Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 7418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7418 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2013
Dott. OLDI P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2809
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 35160/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/05/212 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24 maggio 2012 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Monza, in esito al giudizio abbreviato, aveva riconosciuto LI CO responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società Viviana Costruzioni s.r.l., della quale era stato amministratore unico dal 3 settembre 1993 al 23 dicembre 1997; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, integralmente recepita dal giudice di primo grado, l'LI aveva sottratto i libri e le altre scritture contabili allo scopo di recare a sè o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori (capo A); aveva distratto una parte consistente del patrimonio sociale, omettendo di consegnare al curatore le rimanenze, i crediti e la liquidità risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1996, nonché cedendo alla Azienda Agricola Poggio e Mulara s.r.l. beni strumentali e quattro autoveicoli, senza riceverne il prezzo (capo B); aveva versato a OL LV la somma di L.
1.200.000.000 a titolo di corrispettivo per la cessione di un terreno edificabile, che era stato invece trasferito ad altra società, e distratto i corrispettivi della cessione di un appartamento e due box allo stesso OL e di due appartamenti, due box e due cantine alla società Villa Giulia s.r.l. (capo C).
1.2. Il giudice di appello è pervenuto alla conferma pur avendo constatato che in un separato processo, già definito con sentenza irrevocabile, il Tribunale di Gela aveva giudicato gli stessi fatti di cui al capo A dell'imputazione, nonché parte di quelli compresi negli altri due capi e riguardanti: la cessione di un appartamento e due box al OL;
la cessione di due appartamenti, due box e due cantine alla società Villa Giulia s.r.l.; la cessione di quattro autoveicoli.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, congiuntamente al proprio difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del divieto della reformatio in peius, per essersi tenuta ferma l'entità della pena pur essendosi riconosciuto che per alcune delle imputazioni vi era un precedente giudicato.
2.2. Col secondo motivo deduce carente o contraddittoria motivazione sullo stesso argomento.
2.3. Col terzo motivo impugna per illogicità il passaggio motivazionale in cui la Corte d'Appello giustifica la conferma del trattamento sanzionatorio in base alla neutralizzazione, ad opera delle attenuanti generiche, dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1) L.Fall..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In limine corre l'obbligo di dar conto dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza odierna, presentata dal difensore del ricorrente. Detta istanza, invero, pur rendendo nota la natura del concomitante impegno professionale davanti al Tribunale di Vibo Valentia, non esplicita in alcun modo le ragioni che rendono impossibile al difensore farsi sostituire in quel procedimento ovvero, in alternativa, nel presente giudizio di cassazione.
1.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già enunciato il principio, che va qui ribadito, secondo cui il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 1^, n. 13351 del 11/02/2004, Appio, Rv. 228160; Sez. 2^, n. 25754 del 11/06/2008, Staibano, Rv. 241457; Sez. 3^, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294).
2. Venendo, ora, alla disamina dei motivi di ricorso, ne va riconosciuta la fondatezza.
2.1. La stessa Corte territoriale riconosce, a conclusione della parte narrativa della sentenza impugnata (pagine 6 e 7), che nelle more del presente procedimento è intervenuta una sentenza del Tribunale di Gela, con la quale LI CO è stato giudicato per i medesimi fatti di bancarotta fraudolenta documentale, qui contestati al capo A) dell'imputazione, nonché per alcuni dei fatti di bancarotta distrattiva contestati negli altri due capi, e precisamente: cessione in data 27 giugno 1996 di un appartamento e due box a OL LV;
cessione in data 17 luglio 1996 di due appartamenti, due box e due cantine alla società Villa Giulia s.r.l.; cessione degli autoveicoli Mitsubishi L 200 targa AE 496 HT, Mercedes 200 targa CO A91291, Fiat 330 targa CO 6W1442 e Mercedes targa TN 594964. In considerazione di ciò, evidentemente riconoscendo l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi a Gela, ha ritenuto la Corte milanese di dover precisare che il giudizio davanti a sè proseguiva soltanto per le imputazioni residue, riguardanti la distrazione delle rimanenze, crediti e liquidità della Viviana Costruzioni s.r.l., dei beni strumentali operativi e di cantiere, di cui alla prima parte del capo B), nonché la fattispecie descritta nella prima parte del capo C), cioè la distrazione della somma di L.
1.200.000.000 versata dall'LI al OL per l'acquisto del terreno di Carugo.
2.2. Ad onta di tale precisazione, tuttavia, la stessa Corte ha emesso un dispositivo recante piena ed integrale conferma della sentenza di primo grado, con la quale l'odierno ricorrente era stato condannato per tutti i reati contestatigli, quindi anche per quelli medio tempore fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Gela. Con ciò si è dato luogo ad una violazione del principio ne bis in idem canonizzato nell'art. 649 c.p.p., violazione non soltanto in nessun modo giustificata, ma anzi apertamente confliggente con le valutazioni espresse nella parte motiva.
2.3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte riguardante la conferma della condanna per le imputazioni più sopra elencate, stante l'improcedibilità della relativa azione penale determinata da preclusione processuale. 3. È poi da osservare, in accoglimento della censura svolta in proposito dal ricorrente, che anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte d'Appello ha omesso di trarre le dovute conclusioni dalla, pur riconosciuta, "riduzione delle imputazioni" (rectius: improcedibilità per alcune di esse), inducendosi ciò nonostante a tener ferme le pene irrogate dal g.u.p. del Tribunale di Monza. La motivazione addotta al riguardo si basa su un'argomentazione tutt'altro che perspicua, secondo cui sarebbe "di legge e di giustizia" confermare il trattamento sanzionatorio in quanto "le ulteriori ipotesi di bancarotta, che fondavano l'aggravante di cui all'art. 219 L.Fall. (contestata in calce al capo C), sono state poste nel nulla dalla concessione delle attenuanti generiche"; concludendosi poi con un giudizio di complessiva congruità della pena a motivo della rilevanza del danno causato.
3.1. A prescindere dall'inconcludenza della motivazione così articolata, va rilevato che, in tal modo operando, il giudice di secondo grado è incorso in una ingiustificata violazione del disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 4, a norma del quale "se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Perciò anche sotto tale profilo la sentenza merita annullamento;
sarà compito del giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Milano, addivenire alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in guisa da commisurarlo ai soli illeciti non coperti dal giudicato formatosi nel processo celebrato a Gela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) e alle distrazioni riguardanti la cessione di un appartamento e due box a OL LV, la cessione di due appartamenti, due box e due cantine alla società Villa Giulia s.r.l. e la cessione di quattro autoveicoli, perché l'azione penale non può essere proseguita per preclusione processuale ex art. 649 c.p.p.; annulla la sentenza nella parte riguardante il trattamento sanzionatorie, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014