Art. 748. Reimpiego del personale che non supera il corso o ne e' dimesso 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 743, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma. 2. A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, a uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
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9 ottobre 2010
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
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- 3. La sanzione del richiamo militare tra dovere informativo, contraddittorio e tutela giurisdizionaleRosa Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstract. La sentenza del T.A.R. Abruzzo affronta l'impugnazione di un richiamo inflitto a un appartenente alla Guardia di finanza per asserite omissioni informative connesse a una vicenda penale. La decisione riconosce la lesività della misura, distingue l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento dall'irrilevanza di una iniziativa difensiva endoprocedimentale, valorizza il rispetto della catena gerarchica e annulla la sanzione per violazione del contraddittorio. L'analisi mette in luce i punti di tenuta dell'arresto e le necessarie precisazioni sul fondamento attuale della lesività del richiamo, sul limite oggettivo dell'obbligo informativo e sul valore della decisione resa in …
Leggi di più… - 4. Il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie: cenni su alcune disposizioni speciali del nuovo rito unitarioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 15 febbraio 2023
- 5. Militari, entra in vigore il doppio certificato di malattiaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 luglio 2016
Giurisprudenza • 100
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 31/05/2021, n. 6404Provvedimento: […] Quanto alle potenziali “ implicazioni di carattere giudiziario ” ventilate dal Ricorrente nella propria istanza, veniva rilevato che “ non possono essere prese in considerazione per essere vagliate quali “ motivi privati ” ” poiché “ l'art. 748 del C.O.M. [Codice Ordinamento Militare, ndr] , nel riportare fedelmente l'abrogato art. 52 R.D.M., prevede espressamente l'obbligo da parte del militare di informare tempestivamente il Comandante di Corpo di eventi che possano avere riflessi sul servizio. Da ciò discende che, sia che le motivazioni di conferimento abbiano carattere privato, sia che abbiano carattere di servizio, le ipotizzate conseguenze di carattere giudiziario le fanno rientrare automaticamente nell'alveo del sopracitato art. 748 ”.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2023, n. 1640Provvedimento: […] Se è ben vero che l'art. 748, comma 5, del Codice dell'Ordinamento Militare, prevede che “il militare deve … dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente… degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio…”, va rilevato come il sig. -OMISSIS-abbia affermato di aver – ancorché oralmente – a tale obbligo, atteso che il giorno 30 novembre 2015, alle ore 22:00, ha notiziato l'organo superiore (Comandante della Compagnia pro tempore, -OMISSIS-) della circostanza di essere titolare di una partita IVA.Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/10/2025, n. 19023Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2025 N. 19023/2025 REG.PROV.COLL. N. 01040/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Monaco, Luca Bene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Monaco in Roma, via -OMISSIS- Mordini, 14; contro Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 1320Provvedimento: Pubblicato il 22/01/2026 N. 01320/2026 REG.PROV.COLL. N. 11962/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11962 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …Leggi di più...
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- art. 713 DPR 90/2010·
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- 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/10/2024, n. 17591Provvedimento: Pubblicato il 14/10/2024 N. 17591/2024 REG.PROV.COLL. N. 07673/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7673 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Damiano Antonio Gerace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura …Leggi di più...
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