Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NO EL POPOLO TAILANO0 1 9 6 8 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE divin e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di inuente Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 20176/98 Cron. 4148 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 623 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/11/00 - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE © Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente 3000 por diritti L. SENT ENZA 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AC FILIPPO, elettivamente domiciliato in LIRE 1500 ROMA VIA OSLAVIA 40, presso lo studio MIGLIAZZO, difeso dall'avvocato COSTANTINO FRANCESCO, giusta delega in atti;
0975290 - ricorrente 0375283
contro
TT OR, SC ER, elettivamente presso lodomiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 9, studio dell'avvocato MATTINA G., difesi dall'avvocato 2000 GRECO OR, giusta delega in atti;
1806 controricorrenti - -1- avverso la sentenza n. 783/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 08/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Francesco COSTANTINO, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Termini Imerese, decidendo sulla domanda di divisione di un fondo esteso are 18,35, sito in contrada "Dirupo Bianco" dell'agro di Polizzi Generosa, domanda proposta da AL TI e ER SC, proprietari congiuntamente di una quota pari a tre quarti del fondo, nei confronti di FI RE, proprietario del residuo quarto, avendo ritenuto il fondo non comodamente divisibile per la sua destinazione a cava di calcari, attribuì l'intero fondo agli attori, con obbligo solidale per gli stessi di versare al RE la somma di corrispondente al valore della sua £.823.516, quota. Su gravame del RE, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza resa 1'8 ottobre 1981, in riforma della decisione impugnata, ritenne il fondo comodamente divisibile e lo assegnò alle parti in ragione delle quote a ciascuna spettanti. Proposero ricorso per cassazione il TI ed il SC e questa Suprema Corte, con sentenza n.2305 del 4 aprile 1985, in accoglimento del ricorso, cassò la decisione impugnata e rinviò la causa, anche per le spese, ad altra sezione della 3 Corte d'Appello di Palermo. Osservò il giudice di legittimità che la Corte pur non avendo disconosciuto d'Appello, il principio dalla di diritto, recepito giurisprudenza, secondo cui la comoda divisibilità del bene in comunione va intesa, non già come mera suscettibilità di materiale frazionabilità del bene, bensì come intrinseca idoneità delle parti separate а rispondere, in base ad un criterio di proporzionalità, alla stessa funzione economica del una perdita minima del valore tutto, con senza un oneroso aggravio di originario e limitazioni, — desi o servitù, era pervenuta a divisibile il fondo in ritenere comodamente questione senza la previa valutazione dei dati offerti dalla consulenza tecnica, principale e suppletiva, espletata in secondo grado, anche alla luce delle specifiche contestazioni elevate negli دارا scritti difensivi delle parti. دار Il giudice di rinvio, innanzi al quale la causa era stata riassunta dal RE, con sentenza resa in data 8 ottobre 1997, ha confermato Tribunale di Termini Imerese, la sentenza del nella parte in cui, ritenuta la non comoda divisibilità del fondo, lo attribuiva interamente 4 al TI ed al SC, rivalutando in £.
7.623.369 la somma dagli stessi dovuta al RE quale valore della quota allo stesso spettante. Per quel che rileva in questa sede, il giudizio del giudice del rinvio in ordine alla non comoda divisibilità del bene è stato ancorato alla destinazione a cava del fondo, ritenuta gravemente compromessa dalla divisione a causa della limitata estensione del fondo da dividere, dell'aggravarsi dei problemi confinari in dipendenza della materiale divisione e delle difficoltà pratiche di sfruttamento di due cave separate ma contigue. Tale valutazione è stata fondata sui nuovi accertamenti peritali espletati in fase di rinvio e su quelli della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, le cui risultanze non trovavano smentita nella consulenza di parte depositata dal RE. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RE, affidandosi ad un unico, articolato motivo, illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo formulato il ricorrente Con censura 1'impugnata sentenza per violazione degli 5 artt. 1114, 1116 e 833 cod. civ. nonché per omessa motivazione Su punti decisivi ed insufficiente della controversia, adducendo che il giudice del rinvio, pur avendo fondato il giudizio di non comoda divisibilità del fondo nella consulenza tecnica d'ufficio -L disposta in fase di rinvio, nel ritenere che alla comoda divisibilità del fondo si opponeva la sua destinazione a cava di calcari ha omesso di considerare che dalla stessa relazione dei CC.TT.UU. MA e LU emergeva che il fondo ricade nel Parco delle Madonie, peristituito con decreto 9 novembre 1989 e che, tale ragione, l'attività estrattiva, ancorché teoricamente possibile, è, in realtà, estremamente certo il diniego improbabile, apparendo dell'autorizzazione. Rimarca, inoltre, il ricorrente che il giudice del rinvio non abbia preso in alcuna considerazione la consulenza tecnica d'ufficio Senes, pur disposta nella stessa fase di rinvio, che in ogni caso conclude per la comoda divisibilità del bene, valutato in varie centinaia di milioni. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Non v'è dubbio che il giudice del rinvio, 6 proprio al fine di adeguarsi al principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, che sottolineava l'esigenza di rapportare il giudizio di comoda divisibilità del fondo, non già ad una nozione di materiale frazionabilità del fondo, bensì alla funzione economica del bene, dovesse tener conto di ogni circostanza, anche soppravvenuta rispetto alla sentenza di annullamento, che fosse idonea ad incidere concretamente sulla destinazione economica del fondo, poiché il giudizio di comoda ○ non comoda divisibilità deve cadere nella condizione del bene da dividere quale si presenta al momento della valutazione. La valutazione, inoltre, pur dovendo tener conto di tutte le possibili utilizzazioni del bene, non può non considerare le difficoltà che in concreto possano frapporsi alla realizzazione di una determinata destinazione, al fine di accertare se ed in qual misura tali ostacoli incidano sulla realizzabilità di quella utilizzazione. A tale compito si è sottratto il giudice del rinvio, che, pur essendosi affidato alle MA e LU, non haconclusioni dei CC.TT.UU. tenuto conto di quanto dagli stessi rilevato in 7 ordine alla sopravvenuta inclusione del fondo nel istituito con decreto Parco delle Madonie, al Territorio ed dell'Assessore Regionale all'Ambiente del 9 novembre 1989, n. 14/89 e del conseguente vincolo ricadente sul fondo, che rende non più libera l'attività estrattiva ma soggetta a nulla osta della competente autorità. Ne deriva che la motivazione della sentenza pur approfondita ed immune da vizi impugnata, giuridici nella valutazione delle logici e risultanze istruttorie con riferimento alla condizione del fondo precedente all'istituzione del Parco, risulta carente nella valutazione dell'attuale condizione del fondo, pur evidenziata dai CC.TT.UU.. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata Va cassata, con rinvio della causa, anche per il regolamento dell'onere delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, che giudicherà tenendo conto dei rilievi fatti da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di 8 Palermo. Così deciso in Roma, addì 9 novembre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Puriderite це Couriglice Глиок Прививки Яргароветено IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 1/2 FEB. 2001 IL CANCELLERE CY 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE RCMA 2 Registrato in 17 SET 2001 4 40812 ve te 310.000 ai n. trecento tecnia (lire p. Dirigent Servizi (Dott.ssa Maya DI FILIPPO) Responsable Servizio Atti Giudiziari (D). M. RACCICHINI)