Articolo 20 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 19
Versione
3 ottobre 1993
Art. 20. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge. munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
Data a Roma. addi' 30 settembre 1993
Visto il Guardasigilli Conso
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Minlsrri
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente