Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le disposizioni di cui agli artt. 41 e 68 d.P.R. n. 547 del 1955 circa la necessità della messa in sicurezza delle parti pericolose delle macchine, hanno un carattere generale e trovano applicazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai soggetti cui incombe il rispetto della norma, in tutti i casi in cui vengano adoperati macchinari che presentino elementi di pericolo per il lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/12/2007
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1776
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 000890/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
NU ED, N. IL 27/04/1947;
avverso SENTENZA del 14/03/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. BEZZI G., che si riporta alle conclusioni scritte che deposita con cui chiede confermarsi la sentenza di condanna con vittoria di spese;
Udito il difensore Avv. BATTISTI D., in sostituzione dell'Avv. FRIGO che chiede accogliersi il ricorso proposto da TT e rigettarsi quello del Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia e NU ME hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, emessa in data 14 marzo 2005, con la quale il secondo veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione, sostituita con quella pecuniaria di Euro 2.280,00, e revoca del beneficio ex art. 163 c.p., per il reato di lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deducendo quali motivi, il primo, l'erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. a), perché ai fini della esclusione della possibilità di applicare le sanzioni sostitutive nel caso di condanna per più di due volte per reati della stessa indole devono essere incluse le sentenze emesse in seguito a patteggiamento, in quanto gli effetti penali espressamente esclusi dall'intervenuta equiparazione della pronuncia ex art. 444 c.p.p., ad una sentenza di condanna sono contemplati dall'art. 445 c.p.p., e la violazione dell'art. 164 c.p., e l'omessa motivazione sul punto. L'altro ricorrente lamentava la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo, l'erronea valutazione delle prove con riguardo alle supposte violazioni ed al nesso di causalità con violazione dell'art. 192 c.p.p., e l'omessa motivazione su uno specifico motivo di appello in relazione al rapporto di causalità, perché l'unico profilo di colpa specifica contestato era quello dell'omessa segregazione dell'organo in movimento della trafilatrice e non il mancato controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, sicché di tale ultima omissione non poteva essere chiamato a rispondere il legale rappresentante di un'industria con oltre duecento dipendenti, tanto più che l'ottemperanza alle prescrizioni stabilite dall'ASL dopo l'infortunio era stata attuata dal direttore di stabilimento con l'impiego della modesta somma di due milioni di lire e che era circostanza del tutto inconferente in relazione all'infortunio occorso la necessità di mettere in sicurezza tutto il reparto trafilatura, mentre sul tema dell'incidenza causale non risultava dimostrato che la mancanza di quegli elementi scorrevoli mobili dotati di microinterruttori installati a seguito delle predette prescrizioni avrebbero escluso il verificarsi dell'infortunio con certezza, giacché l'impugnata sentenza si riferisce solo all'alta probabilità.
Il prevenuto, inoltre, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 43 c.p., in relazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 41, 68, 69 e 70,
poiché doveva essere esclusa la violazione del D.P.R. cit. art. 41, perché,le misure prescrittive dell'ASL non avevano comportato la segregazione degli organi in movimento della macchina, mentre i presidi prescritti dalla citata norma erano stati ritenuti tutti sussistenti dal C.T. di parte in relazione alle norme specifiche contemplate del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 68, 69, 70 e 71, e costituenti, semmai, le ulteriori misure di sicurezza previste dalla disciplina coordinata delle ultime indicate disposizioni. Infine, si doleva dell'omessa esclusione della responsabilità del datore di lavoro in presenza di una struttura complessa e di un'organizzazione del personale con distinzione di compiti (dirigente direttore tecnico di stabilimento, preposto, capo - reparto, assistente e capo squadra), sicché non poteva essere evocata la responsabilità del consigliere delegato in presenza di una delega di fatto, in quanto non occorre una delega scritta ed il dovere di vigilanza incombeva essenzialmente a chi stava vicino alle situazioni concrete e non al legale rappresentante di una società. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è, parzialmente, fondato, giacché l'intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena non comportava alcuna motivazione sul punto, sicché al riguardo detta ultima censura è inammissibile per carenza di interesse, mentre è fondata l'altra relativa all'impossibilità di concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Pertanto in accoglimento di detta impugnazione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'intervenuta sostituzione della pena detentiva in pecuniaria;
sostituzione che si elimina.
A tal riguardo, risulta dal certificato del casellario giudiziale che NU ME con sentenza del 18 maggio 1992 per fatto commesso il 5 ottobre 1989 veniva applicata la pena di L. 400.000, di multa per il reato di lesioni personali colpose e con pronuncia in pari data per il medesimo reato, commesso, però, il 24 novembre 1989 era applicata identica pena;
con decisioni emesse nel luglio e nel dicembre 1994 erano applicate le pene pecuniarie dell'ammenda per varie violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed, infine, il 3 ottobre 1996 veniva applicata la pena di L. 2.200.000, di multa per il delitto di lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, poiché si tratta di pronunce emesse con il rito del e. d. patteggiamento sulla pena occorre affrontare la questione circa l'incidenza di dette decisioni in ordine al dettato della L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, n. 1, e cioè sulla condizione soggettiva di esclusione dell'istituto della sostituzione della pena detentiva nei confronti di chi è stato condannato più di due volte per reati della stessa indole, non potendosi revocare in dubbio che almeno le ultime tre sentenze riguardino detta tipologia di reati, in quanto l'ultima concerne, addirittura, lo stesso delitto. A tal proposito appare opportuno effettuare un "excursus" giurisprudenziale in ordine all'analisi esegetica dell'espressione, contenuta ora dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, in base al quale" salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza (scilicet di patteggiamento) è equiparata a una il sentenza di condanna, richiamando, per evitare ridondanze di trattazione, una nota pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 23 maggio 2006 n. 17781, Diop rv. 233518) e, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale anche il contenuto della correlata ordinanza di rimessione del ricorso a detto consesso. La prima decisione delle sezioni unite che affronta uno degli snodi cruciali della tematica circa la natura della sentenza di patteggiamento (Cass. sez. un. 27 marzo 1992 n. 5777, Di NE rv. 191135) precisa che l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 9, comma 9, può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che detto provvedimento plurisdizionale è equiparato ad una sentenza di condanna a tutti sii effetti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 445 c.p.p., comma 1. Pertanto, conformemente al principio secondo cui la sentenza di patteggiamento contiene un'implicita affermazione di responsabilità, non sembrerebbe residuare spazio alcuno a limiti non derivanti espressamente dalla legge.
Le successive pronunce delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 8 maggio 1996 n. 11, De Leo rv. 204826 e Cass. sez. un. 26 febbraio 1997 n. 1, Bahrouni), sembrano informate al postulato ermeneutico alla cui base è l'equiparazione della sentenza che applica la pena alla sentenza di condanna, con la precisazione però che gli effetti equiparabili sono soltanto quelli che non risultino incompatibili con l'assenza di una "piena cognitio" da parte del giudice del patteggiamento;
ricollegando, dunque,ad un rapporto di incompatibilità l'applicazione delle conseguenze derivanti da una sentenza di condanna.
Tale impostazione, però, non appare condivisibile, perché, se la sentenza che applica la pena implicasse un pieno accertamento di responsabilità ne potrebbe discendere non un'equiparazione alla sentenza di condanna, ma una vera e propria identificazione, diversificandosi le due sentenze solo per la fenomenologia procedimentale che ne costituisce il presupposto e che va apprezzata secondo rigorosi modelli normativi, mentre, se le "diverse disposizioni di legge" venissero individuate al di fuori dell'art.445 c.p.p., comma 1, (ora comma 1 bis), utilizzando uno schema in grado di escludere che taluni effetti delle sentenze di condanna possano trovare applicazione anche per la sentenza di patteggiamento, l'operazione ermeneutica assumerebbe profili di estrema difficoltà ricostruttiva proprio considerando il precetto di chiusura dell'art. 445 citato.
Per tale ragione, le sezioni unite di questa Corte, chiamate per la terza volta a decidere sugli effetti della sentenza ex art. 444 c.p.p., in ordine alla concedibilità ed alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p., (Cass. sez. un. 3 maggio 2001 n. 31, Sormani rv. 218526) si sono basate soprattutto sul dettato degli artt. 164 e 168 c.p., senza approfondire in maniera particolare gli effetti derivanti dalla equiparazione rispetto a quelli connessi all'identificazione, seguendo un modello ermeneutico attento a valorizzare più le affinità che le differenze, anche se si fondano sull'inciso "salvo che la legge disponga altrimenti" per enucleare una serie di soluzioni sulla tematica affrontata.
Peraltro, anche altre pronunce delle sezioni unite in tema di sanzioni amministrative accessorie (Cass. sez. un. 21 luglio 1998 n. 8488, Bosio rv. 210982 e Cass. sez. un. 21 giugno 2000 n. 20, Cerboni rv. 217018), applicabili pure in sede di patteggiamento sembrano sfumare le statuizioni della sentenza Di NE quanto all'interpretazione da assegnare all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, poiché fondano tale arresto sull'endiadi sentenza di condanna sentenza equiparabile ad una sentenza di condanna, non tanto in relazione alla natura della decisione quanto con riguardo alla tipologia di effetti compatibili con la "semipiena cognitio" che contrassegna la sentenza di patteggiamento.
Entro la medesima prospettiva viene superato anche l'ostacolo derivante dall'assenza di un contenuto di accertamento proprio della sentenza che applica la pena rispetto alla dichiarazione di falsità di documenti ex art. 537 c.p.p., (Cass. sez. un. 3 dicembre 1999 n. 20, Fraccari rv. 214638), giacché si basa sull'obbligatorietà di detta declaratoria anche in caso di sentenze di proscioglimento. L'esaltazione dell'aspetto negoziale della sentenza di patteggiamento sulla pena, l'omessa considerazione del carattere eccezionale della disciplina dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis e dell'equiparazione, quanto agli altri effetti penali, ad una sentenza di condanna si rinvengono in una pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 8 luglio 1998 n. 6, Giangrasso rv. 210872), oggetto di numerose critiche da parte della dottrina e relativa al diniego di applicazione dell'istituto della revisione ai procedimenti decisi ex art. 444 c.p.p., tanto da determinare il legislatore ad intervenire con una norma in senso contrario (L. n. 134 del 2003). Le innovazioni legislative, introdotte con la L. n. 479 del 1999, proseguite con quella n. 97 del 2001 e concluse con la L. n. 134 del 2003, vengono a confermare l'opzione ermeneutica chiaramente avanzata dalla sentenza Di NE e dalla decisione della Corte Costituzionale n. 313 del 1990 e timidamente accennata dalla pronuncia Sormani, sicché la perdurante equiparazione della decisione ex art. 444 c.p.p., sia nel c.d. patteggiamento tradizionale sia in quello allargato, ad una sentenza di condanna per alcuni effetti non disciplinati dalla norma, fa si che le diversità devono essere considerate quali eccezioni ad uno schema tipolosico zia delineato.
Ed invero, non è un caso che la sentenza indicata in ricorso (Cass. sez. 4^, 23 settembre 1996 n. 8601 rv. 205575), attinente alla possibilità di ammettere all'oblazione condizionata chi risulterebbe" recidivo in seguito a decisioni emesse in sede di patteggiamento sulla pena è stata completamente ribaltata da più recente pronuncia (Cass. sez. 4^ 30 marzo 2005 n. 12207 rv. 231827), perché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, salvo diverse disposizioni di lesse, a sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, e costituisce pertanto condizione ostativa ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione ex art. 162 bis c.p.. Alle stesse conclusioni si deve pervenire pure in tema di condizione soggettiva relativa alla sostituzione della pena detentiva di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 59, (cfr. Cass. Sez. 3^, 15/05/1998 n. 5750 riv. 210606 cui adde Cass. Sez. 3^, 0 7/07/1988, n. 7) tanfo più che, in entrambi i casi la reiterata commissione di reati costituisce indice di una particolare pericolosità tale da non meritare un trattamento sanzionatorio o il riconoscimento di una causa estintiva collegati alla c.d. delinquenza primaria ed ad una prognosi favorevole di astensione dal commettere ulteriori reati, mentre la richiesta di una specificità degli illeciti penali commessi ulteriormente richiede un giudizio di non meritevolezza per chi sembra aduso a violare la legge, usufruendo delle misure premiali dei riti alternativi e del consenso della pubblica accusa, spesso connesso ad esigenze d'ufficio ed a ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Trattate le argomentazioni contenute nell'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, la cui parziale fondatezza ha determinato il disposto annullamento senza rinvio, per quel che concerne, invece, il ricorso proposto dall'imputato, le censure addotte sono, in gran parte inammissibili, perché non consentite in sede di legittimità, in quanto attengono a differenti ricostruzioni delle risultanze probatorie ed ad allegazioni in fatto, generiche, poiché riproduttive di quelle di appello (Cass. sez. 6^, 8 gennaio 1997 n. 12 rv. 206507 fra tante), cui la Corte territoriale aveva fornito adeguata risposta, ed, in alcuni casi (D.P.R. n. 547 del 1957, artt. 41, 68, 69, 70 e 71) manifestamente infondate, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, non appare configurabile alcuna pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p., inserita nella trattazione senza uno specifico motivo, poiché sarebbe stata rinvenuta una differente ipotesi di colpa causale dell'infortunio nell'omessa vigilanza sul rispetto delle norme prevenzionali.
Infatti, secondo uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16 rv. 205619), con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Inoltre, secondo giurisprudenza costante (cfr. Cass. sez. 4^, 21 ottobre 2005 n. 38818 rv. 232427) nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi può difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere. Esclusa ogni fondatezza a detta eccezione non specificata, identica valutazione deve essere estesa alla censura relativa all'insussistenza della violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt.41, 68, 69, 70 e 71, sia perché il riferimento alla C.T. di parte manca del requisito dell'autosufficienza cioè della specifica indicazione del materiale probatorio richiamato in modo da consentirne una pronta individuazione, (cfr. Cass. sez. 1^, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6^, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153) mediante un'indicazione in maniera specifica nelle forme di volta in volta adeguate alla natura desii atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte e senza un individuazione particellizzata sia perché "l'installazione nella zona del bancale di scarico delle barre di più elementi mobili (pannelli) scorrevoli associati a microinterruttori di sicurezza, che, all'atto dell'apertura dei detti pannelli, disattivavano gli organi pericolosi" risponde anche all'esigenza di segregazione della postazione di lavoro alla trafilatrice e, pure, a quella, alternativa, contemplata dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 41, della presenza di dispositivi di sicurezza, sia perché non sussiste alcun rapporto di specialità tra le varie disposizioni.
A tal proposito, le disposizioni di cui agli artt. 41 e 68, hanno un carattere generale che trovalo applicazione in tutti i casi in cui vengono usate macchine pericolose senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai soggetti obbligati, se non nei limiti stabiliti da dette norme (Cass. sez. 4^, 5 febbraio 1993 n. 1208 rv. 193015 e Cass. sez. 4^, 19 aprile 1996 n. 4066 rv. 204978). Peraltro, ove sussistesse una pretesa impossibilità di segregare o proteggere gli organi lavoratori, sarebbe comunque necessaria l'adozione dei dispositivi di sicurezza quali sono i microinterruttori (Cass. sez. 4^, 5 novembre 2003 n. 41985 rv. 227882), mentre del D.P.R. cit. artt. 69, 70 e 71, prescrivono l'adozione di cautele aggiuntive, ove sia impossibile la segregazione degli organi (Cass. sez. 4^, 7 febbraio 1987 n. 1484 rv. 175067), sicché non esiste alcun rapporto di specialità, tanto più che si è in presenza di obblighi contenuti nello stesso titolo III con carattere di tassatività e con generale applicazione a tutti i casi di uso di macchine pericolose.
Dimostrata l'assoluta infondatezza di detta censura sia sotto il profilo giuridico sia fattuale, alcune affermazioni contenute nel primo motivo vengono completate e si fondono con quelle dell'ultimo nel senso che concernono entrambe, anche, la possibilità di riferire le omissioni riscontrate alla responsabilità dell'imputato, svolte sotto vari profili quali la forma della delega, le dimensioni dell'impresa ed il suo organigramma, la corrispondenza fattuale dell'impostazione teorica in seguito all'adempimento delle prescrizioni da parte del direttore di stabilimento, titolare, quindi, di autonomia finanziaria e di impegnativa di spesa. Orbene, ad escludere ogni rilevanza al discorso svolto in ricorso potrebbe essere sufficiente rilevare come risulti (cfr. sentenza di primo grado, non contestata sul punto) che il lavoratore infortunato avesse a più riprese fatto presente il cattivo funzionamento delle coclee, soprattutto con barre lunghe 4 metri, e, nonostante la sua esperienza pluriquinquennale, avesse già subito uno schiacciamento di un dito per analogo incidente per ritenere fondato pure l'altro profilo di colpa enucleato cioè l'omesso controllo sul rispetto delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Peraltro, dalla testimonianza della vittima, ritenuta credibile ed attendibilità, "emergeva una prassi tollerativa di manovre "azzardate" e... una grave insufficienza strutturale del macchinario", mentre il direttore di stabilimento non aveva "quella completa autonomia economica che sola poteva esentare da responsabilità l'imprenditore", tanto più che il tardivo adempimento dell'obbligo prevenzionale, può aggiungersi, è avvenuto, parzialmente ed in seguito all'intervenute prescrizioni dell'ASL, dopo che l'infortunio si era già verificato. Pertanto, l'impugnata sentenza non fa tanto questione di forma di delega, ma di obblighi incombenti, comunque, sul datore di lavoro e pone in luce l'assenza di ogni sanzione economica o disciplinare per richiedere l'osservanza delle misure, e soprattutto l'esistenza nel reparto di numerose macchine trafilatrici non regolamentari, sicché la messa in sicurezza delle stesse implicava "un intervento sostanziale nel sistema produttivo, che, sicuramente andava al di la della delega conferita al direttore di stabilimento, incidendo, invece, sulle funzioni tipiche dell'amministratore delegato", Detta argomentazione si riferisce, logicamente, alla situazione "ex ante", sicché non assume rilievo la somma impiegata direttamente dal direttore di stabilimento per ottemperare alle prescrizioni dell'ASL dopo l'infortunio, in quanto, precedentemente, il predetto non poteva effettuare una parziale e minima operazione di messa in sicurezza di una sola macchina, giacché era necessario ristrutturare tutto il reparto.
Pertanto, la Corte di merito ha fatto esatta applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3^, 7 ottobre 2004 n. 39268 rv. 230087), secondo cui in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, ai fini della operatività della delega di funzioni occorre distinguere tra difetti strutturali e deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, soltanto per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza o conoscibilità delle stesse da parte degli organi di vertice.
Rilevata l'infondatezza pure di questa censura, anche se, in alcuni aspetti, non manifesta, l'ultimo motivo concernente una pretesa carenza di motivazione sulla sussistenza del nesso di causalità, poiché le pronunce del giudice di merito individuano in termini di alta probabilità e non di certezza la possibilità di escludere il verificarsi dell'evento in seguito all'applicazione dei presidi richiesti appare manifestamente infondata, sicché il giudice del gravame non era onerato a fornire specifica risposta, tanto più che il Tribunale aveva dimostrato che "l'infortunio .. si verifica per l'alta pencolosità delle modalità di lavorazione quali rinvenienti dalle carenze di sicurezza riscontrate in ordine al macchinario" e che i rimedi "mancanti al momento dell'infortunio avrebbero comunque con altissima probabilità evitato il sinistro accaduto, avvenuto .. mentre l'operaio trovatasi nella zona del bancale di scarico delle barre".
Infatti la locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio" contenuta nella sentenza delle sezioni unite "Franzese" e poi in altre ed ora recepita nell'art. 533 c.p.p., al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, si basa sul principio costituzionale della presunzione di innocenza e sulla cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale, sicché detta frase ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, onde non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma si ribadisce un principio immanente nel nostro ordinamento, costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Cfr. Cass. sez. 2^, 7 giugno 2006 n. 19575 rv. 233785 cui adde Cass. sez. 1^, 13 settembre 2006 n. 30402 rv. 234374 e dello stesso estensore 14 giugno 2006 n. 20371 rv. 234111). Detta acquisizione serve anche a chiarire la portata della più volte menzionata decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 11 settembre 2002 n. 30328 rv. 222138 e 222139), oggetto di differenti letture da parte della dottrina ed all'interno della quarta sezione (Cass. sez. 4^, 13 febbraio 2003 n. 7026, Loi ed altri rv. 223749, Cass. sez. 4^, 21 maggio 2003 n. 19312, Merlin rv. 19312 e Cass. sez. 4^, 2 ottobre 2003 n. 37432, Monti ed altri rv. 225988). Infatti, merito di questa decisione delle sezioni unite è quello di aver rimosso l'equivoco di una diversità di accertamento della causalità omissiva e soprattutto, per quel che interessa, di aver ritenuto non accettabile la teoria della certezza o della quasi certezza, prossima ad uno, quasi che in questi casi fosse possibile prevedere un differente modo di accertamento del fatto e del rapporto eziologico ed una certezza assoluta, contrastata, persino, dalla filosofia della scienza, che, secondo quanto sostenuto dai più accreditati filosofi del ramo, si fonda sulla c.d. "causa probabile", giacché appartiene "all'innocenza del pensiero scientifico del passato" il riferimento alla certezza assoluta. Peraltro, senza addentrarsi in un esame minuto della predetta decisione ed in un'analisi della sua struttura, per la semplicità della fattispecie concreta, la pronuncia assume particolare rilevanza per l'attenzione riservata al momento dell'accertamento processuale. Per quanto possa occorre nella fattispecie, la citata pronuncia afferma esattamente che " il processo penale...appare...sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale induttivo che partono dal fatto storico., e dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell'abduzione" (sottolineature dell'estensore). Aggiunge, anche, che si può fare questione di modalità di accertamento della sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento solo qualora esistano condotte eterogenee ed interagenti, ma non quando il fatto sia sicuramente attribuibile, secondo le varie tipologie delle normali valutazioni probatorie (prova diretta, critica ed indiziaria), al soggetto come proprio.
Pertanto, poiché nella fattispecie, persino il tardivo adempimento dell'obbligo prevenzionale dimostra l'efficienza causale delle omissioni e delle violazioni della normativa specifica in materia di sicurezza del lavoro, non era certamente necessario soffermarsi su questo aspetto, tanto più che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1^, 4 febbraio 1994 n. 1309 rv. 197250 e Cass. sez. 3^, 23 aprile 1994 n. 4700 rv. 197497 cui adde ex plurimis Cass. sez. 3^, 12 marzo 2002 n. 10163 rv. 221116), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo. Perciò, nella fattispecie, la Corte territoriale per evitare strumentali e defatiganti eccezioni avrebbe fatto meglio a richiamare i passi su indicati per escludere ogni rilievo a simile censura.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla costituita parte civile e liquida le stesse in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'intervenuta sostituzione della pena detentiva in pecuniaria;
sostituzione che elimina.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008