Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
Nel reato continuato non dà luogo a nullità l'aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni.
Commentari • 3
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TI Mario - Presidente - del 21/01/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 134
Dott. ALMA CO M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 30540/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI MA, nato a [...] il giorno 21/4/1964;
AR EB, nato a [...] il giorno 31/3/1944;
IT CO, nato a [...] il giorno 8/1/1967;
avverso la sentenza n. 4058/13 in data 2/12/2013 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. CO Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ROMANO Giulio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Banca delle Marche S.p.a., Avv. MARRA Gabriele, che ha concluso associandosi alla richiesta del Pubblico Ministero e depositando nota spese della quale ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore dell'imputato GI, Avv. RIGHI Paolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore degli imputati AR e IT, Avv. MA VALLONI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con ulteriore richiesta di dichiararsi la prescrizione del reato in contestazione ai propri assistiti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2/12/2013 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in data 5/10/2011, ha dichiarato:
- non doversi procedere nei confronti di IT CO in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi A), B), C), D), E) ed F) dell'imputazione e di CH RL in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi A), B), D), E) ed F) dell'imputazione perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha ridotto la pena inflitta a IT CO ad anni 4 di reclusione e la pena inflitta a CH RL ad anni 3 di reclusione, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta nei confronti di IT CO con la interdizione temporanea per anni 5;
- non doversi procedere nei confronti di GI MA, in ordine al reato di cui all'art. 61 c.p., nn. 7 e 11, artt. 81, 110 e 646 cod. pen., così diversamente riqualificati i fatti ascrittigli, commessi sino al 8/11/2004, perché estinti per prescrizione e lo ha condannato per i fatti successivi, con l'aumento per la recidiva, alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.032,00 di multa, applicando allo stesso GI la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5 in luogo di quella perpetua disposta in primo grado.
Gli imputati sono stati, inoltre, condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita. Rispetto al giudizio di primo grado la condanna nei confronti degli imputati IT e CH ha quindi riguardato esclusivamente il reato di cui al capo I) della rubrica delle imputazioni riguardante il reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e relativo ad un condotta così contestata: "per essersi, TE AN (separatamente giudicato), in qualità di direttore dell'Agenzia di Fermignano della Banca delle Marche S.p.a., IT CO, in qualità di titolare della società di diritto sammarinese "Trade & Share Consulting S.r.l.", CH RL in qualità di collaboratore e persona di estrema fiducia di IT CO in seno alla menzionata società sammarinese, associati tra loro al preordinato fine di commettere una serie indeterminata e continuata di appropriazioni indebite tra cui quelle di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) ai danni della Banca delle Marche S.p.a., utilizzando società preesistenti ed essendosi avvalsi della struttura organizzativa della citata "Trade & Share Consulting S.r.l." secondo un preciso e predeterminato programma delittuoso. Reato commesso in Fermignano dal 11/10/2004 al 20/3/2005.
Il GI, invece, era stato chiamato in origine a rispondere dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di impiego di denaro, beni od altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) con la recidiva infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 2, n.
2 - capi G) ed H) della rubrica delle imputazioni -reati, come detto, derubricati dalla Corte di Appello in quello di concorso in appropriazione indebita continuata e pluriaggravata, parzialmente dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
1. per GI MA:
1.a. Nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza di norme processuali (art. 521 cod. proc. pen.) il cui rispetto è specificamente previsto (art. 522 cod. proc. pen.) a pena di nullità (art. 606 c.p.p., lett. e). Evidenzia in particolare la difesa dell'imputato che il GI era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648- ter cod. pen. (originari capi G e H della rubrica delle imputazioni) ma la Corte di Appello lo ha ritenuto concorrente a pieno titolo per tutti i reati presupposto di appropriazione indebita contestati all'imputato TE ed ai suoi più diretti concorrenti. Con ciò la Corte territoriale avrebbe errato innanzitutto perché le imputazioni ascritte al GI riguardavano solo parte del denaro proveniente dal complesso delle operazioni di appropriazione indebita.
Ciò comporterebbe una violazione delle regole processuali riguardanti la "immutabilità della contestazione" e la indispensabile identità tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza.
Tra l'altro, rileva la difesa del ricorrente la trasposizione dell'imputazione tra le ipotesi di reato originariamente contestate ed il "nuovo" reato di appropriazione indebita comporterebbe una mancata compiuta descrizione del fatto contestato sfociante, a sua volta, in una evidente genericità ed indeterminatezza della stessa in quanto violerebbe il disposto dell'art. 429 cod. proc. pen. che a sua volta determinerebbe una nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p. lett. b) e c) e art. 185 c.p.p..
1.b. Nullità dell'impugnata sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 99 cod. pen., nonché per mancanza di motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato (rispettivamente art. 606 c.p.p., lett. c e art. 606 c.p.p., lett. e). Lamenta al riguardo la difesa del ricorrente che nella sentenza impugnata, nonostante la modifica della fattispecie delittuosa ritenuta sussistente, si è continuato a tener conto della recidiva facoltativa dedicando peraltro alla valutazione della stessa soltanto due minimi passaggi motivazionali. Secondo la difesa - anche in virtù di una corretta applicazione del divieto di reformatio in pejus - la situazione sopra descritta avrebbe necessitato un maggiore approfondimento motivazionale che non facesse solo richiamo alla gravità del precedente penale a carico ma che tenesse anche conto di eventuali fatti o circostanze che siano in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato.
1.c Nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, in particolare dell'art. 81 cod. pen. (art. 606 c.p.p., lett. b), mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, la violazione dell'art. 127, in relazione all'art. 533 c.p.p., comma 2 (art. 606 c.p.p., lett. c). Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che i Giudici del merito avrebbero applicato l'aumento per la continuazione senza tenere conto dei singoli aumenti di pena inflitti per i vari reati contestati.
2. Per AR EB e IT CO (motivi sostanzialmente comuni):
2.a. Nullità dell'impugnata sentenza per violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. per non avere i Giudici di secondo grado ritenuto accoglibile in quanto "non adeguatamente motivata" l'istanza di differimento dell'udienza formulata dal difensore per concomitanti impegni professionali essendo il difensore degli imputati il giorno dell'udienza impegnato presso il Tribunale della Libertà di Bologna per il riesame di una misura cautelare interdittiva custodiale, situazione, quest'ultima che il difensore ha dovuto obbligatoriamente privilegiare.
2.b Violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato. Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che l'impalcatura accusatoria si fonda principalmente sul cd. "Rapporto CI" rinvenuto all'interno del personal computer del TE, che il nominativo del CI viene menzionato nel documento come persona che intratteneva i rapporti con il TE escludendo i rapporti con il EB e che il nominativo del EB appare solo alla fine del predetto documento del quale, peraltro, nessuno si è preoccupato di verificarne l'attendibilità.
2.e Violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato.
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti, indicando una serie di arresti giurisprudenziali in materia che, per quanto riguarda l'assunzione della prova testimoniale, la valutazione del Giudice non ha preso in considerazione alcuni passaggi delle deposizioni dei testimoni (IM, LA, RO, TI, PI, AD AS, D'ON e DE) sentiti durante il dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato GI è manifestamente infondato.
Lamenta, come detto, parte ricorrente una violazione delle regole processuali riguardanti la "immutabilità della contestazione" e la indispensabile identità tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza con conseguente violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. In realtà così non è.
Come è noto l'art. 521 cod. proc. pen. prevede espressamente che nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare che "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, sent. n. 17782 del 11/04/2014, dep. 24/04/2014, Rv. 259564) e, ancora, che "l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa" (Cass. Sez. 5, sent. n. 1697 del 25/09/2013, dep. 16/01/2014, Rv. 258941). D'altro canto le stesse Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno tracciato le linee guida utili per la soluzione di un caso come quello in esame evidenziando che "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. Sez. U, sent. n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv. 248051). Ora, non v'è che non veda come nel caso in esame proprio la difesa del ricorrente dopo un'articolata e dettagliata ricostruzione dei fatti con i motivi di gravame così come riassunti in modo non contestato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. da 22 a 30) finalizzati a dimostrare che non potevano sussistere i contestati reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. a causa della clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato" che ha così concluso testualmente all'esito del giudizio di appello "previa derubricazione di tutti i reati al medesimo ascritti nella fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen., declaratoria di estinzione per prescrizione" (cfr. pag. 30 della sentenza).
In sostanza, la Corte di Appello - salva la questione della prescrizione che è stata accolta solo parzialmente - ha mostrato di condividere la ricostruzione dei fatti invocata dalla difesa (cioè quella del concorso del GI nei fatti di appropriazione indebita già contestati a TE, CH e IT) ed ha accolto le richieste della stessa con riguardo alla derubricazione dei fatti- reato in quello di cui all'art. 646 cod. pen. ed appare a dir poco paradossale che la difesa dell'imputato venga oggi a dolersi dell'accoglimento di tale richiesta. Alla luce di quanto sopra osservato è appena il caso di ricordare che questa Corte Suprema ha anche avuto modo di precisare che "la violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare" (Cass. Sez. 6, sent. n. 20118 del 26/02/2010, dep. 26/05/2010, Rv. 247330). L'accurata analisi dei fatti così come prospettati dalla difesa e l'accoglimento della tesi difensiva proposta circa il mutamento della contestazione non hanno pertanto comportato alcuna violazione del diritto di difesa e per l'effetto non integrano alcun vizio della sentenza impugnata.
La Corte di Appello ha, poi, anche chiarito che "ha ragione la difesa dell'appellante (GI - ndr.) nel momento in cui ... appare evidente come il GI abbia concorso sin dall'origine nei reati di appropriazione indebita di cui ai capi da a) ad f)
dell'imputazione" e che "considerato che con gli atti di appello non si contesta la condotta del GI, ma solo la sua qualificazione giuridica, la responsabilità del medesimo va dichiarata in relazione alla residuale fattispecie continuata di appropriazione indebita aggravata in concorso". Quanto detto assorbe in sè anche gli altri aspetti di doglianza avanzati circa l'indeterminatezza delle imputazioni e circa l'asserita erronea onnicomprensività dei fatti di appropriazione indebita per i quali è intervenuta la sentenza di condanna dell'imputato (peraltro solo per i fatti successivi al giorno 8/11/2004 essendo stati comunque i fatti-reato precedenti a tale data dichiarati estinti per prescrizione).
Sotto il primo profilo è infatti indubbio che l'imputato GI difendendosi nello stesso processo riguardante anche i coimputati RL EB e CI CO chiamati a rispondere proprio dei fatti di appropriazione indebita de quibus ha avuto la possibilità di conoscere e di difendersi non solo sull'intero materiale probatorio ma anche ha avuto piena contezza dell'esatto tenore delle imputazioni delle quali gli stessi erano chiamati a rispondere (imputazioni, come detto, poi estese anche a lui) e, proprio difendendosi sul materiale stesso, è giunto ad affermare la non corretta contestabilità nei suoi confronti dei fatti-reato di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. proprio in quanto era sussistente la clausola di riserva in relazione alla quale egli era concorrente nei (predetti) reati presupposto.
Sotto il secondo profilo va detto che il ricorso è generico per quanto riguarda la doglianza relativa al fatto che il GI sarebbe stato chiamato a rispondere di "tutte" le appropriazioni indebite contestate ai correi in quanto ciò consiste in una mera doglianza fine a sè stessa non avendo adempiuto il ricorrente all'onere di indicare in modo specifico i fatti-reato per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna nei quali egli era comunque estraneo illustrandone le ragioni.
2. Anche il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato GI è manifestamente infondato. Al di là di un non chiaro riferimento ad una presunta ma non chiara - quanto insussistente - reformatio in pejus della sentenza rispetto alla decisione dei Giudici di prime cure, lamenta al riguardo la difesa del ricorrente che nella sentenza impugnata si è continuato a tener conto della recidiva facoltativa dedicando peraltro alla valutazione della stessa soltanto due minimi passaggi motivazionali. La Corte di Appello (cfr. pag. 36 della sentenza impugnata) ha dato correttamente atto - dopo avere mostrato di aver tenuto conto nella determinazione della pena dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. in quanto "il ruolo del GI all'interno del sodalizio criminale assume rilievo di spicco per la sua capacità di istigare/ispirare la condotta materiale di tutti gli altri correi e, soprattutto, per la possibilità che ha avuto in concreto di utilizzare/impiegare, quale ultimo "beneficiario" il denaro prelevato in forza delle anticipazioni per gli affidamenti bancari artatamente creati di cui si discute" - di aver tenuto conto anche della contestata recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 2, "considerando la particolare gravità del precedente penali a carico". Detta motivazione appare nel suo complesso congrua sia alla luce della valutazione che la Corte territoriale risulta aver fatto con riguardo alla gravità del precedente penale gravante sull'imputato sia alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale "il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, desumendola dalla disamina della personalità dell'imputato, emergente dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute e dalla gravità dei fatti) (Cass. Sez. 2, sent. n. 40218 del 19/06/2012, dep. 12/10/2012, Rv. 254341).
3. Altresì manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato GI. Lamenta, come detto, la difesa del ricorrente che i Giudici del merito avrebbero applicato l'aumento per la continuazione senza tenere conto dei singoli aumenti di pena inflitti per i vari reati contestati.
Deve, innanzitutto, darsi atto del fatto che nella determinazione della pena da irrogarsi all'imputato la Corte territoriale ha correttamente determinato la pena base per la violazione da ritenersi più grave applicando, poi, un aumento unitario per tutti gli altri episodi ritenuti in continuazione. Detto modo di procedere è da ritenersi corretto.
Infatti questa Corte Suprema con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha già avuto modo di precisare che "nel reato continuato non da luogo a nullità l'aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni" (Cass. Sez. 1, sent. n. 3100 del 27/11/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 245958). La doglianza difensiva sul punto è semplicemente frutto di un'erronea lettura della citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sent n. 7930 del 21/04/1995, dep. 17/07/1995, Rv. 201549) che riguardava il diverso caso in cui il Giudice aveva determinato la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione.
4. Il primo dei motivi di ricorso (che ancorché contenuti in atti distinti sono sostanzialmente sovrapponibili) formulato nel comune interesse degli imputati CH e IT e sopra riassunto al punto 2.a concerne, come detto, il mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza formulata dal difensore per concomitanti impegni professionali.
Va detto subito che, mentre nel motivo di ricorso che in questa sede ci occupa, la difesa dei ricorrenti disquisisce sui livelli di priorità da attribuire ai concomitanti impegni professionali, la decisione de qua verte su di un altro aspetto: infatti nella sentenza impugnata si è ribadita (cfr. pag. 30) la decisione già adottata in apertura dell'udienza del 2/12/2013 di non ritenere accoglibile detta richiesta di differimento inoltrata alla Corte a mezzo fax il 27/11/2013 "poiché in essa non veniva indicata, come dovevasi, la circostanza insuperabile di non poter ricorrere alla nomina di sostituti per dare utile corso al concomitante impegno professionale".
Tale principio già evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema allorquando hanno precisato che "nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen." (Cass. Sez. U, Sent. n. 29529 del 25/06/2009, dep.
17/07/2009, Rv. 244109) è stato, poi, ulteriormente precisato nel senso che "il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Cass. Sez. 5, sent. n. 7418 del 06/11/2013, dep. 17/02/2014, Rv. 259520) e ciò perché "è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle" (Cass. Sez. 5, sent. n. 41148 del 28/10/2010, dep. 22/11/2010, Rv. 248905). Non risultando che l'istanza avesse i contenuti sopra indicati, nessun vizio sussiste in relazione al rigetto della stessa.
5. I motivi di ricorso formulati nell'interesse degli imputati CH e IT e di cui ai superiori punti 2.b e 2.e appaiono meritevoli di una trattazione congiunta essendo entrambi caratterizzati da assoluta genericità e, per l'effetto, da manifesta inammissibilità.
Gli stessi, infatti, al di là di un incomprensibile riferimento "all'elemento soggettivo del reato contestato" contengono apodittiche considerazioni su presunte carenze motivazionali che non vengono in alcun modo esplicitate. Si cita in essi genericamente il fatto che i Giudici del merito non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni dei quali vengono indicati i nomi ma non si dedica neppure una parola nell'illustrare i punti di tali dichiarazioni che non sarebbero stati presi in considerazione dal Collegio giudicante. Ancora, si fa riferimento, al cd. "rapporto IT" ritenendo che dallo stesso emergerebbe una realtà diversa da quella ritenuta dai Giudici i quali avrebbero omesso di verificarne l'attendibilità ma si omette nei ricorsi qualsivoglia analisi dei punti specifici nei quali detta attendibilità risulterebbe destituita di fondamento.
Manca, in sostanza, nei motivi di entrambi i ricorsi un qualsivoglia riferimento agli specifici punti della sentenza che risulterebbero viziati sulla base alla concrete emergenze processuali. Sotto tale profilo detti motivi di ricorso sono quindi inammissibili per violazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi degli imputati GI MA, AR EB e IT CO degli devono essere dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
7. Con specifico riguardo alla richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata in sede di discussione orale dalla sola difesa degli imputati AR EB e IT CO ma che può essere presa in considerazione anche per l'imputato GI, deve essere osservato quanto segue:
a) la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta per tutti gli imputati il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello del 2/12/2013;
b) a tale data, così come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello, erano prescritti tutti i reati di appropriazione indebita contestati agli imputati AR EB e IT CO ma non era prescritto il reato di associazione per delinquere in relazione al quale è intervenuta sentenza di condanna nei confronti degli stessi (del resto non risulta formulata doglianza sul punto con riferimento a tale data);
c) essendo contestata al GI la recidiva, la Corte di Appello ha correttamente ritenuto in base ad un incontestato e comunque corretto calcolo dei termini che i reati di appropriazione indebita, così come derubricate le originarie imputazioni nei confronti dello stesso, fossero prescritti solo in relazione alle condotte di reato commesse sino al giorno 8 novembre 2004, con la conseguenza che a seguito dell'odierna decisione, diviene irrevocabile nei confronti del GI anche la parte della sentenza di condanna della Corte di Appello per i fatti successivi a quest'ultima data, fatti che, come detto, non erano estinti per prescrizione al 2/12/2013. 8. A seguito della decisione adottata ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Banca delle Marche S.p.a., la cui liquidazione previa decurtazione della prima delle voci di spesa indicate nella notula in quanto non ritenuta pertinente alla presente fase processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Banca delle Marche S.p.a. che liquida in Euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015