Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 3
Il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poichè, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione).
La circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato. (In motivazione la Corte ha precisato che è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputati).
La circostanza aggravante specifica prevista, per i reati in materia di stupefacenti, dall'art. 80, comma primo, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile in presenza di una maggiore potenzialità lesiva della commistione delle sostanze, idonea ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo, sia pure con la cooperazione del consumatore, chiamato ad eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", quali l'umidificazione o la diluizione nell'acqua del preparato. (Nella specie, si è ritenuta configurabile l'aggravante nella preparazione di un miscuglio di eroina e cocaina, noto come "speedball", che ne accentua le potenzialità lesive, provocando un maggior danno sul funzionamento di organi vitali rispetto all'assunzione delle singole sostanze).
Commentario • 1
- 1. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8163 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - N. 2112
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22673/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER OV N. IL 20/10/1955;
2) ER SE N. IL 04/11/1976;
avverso la sentenza n. 1535/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 13/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore Avv. Guarnieri Luigi sost. proc.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno del 16/7/2008, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, NO IO e NO EP venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1 bis e 6 - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e), riconosciuto il fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, riconosciute a NO EP le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condannava NO IO alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro dodicimila di multa;
NO EP alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro seimila di multa.
Agli imputati era stato contestato di aver detenuto quantitativi di sostanze l stupefacenti del tipo eroina, cocaina, hashish, oltre ad un preparato di eroina e cocaina, noto ai consumatori con il termine "speedball", nonché di aver venduto parte di tali quantitativi a terzi acquirenti, che si portavano nei pressi dell'abitazione della NO IO, ed utilizzata dalla stessa NO, dal nipote NO EP e da tale AM CA (non ricorrente) per la cessione di stupefacenti. Con le aggravanti del fatto commesso da tre persone e di aver detenuto per la ulteriore messa in circolazione un prodotto stupefacente, costituito da un miscuglio di cocaina ed eroina, la cui preparazione ne accentuava le potenzialità lesive. Fatti accertati in Salerno, il 2/4/2008.
2- Avverso la sentenza del G.U.P. hanno proposto appello il Pubblico Ministero- che chiedeva l'esclusione del fatto di lieve entità - e gli imputati.
3- Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Salerno dichiarava preliminarmente inammissibile il gravame proposto dal P.M., non potendo questi proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Nel caso di specie, l'appello concerneva soltanto la sussistenza di un'attenuante e, come tale, doveva ritenersi inammissibile. La Corte territoriale riteneva, per contro, condivisibile la richiesta dei prevenuti relativa alla prevalenza dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, già applicata dal primo giudice.
4- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NO IO e NO EP, con motivi in larga parte sovrapponibili, denunciando la pronuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1- Con il primo motivo è stata dedotta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della continuazione tra la detenzione e la cessione delle medesime sostanze stupefacenti. Al contrario, la detenzione e la cessione di una medesima quantità di stupefacente costituivano un'unica violazione di legge, trattandosi di un unico fatto concreto, integrante entrambe le previsioni normative di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis. A tale riguardo, la difesa richiamava una recente pronuncia giurisprudenziale (Cass. Sez. 6, sent. n. 9874/ 2009);
4.2- erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, in quanto la presenza di NO EP in casa della zia
NO IO era da considerarsi del tutto occasionale e, pertanto, non idonea ad integrare l'aggravante contestata;
4.3- inosservanza della legge penale avuto riguardo alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e), in quanto la maggiore potenzialità lesiva della combinazione cocaina - eroina, nel caso di specie, si fondava sulla sola relazione del consulente tecnico del P.M.;
4.4- difetto di motivazione in ordine alla pena irrogata, che si era attestata in prossimità del massimo edittale, pur in presenza del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5;
4.5- la NO IO ha dedotto anche difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
5- I ricorsi vanno rigettati, poggiando su censure destituite di fondamento.
5.1) In particolare, privo di valenza è il primo motivo - comune ad entrambi i ricorrenti - con il quale si lamenta violazione di legge per la ritenuta sussistenza della continuazione tra il reato di cessione e quello di detenzione di sostanze stupefacenti, dovendosi - ad avviso della difesa ricorrente - ritenere l'assorbimento della condotta di cessione in quella di detenzione.
L'assunto è infondato. È pur vero che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 è norma a fattispecie tra loro alternative, con la duplice conseguenza, da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste;
dall'altro, della esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave, (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, 19/11/2008 n. 6203, Canu ed altri;
Sez. 4, 7/4/2005 n. 22588, Volpi ed altro;
Sez. 4, 26/6/2008 n. 36523, Baire). Perché ciò ricorra, è, però, necessario: 1) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
2) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori ovvero dagli stessi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso;
3) che le condotte siano contestuali e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità. Qualora, per contro, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico e cronologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e, dunque, reati distinti, eventualmente unificabili per continuazione, se commessi dagli stessi soggetti in concorso tra loro ed in presenza di un disegno criminoso unitario. La ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale dell'episodio sub iudice depone per una collocazione temporale distinta delle condotte di detenzione e cessione, in quanto i vari tipi di sostanza stupefacente erano già in possesso degli imputati nell'abitazione di NO IO, occultati nei luoghi più disparati dell'abitazione, come accertato dai verbalizzanti nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari eseguite nella notte del 2/4/2008. Di tali sostanze, soltanto una parte (già detenuta) veniva ceduta dai prevenuti, che si alternavano alla finestra attraverso la quale avveniva la consegna dello stupefacente richiesto di volta in volta dagli avventori. Orbene, proprio la rilevata distinzione cronologica tra la detenzione e la cessione depone per l'esatta contestazione di entrambe le condotte, unificate sotto il vincolo della continuazione.
Ad abundantiam, va aggiunto che, in ogni caso, la continuazione dovrebbe essere ravvisata in relazione alla pluralità delle cessioni.
La sentenza di questa Corte, citata dai ricorrenti, non si attaglia al caso di specie. Con la sentenza n. 9874/2009, citata nei ricorsi, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della continuazione nel caso di simultanea detenzione tra droghe "pesanti" e "leggere" (cocaina, hashish e metadone), ha affermato il principio di diritto secondo cui, a seguito delle profonde modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, deve ritenersi soppressa la distinzione tabellare tra droghe "leggere" e droghe "pesanti", con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi. Infatti, prima della legge novellata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nei commi 1 e 4, prevedeva diverse figure di reato, in considerazione della diversità dell'oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe "pesanti" e droghe " leggere"), con la conseguenza che, nel caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione. Per contro, l'avvenuta assimilazione delle sostanze, impone - ora -di ritenere che, nel caso anzidetto, il reato sia unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato. Com'è evidente, la problematica affrontata dalla Corte nella pronuncia richiamata, è del tutto inconferente nella fattispecie in esame. 5.2) Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, non ravvisabile, a loro avviso, in considerazione della presenza meramente occasionale del NO EP nell'abitazione della zia.
A prescindere dal fatto che entrambe le sentenze di merito danno atto che la consegna della droga, sotto la finestra dell'abitazione della NO IO, avveniva in modo "alternato" ad opera delle tre persone presenti nell'abitazione (NO IO, NO EP, AM CA), va ribadito in questa sede che l'aggravante contestata sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato, in quanto è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto, secondo lo schema logico-giuridico disciplinato dall'art. 110 c.p., ad essere ritenuto - di per sè - indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputati.
5.3) Infondato è altresì' il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la sussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 1, lett. e), ritenuta sulla base delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico del P.M La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, per integrare la suddetta aggravante, è sufficiente una maggiore potenzialità lesiva della commistione, idonea ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo, sia pure con la cooperazione del consumatore, chiamato ad eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", quali l'umidificazione o la diluizione nell'acqua del preparato. Nel caso specifico, i giudici del merito hanno evidenziato: 1) che la sostanza combinata risultava di pronta ed immediata assunzione, sia per via endovenosa che inalatoria, con un potenziale maggior danno sul funzionamento di organi vitali rispetto alla assunzione delle singole sostanze;
2) che nessuna obiezione era stata dagli imputati sollevata sui risultati cui era pervenuto il consulente tecnico. 5.4) La sentenza impugnata non è censurabile neppure per il preteso difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, accogliendo l'appello sul punto, ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 sulle due aggravanti contestate ed ha congruamente ridotto la pena, partendo da anni quattro, mesi nove di reclusione ed Euro ottomila di multa, nei limiti dell'ipotesi attenuata. Tale pena è stata ritenuta proporzionata all'entità dei fatti, di "lieve entità", ma non certo modestissimi, con una valutazione che si sottrae alle censure di legittimità in quanto dimostrativa del fatto che i primi giudici si sono fatti carico delle obiezioni difensive, riproposte in questa sede.
Va rammentato a tale riguardo che non è necessario scendere alla valutazione di ogni singola deduzione della parte, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza che orientano la sua decisione. Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica, infatti, il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché, anche in sede di impugnazione, il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva. 5.5) Le stesse considerazioni valgono per la censura proposta dalla sola NO IO in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A tale proposito, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputata, ritenuta soggetto di intensa capacità a delinquere. Tale motivazione, fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, e, dunque, congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in questa sede di legittimità.
6- I ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati, con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010