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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
TU JO Presidente
Federico Paciolla Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 13/2024 R.G. promossa
da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE del foro di Roma, presso il cui studio in
Roma alla via delle Medaglie d'Oro n. 266 ha eletto domicilio;
- appellante -
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(C.F. ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_2
rispettivi Ministri pro tempre, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI TRENTO, presso i cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9, Trento, sono domiciliati ex lege;
- appellati -
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Bolzano,
pubblicata in data 28/05/2021;
Causa decisa all'udienza del 10.12.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Sezione Lavoro di Bolzano, accogliere il presente
ricorso in appello annullare e/o riformare la sentenza n. 39/2019 (R.G.
400/2017), in data 28/03/2019, notificata in data 1° aprile 2019, del Tribunale
Civile di Bolzano (BZ), Sezione Lavoro, depositata in cancelleria in pari data, con
la quale il Giudice, Dr.ssa Francesca MUSCETTA, ha respinto il ricorso in primo
grado e negato la sussistenza del diritto al riconoscimento dell'appellante quale
Vittima del Dovere, ex art. 1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005, nr. 266,
o soggetto ad esse equiparato, di cui al successivo comma 564, oppure a
soggetto esposto a specifici fattori di rischio ex artt. 603 e 1907 del D.Lgs nr.
66/2010 ed artt. 1079 e segg.ti del D.P.R. nr. 90/2010, nonché alla concessione
dei relativi benefici di legge. Il tutto ai fini e per la conferma di quanto richiesto
in primo grado: nello specifico, per ordine, l'annullamento e/o la disapplicazione
1. del Decreto nr. 94 – Posizione 72164/20^ in data 06.05.2013 (notificato
al ricorrente in data 22.05.2013) del Ministero della Difesa – Direzione Generale
della Previdenza militare e della Controparte_4
con il quale è stata viene respinta l'istanza
[...]
avanzata dal CA Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano Parte_1
, tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n.
[...]
243/006 e successive integrazioni, quale equiparato a vittima del dovere in
2 relazione all'infermità “Esiti di nefrectomia sinistra per oncocitoma” e di ogni
altro atto presupposto, collegato, conseguente e/o connesso, ovvero;
2. del parere nr. 32413/2012 espresso nell'adunanza n. 531/2012 del
11.12.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica
per le cause di servizio (d'ora in avanti Comitato) - che relativamente
all'infermità: “Esiti di nefrectomia sinistra per oncocitoma” non ha ritenuto
sussistenti le particolari condizioni ambientali ed operative di missione;
3. del parere di riesame del citato Comitato n. 3250/2013, reso
nell'adunanza n. 132/2013 del 19.03.2013, che ha confermato il precedente
parere negativo;
4. dell'ulteriore parere n. 19718/2014 reso nell'adunanza n. 237/2014
del 16.09.2014, con cui l'anzidetto Comitato, in esecuzione della sentenza n.
154/2014 con del TAR Trentino Alto Adige di Bolzano ha, nonostante le precise
indicazioni del Collegio, espresso un nuovo diniego circa la riconducibilità della
citata infermità a qualsiasi servizio prestato dal ricorrente anche con riferimento
a particolari condizioni ambientali ed operative.
5. del preavviso di rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente tendente
ad ottenere i benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006, contenuto nella nota prot. n.
M_D PREV/72164/20^/SBA/0007191, datata 17.01.2013 del Ministero della
Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del
Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati I° Reparto – Area Servizio
Speciali Benefici Assistenziali, con il quale il ricorrente è stato invitato a produrre
eventuali osservazioni e/o ulteriore documentazione, ai sensi dell'art. 10 bis
della legge nr. 241/90;
6. del verbale mod. G_N 80 del 30.03.2012, nella parte in cui la C.M.O. di
3 Milano ha erroneamente calcolato l'invalidità complessiva del ricorrente in
misura pari al 55%, anziché al 60% in relazione all'infermità “Esiti di
nefrectomia sin. per oncocitomia”; l'organo tecnico, infatti, ha erroneamente
indicato il valore del Danno Biologico (DB) nella parte iniziale della formula
(addizionale) per 35%, quindi nella parte terminale (sottrattiva) per 40%,
sottostimando, di tal guisa, il risultato finale. Si specifica che, tenuti fermi i valori
dell'I.P. (invalidità permanente) al 45% e del D.M. (danno morale) al 15%, così
come indicati dalla C.M.O., sostituendo nella formula IC = DB + DM + (IP – DB) i
valori attribuiti al D.B. (35-40%), il risultato produrrebbe sempre e comunque
un'invalidità complessiva pari al 60%, non già al 55%.
quindi, nel merito, ai fini dell'accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo
perfetto dell'odierno appellante, a vedersi riconosciuti:
1. lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della
dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto
riconducibili a particolari fattori di rischio ex art. 603, 1907 del D. Lgs 15 marzo
2010, n. 66, o, in subordine, alle particolari condizioni ambientali od operative
di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt.
1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006;
2. i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in
particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da
quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
a) liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data
dell'evento sino al soddisfo), pari ad € 120.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, in
ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art.
5, comma 1), a fronte di un'invalidità complessiva valutata dalla C.M.O. di
4 Milano, con verbale mod. G_N 80 del 30.03.2012 (all. 5 cit.) in relazione
all'infermità “Esiti di nefrectomia sin. per oncocitomia”, così come sopra indicata
in misura pari al “60%”, secondo la formula IC = DB + DM + (IP – DB): l'I.P.
(invalidità permanente) in misura pari al 45% (tabella annessa all'art. 3 del
D.P.R. n. 181/09 VI^ ctg. dal 41 al 50%), il D.B. (danno biologico) pari al 35% ed
il D.M. (danno morale) al 15%;
b) sulla scorta di ogni suindicata valutazione dell'invalidità permanente,
la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato
dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass.
SS.UU. n. 7761/2017), a decorrere dal 1° gennaio 2006, entrambi soggetti a
perequazione automatica - a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi
estensive del beneficio sino al soddisfo -;
c) riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale,
nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr.
206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.
Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla
corresponsione in favore di parte appellante del relativo trattamento economico
con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per
gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto
fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali
di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio svoltosi dinnanzi alla Ill.ma Corte
di Cassazione, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA,
come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.
5 In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la
controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella
misura che verrà ritenuta secondo giustizia.
Di parte appellata e Controparte_1 [...]
: Controparte_5
Voglia l'adita Corte d'appello:
1) respingere l'appello sotto ogni profilo, con piena conferma della sentenza di
primo grado;
2) in ulteriore subordine, respingere ogni pretesa di retroattività dei benefici per
cui è causa, limitando la loro decorrenza tutt'al più alla data di presentazione
della domanda;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 27 del 28.5.2021, questa Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 39 del 28.3.2019, che aveva negato al lavoratore odierno ricorrente il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e dei relativi benefici, richiesti ex art. 1 comma 563 e 564
della L. n. 266 del 2005, nonché delle provvidenze assistenziali secondo la L.
206 del 2004.
Aveva allegato il ricorrente, adendo il Giudice del Lavoro in primo grado, di essere stato esposto -quale conduttore di automezzi e meccanico in missioni internazionali in Macedonia, Kosovo e Libano - ad esalazioni e residui tossici derivanti da esplosioni delle munizioni, tra le quali quelle con uranio impoverito per i bersagli corazzati, e costretto ad alimentarsi con acqua e viveri
6 anche contaminati, che gli avevano causato neoplasia mesorenale sinistra e nefrectomia sinistra per oncocitoma, nonché carcinoma con cellule chiare al rene destro.
1.1. Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione avverso la detta sentenza del giudice di appello, affidato a due motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 132 comma 1 e 4 e 118
disp. att. c.p.c., per motivazione insufficiente e contraddittoria.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 1 co. 154
citato, 111 dpr 243/06, 603 e 1907 d.lgs. 66/10, 1078 dpr 90/10, per avere la Corte di merito trascurato che era stata fornita la prova del rischio tipizzato
(data in particolare dalla presenza di nanoparticelle metalliche pesanti nel tessuto ammalato del ricorrente).
1.2. Con sentenza n. 12595 del 18.5.2024, la Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, cassando la sentenza in relazione allo stesso, e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trento – Sezione
Distaccata di Bolzano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti arresti (dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 759 del 2017 a pronunce conformi più recenti), in cui ha provveduto ad una puntuale esegesi dei criteri applicativi dell'art. 1 co. 154 L.
266/2005, con particolare riferimento al concetto di "particolari condizioni ambientali od operative": a tale riguardo, ha chiarito che una condizione ambientale od operativa può qualificarsi come "particolare" soltanto quando si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" o "normale"
(ossia, non corrisponde alle condizioni standard in cui l'attività era prevista);
7 inoltre, tali condizioni implicano l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali;
ai fini dell'attribuzione dello status e delle tutele di vittima del dovere, spetta dunque al giudice di merito accertare in concreto, caso per caso,
l'elemento che ha comportato la sussistenza di un fattore di rischio maggiore
(“quid pluris”) rispetto alla normalità del particolare incarico rivestito dall'interessato.
Il Collegio di legittimità ha poi richiamato da un lato le conclusioni della relazione finale n. XXIIbis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull'uranio impoverito, oltre alle osservazioni alla base del parere medico legale richiamate dal ricorrente ed a quelle descrittive delle condizioni lavorative concrete, non contestate dal . CP_1
Ha inoltre ritenuto come necessaria la considerazione del rischio tipizzato dal legislatore con i DPR 37/09, 90/10 e 40/12, in relazione alla presenza di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, rinvenute
(pacificamente) nelle cellule del ricorrente.
Ha quindi rilevato che in casi simili (ossia ove il militare abbia prestato servizio, come nella specie, in ambienti bellici), in presenza di elementi statistici rilevanti e di rischio tipizzato, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.
Ha ulteriormente richiamato i propri precedenti (tra le tante, Ord.
13024/2017) in tema di assicurazione contro le malattie professionali,
8 secondo i quali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è
sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella,
con la conseguenza che l' può fornire la prova contraria, dimostrando CP_6
l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Ha ritenuto infine tali principi analogamente applicabili alla fattispecie di cui
è causa, ove era sussiste un rischio tipizzato e una correlazione quanto meno concausale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la patologia (pur benigna)
sofferta dal ricorrente (cfr. Sez. U, Sent. 23300/2016; Sez. L. Sent.
8824/2023), per cui era onere dell'Amministrazione preposta dimostrare l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta.
Ha quindi accolto il motivo del ricorrente, ritenendo che questa Corte si sia distanziata dai principi sopra indicati.
2. L'appellante ha depositato in data 17.5.2024, innanzi alla Corte di Appello
di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, ricorso ex art. 392 c.p.c., per la riassunzione del giudizio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in conformità al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, e in riforma della sentenza n. 369/2019 del Tribunale di Bolzano.
2.1. Si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il 26.7.2024,
9 anche le e Ministero dell'Economia e Controparte_7
delle Finanze, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza di prime cure, e, in subordine, il rigetto di ogni pretesa di retroattività dei benefici per cui è causa, con limitazione della loro decorrenza alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
2.2. A seguito della prima udienza del 25.9.2024, la Corte ha disposto l'assunzione di CTU medico-legale volta alla quantificazione delle conseguenze dannose subìte dal ricorrente, e, all'esito, ha fissato l'udienza del 10.12.2025
per la discussione ex art. 437 c.p.c., alla quale veniva data lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
Ha esposto l'appellante di avere partecipato, in qualità di CA Maggiore
Scelto dell'Esercito Italiano, alle seguenti missioni in ambito nazionale e,
soprattutto, transnazionale, nel contesto delle attività dispiegate dallo Stato
Italiano, quale parte integrante di una Forza multinazionale di pace:
- dal 17.2.2004 al 18.08.2004: alla missione internazionale di pace
"Decisive Endavour" presso la Task Force GSA in Macedonia, con incarico di conduttore di automezzi e meccanico per mezzi ruotati.
Riferiva che in tale periodo era stato impiegato nel servizio di trasporto viveri e materiali in relazione al quale, in media tre volte la settimana,
aveva dovuto percorrere la tratta Petrovec - Pec;
che il servizio di meccanico veniva svolto, in ambienti non dotati di aspiratori per l'areazione dei locali, senza alcuna protezione specifica e dunque con totale esposizione alle polveri ed ai gas di scarico;
10 - dal 03.08.2008 al 01.04.2009; alla missione internazionale di pace
"Joint Enterprise" presso la Task Force GSA in Kosovo con mansioni di conduttore di automezzi e radiofonista;
- dal 30.07.2010 al 30.01.2011: alla missione internazionale di pace
"Leonte" presso la Task Force GSA in Libano con incarico di meccanico per mezzi ruotati e conduttore di automezzi speciali per recupero e trasporti speciali. Evidenziava che, anche in tale periodo, era stato costretto a percorrere lunghi itinerari su strade non asfaltate e polverose ed il servizio di meccanico era stato svolto in ambienti saturi di polveri e di gas di scarico.
Ricordava che vi erano state innumerevoli missioni ed esercitazioni (anche a fuoco, ergo in poligoni militari) anche in Italia e che durante tutte le operazioni descritte si era trovato a dover operare in contesti caratterizzati da un forte inquinamento bellico, sia ambientale che atmosferico, in territori devastati da bombardamenti.
Affermava che tali siti erano caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti, causati dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate, fra le quali, quelle con uranio impoverito per i bersagli corazzati.
Aggiungeva che aveva dovuto percorrere quotidianamente strade non asfaltate sia a piedi che a bordo di automezzi militari scoperti e privi di sistemi di filtraggio dell'aria ed era stato costretto ad ingerire ed inalare anche nano-
polveri di metalli pesanti (disperse nell'ambiente a causa dei bombardamenti pregressi) che si sollevavano al passaggio dei convogli militari, sprovvisto di
11 qualsivoglia misura di protezione quali mascherine, tute e guanti.
Asseriva di aver dovuto utilizzare l'acqua del posto, fortemente inquinata, sia per l'alimentazione, sia per l'igiene personale, nonché cibarsi di pane e altri alimenti (carne e verdure) approvvigionati in loco, provenienti da zone fortemente contaminate.
Deduceva, altresì, che sulla propria salute aveva inciso una multifattorialità
stressogena, superiore rispetto a quella endemicamente connaturata allo svolgimento della funzione istituzionale, multifattorialità concretizzatasi in:
"turni operativi h/24 (sia diurni che notturni), condizioni climatiche avverse (con
forte escursione termica), minaccia continua di attentati, indebolimento delle
difese immunitarie a causa dei vaccini somministrati senza il rispetto dei tempi
previsti dai protocolli istituzionali;
quest'ultimo dato documentato dal libretto
vaccinale".
Allegava quindi la sussistenza di nesso causale con la patologia renale riscontratagli nel 2011 (“Neoplasia mesorenale sx”), che aveva comportato l'asportazione del rene, e che legittimerebbe il riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere, richiesti ex artt. 603, 1907 d.lgs. 66/2010, o, in suboridne,
ex art. 1 comma 564 L. 266/2005, e delle relative provvidenze assistenziali previste dalla L. 206/2004 e dagli atti normativi estensivi dei detti benefici ai soggetti equiparati.
2. Ebbene, osserva in via preliminare questo Collegio che, in ragione delle cause affermate dell'insorgenza della malattia e della qualità di CA
Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano del ricorrente, la normativa rilevante è
costituita dagli artt. 1878 e ss. d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) nonché dagli artt. 1078 e 1079 del T.U. n. 90 del 2010 (Testo unico
12 delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
A tal riguardo, il legislatore ha istituito un apposito sistema di tutela dei danneggiati dall'esposizione all'uranio impoverito, posto che il citato T.U. n.
90 del 2010, al Capo II, nel titolo si rivolge ai Soggetti che hanno contratto
infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od
operative>, nella formulazione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R.
24 febbraio 2012, n. 40 (sostitutivo del precedente titolo rivolto al "Personale
civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico"); il successivo art. 1078, dispone che:
<ai fini del presente capo, si intendono: < i>
a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie
delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori
del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o
funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a
seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze
armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto
umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da
aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2
e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed
elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio
(Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco
(Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi
13 uranio e plutonio);
d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque
implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di
servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale
militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni
di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per
effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico
aggravato>;
l'art. 1079, rubricato <principi generali e ambito di applicazione>, dopo aver esplicitato la propria funzione attuativa dell'articolo 1907 del codice, al comma
1, prevede:
<ai fini del presente capo, si intendono: < i>
articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1,
lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio
impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la
concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali
permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso>;
la platea dei destinatari soggetti all'esposizione nociva è ampia e definita dall'art. 1079, comma 2, che, tra l'altro, dispone < […] I soggetti beneficiari
dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano
14 impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano
impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c)
il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree
di cui alle lettere a) e b) […]>;
il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore,
sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute.
Il dato normativo, sopra riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito
menomazioni>.
La Suprema Corte, anche con la pronuncia resa nel presente giudizio, ha affermato che sussiste una “presunzione di sussistenza del nesso causale tra
la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i
destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata
dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono
tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati
sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune
attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso
causale; i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di
essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in
concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi
avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé
15 presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione
all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova
contraria” (così Cass. civ. L. 7409/2023).
2.1. Alla luce della normativa e della giurisprudenza sin qui richiamate, deve quindi osservarsi che presupposto necessario affinché siano ravvisabili gli estremi della fattispecie invocata dall'appellante, è la prova della esposizione a fattori di maggiore rischio rispetto al servizio ordinario, che ben possono essere costituiti dalla frequentazione di scenari operativi bellici caratterizzati dalla presenza delle sostanze nocive cui il militare sia stato esposto durante la missione.
Ebbene, a fronte della dettagliata esposizione del ricorrente delle missioni estere in cui è stato impiegato e delle mansioni ivi svolte, l'Amministrazione
ha contestato, del tutto genericamente, che il ricorrente svolgesse in tali missioni “mansioni operative”, rilevando che egli era addetto a missioni dallo scopo umanitario o di pattugliamento del territorio, ma che non aveva mai partecipato ad operazioni belliche con utilizzo di armamenti con uranio impoverito, e che dunque mai fosse venuto a contatto con tali sostanze.
Lo stesso ricorrente, tuttavia, non ha allegato di avere partecipato attivamente ad operazioni militari, ma piuttosto di avere partecipato a missioni internazionali di pace (in Kosovo, Macedonia e Libano), venendo a contatto con nanoparticelle, in ragione delle funzioni svolte di meccanico e conduttore di automezzi, e in quanto operante in luoghi contaminati dall'uranio impoverito.
È altresì incontestato dall'Amministrazione che nei luoghi ove ha prestato servizio il ricorrente vi fosse stato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, e
16 fosse quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalla precedente esplosione di materiale bellico.
2.2. Il Collegio ritiene pertanto accertato l'impiego operativo del militare in luoghi contaminati con uranio impoverito, e quindi l'esposizione prolungata del ricorrente agli agenti dispersi nell'aria e nell'acqua delle zone teatro della sua missione, con la conseguenza che sussistono quelle “peculiari condizioni ambientali operative” previste dalla normativa di settore, che hanno sottoposto il ricorrente a fattori di maggior rischio specifico riconnesso a natura e contesto di svolgimento delle missioni all'estero.
2.3. Quanto al nesso di causalità fra tale esposizione ad un maggiore rischio,
e la patologia sviluppata, la Suprema Corte, intervenendo nel presente giudizio con la pronuncia rescindente sopra menzionata, ha rilevato che nel caso di specie, in presenza di un rischio tipizzato (esposizione all'uranio impoverito) e di una correlazione quantomeno concausale tra esso e la patologia (pur benigna), sofferta dal ricorrente, era onere dell'Amministrazione preposta dimostrare l'intervenuto causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative dedotte dall'appellante, che davano luogo alla specifica tutela richiesta.
Ebbene, l'Amministrazione nulla ha dedotto sul punto, essendosi limitata a contestare la sussistenza di nesso causale fra la patologia sviluppata dal ricorrente e le missioni effettuate all'estero, ma non ha allegato né dimostrato la sussistenza di legami tra la malattia e comportamenti legati allo stile di vita del ricorrente (come il fumo e l'alimentazione, l'esposizione a sostanze chimiche o infezioni virali, ecc).
17 In definitiva, i convenuti non hanno prospettato o allegato una CP_8
diversa ascrivibilità causale della patologia.
Pertanto, secondo la norma speciale dell'art. 603 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e le norme collegate (che disciplinano la corresponsione degli indennizzi al personale militare che abbia contratto patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative e al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali), la partecipazione del militare, poi ammalatosi, a missioni in teatri operativi esteri, senza che l'Amministrazione abbia dedotto e provato nulla in contrario, è
autonomamente rilevante per l'ottenimento dello status e dei relativi benefici di soggetto equiparato a vittima del dovere (cfr. Cass. 7409/2023).
Deve per conseguenza accertarsi la sussistenza dell'eziologia professionale delle particolari condizioni lavorative in cui operava l'appellante e la patologia successivamente sviluppata.
2.4. In merito alla quantificazione del grado di invalidità di cui l'appellante è
portatore, osserva il Collegio che né l'appellante né le Amministrazioni
appellate hanno contestato la determinazione, effettuata dal CTU incaricato in questo giudizio secondo i parametri dettati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R.
181/09, della percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità
complessiva (IC), nella misura del 51%.
Ed infatti, se pur l'appellante nelle proprie conclusioni formulate nel ricorso in riassunzione, e richiamate nelle note conclusive depositate il 9.9.2025,
18 faccia richiamo alla superiore quantificazione operata dalla C.M.O. di Milano
con verbale del 30.3.2012, nel corpo delle note conclusionali egli si è riportato unicamente alla quantificazione del 51% operata dal CTU nel giudizio di rinvio,
ritenuta dallo stesso appellante “perfettamente congrua”, e da adottarsi in quanto “operante nel caso di specie il principio di non contestazione di cui agli
artt. 115 e 116 c.p.c.” (e rispetto alla quale, anche in sede di contraddittorio tecnico fra CTU e CTP, l'appellante nulla ha eccepito).
Per conseguenza deve ritenersi come comprovata la percentuale di invalidità
complessiva nella misura del 51%, e l'appellante avrà diritto ad ottenere le provvidenze previste per le vittime del dovere, specificate nel dettaglio infra,
secondo tale percentuale di invalidità.
2.5. Le Amministrazioni hanno eccepito per la prima volta, nelle note conclusionali depositate in data 30.9.2025 nel presente giudizio di rinvio,
l'intervenuta prescrizione del diritto all'accertamento dell'equiparazione allo
status di vittima del dovere, nonché del diritto all'erogazione della speciale elargizione e dei singoli ratei delle prestazioni assistenziali per decorso del termine quinquennale, e, in subordine, decennale, dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006).
Al di là della tardività dell'eccezione di prescrizione così sollevata, con il conseguente verificarsi della decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., la stessa risulta comunque infondata nel merito, in considerazione sia della natura imprescrittibile del diritto all'accertamento dell'equiparazione allo status di vittima del dovere (v. da ultimo Cass. 5426/2025 che si sofferma anche sulla mancanza dei presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni
Unite), sia del mancato decorso del termine decennale (non quinquennale – v.
19 per tutte Cass. 17276/2025) di prescrizione del diritto all'ottenimento della speciale elargizione una tantum e ai ratei delle prestazioni assistenziali richieste dall'appellante, decorrente, nel caso di specie, solo dal 30.3.2012
(momento in cui la Commissione medica ospedaliera ha quantificato l'invalidità complessiva spettante al ricorrente, e si è dunque concretizzata l'effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto), ed interrotto al più
tardi con il ricorso al Giudice del lavoro depositato dall'appellante in data
14.6.2017.
2.6. Ciò posto, disapplicati i provvedimenti ministeriali ostativi, si accerta e dichiara lo status dell'appellante di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art.1 co. 564 L. 266/05 e artt. 1 e 6 D.P.R. 243/06, dichiarando conseguentemente il diritto dell'appellante alla concessione dei benefici richiesti connessi al predetto status anche ex L. 206/04.
In merito alla decorrenza degli assegni vitalizi di cui all'art. 5 co. 3 L. 3.8.2004,
n. 206 e di cui all'art. 2 L. 23.11.1998, n. 407, l'Amministrazione ha eccepito che la decorrenza non potrebbe essere in ogni caso anteriore alla domanda amministrativa.
Rileva il Collegio che la malattia è stata pacificamente diagnosticata all'appellante in data 17.2.2011 (doc. 12 ricorso introduttivo primo grado), e che la domanda amministrativa di riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere è stata da questi formalizzata in data
26.9.2011 (doc. 15 ricorso introduttivo primo grado).
Sul punto giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questa Corte (Sent. n. 48/2025), che ha ritenuto che l'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti
20 ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità, trattandosi di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa (si vedano anche le recenti Cass. 34714/2024.
17276/2025 e 19410/2025).
Nel caso di specie, il giorno rilevante per la decorrenza è così da individuarsi nel 30.3.2012, data in cui la C.M.O. di Milano ha determinato il grado di invalidità complessiva nella misura del 55% (quantificazione superiore al grado minimo previsto per legge per l'accesso alle prestazioni assistenziali degli assegni vitalizi).
L'erogazione degli assegni vitalizi decorre pertanto da aprile 2012.
Va dunque accertato il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuti:
A) la speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 L. 204/2006 (come esteso alle vittimi del dovere dall'art. 4 D.P.R. 243/2006), da quantificarsi nella somma di € 102.000,00, in relazione al grado di invalidità derivante dalla patologia riscontrata, oltre rivalutazione annuale rivalutazione annuale dal
30.3.2012 in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente,
sulla base dei dati ufficiali ISTAT, ex art. 8 comma 2 L. 302/1990;
B) lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 L. 2004/2006 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 L 244/2007), a decorrere da aprile 2012, dell'importo di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. 503/1992, e successive modificazioni;
C) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 L. 407/1998 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 D.P.R. 243/2006), a decorre da aprile 2012,
dell'importo di € 500,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del dlgs. 503/1992, e successive modificazioni;
21 D) i benefici di carattere assistenziale e previdenziale (come estesi alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/2006) di cui agli artt. 6 comma 2 (diritto assistenza psicologica a carico dello Stato), e 8 (beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta) della L. 204/2006 e di cui all'art. 15 della L. 302/1990
(esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria).
Gli ulteriori benefici richiesti dall'appellante (artt. 2, 3, 4, 7, e 9 della L.
204/2006) non sono stati estesi dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, e per tale parte la domanda viene pertanto rigettata.
Le Amministrazioni appellate vengono così condannate, in riforma dell'impugnata sentenza, a corrispondere all'appellante quanto sopra.
3. Le spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. civile, 16526/2024), che ha visto le parti soccombere reciprocamente in forma parziale, vengono compensate per ¼ fra le parti, e poste a carico delle Amministrazioni appellate per i restanti ¾.
I compensi vengono liquidati per l'intero (4/4), ai sensi del D.M. n. 55/2014,
modificato dal D.M. 147/2022, come di seguito.
Per il giudizio di primo grado, € 12.228,00 per compensi (tab. n. 4 – scaglione di valore: da € 52.001 a € 260.000 – valori medi per fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Per il giudizio di appello, € 14.317,00 per compensi (tab. n. 12 – scaglione di valore: da € 52.001 a € 260.000 – valori medi per fasi di studio, introduttiva,
22 istruttoria e decisoria), oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, € 3.828,00 per compensi (tab.
n. 13 – scaglione di valore: da € 52.001 a € 260.000 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% visto il richiamo a precedenti consolidati), oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Per la presente fase di rinvio, € 7.158,30 (tab. n. 12 – scaglione di valore: da €
52.001 a € 260.000 – valori medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con riduzione del 50% per la minore complessità), oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio sono definitivamente poste a carico delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE Controparte_1
FINANZE, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 39/2019,
pubblicata in data 28/03/2019, in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) disapplicati i provvedimenti ministeriali ostativi impugnati, dichiara il diritto dell'appellante di vedere equiparata la propria posizione a quella garantita alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n.
266 del 2005, e conseguentemente
2) accerta e dichiara il diritto dell'appellante
23 - alla liquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 L
204/2006, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità,
tenuto conto dell'invalidità complessiva del 51%, oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva,
- alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3
L. 204/2006 di € 1.033,00, e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/1998
di € 500,00, entrambi a decorrere da aprile 2012, oltre perequazioni annuali come in parte motiva,
- all'ottenimento dei benefici di carattere assistenziale e previdenziale di cui all'art. 6 comma 2 e all'art. 8 della L. 204/2006, e di cui all'art. 15 della L.
302/1990; per l'effetto
3) condanna il e il , Controparte_1 Controparte_9
in solido fra loro, a corrispondere all'appellante le prestazioni di cui al precedente punto 2. del presente dispositivo;
4) rigetta le ulteriori domande proposte da parte appellante;
5) condanna il e il , Controparte_1 Controparte_9
in solido fra loro, a rifondere all'appellante ¾ delle spese del giudizio di primo grado, che compensa fra le parti per il rimanente ¼, e che liquida per l'intero
(4/4) nella somma complessiva di € 12.228,00 per compensi, oltre a rimborso forf. 15%, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Fiore LI
dichiaratosi antistatario;
6) condanna il e il , Controparte_1 Controparte_9
in solido fra loro, a rifondere all'appellante ¾ delle spese del giudizio di appello,
che compensa fra le parti per il rimanente ¼, e che liquida per l'intero (4/4)
nella somma complessiva di € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forf.
24 15%, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Fiore LI
dichiaratosi antistatario;
7) condanna il e il , Controparte_1 Controparte_9
in solido fra loro, a rifondere all'appellante ¾ delle spese del giudizio di cassazione, che compensa fra le parti per il rimanente ¼, e che liquida per l'intero (4/4) nella somma complessiva di € 3.828,00 per compensi, oltre a rimborso forf. 15%, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Fiore
LI dichiaratosi antistatario;
8) condanna il e il , Controparte_1 Controparte_9
in solido fra loro, a rifondere all'appellante ¾ delle spese del giudizio di rinvio,
che compensa fra le parti per il rimanente ¼, e che liquida per l'intero (4/4)
nella somma complessiva di € 7.158,30 per compensi, oltre a rimborso forf.
15%, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Fiore LI
dichiaratosi antistatario;
9) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle appellate, in solido fra loro.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di Parte_1
a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
[...]
10.12.2025
Il Presidente Dr. TU JO
La Consigliera est. Dr. Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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