Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Commentario • 1
- 1. Art. 114 - Circostanze attenuantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2012, n. 19096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19096 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/04/2012
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 914
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 35955/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
2) BO RA OL NR nato l'[...];
avverso la sentenza del 25.3.2011 del GIP del Tribunale di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Riello Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e, in accoglimento del ricorso del P.G., annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25.3.2011 il GIP del Tribunale di Venezia applicava a OL NR RA BO, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 7.295,00 di multa per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; pena sospesa.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, denunciando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., essendo pacifico che essa non sia configurabile quando ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 c.p. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 65 c.p., n. 3, essendo la riduzione di pena effettuata per la concessa attenuante di cui all'art. 114 c.p. superiore al massimo di un terzo consentito.
3. Ricorre, a sua volta, per cassazione BO OL NR RA, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla congruità della sanzione, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla comparazione delle circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall'art.129 cpv. c.p.p.. Ne consegue che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., non possano essere rimessi in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento. Il patteggiamento comporta altresì la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell'art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell'art. 179 c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato (cfr. Cass. sez. 4 n. 16832 dell'11.4.2008; conf. Cass. sez. 6 n. 32391 del 25.6.2003; Cass. sez. 2 n. 6383 del 29.1.2008). Tra i vizi che possono essere dedotti rientrano le violazioni di legge in ordine alla determinazione della pena e la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 129 cpv. c.p.p.. 2. Il ricorso di BO è manifestamente infondato.
2.1. Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cpv. c.p., questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione "soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (ex multis sez.un.27.3.1992- Di Benedetto;
sez.un.27.9.1995 n. 18-Serafino). Il GIP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che "dal complesso dell'attività di indagine, in particolare dalle risultanze compendiate nelle plurime informative della polizia giudiziaria, dall'analisi dei tabulati e delle intercettazioni telefoniche, nonché dalle dichiarazioni stesse rese dagli imputati, emergono elementi probatori che escludono la possibilità di una sentenza di proscioglimento nel merito".
2.2. In ordine alla lamentata omessa motivazione sulla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte "In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all'art. 27 Cost., comma 3, può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorché risulti dal contesto dell'intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale dell'imputato" (cfr. Cass. sez. 6, ord. n. 549 dell'11.2.1994). Sicché "Nella motivazione della sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti appare sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei limiti di legge inderogabili, è congrua: ciò dimostra l'avvenuto controllo da parte del giudice di tale rilevante elemento dell'accordo intervenuto tra imputato e P.M. e la valutazone favorevole operata ai fini dell'art. 27 Cost., comma 3" (Cass.sez.1 n. 1878 del 28.3.1995).
Il GIP ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti "avuto riguardo a tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., con riferimento all'entità del fatto ed alla condotta..".
2.3. Infine, secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità "(ex plurimis Cass.pen. sez.4 n. 10692 dell'11.3.2010; sez.6 n. 45688 del 20.11.2008; sez.3 n. 44278 del 23.10.2007).
2.4. Il ricorso di BO deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 3. Il ricorso del P.G. è, invece, fondato.
Il GIP, nel ratificare l'accordo delle parti, è incorso in una "duplice illegalità". Ha innanzitutto concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., pur risultando dalla contestazione che il reato era stato commesso in "concorso con EO IS EG NA e con altre persone allo stato non compiutamente identificate". A norma del medesimo art. 114, comma 2 la circostanza attenuante non trova applicazione nei casi indicati nell'art. 112 c.p. (vale a dire quando il numero delle persone sia superiore a cinque ovvero quando il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento in forza di disposizioni specifiche del reato medesimo). Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è applicabile quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, in quanto la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti" contenuta nell'art. 112 c.p. non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante anche in presenza di siffatte norme speciali (giurisprudenza consolidata a partire da Cass.sez.2, 28.7.1987 n. 8750; conf. Cass.sez.6 n. 11338 del 10.11.1994; Cass.pea sez.2 n. 6382 dell'8.5.1996; Cass. Sez.6 n. 6250 del 17.10.2002). E, nel caso di specie, risulta contestata, in fatto, la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. In secondo luogo è stata apportata per la concessa (erroneamente) circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., una riduzione superiore al massimo di un terzo consentito (art. 65 c.p., comma 1, n. 3): la pena base indicata in anni 6 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa risulta, infatti, ridotta ex art. 114 c.p. ad anni 3, mesi 9 di reclusione ed Euro 16.250,00 di multa (la riduzione massima consentita comportava una pena di anni 4 di reclusione ed Euro 17,333,00 di multa).
4. L'applicazione di una pena illegale travolge l'intero concordato, per cui, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, gli atti vanno rimessi al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Le parti dovranno, eventualmente, rivalutare i termini dell'accordo e l'interesse ad un nuovo patteggiamento secondo una pena conforme alle prescrizioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00.
In accoglimento del ricorso del P.G., annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012