Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8643
CASS
Sentenza 25 giugno 2001

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Massime1

In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'illiceità di un appalto avente ad oggetto il facchinaggio in un caso in cui il lavoratore non era sottoposto al potere direttivo del committente e aveva messo a disposizione di questo le sue energie lavorative per il compimento di attività richiesta nell'ambito della struttura organizzativa e produttiva dell'appaltante).

Commentario1

  • 1Imprese funebri dopo la riforma "Biagi"
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2003

    di Roberto Gandiglio Definizione di impresa funebre L'attività funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico – sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell'esperienza sensibile. Innanzitutto l'articolo 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come “ … chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. L'impresa funebre è dunque l'impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata una attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8643
Data del deposito : 25 giugno 2001

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