Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'illiceità di un appalto avente ad oggetto il facchinaggio in un caso in cui il lavoratore non era sottoposto al potere direttivo del committente e aveva messo a disposizione di questo le sue energie lavorative per il compimento di attività richiesta nell'ambito della struttura organizzativa e produttiva dell'appaltante).
Commentario • 1
- 1. Imprese funebri dopo la riforma "Biagi"Redazione · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2003
di Roberto Gandiglio Definizione di impresa funebre L'attività funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico – sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell'esperienza sensibile. Innanzitutto l'articolo 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come “ … chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. L'impresa funebre è dunque l'impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata una attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8643 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO SANTE G., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVESTRI RENATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8371/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/05/98 R.G.N. 77550/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato SILVESTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.11.1993 IO NI, già dipendente di impresa di facchinaggio operante presso l'Enel, proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Roma il 22.2.1993 che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960 con il predetto ente, con conseguente illegittimità del licenziamento intimatogli dalla cooperativa Archedil in data 22.4.1991 ed ordine di reintegra nei confronti dell'Enel, oltre al pagamento delle differenze retributive spettantegli ex art. 3 della citata legge.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza notificata l'11.9.1998 confermava la pronuncia di primo grado ponendo a carico del ricorrente le spese di causa.
Osservava il Tribunale che con riferimento all'attività di facchinaggio, non richiedendo questa particolari attrezzature o macchinari, ciò che conta, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 1360 del 1969, non è tanto l'autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa, quanto le caratteristiche economiche e strumentali dell'impresa stessa, sicché assume rilievo l'effettiva diretta utilizzazione del dipendente della società appaltatrice da parte dell'appaltante. Secondo il Giudice di secondo grado, perché il lavoratore possa essere dichiarato dipendente del committente, ai sensi della citata norma, è necessario non solo che venga allegata e dimostrata l'esistenza di un rapporto tra detto committente e l'asserito intermediario, ma anche che venga provato che l'intermediario è un imprenditore solo apparente.
Ciò premesso, rilevava il Tribunale che nella specie l'appellante non aveva dedotto di essere stato sottoposto al potere direttivo dell'Enel. Lo stesso appellante, comunque, aveva riferito che i mezzi tecnici ed organizzativi per l'esecuzione dell'appalto erano stati forniti dalla Soc. coop. Consape, mentre era risultato provato nel giudizio di primo grado la circostanza che l'appalto era stato conferito dall'Enel a quest'ultima società e cioè al consorzio di cui facevano parte le cooperative cui apparteneva il ricorrente. Ne conseguiva che da una parte l'appaltatrice (Consape) disponeva ed utilizzava attrezzature e strutture organizzative proprie, e dall'altra che l'Archedil - da cui il NI dipendeva da ultimo - non si limitava a fornire solo "mera manodopera".
Infondata, a giudizio del Tribunale, era anche la domanda di adeguamento retributivo ex art. 3 della legge n. 1369/1960, stante la genericità della domanda l'appellante non aveva, infatti specificato nè quale fosse il suo trattamento economico ne' quale fosse il livello retributivo di riferimento del personale Enel. In ogni caso l'art. 5, lett. g) della legge n. 1369 esclude l'applicabilità della norma invocata per i lavori di facchinaggio, a condizione che vi sia l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, autorizzazione che era stata rilasciata in favore del Consorzio Consape e che poteva riferirsi all'intera attività dell'impresa di facchinaggio, anche se svolta in diversi ambiti provinciali (cita: Cass. 6.12.1995, n. 12557 e 12.3.1986, n. 1684). Per la cassazione di questa sentenza il NI ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste, con controricorso l'Ente intimato.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 434, 437 c.p.c.; 1, 3 e 5 della legge n. 1369 del 1960 e della legge n. 407 del 1955; 1362, 1414, 1655, 2697 e 2099 c.c.; 36 Cost;
nonché carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma:
a) quando in un appalto un'impresa non conferisce i mezzi necessari per la produzione o per l'opera, ne' conferisce alcun capitale, è evidente che l'investimento è stato solo di mera mano d'opera, non essendovi capitale impiegato;
b) tutti i mezzi impiegati dal NI nel suo lavoro erano di proprietà dell'Enel;
e) è irrilevante la prova della sottoposizione del NI al potere gerarchico del committente, poiché l'intermediazione esiste anche se il potere gerarchico e disciplinare è esercitato dal soggetto interposto. Non spetta al lavoratore dimostrare l'insussistenza di una effettiva presenza dell'interposto in contrasto con il richiesto, pregnante, potere di ingerenza del committente.
d) il contratto di appalto risulta sottoscritto dall'Enel e dalla Soc. APE che non è il Consorzio CONSAPE (cui appartiene anche la Soc. Archedil);
e) la coop. TS la cui sigla figura nelle buste paga del NI era del tutto estranea al Consorzio che aveva fornito alcuni mezzi (carrelli elevatori), mentre la TS avrebbe fornito solo mano d'opera;
f) quanto alla domanda di adeguamento retributivo, non risulta alcuna autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro rilasciata alla S.r.l. APE firmataria del primo contratto di appalto del 31.5.1989... Se un'autorizzazione esisteva per la Soc. Archedil, questa non poteva valere anche per la Soc. APE, ne' per la inesistente o presunta tale TS;
g) non era necessaria l'indicazione dei riferimenti di inquadramento e retributivi da parte del ricorrente, poiché il Tribunale avrebbe potuto raffrontare i livelli retributivi annessi alla contrattazione collettiva, con le retribuzioni di cui alle allegate buste paga. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 19670, n. 1369 è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. La violazione di un tale divieto comporta, oltre alle sanzioni penali, la conseguenza che i lavoratori così occupati "sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che abbia utilizzato le loro prestazioni" (art. 1, c. 5). In sostanza, l'imprenditore può, lecitamente affidare a terzi, mediante contratto di appalto (art. 1655 c.c.) o altrimenti, il compimento di un'opera o servizio anche interno al suo ciclo produttivo (Cass., 26 giugno 1998, n. 6347; Cass., 10 gennaio 12996, n. 103), ma non l'esecuzione di mera attività lavorativa, poiché la legge impone che l'imprenditore effettivo, fruitore di tale attività assume anche in proprio la qualità di datore di lavoro dei prestatori che la svolgono, assumendosi lui, direttamente gli obblighi connessi a tale qualità.
Peraltro l'interposizione vietata può configurarsi anche nel corso del rapporto e non necessariamente all'inizio del medesimo (Cass. S.U., 21 marzo 1997, n. 2517; Cass., 26 maggio 2000, n. 6926). L'interposizione illecita è esclusa quando l'appaltatore utilizza una sua propria organizzazione e gestisce direttamente i rapporti di lavoro (Cass., 23 aprile 1999, n. 4046): a tal fine è irrilevante che le prestazioni lavorative prevalgano rispetto alle attrezzature, essendo, in tal caso, decisiva l'individuazione del soggetto che esercita effettivamente il potere direttivo sul lavoratore impiegato (Cass., 18 marzo 2000, n. 3196; Cass., 21 maggio 19989, n. 5087). La difficoltà di distinguere in concreto l'opera o servizio svolta con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, rispetto alla mera prestazione di lavoro, ha indotto il legislatore a prevedere una insuperabile presunzione assoluta, secondo cui "è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro, ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante (art. 1, c. 3). Ne consegue che anche un vero appalto, relativo ad un'opera o servizio eseguito dall'appaltatore con propria organizzazione e gestione rientra nel divieto legale per il solo fatto della utilizzazione di capitali, macchine e attrezzature fornite dal committente anche se a titolo oneroso. Perché operi tale presunzione non è sempre necessario che il committente abbia fornito la totalità dei mezzi indicati (capitali, macchine e attrezzature): è piuttosto importante che i mezzi forniti non siano marginali rispetto alla complessiva organizzazione dell'appaltatore (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1893). L'azione in giudizio del lavoratore (azione di nullità, come tale imprescrittibile) risulta fortemente agevolata, essendo sufficiente la prova di tale fatto base, al posto della più complessa prova dell'intera fattispecie interpositoria che resta, altrimenti, necessaria.
Fatte queste premesse di principio, condivise ormai dalla costante giurisprudenza di questa Corte, deve rilevarsi che il Tribunale di Roma, con motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, ha dapprima sostenuto che, nel caso di specie, "il dedotto (ma non provato) uso di un carrello, in tesi di proprietà dell'Enel, già consisterebbe in un conferimento assolutamente marginale, ed inidoneo ai fini e per gli effetti di all'art. 1 cit.".
Lo stesso Giudice ha poi osservato, in via generale, che non può parlarsi di appalto illecito "tout court" in tutti quei casi in cui l'opera non richieda per il suo compimento l'uso di notevoli attrezzature o macchinari, ma possa di contro essere realizzata anche con l'ausilio di mezzi modesti, ovvero senza necessità di particolari strumentazioni: la stessa legge n. 1369/60 include tra gli appalti leciti quelli concernenti opere o servizi - come appunto quelli aventi ad oggetto il facchinaggio - che non richiedono alcuna complessa organizzazione strumentale.
Ciò significa che, per quest'ultimo caso - coincidente con la fattispecie in esame - l'indagine sui connotati essenziali dell'illiceità dell'appalto, non potendosi avvalere della richiamata presunzione legale, e così esaurirsi con riferimento alla titolarità delle macchine o delle attrezzature (proprio perché assolutamente modesti o marginali rispetto all'attività lavorativa), nè con riferimento all'appartenenza dei capitali utilizzati per l'impresa (in quanto non provata all'appartenenza dei medesimi alla società appaltante), va completata con riferimento alle modalità di gestione dei rapporti di lavoro.
Venendo, dunque, al caso di specie, deve rilevarsi che diventa decisivo il requisito dell'autonomia della gestione ed organizzazione dell'appaltatore e dunque particolare rilevanza assumono l'inserimento della prestazione nella struttura organizzativa dell'impresa, la sottoposizione del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare dell'imprenditore, il vincolo dell'orario di lavoro ecc. (Cass., 9.10.1997, n. 9139; Cass. 9.6.2000, n. 7917) e, più in generale, le concrete modalità di svolgimento e di controllo dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti della società cooperativa appaltatrice dei servizi di facchinaggio. Orbene anche su questo fronte il Tribunale di Roma ha rivolto la propria attenzione, significativamente sottolineando che neppure l'appellante aveva dedotto di essere stato sottoposto al potere direttivo (esulante da quello di controllo e verifica spettante al committente) dell'Enel e di avere in sostanza messo a disposizione di questo le sue energie lavorative per il compimento dell'attività di volta in volta richiesta nell'ambito della struttura organizzativa e produttiva dell'appaltante". D'alto canto - ha soggiunto il Tribunale - lo stesso appellante aveva ammesso che i mezzi tecnici e organizzativi per l'esecuzione dell'appalto di facchinaggio erano forniti dalla Soc. cooperativa a r.l. Consape - e non dalle società cooperative Ape, TF, ed Archedil dalle quali egli dipese - il che rende pacifico che l'appaltatrice disponeva ed utilizzava attrezzature e strutture organizzative proprie.
Quest'ultima precisazione rende ininfluente ai fini del decidere il rilievo esposto dal ricorrente secondo cui sia l'Archedil, che la coop. TS, alle cui dipendenze formalmente figurava il NI, sarebbero state estranee al Consorzio Consape al quale l'Enel aveva conferito l'appalto. Dall'istruttoria compiuta dai giudici di merito - i cui esiti non possono in questa sede essere rimessi in discussione - risulta che l'appalto in questione fu affidato alla Soc. cooperativa Consape, e cioè, al consorzio di cui facevano parte le cooperative cui il ricorrente era iscritto, atteso che il consorzio operava attraverso le imprese consorziate. Questo collegamento strumentale esistente fra queste ultime imprese e la cooperativa madre, non solo accentua l'effettività di una autonoma struttura organizzativa facente capo al consorzio, ma fa sì che i risultati dell'attività svolta di questa struttura vanno riferiti anche in capo ai singoli partecipanti al consorzio medesimo. Altrettanto infondata è anche il profilo esposto nell'unico motivo di ricorso concernente la domanda (subordinata) di adeguamento retributivo fondato sull'art. 3 della legge n. 1369/60. Il ricorrente non ha chiesto una pronunzia di accertamento del diritto il corrispondenti trattamenti retributivi riservati ai corrispondenti dipendenti Enel, ma piuttosto una condanna al pagamento delle differenze retributive: dunque, del tutto correttamente il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile tale domanda per genericità, non avendo il ricorrente specificato ne' quale fosse il suo trattamento retributivo, ne' quale fosse il livello retributivo di riferimento del personale Enel cui aspirava. Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
Per la particolarità della fattispecie appare equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001