Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8163
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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Il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poichè, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione).

La circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato. (In motivazione la Corte ha precisato che è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputati).

La circostanza aggravante specifica prevista, per i reati in materia di stupefacenti, dall'art. 80, comma primo, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile in presenza di una maggiore potenzialità lesiva della commistione delle sostanze, idonea ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo, sia pure con la cooperazione del consumatore, chiamato ad eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", quali l'umidificazione o la diluizione nell'acqua del preparato. (Nella specie, si è ritenuta configurabile l'aggravante nella preparazione di un miscuglio di eroina e cocaina, noto come "speedball", che ne accentua le potenzialità lesive, provocando un maggior danno sul funzionamento di organi vitali rispetto all'assunzione delle singole sostanze).

Commentario1

  • 1L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023

    Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8163
Data del deposito : 26 novembre 2009

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