:
A) l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, e 513 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità e si duole: A1) dell'applicazione contraddittoria del principio di attendibilità della chiamata in correità, limitata alla ricerca della credibilità del chiamante e verificata soltanto con riscontri di tipo logico;
A2) dell'omessa verifica dell'attendibilità del CO, utilizzato quale riscontro estrinseco di tipo logico alla chiamata del RO;
A3) dell'omessa valutazione del pentimento del RO circa a1) la spontaneità delle dichiarazioni rese in stato di custodia cautelare, a2) i timori di interruzione della carriera politica e a3) i motivi di rancore verso avversari politici;
B) l'erronea applicazione degli artt. 43 e 648 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, contestando: B1) la contraddittorietà derivante dal superamento del limite del riscontro logico, valutando gli stessi fatti con risultati diversi;
B2) la duplicità delle versioni dei fatti offerte dal RO e dal CO circa b1) la provenienza da condotte illecite della somma di lire 15.000.000 e b2) la conseguente carenza di dolo della ricettazione e la possibile riqualificazione giuridica del fatto come incauto acquisto, di cui all'art. 712 cod. pen.; B3) l'illogicità manifesta della motivazione in punto di sussistenza di un preventivo accordo CO-TT;
C) l'erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di entità della pena, irrogata in misura eccessiva.
CH ME si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen.:
A) del vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del presupposto della provenienza illecita della somma ricevuta, a1) anticipata dal RO e a2) erogata in condizioni di tempo arbitrariamente in sentenza ritenute per errore di esso ricorrente e non per calunnia del chiamante in correità;
B) dell'erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. e del vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo per la ricettazione.
RO NC deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen.:
A) il vizio di motivazione circa la carenza di attendibilità intrinseca del chiamante in correità, non superabile con riscontri esterni di tipo logico sui seguenti punti: a1) intempestività della chiamata, a2) giustificazione della stessa basata su mere ipotesi di discutibile ragionevolezza e a3) contraddittorietà delle versioni del RO sulla valenza dei rapporti del ricorrente con ET GI;
B) il vizio di motivazione e violazione dell'art. 403 cod. proc. pen. in ordine ai riscontri, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., delle dichiarazioni del RO;
C) (motivo nuovo) il vizio di motivazione sub B) riguarda anche la disparità di valutazione dei riscontri nelle situazioni di coimputati (NUCARA, RIZZICA), TI, BAGNATI, BIASI e CORDOVA. ET GI deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen.:
A) il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei riscontri richiesti dagli artt. 187 e 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., in ordine a1) la mancanza della prova della datio di
10.000.000, a2) la riferibilità specifica del fatto al ricorrente, in relazione alla necessità di riscontri individualizzanti della chiamata in correità e a3) la mancanza di spontaneità delle dichiarazioni del RO, in presenza di pressione condizionante e dell'interesse a recuperare la libertà;
B) violazione dell'art. 7 Legge 2.5.1974 n. 195 e dell'art. 648 cod. pen., per la mancata qualificazione del fatto come illecito finanziamento a partiti politici, in assenza del dolo di ricettazione.
TI LE deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen.:
A) l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 43 e 648 cod. pen. e il vizio di motivazione della sentenza in punto di A1)
attendibilità del RO, A2) sussistenza del dolo di ricettazione, in ragione dell'utilizzo di somme personali del RO e A3) sussistenza di elementi di riscontro della chiamata in correità verificata su a) elemento neutro costituito dall'incontro nel ritrovo Morabito, b) dichiarazione RO di consapevolezza del ricorrente, c) accordo AN-RO non noto a terzi e in contrasto con d) risultando l'appalto CEDIR avere come stazione appaltante la società concessionaria IF e non il RO;
B) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di entità della pena irrogata in misura eccessiva;
C) la mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione del teste FOTI, indicato dalla difesa, e l'esame del RO sulla chiamata e per un confronto con il ricorrente.
CC UA, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., deduce:
A) l'erronea applicazione degli artt. 43 e 321 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione a1) della sussistenza del dolo per il delitto di corruzione consumato in data antecedente da terzi e a2) della partecipazione del ricorrente alla consegna della prima trance di 300 milioni, effettuata dal solo DE AM, così come esplicitato con motivo nuovo;
B) il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di entità della pena inflitta in misura eccessiva.
AL CE, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., deduce:
A) l'erronea applicazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per l'attività corruttiva, trattandosi a1) di somme versate dopo l'aggiudicazione dell'appalto CEDIR e tuttalpiù da far rientrare nella diversa ipotesi del finanziamento illecito di partiti politici, a2) di incarico all'ATI proveniente dalla soc. IF e non dal RO, come detto in imputazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art. 522 cod. proc. pen.;
B) con motivo nuovo, la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per il mancato deposito della sentenza in favore dell'avv.to NC GIUFFRÈ, difensore di fiducia. PI CE, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., deduce:
A) il vizio di motivazione in punto di sussistenza della ricettazione di cui all'affare CEDIR in ordine a1) alla verifica dell'effettiva sussistenza della confessione del ricorrente e a2) alla carenza dell'elemento soggettivo del reato;
B) l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di entità della pena applicata in misura eccessiva;
C) la violazione di legge per l'applicazione di pena base di anni tre di reclusione per il reato sub O), integrante reformatio in peius della pena base di primo grado fissata in anni due di reclusione per il reato sub N), riqualificato;
D) la mancata applicazione del patteggiamento richiesto. GL MA, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., deduce:
A) il vizio di motivazione in punto di valutazione delle chiamate in correità o in reità da parte del RO sia sotto il profilo dell'attendibilità che sotto quello dei necessari riscontri;
B) l'erronea applicazione dell'art. 317 cod. pen., dovendosi eventualmente riqualificare il fatto, della pretesa concussione in concorso di PA e PI e in danno di RO, quale violazione dell'art. 319 cod. pen.. ST GI, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., deduce:
A) la violazione degli artt. 11, 54, 178 e 179 cod. proc. pen., per la mancata applicazione della norma regolatrice della competenza circa i procedimenti riguardanti magistrati nonché delle disposizioni concernenti l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale con conseguente incompetenza funzionale del Tribunale e della Corte d'Appello di Reggio Calabria e nullità assoluta dell'intero procedimento;
B) la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. per la partecipazione al giudizio di cognizione in primo grado di giudici che avevano conosciuto gli atti di causa come componenti del Tribunale di riesame in materia di libertà sia per esso ricorrente che per altri coimputati, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi;
C) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata verifica complessiva e specifica dell'attendibilità della chiamata in correità dello PI CE, sotto i profili:
c1) dell'utilizzazione del contenuto di dichiarazioni dello PI oggetto dell'incidente probatorio dalla Corte d'Appello dichiarato nullo per violazione dell'art. 178, lett. C, cod. proc. pen., C2) dell'attribuzione al RO, peraltro inattendibile sotto il duplice profilo della carenza di spontaneità, derivante dalla condizione di indagato "in vinculis", e dalla sussistenza del personale interesse a farsi vittima dell'ambiente onde recuperare un minimo spessore di personalità spendibile in politica, di una chiamata in correità basata sulle notizie dallo stesso ricevute dallo PI, C3) dalla carenza di attendibilità della chiamata in correità dello PI, costretto ad adeguarsi alle ipotesi accennate dal RO per ottenere la remissione in libertà e, comunque, posta in dubbio dagli stessi giudici di merito in relazione alla vicenda "Fioriere", nella quale si prospettava l'ipotesi di millantato credito presso i membri del CO.RE.CO., C4) del mancato contraddittorio e relativo controesame, in violazione dell'art. 513 cod. proc. pen., dello PI, sottrattosi alla verifica dibattimentale;
D) la violazione dell'art. 319 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per la corruzione di cui alla vicenda CEDIR, per la mancanza degli elementi integranti la condotta materiale, da qualificarsi eventualmente quale violazione dell'art. 318 cod. pen.;
E) la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, per l'affermata responsabilità per il reato di corruzione nella vicenda "Fioriere";
F) l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi O ed U della rubrica, in ordine f1) alla sussistente continuità causale e di condotta fra le dazioni corruttive e la qualificazione della condotta del concorrente PI e f2) alla consapevolezza della provenienza illecita da parte dell'accipiente;
G) il vizio di motivazione in punto di mancata giustificazione del dedotto inquinamento probatorio derivante dall'esistenza in atti di verbali in bianco sottoscritti dal RO e dal segretario giudiziario;
H) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di h1) regolarità della costituzione di parte civile del Comune di Reggio Calabria e h2) di legittimazione alla lite delle parti civili, Comune di Reggio Calabria e dell'AGENSUD;
I) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Con motivi nuovi, proposti ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., chiede:
L) l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il rispristino del contraddittorio "minimo" derivante dall'applicazione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 2.11.1998 circa la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 513 e 210 cod. proc. pen., così come modificati ex art. 6, comma 5, legge 7.8.1997 n. 267;
M) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione di tutti i reati;
N) l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla durata della pena accessoria.
In primo luogo deve annullarsi l'impugnata sentenza nei confronti di GL MA per essere i reati a lui ascritti in imputazione estinti per intervenuta morte dell'imputato in data 1.3.1999, così come risulta dal certificato del Comune di Villa San VA del 13.5.1999, estratto dai registri di stato civile dell'anno 1999, atto n. 4, parte 2^, serie B, uff. 1^, vol. 1^.
Quanto agli altri ricorrenti, eccezion fatta per PI CE e ST GI, il convincimento di colpevolezza degli imputati, secondo la motivazione della sentenza impugnata, dovrebbe sorreggersi sul fondamento della chiamata in correità del RO, verificata da riscontri esterni relativi ad elementi di non superficiale ed equivoca validazione. Ciò è contestato dai ricorrenti, peraltro con argomenti non dissimili.
Di conseguenza, la verifica dell'esatta applicazione delle norme disciplinanti la prova e la adeguatezza della motivazione, almeno nel limite della non manifesta illogicità, in questa sede di legittimità, deve osservare il criterio per il quale la chiamata in correità può costituire il fondamento del convincimento di responsabilità del chiamato allorché sia certa l'aderenza di essa ai canoni disciplinanti la prova del fatto e la riferibilità specifica di esso ad un determinato soggetto.
Vanno, pertanto, richiamati in generale i precedenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema di Cassazione, in tema di prova, ed applicati quelli che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, più direttamente afferiscono all'ipotesi di specie.
In primo luogo, "A mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa di coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli 'altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'' se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa", (Cass., SS. UU., sent. n. 1653, 22.2.1993, ric. Marino, rv. 192465).
Inoltre, "una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, 'omisso mediò, all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.", (Cass., sez. 6^, 13.6.1997 n. 5649, ric.
Dominante, rv. 208895). Tanto che "il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata la vaglio di attendibilità. In tale ottica l'assenza di riscontri individualizzanti non può essere di certo colmata richiamando elementi di ordine puramente logico, che finiscono, per ciò solo, con l'assumere la valenza delle supposizioni e delle congetture", (Cass., sez. 6^, 30.7.1996 n. 7627, ric. Alleruzzo, rv. 206588). Considerandosi, peraltro, che "in tema di chiamata in correità è bene ammissibile la cosiddetta 'frazionabilita'', nel senso che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;
così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico", (Cass., sez. 6^, 10.3.1995 n. 4162, ric. P.M. in proc. Aveta, rv. 200904), e che, detto altrimenti, "il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, ond'è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati e altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata 'aliunde'", (Cass., sez. 2^, 6.12.1996 n. 10469, ric. P.M. in proc. Arena, rv. 206491). Così, infine, "non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella medesima vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o dagli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità, nei confronti di altro soggetto, sprovvista di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio di valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 cod. proc. pen.. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte o soltanto a quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro", (Cass., sez. 2^, 15.1.1998 n. 474, ric. Greco, rv. 209423).
Alla luce di tali principi, che la Corte d'Appello avrebbe dovuto non soltanto richiamare ma effettivamente applicare nella valutazione della prova relativa alle varie vicende oggetto delle accuse del RO ai ricorrenti imputati di ricettazione e di corruzione e che in contrario sono stati esplicitamente disattesi sulla base della premessa che "nel caso di specie il grado di attendibilità del RO è così elevato da avere forte incidenza anche sulla consistenza e qualità del necessario riscontro individualizzante", (fol. 39), la sentenza impugnata deve essere annullata, in riferimento alle situazioni personali e nei limiti di quanto si esporrà in seguito, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha risolto il problema dell'attendibilità del RO AG sulla base della ritenuta ampiezza del suo pentimento e della volontà di liberare la città di Reggio Calabria dal sistema cd. "tangentizio" vigente nel costume di vita politica ed amministrativa.
Pur a voler escludere, in ipotesi, la mera suggestività dell'argomento, la sentenza impugnata ha comunque omesso di prendere in seria considerazione e di confutare la valenza contraria di altre circostanze significative, espressamente indicate dagli appellanti, attuali ricorrenti, che potrebbero condurre a diversa e più logica conclusione il giudizio circa l'attendibilità del RO. L'incompiutezza dell'esame delle dette circostanze risulta determinante nell'economia della motivazione della decisione. Il presupposto convincimento della genuinità del pentimento del RO, infatti, ha condizionato globalmente, in senso sfavorevole agli imputati ricorrenti, l'ulteriore percorso argomentativo e valutativo, consentendo ai giudici di appello di concepire la forza probante delle dichiarazioni nonostante l'ostacolo costituito dagli elementi discordanti risultanti dalle indagini e dalle contrarie acquisizioni successive. Gli errori, le contraddizioni, le rettifiche e gli aggiustamenti progressivi delle dichiarazioni, specialmente correlati alle contestazioni dei coimputati chiamati in causa, sono stati risolti dalla Corte d'Appello, nel senso della credibilità intrinseca del chiamante, facendo perno sulla affermazione della particolare disponibilità del RO a svelare lo scenario cd. "tangentizio", anche quando tale disvelamento non collimava con precisione con altri elementi di fatto accertati, in taluni casi contrastanti.
L'analisi critica dei giudici d'appello è carente di un momento essenziale del procedimento logico. Manca, invero, l'esposizione delle ragioni per le quali si è ritenuta positivamente saggiata l'attendibilità dell'insieme, specie con riguardo critico: - alla rilevanza e alla significatività delle lacune e delle contraddizioni delle dichiarazioni nonché all'incidenza di esse rispetto ai singoli contesti e alle situazioni personali degli accusati;
- alla schiettezza dei successivi adattamenti e delle correzioni al fine di stabilire se si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico, ovvero dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.
Il giudice d'appello, come quello di primo grado, ha dedicato, ad esempio, diffusa attenzione ad un tema della vicenda amministrativa degli appalti pubblici, nella specie della progettazione e realizzazione del Centro Direzionale di Reggio Calabria (CEDIR) e dell'affare "Fioriere" relativo all'arredo urbano, omologandone gli aspetti, anche profondamente diversi dal punto di vista progettuale, organizzativo ed operativo, allo schema della generale struttura corruttiva ambientale, allo scopo di spartizione di tangenti sull'importo per l'esecuzione di lavori pubblici, costituita sulla base del diffuso malcostume dei partiti politici e delle compagini amministrative. Ma in tale direzione risulta inesplorato il quadro circostanziale della realtà in relazione alle funzioni ed ai poteri dei singoli, al di là del generico ruolo degli accusati, desumibile dalle fonti di prova acquisite ed utilizzate.
In proposito la Corte d'Appello incorre nell'evidente errore di diritto che costituisce l'elemento di fondo della decisione impugnata e che inquina il decisivo passaggio logico del ragionamento dei giudici. Si ipotizza e propone, come elemento probatorio fondante la responsabilità degli imputati ricorrenti, l'assunto che dalla personale appartenenza al livello di dirigenza dei partiti o degli organi delle amministrazioni debba conseguire necessariamente, sulla base della partecipazione alla ideazione, alla progettazione e alla deliberazione di opere pubbliche da eseguire mediante appalti, il loro inserimento nel sistema tangentizio, senza necessità di prova concreta della effettiva conoscenza sia dell'accordo corruttivo, sottostante la commissione della progettazione e della esecuzione delle opere, per le dazioni di denaro in favore dei pubblici amministratori, sia dell'illiceità per effetto del suindicato accordo della provenienza del bene ricettato in relazione al contestato reato di ricettazione.
Tale assunto, - in deciso contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma secondo, Cost. it., e della regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale, vulnerando in definitiva lo stesso principio di inviolabilità della difesa, di cui all'art. 24, comma secondo, Cost. it. -, fissa l'ancoraggio della responsabilità dei prevenuti muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un parametro di tipo congetturale per il quale l'amministratore di ente locale, il dirigente di partito, l'organizzatore di associazioni o di attività imprenditoriali per l'aggiudicazione di pubbliche commesse non possono non essere consapevoli e partecipi, quantomeno moralmente e con incidenza sulle condotte dei concorrenti, dei reati commessi in situazione di condizionamento ambientale corruttivo o concussivo. Concentrando su tale ruolo la forza determinante di elemento probatorio di riscontro della chiamata in correità, viene utilizzato un elemento indiziante derivante concretamente dalla regola di esperienza, della quale è già stato rilevato il carattere congetturale che la priva di efficacia.
Il criterio valutativo censurato risulta determinante nell'affermazione di responsabilità degli imputati di corruzione e ricettazione in relazione all'appalto CEDIR, senza che siano stati indicati altri eventuali elementi, che pure potrebbero esser stati considerati dai giudici d'appello e che non è dato a questa Corte di legittimità ricercare in atti, di verifica interna della credibilità del chiamante in correità idonei anche in ragione della specificazione individualizzante a chiarire la realtà dei fatti ed i rapporti del chiamante con ciascun chiamato e la posizione di ciascuno di costoro nel contesto globalmente ritenuto illecito. Sinteticamente, sulle singole posizioni.
Per TT PI.
Si è ritenuto, contraddittoriamente con l'argomentata assimilazione della posizione dell'imputato a quella del chiamante in correità RO, - assegnandosi fin dall'origine della vicenda CEDIR ad ambedue il ruolo di testimoni (degli accordi spartitori gestiti dal COI in favore di partiti politici nazionali e di amministratori locali reggini) nonché di garanti istituzionali, in qualità di sindaci succedutisi al governo della città, del buon andamento della pratica CEDIR, per la conclamata carenza di pressioni sul DE AM, amministratore delegato della s.p.a. IF, e di interesse al lucro personale -, che il ricorrente sia stato destinatario di somme di denaro, venticinque milioni di lire, provenienti dalla corruzione per l'appalto CEDIR. Pur tuttavia di tale radicale mutamento della posizione originaria, neppure specificato dal chiamante in correità, non si prospetta una giustificazione sostenuta da specifiche ragioni, eventualmente sopravvenute. Nè appare sufficiente, - sulla base delle argomentazioni addotte nella sentenza impugnata circa la conoscenza del ruolo di collettore di tangenti del CO e sulle affermazioni contrastate della effettiva esistenza e destinazione (si tratterebbe di denaro del quale il CO e il RO contestano, in posizione reciproca inversa, l'appartenenza alla somma al fondo asseritamente messo a disposizione degli amministratori locali e, in qualche modo, anche l'esistenza e la provenienza) -, ritenere implicitamente superato il nodo della contraddizione indicata, dando per scontata la ricezione della somma da parte dell'imputato. Invero, della circostanza si presuppone la certezza affidandola unicamente alla dichiarazione del chiamante in correità. Ciò che non è consentito;
risultando manifestamente illogico, - in presenza del prospettato dubbio sul motivo serio di mutamento dell'originaria posizione del prevenuto, di partecipe disinteressato all'accordo corruttivo, ciò che potrebbe anche indurre a riconsiderare la qualificazione giuridica del reato allo stesso attribuibile -, affidarsi ad una dichiarazione sostenuta da un riscontro evanescente e dipendente dal soggetto dichiarante in ordine all'elemento di fatto determinante per la veridicità dell'accusa, cioè a quello relativo non alla predisposizione del versamento della somma di denaro, bensì alla diversa circostanza della consegna di essa. Della cui effettuazione in favore del destinatario si presume che altri (CO) avrebbe potuto conoscere solo per via indiretta e per averla appresa dal chiamante in correità. La mancanza di ulteriori indicazioni dell'esistenza di altri elementi oggettivi di riscontro esterno, allorché non fossero specificabili in base ad un più approfondito esame degli atti nella sede di rinvio, determinerebbe l'effetto di una inammissibile circolarità della prova, che sottostà, nella decisione qui impugnata, al convincimento di responsabilità del TT.
Per CH ME.
La pregiudizievole presunzione di inserimento nel circuito tangentizio per effetto del ruolo politico e amministrativo svolto è stata dannosamente applicata al CH in tutta la sua ampiezza. Il criterio applicato per la verifica della chiamata in correità si è fondato sulla supposta necessaria consapevolezza da parte del prevenuto della illecita provenienza della somma consegnatagli dal RO, derivante dalla sua appartenenza alla giunta comunale in funzione di assessore all'urbanistica ed al partito democratico cristiano in qualità di dirigente di sezione locale. In questo caso, è stato ritenuto illegittimamente utile elemento di riscontro esterno alla chiamata in correità del RO l'ammissione del CH di aver ricevuto la somma di tre milioni e duecentomila lire come contributo alle spese sostenute in occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali della sezione "GALLICO" del partito. La censura di inattendibilità delle giustificazioni del chiamato, circa l'occasione, la finalità e le emergenze fattuali del versamento dell'asserito contributo, è stata dalla Corte d'Appello fondata su una giustificazione espressa che risulta dipendere strettamente, direttamente ed in modo logicamente necessario dalla situazione personale dell'imputato, in ragione del ruolo amministrativo e politico svolto, e non da accadimenti, circostanze e condizioni obiettive diverse da quelle indicate, compresi gli elementi di discolpa addotti dall'imputato, che vanno sottoposti nuovamente alla necessaria, eventualmente negativa, ed obiettiva verifica sulla scorta di altri elementi acquisiti nel giudizio, in ordine ai quali, incidendo l'errore di applicazione delle norme in tema di prova sulla logicità della motivazione, nel senso del vizio manifesto, appaiono necessari un nuovo apprezzamento e una nuova valutazione. Per RO NC e ET GI.
Le due posizioni vanno esaminate congiuntamente poiché sono strettamente connesse. Infatti, rispecchiano sotto il duplice profilo soggettivo delle imputazioni agli imputati rispettivamente ascritte un solo fatto oggettivamente considerato: il versamento della somma di lire dieci milioni, proveniente dalla tangente CEDIR, effettuato dal RO al ET, vicesegretario provinciale del partito democratico cristiano, su richiesta del RO, rappresentante di vertice del medesimo partito.
Fuorviante deve essere ritenuto l'esordio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità del RO, sulla quale poggia anche il fondamento del convincimento della responsabilità del ET.
Per effetto di esso si intende che le dichiarazioni difensive del RO, intento a dimostrare la resistenza opposta ai metodi illeciti del CO in materia di gestione dell'attribuzione degli appalti pubblici, sono state ritenute concordanti con quelle del RO, fino al punto da far scaturire da tale supposta concordanza il principio di oggettivo riscontro della chiamata in correità, di aver egli richiesto il versamento della somma di denaro suindicata, di nota provenienza illecita, in favore del partito in mani del ET.
Dalla prospettata concordanza, immotivatamente ritenuta (bastino le stesse espressioni usate in sentenza, fol. 56, circa la credibilità della chiamata in correità, "non campata in aria", sul punto della richiesta di un contributo per il partito che "non può meravigliare", nel contesto della verifica dell'entità e della destinazione di somma di denaro proveniente dall'illecito relativo all'appalto CEDIR) per la evidente contraddittorietà delle versioni sostenute dal chiamato e dal chiamante in correità, - eccetto che sotto il solo e limitato profilo, assolutamente marginale, della caratterizzazione del ruolo del CO quale collettore di tangenti -, risulta nella decisione impugnata accreditata, per implicita consequenzialità argomentativa e logica, l'esistenza di un vincolo personale, di amicizia e di interesse politico, che poneva il RO in posizione di influenza psicologica e di supremazia relazionale tale da giustificare il manifesto condizionamento della condotta del RO, che ne aveva denunciato la incidenza causale nell'assegnazione del contributo versato al ET. Ma ancor più, questa sudditanza del RO, della quale si dovrebbe dar prova con maggior rigore, risultando dedotta soltanto con argomentazioni logiche sulla base delle sole dichiarazioni del chiamante e per effetto di quel denunciato criterio di verifica derivante dall'appartenenza al partito e dalla funzione di vertice in esso svolta, è stata utilizzata in seguito a fungere da riscontro della consegna del denaro al ET, il quale ha sempre negato di averlo ricevuto, ponendo in luce condizioni obiettive di rivalità politica con il suo accusatore. Del quale ultimo, nella sentenza impugnata, non sono taciute la rapida ascesa e le maggiori ambizioni nell'agone politico locale e nazionale, rovinosamente troncate dalle accuse del TA GI per la corruzione nell'affare "FIORIERE". La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ridimensionata la valenza delle situazioni personali strettamente afferenti al ruolo e alla funzione politica e amministrativa svolta dai ricorrenti, dovrà riesaminare la vicenda ora considerata e dar conto dei motivi della decisione, tenendo conto della necessità di una fondazione obiettiva dell'accertamento dei fatti in imputazione e dell'eventuale diversa qualificazione giuridica di essi, che non resti affidata alla sola parola del chiamante in correità, la quale potrà assurgere a pienezza di prova dopo essere stata rigorosamente valutata nel concorso degli elementi obiettivi di riscontro esterno, se acquisiti agli atti del giudizio.
Per TI LE.
Oltre che per la coincidenza degli argomenti di critica della sentenza impugnata, in punto di applicazione delle norme disciplinanti la valutazione della prova e della correttezza logica del percorso argomentativo in relazione agli indici fattuali indicati a sostegno di esso, già esaminati in relazione alla credibilità del RO e alla oggettività dei fatti, per il ricorrente in questione la decisione impugnata appare ancor più segnata dalla valutazione in suo danno di una serie di elementi dubbi o equivoci, che avrebbero meritato un più approfondito esame e ben più compiuta motivazione, cui dovrà provvedere il giudice d'appello in sede di rinvio.
A tutto voler concedere alla versione del chiamante in reità, - prescindendo anche dalla necessaria ulteriore verifica della sufficienza degli indici di prova considerati per il riscontro esterno dell'accusa, apparendo gli stessi neutri, quanto al luogo e al tempo dell'incontro nel ritrovo Morabito, ed influenzabili dai particolari rapporti, se non ostili almeno concorrenziali, del ricorrente con il RO -, la percepibilità da parte del TI dell'appartenenza della somma a quella versata al RO per la soddisfazione delle esigenze della AN, rimane, se non se ne indicano ulteriori elementi di prova a giustificazione del convincimento di colpevolezza sotto il profilo della sussistenza dell'elemento materiale e comunque del dolo, contraddetta sia in punto di affermazione della natura corruttiva della dazione, per quel che in proposito si dirà nell'esame della posizione del AL, per il quale si dovranno considerare più approfonditamente le allegazioni difensive per le quali la somma avrebbe dovuto servire come indennizzo dell'occupante per liberare sollecitamente il terreno, sia in punto dell'intervenuto mutamento nel caso di specie dell'atteggiamento del AN CE, del quale era nota la forte ritrosia se non il rifiuto di pagare tangenti.
Per CC UA.
La Corte d'Appello, accertata la consegna da parte del CC UA, per mandato del DE AM Giorgio, al RO AG della somma di lire ottanta milioni, avvenuta "... quando ormai l'esecuzione della convenzione era in fase inoltrata e quindi i diritti della società (IF) non potevano più essere posti in discussione", ha ritenuto, in considerazione della funzione svolta dall'imputato ricorrente, che "... il medesimo non poteva non rendersi conto che la consegna di una consistente somma di denaro al Sindaco del comune con cui la suddetta società aveva stipulato una lucrosa convenzione avesse natura illecita di atto di corruttela, non sussistendo alcuna ragione giuridica lecita che (la) giustificasse". La motivazione della sentenza in proposito è assolutamente carente, poiché non sono obiettivamente indicate ne' valutate congruamente le modalità della condotta del CC, riferibili alla sua partecipazione all'atto corruttivo del DE AM, che vanno qualificate, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. Le quali andranno, nel nuovo giudizio in sede di rinvio, esaminate e valutate in punto di eventuale sussistenza di una connessione causale degli atti dei compartecipi rispetto all'evento, tal che l'attività del CC infine possa essere ritenuta inserita o meno con efficacia causale nel determinismo produttivo dell'evento, tenendo conto della compiutezza dell'accordo corruttivo già raggiunto tra il CO e il RO con il DE AM nonché della determinazione di costui di adempiere comunque alla promessa della illecita datio. La quale determinazione potrebbe essere considerata influire sulla valutazione della effettività della partecipazione del CC, - riguardante la mera attività di adempimento della promessa svolta nella funzione di latore della somma oggetto dell'illecita promessa -, non secondo il solo criterio della causalità materiale, che nella specie sarebbe di notevole importanza ma non sufficiente, bensì anche in considerazione del necessario criterio di ordine psicologico, che, a prescindere dalla non richiesta insostituibilità dell'attività dei concorrenti, comporta l'esame dei diversi apporti eziologici allo scopo di configurarli, se possibile, in termini di maggiore utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale prospettato dai principali autori dell'accordo corruttivo.
Per AL CE.
Va premesso che il ricorrente non ha interesse a denunciare la violazione dell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen. per il mancato avviso di deposito della sentenza all'avv.to GIUFFRÈ, poiché costui, non iscritto all'albo dei cassazionisti, non poteva proporre autonomo ricorso, che è stato personalmente proposto dall'imputato con l'assistenza di altro codifensore nominato all'uopo. Anche per il ricorrente AL valgono le osservazioni già proposte sulla posizione del CC circa la mancanza di motivazione in punto di sussistenza della condotta corruttiva e della efficacia causale della stessa nella realizzazione del reato contestato in imputazione, mancando ogni concreta disamina e confutazione delle allegazioni difensive del prevenuto, circa l'attività svolta dal AL e la destinazione della somma versata al RO, intesa a facilitare lo sgombero delle aree destinate al cantiere soddisfacendo in via breve e previo indennizzo le ragioni degli occupanti legittimi. Per PI CE.
Il motivo principale di doglianza, relativo alla mancanza di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, è infondato.
Invero, la Corte d'Appello, nell'accertamento e valutazione dei fatti relativi al reato di corruzione sub N), ha esposto anche le ragioni per le quali il prevenuto nella percezione della somma di lire quindici milioni doveva ritenersi al corrente della provenienza illecita del denaro.
La sentenza impugnata deve essere annullata per quel che riguarda i reati di corruzione, ascritti al ricorrente ai capi E, ed N, i quali, non ricorrendo ipotesi diversa di declaratoria di cause di non punibilità, devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 157, comma 1, n. 4, e 160, comma 3, ultima parte, cod. pen., a seguito del decorso del termine di anni sette e mesi sei dalla data di commissione degli stessi (gennaio 1991 per il reato sub N, maggio 1991 per quello sub E1).
Vanno di conseguenza eliminati la condanna sotto il vincolo della continuazione per detti reati e l'aumento di pena per mesi quattro di reclusione nonché la pena accessoria di cui all'art. 32-ter cod. pen.. A seguito dell'annullamento, che ha diretta influenza sulla determinazione della pena per il residuo reato di ricettazione, deve disporsi il rinvio alla Corte d'Appello di Messina.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Per ST GI.
Va premesso che non merita accoglimento il motivo di nullità del giudizio dedotto dal ricorrente per l'incapacità - incompetenza del giudice, sotto il profilo della nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del comma 1 dell'art. 179 cod. proc. pen., derivante dalla violazione degli artt. 11 e 178, lett. a), cod. proc. pen. in relazione alla incapacità dei giudici del distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria sulla base del principio dell'attribuzione di competenza al giudice naturale nei giudizi riguardanti magistrati, da individuarsi negli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Messina. In primo luogo, le regole di competenza territoriale dettate dalla norma vigente afferiscono ai procedimenti nei quali assume veste di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato ordinario o ad esso equiparato nello svolgimento non occasionale delle funzioni, che eserciti o che abbia esercitato le proprie funzioni nel distretto, cioè in qualsiasi ufficio giudiziario ordinario del distretto. Tali norme, siccome di diritto speciale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva (rv. 199526). Peraltro, la speciale competenza stabilita dalla norma per i procedimenti riguardanti magistrati ha natura non di competenza funzionale, ma di competenza per territorio (rv. 186358). Come tale essa non può essere eccepita ne' rilevata di ufficio dopo il termine preclusivo dell'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti. E ciò neppure se la possibilità di proporla sorga successivamente nel corso del dibattimento (rv. 190859). Invero, la valutazione della competenza territoriale, fondandosi sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, avendo voluto il legislatore limitare il rilievo d'incompetenza a questa fase a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all'art. 491, comma primo, cod.proc.pen., vale a dire subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma pone una preclusione all'eccezione di incompetenza in fase ulteriore.
Del pari deve ritenersi infondata la doglianza relativa alla nullità del giudizio di primo grado per la dedotta incapacità del giudice derivante dalla incompatibilità dei membri del collegio giudicante, ai sensi degli artt. 34 e segg. cod. proc. pen.. Invero, il legislatore ordinario ha inteso tutelare, con le norme disciplinanti l'incompatibilità, l'indipendenza personale del giudice, ma ha stabilito una distinzione tra incapacità ed indipendenza, inquadrando la prima tra le cause di nullità assoluta e apprestando per la seconda un corpus speciale di norme, rappresentato dagli artt. 34 e segg. cod. proc. pen., al fine di contemperare la tutela dell'indipendenza del giudice con le esigenze di speditezza del processo. L'incompatibilità, così inquadrata negli istituti dell'astensione e della ricusazione, non può essere ricondotta ne' alle nullità assolute, ne' a quelle relative e deve, pertanto, essere eccepita esclusivamente con l'istanza di ricusazione di cui all'art. 38 cod. proc. pen., la quale ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presentazione che per quanto concerne il modo della dichiarazione. Nei confronti del ST, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in accoglimento del motivo di ricorso proposto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 2.11.1998, la quale, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 513 e 210 cod. proc. pen., così come modificati, ha meglio definito ambito, modalità e criteri entro i quali possono risultare consentiti l'acquisizione, l'utilizzo e la valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati, o da imputati in procedimento connesso o reato collegato, rimasti contumaci o assenti oppure che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere in dibattimento.
Nel caso di specie, ritenuta la immediata applicabilità della regula iuris derivante dalla disapplicazione della norma dichiarata illegittima, considerato che il convincimento di colpevolezza del ricorrente risulta fondato in modo determinante sulla basilare dichiarazione accusatoria del coimputato PI CE, che si è astenuto dal deporre, atteso che la chiamata in correità è stata attinta nei motivi di impugnazione in appello e in cassazione da sostanziali critiche in ordine alla valenza probatoria ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., deve ritenersi che il sopravvenuto divieto di utilizzazione, colpendo l'idoneità degli elementi di prova, acquisiti in base alla previgente norma, a produrre validi effetti conoscitivi, comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito perché adegui alla nuova disciplina il procedimento di acquisizione e valutazione della prova.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza senza rinvio nei confronti di GL MA perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di PI CE limitatamente ai reati di corruzione sub E, ed N perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione inflitti a titolo di continuazione e la pena accessoria di cui all'art. 32-ter cod. pen. nonché in ordine alla misura della pena inflitta per il delitto di ricettazione e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Messina;
rigetta nel resto. Annulla altresì l'impugnata sentenza nei confronti di CC UA, AL CE, TT PI, CH ME, RO NC, ET GI, TI LE e ST GI e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2000