Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
La sentenza sottoscritta dal solo estensore e non anche dal presidente del Collegio è viziata da nullità relativa che, nel caso in cui gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, non può più essere sanata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2006, n. 19506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19506 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 828
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 31562/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI NC, nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 07/06/2005 dalla Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 05/05/2003 il Tribunale di Corno dichiarava RI NI NC responsabile di furto, ex art. 624 c.p.p., art. 61 c.p.p., n. 7, di beni che si trovavano su di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via: con le attenuanti generiche equivalenti la condannava a pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Milano con pronuncia 07/06/2005 riconosceva l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e, dichiaratala unitamente alle generiche prevalente sulla contesta aggravante e sulla recidiva, riduceva la pena inflitta.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata deducendo:
1 - violazione di legge per non essere stata operata massima riduzione in conseguenza delle concesse attenuanti.
2 - vizio di motivazione in punto pena.
3 - nullità della sentenza impugnata per mancanza della firma del presidente.
La Corte osserva.
Il terzo motivo - decisivo ed assorbente - è fondato.
Invero la sentenza impugnata è firmata dal solo estensore e non anche dal presidente. Al proposito va considerato che il requisito della sottoscrizione, in caso di giudice collegiale, è postulato dall'art. 546 c.p.p. con riferimento alla firma sia del presidente sia dell'estensore: la mancanza di una di esse comporta una nullità relativa che, nel caso in cui gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, non può più essere sanata (Cass. 24/01/2003 n. 0 3544 RV. 224277; Cass. 07/03/2003 n. 10629 RV. 224255;
Cass. 01/09/2004 n. 35769 RV. 229328). Nel caso in esame detta nullità è stata tempestivamente eccepita ex art. 181 c.p.p. dall'interessato nel ricorso e pertanto s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006