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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex ARTT. 2049 2051 2052
c.c.
Promossa da nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Ivano Troja
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
Con gli Avv.ti Sebastiano e Laura Leone CONVENUTO
in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 pro.tempore
Con l'Avv. Carmelo Greco
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-PARTE Attrice
“Piaccia “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accertare e dichiarare che a seguito delle infiltrazioni d'acqua proveniente dall'immobile del resistente, conseguivano danni al proprio immobile quantificati in euro 7.655,82 come da ATP e per l'effetto condannare al pagamento di Controparte_1 detta somma .Vinte le spese.
-CONVENUTO CP_3
1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente con
[...] ogni consequenziale statuizione di legge;
2) sempre in via preliminare dichiarare prescritte le pretese risarcitorie del ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;
3) nel merito, respinta ogni avversa domanda, eccezione o deduzione, rigettare le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, ritenendo e dichiarando che nulla deve il OR al OR per nessuna ragione o Controparte_1 Parte_1 causale;
4) in via subordinata ridurre le pretese risarcitorie del OR che sono erronee in eccesso;
Pt_1
5) in ogni caso condannare a garantire, manlevare e tenere indenne il OR Controparte_2
da qualsivoglia somma risulti dovuta al OR , a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 danni;
6) condannare chi di ragione alle spese e compensi del presente giudizio.
-TERZA CHIAMATA Controparte_2
Piaccia al Tribunale Civile di Siracusa Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione. In via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c per le motivazioni sopra espresse e per l'effetto disporre il mutamento di rito con la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Ancora in via preliminare ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza. Nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea. Conseguentemente rigettare ogni richiesta di manleva avanzata nei confronti dell'odierna concludente, limitando, nella non temuta ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'assicurato, l'eventuale rimborso di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare all'attore, nel massimo del rischio garantito in polizza, pari ad €.3.500,00. Con vittoria di spese e compensi.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione degli interrogatori formali e delle prove orali.
Conclusa l'istruttoria all'udienza del 12.02.2025 veniva incamerata in decisone sulle rassegnate conclusioni delle parti ed evasa allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
BREVE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente contenzioso trova la sua ragion d'essere nei danni da infiltrazione subìti dall'appartamento di parte attrice e da questa imputati al convenuto e di cui si chiede il ristoro.
Pertanto, il riferimento a fatti di rilevanza penale versati in questo procedimento dall'attore, non può trovare qui allocazione e pertanto da considerare ai fini della decisione tamquam non esset.
Nel merito
Le prove orali assunte hanno dato esiti controversi atteso che i testi escussi hanno confermato nel complesso, le tesi difensive dei rispettivi intimanti. Occorre pertanto fare riferimento alle risultanze della ATP preliminarmente esperita dall'attore.
Il professionista nominato dal Tribunale di Siracusa Ing. Persona_1 ebbe così a concludere:
“A conclusione delle analisi sopra descritte, a parere della scrivente, si può concludere che i danni rilevati all'interno dell'immobile di parte ricorrente siano imputabili ad una vecchia perdita della tubazione di scarico ispezionata. Per quanto relativo all'intervento da eseguire per porre rimedio alle infiltrazioni, poiché allo stato attuale non è stata riscontrata la presenza di perdite non è necessario procedere ad alcun intervento per quanto riguarda le tubazioni. Per quanto attiene i ripristini, trattandosi di murature portanti, quindi abbastanza spesse, se le perdite fossero state ancora attive non sarebbe stato possibile intervenire sulle murature poiché la quantità di umidità assorbita dalle stesse murature è maggiore di quella rilasciata nell'ambiente e la velocità con cui l'acqua viene espulsa dalla muratura è minore di quella di smaltimento dell'umidità…”; e nelle conclusioni a pag. 9 così statuisce “L'origine di tali danni appare verosimilmente imputabile, a parere della scrivente ad una vecchia perdita della tubazione di scarico a servizio dell'immobile di proprietà del convenuto”.
Tali risultanze sono state confermate dall'ing. in sede di prova Per_1 testimoniale allorché escussa all'udienza del 21.09.2022 laddove rispondendo sull' art. 16 che chiedeva “vero che il ctu dott.ssa Per_1
e il suo ausiliario Ing. hanno ispezionato le
[...] Persona_2 tubazioni di scarico, hanno effettuato prove di carico ed hanno accertato
l'insussistenza di perdite in atto e la presenza di macchie di umidità sul soffitto asciutte al tatto, come dichiarato nel verbale del 24/9/2018
e nella relazione tecnica che mi vengono esibiti; ha dichiarato “si è vera la circostanza che riconosco come quella versata nella propria perizia”.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, le risultanze istruttorie virano verso il rigetto della domanda per essere infondata in fatto e in diritto
Le spese seguono la soccombenza e in applicazione del DM55/14-DP.147/22, scaglione 5.201- 26.000, valore medio per tutte le fasi, in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, Iva e CPA, se dovuti, spese da dividere in capo ai convenuti vittoriosi al 50%
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reiectis adversis
Rigetta la domanda
-Condanna alle spese di lite a favore di Parte_1 e in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te pro.tempore che per come in parte motiva ammontano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, Iva e CPA, se dovuti, spese da dividere in capo ai suddetti convenuti vittoriosi al 50%
Così deciso
Siracusa 17.07.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex ARTT. 2049 2051 2052
c.c.
Promossa da nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Ivano Troja
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
Con gli Avv.ti Sebastiano e Laura Leone CONVENUTO
in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 pro.tempore
Con l'Avv. Carmelo Greco
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-PARTE Attrice
“Piaccia “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accertare e dichiarare che a seguito delle infiltrazioni d'acqua proveniente dall'immobile del resistente, conseguivano danni al proprio immobile quantificati in euro 7.655,82 come da ATP e per l'effetto condannare al pagamento di Controparte_1 detta somma .Vinte le spese.
-CONVENUTO CP_3
1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente con
[...] ogni consequenziale statuizione di legge;
2) sempre in via preliminare dichiarare prescritte le pretese risarcitorie del ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;
3) nel merito, respinta ogni avversa domanda, eccezione o deduzione, rigettare le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, ritenendo e dichiarando che nulla deve il OR al OR per nessuna ragione o Controparte_1 Parte_1 causale;
4) in via subordinata ridurre le pretese risarcitorie del OR che sono erronee in eccesso;
Pt_1
5) in ogni caso condannare a garantire, manlevare e tenere indenne il OR Controparte_2
da qualsivoglia somma risulti dovuta al OR , a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 danni;
6) condannare chi di ragione alle spese e compensi del presente giudizio.
-TERZA CHIAMATA Controparte_2
Piaccia al Tribunale Civile di Siracusa Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione. In via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c per le motivazioni sopra espresse e per l'effetto disporre il mutamento di rito con la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Ancora in via preliminare ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza. Nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea. Conseguentemente rigettare ogni richiesta di manleva avanzata nei confronti dell'odierna concludente, limitando, nella non temuta ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'assicurato, l'eventuale rimborso di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare all'attore, nel massimo del rischio garantito in polizza, pari ad €.3.500,00. Con vittoria di spese e compensi.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione degli interrogatori formali e delle prove orali.
Conclusa l'istruttoria all'udienza del 12.02.2025 veniva incamerata in decisone sulle rassegnate conclusioni delle parti ed evasa allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
BREVE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente contenzioso trova la sua ragion d'essere nei danni da infiltrazione subìti dall'appartamento di parte attrice e da questa imputati al convenuto e di cui si chiede il ristoro.
Pertanto, il riferimento a fatti di rilevanza penale versati in questo procedimento dall'attore, non può trovare qui allocazione e pertanto da considerare ai fini della decisione tamquam non esset.
Nel merito
Le prove orali assunte hanno dato esiti controversi atteso che i testi escussi hanno confermato nel complesso, le tesi difensive dei rispettivi intimanti. Occorre pertanto fare riferimento alle risultanze della ATP preliminarmente esperita dall'attore.
Il professionista nominato dal Tribunale di Siracusa Ing. Persona_1 ebbe così a concludere:
“A conclusione delle analisi sopra descritte, a parere della scrivente, si può concludere che i danni rilevati all'interno dell'immobile di parte ricorrente siano imputabili ad una vecchia perdita della tubazione di scarico ispezionata. Per quanto relativo all'intervento da eseguire per porre rimedio alle infiltrazioni, poiché allo stato attuale non è stata riscontrata la presenza di perdite non è necessario procedere ad alcun intervento per quanto riguarda le tubazioni. Per quanto attiene i ripristini, trattandosi di murature portanti, quindi abbastanza spesse, se le perdite fossero state ancora attive non sarebbe stato possibile intervenire sulle murature poiché la quantità di umidità assorbita dalle stesse murature è maggiore di quella rilasciata nell'ambiente e la velocità con cui l'acqua viene espulsa dalla muratura è minore di quella di smaltimento dell'umidità…”; e nelle conclusioni a pag. 9 così statuisce “L'origine di tali danni appare verosimilmente imputabile, a parere della scrivente ad una vecchia perdita della tubazione di scarico a servizio dell'immobile di proprietà del convenuto”.
Tali risultanze sono state confermate dall'ing. in sede di prova Per_1 testimoniale allorché escussa all'udienza del 21.09.2022 laddove rispondendo sull' art. 16 che chiedeva “vero che il ctu dott.ssa Per_1
e il suo ausiliario Ing. hanno ispezionato le
[...] Persona_2 tubazioni di scarico, hanno effettuato prove di carico ed hanno accertato
l'insussistenza di perdite in atto e la presenza di macchie di umidità sul soffitto asciutte al tatto, come dichiarato nel verbale del 24/9/2018
e nella relazione tecnica che mi vengono esibiti; ha dichiarato “si è vera la circostanza che riconosco come quella versata nella propria perizia”.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, le risultanze istruttorie virano verso il rigetto della domanda per essere infondata in fatto e in diritto
Le spese seguono la soccombenza e in applicazione del DM55/14-DP.147/22, scaglione 5.201- 26.000, valore medio per tutte le fasi, in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, Iva e CPA, se dovuti, spese da dividere in capo ai convenuti vittoriosi al 50%
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reiectis adversis
Rigetta la domanda
-Condanna alle spese di lite a favore di Parte_1 e in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te pro.tempore che per come in parte motiva ammontano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, Iva e CPA, se dovuti, spese da dividere in capo ai suddetti convenuti vittoriosi al 50%
Così deciso
Siracusa 17.07.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa P. Fugallo