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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1606 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società Soft
Discount Lauria Gdv srl, incapiente a seguito di tentativo di pignoramento ed istanza di fallimento.
CP_ si costituiva contestando il diritto della ricorrente ad adire il Fondo di Garanzia
CP_
eccependo il fatto che la stessa al momento del chiesto TFR era in costanza di attività lavorativa e non lavorava per la società Soft discount ma per la ditta individuale
Lauria Giovanni
Preliminarmente.
Il periodo richiesto, per come si evince dal titolo esecutivo e dalla domanda amministrativa va dal 1.5.2008 a giugno 2013: nessuna prescrizione è maturata preso atto degli atti interruttivi prodotti.
Dalla documentazione prodotta (v verbale di conciliazione del 21.3.2014), risulta che la società Soft Discount Lauria Gdv srl è debitrice delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di TFR;
tanto che su detto verbale si fonda il decreto ingiuntivo poi ottenuto.
Vi è continuità ai sensi dell'art 2112 cc fra il periodo lavorato per la ditta individuale e quello successivo per la società, ragione per cui correttamente la ricorrente ha richiesto le somme alla società Soft discount.
Va inoltre evidenziato come, per il resto, parte ricorrente ha documentalmente fornito la prova del fatto che si fossero realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito tramite titolo esecutivo, esito negativo della procedura esecutiva e dell'istanza di fallimento), per l'intervento del fondo di garanzia
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 2700,00 Parte_1
a titolo di TFR, oltre accessori come per legge;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 3.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1606 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società Soft
Discount Lauria Gdv srl, incapiente a seguito di tentativo di pignoramento ed istanza di fallimento.
CP_ si costituiva contestando il diritto della ricorrente ad adire il Fondo di Garanzia
CP_
eccependo il fatto che la stessa al momento del chiesto TFR era in costanza di attività lavorativa e non lavorava per la società Soft discount ma per la ditta individuale
Lauria Giovanni
Preliminarmente.
Il periodo richiesto, per come si evince dal titolo esecutivo e dalla domanda amministrativa va dal 1.5.2008 a giugno 2013: nessuna prescrizione è maturata preso atto degli atti interruttivi prodotti.
Dalla documentazione prodotta (v verbale di conciliazione del 21.3.2014), risulta che la società Soft Discount Lauria Gdv srl è debitrice delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di TFR;
tanto che su detto verbale si fonda il decreto ingiuntivo poi ottenuto.
Vi è continuità ai sensi dell'art 2112 cc fra il periodo lavorato per la ditta individuale e quello successivo per la società, ragione per cui correttamente la ricorrente ha richiesto le somme alla società Soft discount.
Va inoltre evidenziato come, per il resto, parte ricorrente ha documentalmente fornito la prova del fatto che si fossero realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito tramite titolo esecutivo, esito negativo della procedura esecutiva e dell'istanza di fallimento), per l'intervento del fondo di garanzia
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 2700,00 Parte_1
a titolo di TFR, oltre accessori come per legge;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ragusa il 3.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3