Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
In materia di gioco d'azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori limitazioni concernenti sia il costo della partita, che non deve superare un euro, sia il premio; in tal previsione gli apparecchi automatici o elettronici da gioco (di abilità) divengono illeciti, pur se fine di trattenimento e di abilità prevale sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita oltre le dieci volte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 9498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9498 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 02/02/2001
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. " UI OR " N. 386
3. " ALDO FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " EO CO " N. 35854/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA IO RE, n. a Micos (Spagna) l'1.1.1952 avverso l'ordinanza 22.5.2000 del tribunale per il riesame di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ALDO FIALE Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to Alfredo BIONDI, il quale ha concluso l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 1.4.2000 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino convalidava il sequestro probatorio (operato dai Carabinieri della stazione di Moncalieri in data 31.3.2000) di n. 2 apparecchi elettronici del tipo video-poker e di un ulteriore apparecchio del tipo roulette installati presso un esercizio pubblico di bar e considerati idonei ad essere utilizzati per il gioco di azzardo.
Detto sequestro veniva correlato agli ipotizzati reati di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 T.U. delle leggi di P.S. Con ordinanza 22.5.2000 il Tribunale di Torino rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MP NI RE, quale legale rappresentante della s.r.l. "Italyservice", proprietaria degli apparecchi elettronici sequestrati. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il MP, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e contraddittorietà della motivazione:
- la carenza e l'illogicità della motivazione del decreto di sequestro e del provvedimento impugnato;
- la insussistenza del "fumus delicti", in quanto non sarebbe stato specificato perché gli apparecchi non sarebbero conformi alla normativa vigente e l'illegalità degli stessi sarebbe stata apoditticamente affermata. In particolare, senza prendere in considerazione le contestazioni e le allegazioni della difesa, non sarebbe stata esaminata ne' evidenziata la sussistenza degli elementi dell'aleatorietà e del fine di lucro correlati alla loro utilizzazione e mancherebbe una adeguata descrizione dei giochi, del meccanismo che consente l'eventuale vincita e dell'ammontare della stessa;
- la trasformazione del sequestro probatorio da mezzo di ricerca della prova a mezzo di ricerca della notitia criminis. Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, 3^ comma, c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, proposte dalla ricorrente, devono ritenersi inammissibili.
Va ribadito, altresì che, in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro, il potere di integrazione da parte del Tribunale è estremamente ampio quanto alla valutazione di tutte le risultanze degli atti, divenendo perciò indifferente se la motivazione del provvedimento applicativo della misura fosse stata completa ed esauriente, dato che l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame ed il precedente provvedimento sono strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne costituiscono il fondamento (vedi Cass., Sez. 3^:
4.11.1997, n. 3131 e 14.8.1993, n. 1605, nonché Cass., Sez. 4^, 4.10.1994, Giuliani).
2. In tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti". L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 6^, 3.3.1998, Campo;
Sez. 2^ 22.5.1997, Acampora). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. 6^, 29.1.1998, Sarnataro e Sez. 1^ 3.10.1997, Attaniese). Ai fini del sequestro di cui trattasi quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. 6^, 30.4.1993, Bermen).
3. Nella fattispecie in esame sono stati ipotizzati i reati di cui all'artt. 718 cod. pen. (gioco di azzardo tenuto in un pubblico esercizio) ed all'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773. Ai sensi dell'art. 721 cod. pen., si ha gioco di azzardo, proibito dall'art. 718 cod. pen., quando l'abilità del giocatore ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna ed al caso, per determinare la vincita (elemento dell'alea) e sussiste un fine di lucro, inteso come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.
L'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, come sostituito (da ultimo) dall'art. 37 della legge 23.12.2000, n. 388, sanziona (non l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco di azzardo) bensì l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico e, ai sensi del 40 comma di detto articolo, "si considerano apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma seguente (ove si specifica che "il valore del costo della partita" non deve superare "il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro"), escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato". I successivi commi 5^, 6^ e 7^ del medesimo art. 110 descrivono e circoscrivono la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da gioco di abilità", caratterizzata dalla circostanza che in tali congegni "l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro". Questi ultimi possono consentire un premio all'abilità del giocatore che può consistere "per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna parata non può essere inferiore a dodici secondi".
Le previsioni dell'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773 (nella formulazione attuale) distinguono, dunque, i giochi di azzardo da quelli di trattenimento - fondando detta distinzione sugli elementi dell'aleatorietà della vincita, dell'abilità del giocatore e del valore del costo della partita - mentre riferiscono i limiti dianzi enunciati (di prolungamento o ripetizione della partita) non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, configurandoli quali condizioni ulteriori (rispetto al predominio dell'abilità del giocatore) per la loro liceità.
Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, invece, la norma distingue tra quelli che:
- hanno insita la "scommessa", intesa come impegno di una somma di danaro sulla previsione di un risultato di una corsa, di un incontro sportivo, ma anche di un gioco nel quale, dopo l'introduzione di una banconota ovvero di monete, il movimento dei congegni meccanici od elettronici ed il loro arresto sono del tutto indipendenti dal comportamento dei giocatori (es.: macchinette c.d. mangiasoldi del tipo rotamint, bingo, roulette, slot-machine, etc.);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio), o in natura, o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro.
Per l'eventuale premio in natura, inoltre, non è più richiesto che esso debba concretizzare lucro, cioè debba essere idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile.
4. Gli elementi posti a base del provvedimento impugnato sono i seguenti:
- i giochi praticabili per mezzo degli apparecchi sequestrati erano destinati a riprodurre quelli del poker e della roulette (congegno quest'ultimo che ha insita la scommessa) e le combinazioni erano interamente rimesse al caso, attraverso un codice di funzionamento ignoto al giocatore, sicché nessun effetto causale poteva praticamente ricondursi all'abilità di questi;
- "effettuando una puntata massima di 20 crediti, pari a lire 2.000, veniva visualizzata la possibilità di vincere 20.000 punti che, ritirati in buoni da 100 punti erogati dagli apparecchi, potevano permettere l'equivalente di una vincita pari al valore economico di lire 2.000.000 eventualmente raddoppiabile". Alla luce di tali elementi deve affermarsi la legittimità del decreto di sequestro e dell'ordinanza di riesame, tenuto conto delle oggettive caratteristiche tecniche del video-giochi e della possibilità di praticare con essi il gioco di azzardo, nonché considerato, che, all'esito di ogni opportuno accertamento, qualora risultasse confermata la sussistenza dei reati oggetto di indagine, la confisca obbligatoria dei beni sarebbe ostativa alla loro restituzione.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" delle contravvenzioni contestate.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001