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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 10047/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10047 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.ta in Napoli al viale Augusto n. 148, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Vincenzo Cinquegrana che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Roma alla Via Savoia n. 84, presso lo studio dell'avv. Antonella Manni che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Cosenza alla Controparte_2
Via Milelli n. 66, presso lo studio dell'avv. Francesca Mosciaro che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
28.10.2023 cartella di pagamento per complessivi € 223.086,75 da parte dell'
[...]
Contr
su incarico di a seguito dell'escussione della garanzia da parte di Controparte_2
, si opponeva a tale richiesta di pagamento contestando l'inesistenza di Parte_2 2
valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura privatistica ed essendo il Contr credito chirografario, avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi;
ancora eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta. Contr Con comparsa depositata in data 19.01.2024 si costituiva eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con comparsa depositata in data 27.03.2024 si costituiva l Controparte_2
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della
[...] procedura di riscossione e l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24.04.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
Va parzialmente dichiarato il difetto di competenza a favore del Tribunale delle Imprese e parzialmente l'opposizione va rigettata poiché infondata.
In via preliminare la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché viene contestato il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa.
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per in quanto parte attrice spiega soltanto motivi di opposizione inerenti al CP_4
Contr rapporto con ma non motivi inerenti all'iter procedimentale dell'agente della riscossione.
Passando dunque al merito, l'opponente sostanzialmente eccepisce che il credito vantato da Contr Contr sia chirografario e non privilegiato, essendosi surrogata alla Banca
Credemleasing che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non avrebbe potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso tempo ammette – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo
PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da Contr parte della è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, 3
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura Contr pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza dell'opponente è infondata e l'opposizione va rigettata.
Infine e in relazione alle eccezioni (alquanto genericamente esposte al punto n. 13 dell'atto di citazione) di nullità della fideiussione prestata in ragione del contratto di finanziamento posto alla base della cartella impugnata (più precisamente nullità della fideiussione perché contraria ai provvedimenti della Banca d'Italia n. 12 del 1994 e n. 55 del 2005; per violazione della legge antitrust; nonché nullità anche solo parziale del contratto per applicazione dell'art. 1957 c.c., nonché la prescrizione della escussione della garanzia fideiussoria), va dichiarata l'incompetenza per materia dell'A.G. adita per essere competente 4
per materia (rectius per competenza funzionale) il Tribunale delle Imprese ex art. 33, comma
2, l. n. 287/1990, in quanto il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (quale quello di specie) è un ordinario giudizio a cognizione piena che segue le ordinarie regole di competenza (per materia, territorio e valore).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per materia, in relazione ai motivi di cui al punto n. 13 dell'atto di citazione, dell'A.G. adita per essere competente il Tribunale delle Imprese e fissa alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente;
- rigetta l'opposizione per i restanti motivi;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per ognuna delle due parti opposte costituite e con distrazione per CP_4
Aversa, 27 maggio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10047 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.ta in Napoli al viale Augusto n. 148, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Vincenzo Cinquegrana che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Roma alla Via Savoia n. 84, presso lo studio dell'avv. Antonella Manni che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Cosenza alla Controparte_2
Via Milelli n. 66, presso lo studio dell'avv. Francesca Mosciaro che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
28.10.2023 cartella di pagamento per complessivi € 223.086,75 da parte dell'
[...]
Contr
su incarico di a seguito dell'escussione della garanzia da parte di Controparte_2
, si opponeva a tale richiesta di pagamento contestando l'inesistenza di Parte_2 2
valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura privatistica ed essendo il Contr credito chirografario, avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi;
ancora eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta. Contr Con comparsa depositata in data 19.01.2024 si costituiva eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con comparsa depositata in data 27.03.2024 si costituiva l Controparte_2
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della
[...] procedura di riscossione e l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24.04.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
Va parzialmente dichiarato il difetto di competenza a favore del Tribunale delle Imprese e parzialmente l'opposizione va rigettata poiché infondata.
In via preliminare la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché viene contestato il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa.
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per in quanto parte attrice spiega soltanto motivi di opposizione inerenti al CP_4
Contr rapporto con ma non motivi inerenti all'iter procedimentale dell'agente della riscossione.
Passando dunque al merito, l'opponente sostanzialmente eccepisce che il credito vantato da Contr Contr sia chirografario e non privilegiato, essendosi surrogata alla Banca
Credemleasing che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non avrebbe potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso tempo ammette – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo
PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da Contr parte della è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, 3
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura Contr pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza dell'opponente è infondata e l'opposizione va rigettata.
Infine e in relazione alle eccezioni (alquanto genericamente esposte al punto n. 13 dell'atto di citazione) di nullità della fideiussione prestata in ragione del contratto di finanziamento posto alla base della cartella impugnata (più precisamente nullità della fideiussione perché contraria ai provvedimenti della Banca d'Italia n. 12 del 1994 e n. 55 del 2005; per violazione della legge antitrust; nonché nullità anche solo parziale del contratto per applicazione dell'art. 1957 c.c., nonché la prescrizione della escussione della garanzia fideiussoria), va dichiarata l'incompetenza per materia dell'A.G. adita per essere competente 4
per materia (rectius per competenza funzionale) il Tribunale delle Imprese ex art. 33, comma
2, l. n. 287/1990, in quanto il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (quale quello di specie) è un ordinario giudizio a cognizione piena che segue le ordinarie regole di competenza (per materia, territorio e valore).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per materia, in relazione ai motivi di cui al punto n. 13 dell'atto di citazione, dell'A.G. adita per essere competente il Tribunale delle Imprese e fissa alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente;
- rigetta l'opposizione per i restanti motivi;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per ognuna delle due parti opposte costituite e con distrazione per CP_4
Aversa, 27 maggio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione