Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 9498
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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In materia di gioco d'azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori limitazioni concernenti sia il costo della partita, che non deve superare un euro, sia il premio; in tal previsione gli apparecchi automatici o elettronici da gioco (di abilità) divengono illeciti, pur se fine di trattenimento e di abilità prevale sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita oltre le dieci volte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 9498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9498
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

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