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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5654/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGNANI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOVANE PAOLA e CP_1 C.F._2 dell'avv. VISCONTE MARIA ( ) PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4/B 40038 C.F._3 VERGATO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4/B VERGATO presso il difensore avv. IOVANE PAOLA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.4.2025 nato a Kalubia in [...], il Parte_1 13.9.1992, ricorreva per chiedere lo scioglimento del matrimonio da nata a [...] in CP_2 Marocco, il 16.9.1994.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Vergato (BO), il 17.9.2016 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte I, anno 2016.
Dalla loro unione sono nati due figli, , nata a [...] il [...], ed Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 Con accordo in seguito alla procedura di negoziazione assistita del 2.10.2024, i coniugi hanno raggiunto la separazione personale.
Ad oggi, il ricorrente chiede, oltre allo scioglimento del vincolo, una diversa regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
Si costituiva in giudizio la convenuta, sig.ra che pur associandosi alla domanda sul vincolo, CP_2 contestava tutto quanto dedotto e affermato da parte ricorrente, formulando richieste diverse circa i rapporti nell'interesse della prole.
All'udienza del 14.10.2025, sono state sentite personalmente le parti ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Alla medesima udienza, le procuratrici hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo di matrimonio e il Giudice si è riservato i propri provvedimenti.
***
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata raggiunta con accordo in seguito alla procedura di negoziazione assistita del 2.10.2024, dal quale è trascorso un periodo superiore ai sei mesi fino alla comparizione delle parti dinnanzi al giudice delegato (ex art.473-bis. 14 c.p.c.) (14.10.2025) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi sino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di ambo le parti.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di due figli minori, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a Kalubia in [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a Khenifra in [...], il [...]) CP_2
Unitesi in matrimonio a Vergato (BO), il 17.9.2016 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte I, anno 2016.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, Dr Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 3.11.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5654/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGNANI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOVANE PAOLA e CP_1 C.F._2 dell'avv. VISCONTE MARIA ( ) PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4/B 40038 C.F._3 VERGATO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4/B VERGATO presso il difensore avv. IOVANE PAOLA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.4.2025 nato a Kalubia in [...], il Parte_1 13.9.1992, ricorreva per chiedere lo scioglimento del matrimonio da nata a [...] in CP_2 Marocco, il 16.9.1994.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Vergato (BO), il 17.9.2016 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte I, anno 2016.
Dalla loro unione sono nati due figli, , nata a [...] il [...], ed Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 Con accordo in seguito alla procedura di negoziazione assistita del 2.10.2024, i coniugi hanno raggiunto la separazione personale.
Ad oggi, il ricorrente chiede, oltre allo scioglimento del vincolo, una diversa regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
Si costituiva in giudizio la convenuta, sig.ra che pur associandosi alla domanda sul vincolo, CP_2 contestava tutto quanto dedotto e affermato da parte ricorrente, formulando richieste diverse circa i rapporti nell'interesse della prole.
All'udienza del 14.10.2025, sono state sentite personalmente le parti ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Alla medesima udienza, le procuratrici hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo di matrimonio e il Giudice si è riservato i propri provvedimenti.
***
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata raggiunta con accordo in seguito alla procedura di negoziazione assistita del 2.10.2024, dal quale è trascorso un periodo superiore ai sei mesi fino alla comparizione delle parti dinnanzi al giudice delegato (ex art.473-bis. 14 c.p.c.) (14.10.2025) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi sino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di ambo le parti.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di due figli minori, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a Kalubia in [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a Khenifra in [...], il [...]) CP_2
Unitesi in matrimonio a Vergato (BO), il 17.9.2016 con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte I, anno 2016.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, Dr Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 3.11.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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