Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/06/2021, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00733/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01487/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2009, proposto da AR PO, LV MI, ES MI, rappresentate e difese dall'avv. Pierantonio Basso, con domicilio eletto presso lo studio AR RE in MestreVenezia, via Daniele Manin, n. 43;
contro
- Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Brusegan, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre Venezia, via Forte Marghera n. 191;
- Comune di Fossalta di Piave, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente ufficio viabilità della Provincia di Venezia n. 2009/713, prot. 2009/18937, del 17 marzo 2009, di approvazione del progetto esecutivo delle opere di realizzazione di una rotatoria all'intersezione della S.P. 48 e la S.P. 49 nel Comune di Fossalta di Piave, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 35 cod. proc. amm;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica straordinaria del giorno 11 maggio 2021, tenutasi con in collegamento simultaneo da remoto (art. 25 d.l. n. 137 del 2020);
Considerato che le ricorrenti hanno impugnato, con richiesta di annullamento, l’approvazione progetto esecutivo delle opere di realizzazione di una rotatoria all'intersezione della S.P. 48 e la S.P. 49 nel Comune di Fossalta di Piave avverso la quale hanno dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e il vizio di eccesso di potere;
- che si è costituita in giudizio la Provincia di Venezia;
- che in prossimità dell’udienza le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio nel merito ed hanno chiesto disporsi la compensazione delle spese di giudizio, con adesione di parte resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso (art. 35 cod. proc. amm.), con compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’accordo, in tal senso, tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione prima), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti del Comune di Fossalta di Piave, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente, Estensore
AR Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO