Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Nel reato continuato non dà luogo a nullità l'aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni.
Commentari • 3
- 1. Non basta indicare il reato più grave: va motivato ogni aumento per continuazione (Cass. pen. n. 20084/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Introduzione La sentenza n. 20084/2025 emessa dalla Cassazione penale, sezione IV, rappresenta un decisivo intervento interpretativo in tema di trattamento sanzionatorio nei casi di reato continuato. Il Supremo Collegio ha esaminato la corretta applicazione degli aumenti di pena legati al riconoscimento della continuazione, concentrandosi sull'obbligo motivazionale del giudice nel quantificare ciascun incremento per i reati satelliti. La questione, che ha visto contrapporsi più orientamenti ermeneutici, assume particolare rilevanza alla luce del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena. 2. Il contesto fattuale e la decisione della Corte d'Appello di Napoli …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 3. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
3100 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 10445/09 EDOARDO FAZZIOLI Dott.
- Consigliere - UMBERTO GIORDANO REGISTRO GENERALE Dott.
- Consigliere - N. 36247/2009 Dott. ALDO CAVALLO FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - "
Dott.
- Consigliere - MAURIZIO BARBARISI Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AMATRICE DONATO N. IL 26/09/1966
2) D'AUSILIO SAVERIO N. IL 09/05/1966
3) PA LU N. IL 24/06/1962
4) PA IE N. IL 18/09/1981
5) PA FI N. IL 26/03/1960
6) SI RN N. IL 02/07/1967
7) NT UA N. IL 20/02/1971 avverso la sentenza n. 4029/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/01/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Autouis gialanella uge difull consiche ha concluso per Udit i difensor Avv.ti giovann: Arico por Pople feriji, Pistwad Alfis, Udito, per la parte civile, l'Avv
ve ni Auco pe Sife mests;
Giovanni IP EN PA peMA AT
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In seguito alle sentenze rese in primo grado dal Tribunale di Napoli, in data 30 aprile 2007 ed, in sede di gravame, dalla superiore istanza distrettuale il successivo 22 gennaio 2009, all'esito di complessi dibattimenti nel corso dei quali sono state delibate dai giudicanti plurime contestazioni di condotte delittuose riferite dieci imputati, a questa Corte di legittimità perviene un più ridotto quadro processuale che può in tal guisa sintetizzarsi:
1. LE LF, LE TR, LE LU ed MA AT rispondono del reato di cui all'art. 416-bis commi 1,2,3,4,5,8 c.p., commesso in Ercolano ed aree limitrofe dall'ottobre del 2001 fino alla contestazione del reato, perchè associativamente organizzatisi per realizzare il controllo monopolistico delle attività economiche svolte sul territorio con riferimento al mercato della farina, controllo assicurato tramite il ricorso generalizzato all'estorsione, alla violenza privata, ad atti di illecita concorrenza e ad attentati armati.
2. LE LF, LE TR e LE LU rispondono, in concorso tra loro, del reato di cui al capo B) della rubrica, ove si contesta l'estorsione, aggravata anche dall'art. 7 L. 203/1991, in danno di numerosi fornai del Comune di Ercolano, tra i quali TO
DO e RM, FA SQ, PO RG,
NT AR ed BB RT, RA PA, AS ON, IO IT, IS FE, LM ON ed il ristoratore TE ON;
3. LE LF, LE TR e LE LU rispondono, in concorso tra loro, del reato di cui al capo C) della rubrica, ove si contesta l'estorsione, aggravata anche dall'art. 7 L. 203/1991, in danno del fornaio NI EP;
4. LE TR e LE LU rispondono, in concorso tra loro, del reato di cui al capo D) della rubrica, ove si contesta l'estorsione, aggravata anche dall'art. 7 L. 203/1991, in danno del grossista
LE NC;
5. LE LF, LE TR, LE LU, FO TO e RA
SQ rispondono, in concorso tra loro, dei reati di cui ai capi
H), I) e K) della rubrica, ove si contestano, rispettivamente, l'estorsione aggravata, anche dall'art. 7 L. 203/1991, in danno di
IS RA;
il danneggiamento seguito da incendio consumato in danno dei locali del panificio "Franfornaio” di -=
IS RA e la detenzione dell'arma da fuoco usata per consumare la predetta estorsione;
6. LE LF, LE TR e LE LU rispondono, in concorso tra loro, del reato di cui al capo L) della rubrica, ove si contesta il reato di cui all'art. 513-bis c.p. (turbata liberta di attività commerciali) aggravata anche dall'art. 7 L. 203/1991;
7. LE LF, LE TR, LE LU e D'AU IO rispondono, in concorso tra loro, del reato di cui al capo U) della rubrica, ove si contesta il reato di cui all'art. 453 nn. 3 e 4 c.p. (detenzione di banconote contraffatte di euro 50,00 al fine di di metterle in circolazione) aggravata dall'art. 7 L. 203/1991.
In relazione alle indicate contestazioni, all'esito dei due giudizi di merito, i predetti imputati, tutti ricorrenti per cassazione, hanno subito le seguenti condanne:
LE LF anni dieci di reclusione;
LE TR anni sette e mesi otto di reclusione, LE LU anni dieci e mesi sei di reclusione,
MA AT anni tre e mesi quattro di reclusione, FO TO anni otto, mesi due di reclusione ed euro 2500,00 di multa;
RA SQ, anni otto e mesi due di reclusione ed euro
2500,00 di multa.
Il quadro probatorio richiamato nelle sentenze di condanna fa riferimento alle numerose intercettazioni ambientali acquisite al processo ed alle dichiarazioni testimoniali rese in sede dibattimentale, le une e le altre sottoposte a severa censura di legittimità quanto alla loro rituale e corretta utilizzazione come fonti probatorie soprattutto dalla difesa degli imputati LE.
2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, assistiti dai difensori di fiducia, hanno proposto i seguenti motivi di impugnazione:
2.1 LE LF, LE TR e LE LU: Primo motivo: violazione dell'art. 526 c.p.p. in relazione al'erronea applicazione dell'art. 500 co. 2, 4 e 5 C.P.P.
Assumono a sostegno di tale censura i predetti ricorrenti che:
- le indagini preliminari sono state condizionate da metodi di inquisizione poliziesca derivante da una preconcetta convinzione colpevolistica volta ad accreditare che la ditta LE si sia inserita nel mercato della farina di Ercolano con metodi sopraffattori di tipo camorristico;
una serie di testimoni ha affermato di aver operato le proprie scelte commerciali in assoluta libertà e taluno ha denunciato indebite coartazioni psicologiche nella fase delle indagini, fino alla minaccia di ricorso ai NAS se non formulate le accuse ai LE;
-il fatto processuale decisivo è costituito dalla violazione della fondante regola del contraddittorio e dalla rinuncia del P.M. di primo grado ad avvalersi del procedimento incidentale di cui all'art. 500 c.p.p.;
- si richiamano e si confermano le risultanze processuali puntigliosamente elencate nell'atto di appello dell'avv. Cozzolino, confermative della corale proclamazione di libertà di scelta commerciale da parte dei vari testi operanti nel settore;
- palese risulterebbe, in conclusione, la disapplicazione da parte dei giudici di entrambi i gradi di giudizio dell'art. 526 c.p.p., in relazione alla disciplina dettata dall'art. 500 co. 2 c.p.p. e la illegittima utilizzazione di prove non acquisite nel contraddittorio delle parti, al di fuori della disciplina portata dai commi 4 e 5 di detto art. 500 c.p.p..
Secondo motivo: mancata applicazione e violazione dell'art. 192
n. 2 c.p.p., in relazione alle captazioni ambientali
A sostegno di detta censura la difesa ricorrente assume che: la Corte ha disapplicato tutte le prescrizioni normative in tema di
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prova indiziaria con ciò condizionando le sue statuizioni;
le captazioni ambientali costituiscono prove indiziarie, alle quali è necessario, pertanto, applicare il criterio di valutazione di cui all'art. 192 n. 2 c.p.p., criterio non applicato dal giudice dell'appello nonostante i puntuali ed insistiti rilievi sul punto della difesa;
la Corte, in particolare non ha utilizzato la prova dibattimentale per la “lettura" delle captazioni, scegliendo le poche (rarità le definisce l'impugnante) interpretabili in chiave accusatoria ed ignorando il profluvio di quelle negative per l'accusa; Terzo motivo: illogicità della motivazione per la mancata considerazione del peso probatorio delle intervenute assoluzioni e del nesso ineludibile tra queste e le condotte per le quali è intervenuta condanna.
A sostegno di questa doglianza i difensori dei ricorrenti deducono che:
- le assoluzioni pronunciate già in primo grado in relazione a significative condotte estorsive contestate (capi E, F e G relative ai fornitori Iannotta, Boccia, LL ed Agretto) estorsioni del tutto simili a quella nei confronti del LE per il quale, viceversa, è contraddittoriamente intervenuta pronuncia di condanna, dimostrano inequivocabilmente che non v'era controlllo camorristisco dell'intero mercato, giacchè per quei fornitori i LE non sono stati condannati e quei fornitori non sono stati estromessi forzatamente dal mercato;
из -su tali nessi logici e di fatto imposti dalla contemporanea presenza di assoluzioni multiple ed un'unica condanna la Corte ha omesso ogni considerazione;
- analoga lacuna motivazionale è stata invano denunciata per l'attentato al panificio "Franfornaio", in relazione al quale ha omesso la Corte territoriale di considerare la logicità della contestuale assoluzione per l'identico attentato al vicino negozio Erre-due, perché imputato ad altri con sentenza di condanna;
- una qualche considerazione logica andava fatta su due episodi del tutto simili, imputati a due gruppi diversi di estortori, eseguiti alla stessa ora ed in esercizi vicini e di qui partire per valutare poi la credibilità del FO, la colpevolezza del RA, affermata riformando l'assoluzione di prime cure, ed il coinvolgimento di
LE LU nell'affare LE, che pure ha affermato in dibattimento di non conoscere l'imputato, fornendo nel contempo ampia e e convincente giustificazione di qualche beneficio economico riconosciuto in favore dei Papali, clienti per lui molto importanti;
Quarto motivo: mancanza di motivazione in relazione a due particolari argomentazioni difensive da ritenersi decisive ai fini della tenuta logica dell'ipotesi accusatoria.
Al riguardo la difesa ricorrente lamenta che: la Corte non ha riscontrato, anzi ha del tutto ignorato, due argomenti logici illustrati dalla difesa e da ritenersi di indiscutibile peso logico;
con il primo si è sottolineato l'assurdo di una estorsione generalizzata non affidata al comodo parassitismo delle tangenti ovvero all'illecita acquisizione di esercizi commerciali, bensì ad un investimento economico oneroso ed al lavoro pesante del giovane
LE TR;
col secondo è stato difensivamente posto in evidenza che l'attività dei LE è cessato nell'ottobre 2003 e che la chiusura è stata determinata dagli insoluti dei panifici che si assumono sottoposti ad estorsione, di guisa che si avrebbe la singolare ipotesi di estorsori che non riescono a riscuotere neppure quanto dovuto per la cessione della farina.
Quinto motivo: violazione di legge in relazione al falso nummario imputato a LE LF e TR Deduce su tale capo della sentenza il difensore ricorrente che la riconosciuta inesistenza di qualsiasi banconota falsificata esclude la prova delle condotte contestate, peraltro non finalizzate alla falsificazione, bensì all'immissione dei falsi sul mercato. Sesto motivo: inesistenza del calcolo della pena inflitta
Osserva al riguardo il ricorrente che Corte territoriale non ha indicato la pena base dalla quale ha poi dedotto i vari passaggi per pervenire infine alla determinazione della pena concretamente inflitta agli imputati ricorrenti e che la violazione sarebbe particolarmente evidente per LE TR, al quale il giudice di secondo grado ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
2.2 FO TO: motivo unico: omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, deducibile altresì dal travisamento del fatto e della prova.
Deduce il difensore del ricorrente a sostegno delle sue censure: la sentenza di secondo grado ha ignorato, in alcuni passaggi in
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modo assoluto, molti degli argomenti difensivi illustrati nell'interesse del FO;
le condanne inflitte in relazione all'estorsione ai danni del panificio
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di IS RA si sono fondate probatoriamente sulle dichiarazioni di FO TO captate all'interno del deposito di farina della ditta LE TR;
è stato osservato in sede di appello, richiamando espressamente le intercettazioni interessate, che il FO si riferiva, con le frasi intercettate, al danneggiamento del negozio Erredue di Ottaviano
Raffaellina, per il quale già il Tribunale mandò assolti gli imputati coinvolti nel presente processo perché nel frattempo scoperti e condannati quei colpevoli;
su tale premessa si appalesa illogica e non valutata nella motivazione impugnata tale profilo di illogicità, la condanna per il danneggiamento del forno IS, che pure si fonda sulle stesse dichiarazioni del FO, già smentite ed inutilmente utilizzate per il danneggiamento Erredue;
al FO le sentenze di merito fanno dire ciò che non ha detto e soprattutto riferiscono il suo dire al negozio IS;
a sostegno della tesi difensiva la difesa del ricorrente riporta stralci delle intercettazioni n. 407 del 2.1.2003 e 411 del 3.1.2003, per osservare che le serrande richiamate nella prima, ben possono essere quelle del LE ove FO lavorava, mentre nella seconda, in cui dialoga con MA AT, parla del danneggiamento Erredue senza riferire di serrande di sorta;
la credibilità del FO inoltre è minata dalla cronicità e dalla abitualità della sua ubriachezza, come dimostrato dalle false accuse -
a IE Giovanni e RA SQ, assolti per questo dal
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danneggiamento Erredue;
inspiegabilmente però il RA è stato condannato in sede di
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appello per il danneggiamento IS senza una parola di motivazione sulla differenza tra i due danneggiamenti, contraddizione rilevata in sede di motivi di appello ed ignorata anche dalla Corte distrettuale.
2.3 RA SQ
Motivo unico: difetto di motivazione e non specificate, nella premessa, violazioni della legge penale e processuale
Lamenta in particolare il difensore istante: il RA è stato assolto dal giudice di prime cure con una
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motivazione precisa, fondata su un alibi ritenuto processualmente solido perché confermato da plurime dichiarazioni testimoniali, tutte convergenti nell'affermare che il RA, sottoposto a detenzione domiciliare, alla mezzanotte del 31.12.2006 si trovava in casa della nonna a festeggiare, che non abbandonò detta casa e che, infine, se l'avesse fatto, la circostanza non sarebbe sfuggita ai presenti;
viceversa, la motivazione di secondo grado ha fondato la riforma
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dell'assoluzione ed il giudizio di condanna sul rilievo della debolezza dell'alibi perché proveniente da parenti e perché non riscontrato;
la motivazione del ribaltamento del giudizio contrasta con i principi di questa Corte in tema di motivazione di una decisione del giudice dell'impugnazione contraria a quella del giudice di prime cure
2.4 MA AT
Motivo unico: difetto di motivazione e violazioni della legge penale e processuale (artt. 416-bis c.p. e 192 c.p.p.) in riferimento alla partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo a) della rubrica
Argomenta ad illustrazione della censura il difensore ricorrente: la sentenza di secondo grado motiva in ordine alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p., ma nulla dice sui singoli partecipanti e di come e perché risulti provato il loro coinvolgimento;
l'omissione appare particolarmente grave per il ricorrente MA, incensurato, senza carichi pendenti e semplice dipendente oltre che cognato di uno dei LE;
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il giudice di prime cure aveva fondato il giudizio di colpevolezza sul punto richiamando tre acquisizioni processuali: 1. l'intercettazione n. 6 del 14.3.2003 in cui l'imputato, commentando la presenza di un certo "Boninsegna" afferma "speriamo che si levano di mezzo! Come gli AS, là fuori", da qui desumendosi una condivisione da parte dell'imputato circa "le sorti, le speranze ed i timori" del sodalizio;
2. l'intercettazione n. 411 del 3.1.2003, dalla quale si evince la sua presenza mentre il FO parla dell'attentato al negozio "Franfornaio";
3. la redazione insieme a D'AU IO della schedatura ideata per controllare gli acquisti dei fornai, ritenuto "momento centrale dello sviluppo della vita dell'associazione";
è stato prospettato con i motivi di appello che i tre elementi indiziari
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non erano né gravi, né precisi, né concordanti;
la frase di cui al punto uno, se valutata di rilievo probatorio, nella
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sua unicità, genericità ed episodicità comporterebbe un ampliamento del penalmente rilevante al di là di ogni ragionevolezza giuridica ed ordinamentale;
l'ascolto di cui al punto due, reso possibile perché presente il FO
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nello stesso luogo di lavoro dell'imputato, è stato passivo, senza adesione emotiva di nessun tipo;
la redazione dell'elenco è di per sé priva di qualsiasi rilevanza penale per il suo indubbio significato aziendale di verifica dell'andamento delle vendite, redazione per la quale già altro "redattore", il coimputato D'AU, è stato assolto dall'imputazione associativa (con ciò ponendo una palese questione di logicità)
l'elenco ha assunto importanza in una prospettiva penalistica
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soltanto quando, successivamente a detta redazione, taluno dei coimputati ha visitato i vari clienti per imporre, in modi più o meno leciti, l'acquisto di quantità superiori;
tutto ciò, elementi a carico e deduzioni difensive, non risultano richiamati dal giudice di secondo grado, che in relazione alle doglianza in appello ha omesso qualsivoglia argomentazione motiva.
2.5 D'AU IO: motivo unico: violazione dell'art. 453 nn. 3 e 4 c.p. e difetto di motivazione sul punto Deduce a sostegno della censura il difensore dell'imputato: l'estrema lapidarietà della motivazione posta a sostegno della
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conferma della condanna dell'imputato per la contestazione relativa al falso nummario (poche righe a pag. 36); in queste poche righe di motivazione si richiamano significative intercettazioni ambientali, che la difesa ripropone per inferirne, al contrario, l'assoluta estraneità dell'imputato a condotte penalmente rilevanti ai sensi della norma incriminatrice;
nella intercettazione m. 207 è palese l'invito insistito di altri coimputati a prendere qualche banconota falsificata per godere il frutto del suo utilizzo e l'atteggiamento dell'imputato che a ciò si sottrae;
l'aver verificato la qualità di una banconota per una curiosità deducibile dal tenore della conversazione captata non può avere rilevanza e comprova anzi l'estraneità dell'imputato ad ogni fase anteriore a quella;
non v'è motivazione in sentenza sul dolo specifico richiesto dalla
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norma per la sua applicazione al caso concreto e questo sia con riferimento alla messa in circolazione, mai verificatasi, sia alla detenzione per porre in circolazione, anch'essa non provata nello specifico;
come già rilevato dagli stessi giudici di merito in relazione ad altri
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momenti e ad altre decisioni processuali, l'imputato era il ragioniere aziendale e la sua presenza su quei luoghi così come suoi coinvolgimenti in conversazioni che nei luoghi di lavoro si andavano svolgendo, in particolare quelle tra i suoi datori di lavoro, non poteva essere impedito, non implicando ciò peraltro, alcun suo coinvolgimento delittuoso, come dai giudici affermato per tutte le altre imputazioni, oltre le quali è residuata quest'ultima.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di LE LF, LE LU e
LE TR, articolato attraverso la illustrazione di sei motivi di impugnazione, è infondato.
3.1 Il primo motivo di doglianza articola censure del tutto generiche dappoichè non precisate le acquisizioni probatorie operate in violazione di legge e quali di queste poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, posto che la sentenza di prime cure, ritualmente richiamata da quella di secondo grado, articola motivati richiami istruttori, soprattutto di natura intercettiva, da essi logicamente deducendo una conclusione. Se illogiche siffatte deduzioni ciò andava specificamente dedotto, se illegittimi i presupposti probatori utilizzati per il sillogismo decisorio, ciò andava del pari specificamente dedotto e partitamente indicato.
Va pertanto ribadito che, in tema di ricorso per Cassazione, è inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta (Cass., Sez. VI, 16/01/2002, n.
10373).
Né processualmente esaustivo può, del pari, ritenersi il richiamo ai motivi di appello dell'avv. Cozzolino, rispetto ai quali v'è, per un verso, un profilo di insufficienza del ricorso (sotto il profilo dell'autosufficienza dell'impugnazione) e, per altro verso, un profilo di genericità riferito al richiamo per relationem, volto a trasformare il giudice di legittimità in giudice di appello e poi nuovamente, in assenza di qualsivoglia precisa indicazione della parte interessata, in giudice restituito alle funzioni proprie di cassazione.
E' noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360,
n. 5, c.p.c. dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. I,
22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. I, 29/11/2007, n. 47499; Cass.,
Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. I (Ord.),
18/05/2006, n. 20344).
3.2 Altresì generico, almeno in parte ed infondato si appalesa il secondo motivo di impugnazione dei ricorrenti LE. Osserva infatti la Corte che anche con tale doglianza la difesa impugnante ricorre ad affermazioni di principio genericamente riferite alle acquisizioni dibattimentali, ad una pretesa errata
B valutazioni del quadro indiziario rinveniente dalle intercettazioni ambientali ed alla valorizzazione di alcune delle captazioni rispetto a quelle, assai più numerose ad avviso della difesa, per nulla considerate.
Nulla di specifico oltre ciò.
Va peraltro, doverosamente annotato, in contrario a quanto difensivamente sostenuto, che le intercettazioni ambientali ben possono assumere dignità di prova piena del fatto da provare allorché questo (il fatto appunto) risulti direttamente rappresentato dall'intercettazione, circostanza questa ricorrente nel presente processo con riferimento alle captazioni ambientali relative ad alcune dichiarazioni del coimputato FO sull'attentato all'esercizio commerciale dell'estorto IS.
3.3 Il terzo motivo di censura è infondato dappoichè volto ad una interpretazione logica alternativa a quella motivatamente espressa dai giudici di merito.
Le assoluzioni richiamate dal difensore a riprova che non l'intero mercato della farina subiva il controllo dei ricorrenti, bensì soltanto la metà, nulla toglie di decisivo rispetto alla contestazione processuale, che mantiene integra la sua grave valenza accusatoria anche se riferita alla metà del mercato di Ercolano, mentre la individuazione dei colpevoli, diversi dagli attuali imputati, dell'attentato all'esercizio commerciale Erre-due, di certo non elimina fenomenicamente che altro attentato pressochè in contemporanea vi fu, che esso riguardò un cliente dei LE, da costoro accusato di aver diminuito gli ordinativi di farina e da costoro visitato pochi giorni prima per siffatta ragione, secondo ricostruzione logica ed in fatto offerta dai giudici di merito, che al riguardo richiamano, altresì, l'intercettazione ambientale del coimputato FO, autoaccusatosi dell'attentato (pag. 19 sentenza di primo grado). 3.4 Infondato va altresì considerato il quarto motivo di impugnazione, dappoichè le due deduzioni logiche delle quali si lamenta difensivamente la preterizione integrano argomentazioni in fatto che non andavano necessariamente delibati in motivazione sia perché non decisivi per escludere fatti e responsabilità di causa, sia perché, comunque, implicitamente esclusi nella loro concretezza logica dalle opzioni motivatamente accreditate dai giudici territoriali. In sede di legittimità, infatti, secondo costante insegnamento di questa Corte, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass.,, Sez. II, 19/05/2004, n.29434).
3.5 Ancora non condivisibile si appalesa la tesi giuridica esposta a sostegno del quinto motivo di censura, dappoichè il mancato ritrovamento e la mancata acquisizione di esemplari contraffatti non
è decisivo né ai fini probatori, né per la legittimità della contestazione del reato di cui all'art. 453 c.p.. Nel caso di specie, infatti, la prova del reato è stata logicamente dedotta dai giudici di merito dalle intercettazioni nn. 256, 208 e 236 del 6.11 e 12.11.2002, nel corso delle quali gli imputati parlano in termini del tutto chiari delle banconote contraffatte detenute e del modo migliore e più efficace di utilizzarle. In presenza di una prova siffatta, palese si manifesta l'irrilevanza della mancata acquisizione delle banconote contraffatte, irrilevanza che, se non affermata, porterebbe ad una illegittima limitazione della capacità probatoria delle intercettazioni acquisite (eppertanto delle regole generali in materia probatoria) e ad una altrettanto illegittima limitazione della responsabilità penale degli imputati (che se non provata con la materiale apprensione della moneta contraffatta non verrebbe riconosciuta anche in costanza di un certo, ancorchè distinto e diverso, quadro probatorio).
3.6 Infondato, infine, reputa il Collegio il sesto ed ultimo motivo di censura illustrato dalla difesa dei ricorrenti LE.
Non può negarsi sul punto una riprovevole omissione da parte del giudice di secondo grado, che avrebbe dovuto puntualmente indicare la pena base considerata di giustizia in relazione al reato più grave tra quelli contestati, (quello di cui all'art. 416-bis c.p.) per poi indicare gli aumenti relativi alla riconosciuta continuazione e le riduzioni per le attenuanti là dove riconosciute. Cionondimeno non può nella fattispecie rilevarsi un decisivo profilo di illegittimità nella determinazione della pena dappoichè, comunque, la Corte territoriale ha mantenuto le sanzioni inflitte sostanzialmente vicine al minimo edittale previsto per il reato più grave, ipotesi questa nella quale, secondo lezione ermeneutica di questa Corte, non v'è necessità di specifica indicazione. Non solo;
in tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista né richiesta dalla legge;
sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere (Cass., Sez. III, 17/09/2004, n. 47420, ed anche Cass., Sez. Un., 26.3.2009, 25956 in fattispecie alla presente riferibile quanto ai principi ivi affermati). Né decisivo appare in contrario il rilievo che la sazione impugnata, in quanto assorbente in un unico dato numerico delle necessarie indicazioni di pena relative ai vari reati posti in continuazione di quello più grave, risulterebbe ineseguibile, dappoichè potrà legittimamente colmare le esposte lacune il giudice dell'esecuzione, al quale la legge rimette in queste evenienze il potere di interpretare il giudicato al fine di eseguirlo in coerenza con le regole dell'ordinamento.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di FO TO è infondato. La doglianza si incentra, infatti, su argomentazioni di merito volte ad accreditare una diversa interpretazione logica delle risultanze dibattimentali ed, in particolare, delle intercettazioni ambientali nelle quali, secondo i giudici di merito, il ricorrente si sarebbe autoaccusato dell'attentato ai danni del panificio di IS RA (pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata che richiama le pag. 38 e 39 della sentenza di prime cure, entrambe riferite alle intercettazioni nn. 407 del 2.1.2003 e n. 411 del 3.1.2003).
In contrario, giudizi in fatto, pertanto inammissibili in questa sede,
P sono quelli che assumono la non credibilità del FO perché dedito all'alcol, quelli secondo cui le intercettazioni di cui innanzi ben possono riferirsi al negozio Erre-due e non a quello vicino del IS, e quelli per i quali le serrande delle quali parla l'imputato non sarebbero le serrande del forno del IS bensì quelle dei locali dei LE.
5. Va invece accolto il ricorso proposto nell'interesse di RA
SQ. Ritiene questa Corte insufficientemente motivata la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte distrettuale, posto che essa segna un radicale mutamento del giudizio di non colpevolezza espresso dai giudici di prime cure.
E' noto infatti come a più riprese questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, anche nella sua più autorevole composizione, che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima (Cass., Sez.
Unite, 12/07/2005, n. 33748, rv. 231679; Cass., Sez. V, 05/05/2008,
n. 35762; Cass., Sez. VI, 20/04/2005, n. 6221; Cass., Sez. IV,
29/11/2004, n. 7630).
Nel caso di specie (pag 34 sentenza di II gr.) la Corte distrettuale ha motivato la sua decisione di colpevolezza screditando l'alibi fornito dall'imputato e motivatamente assunto dal giudice di prime cure come decisivo per l'assoluzione del medesimo. Tale differente valutazione della prova è stata sostenuta con l'argomento che l'alibi dell'imputato risulterebbe fornito da parenti in assenza di riscontri esterni e con l'argomento logico che l'imputato aveva la possibilità di lasciare la casa della nonna, poco distante (dieci minuti a piedi secondo la Corte di merito) dal forno del IS, per i pochi minuti necessari all'attentato.
Rispetto, pertanto, alla rigorosa motivazione di prime cure il giudice di secondo grado ignora la circostanza che l'imputato non avrebbe potuto, senza essere visto, abbandonare l'abitazione della nonna ove si stava festeggiando l'inizio del nuovo anno, richiede irritualmente riscontri ad una prova di per sé autosufficiente, esprime un immotivato giudizio di disfavore verso le dichiarazioni sull'alibi resa dai parenti senza nulla argomentare in ordine a siffatti rilievi al fine di corroborarne la forza motivazionale, necessaria, come detto, in costanza di una adeguata motivazione di segno contrario posta a sostegno di un giudizio assolutorio. Di qui la necessità di annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado che dovrà, se certo della colpevolezza del RA, dimostrare specificamente, con convincente motivazione, l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti illustrati dalla sentenza di primo grado a sostegno della decisione assolutoria che si intende riformare e le ragioni per le quali si ritiene di diversamente valutare le acquisizioni probatorie favorevoli all'imputato.
6. Altresì fondato giudica la Corte l'impugnazione proposta nell'interesse di MA AT.
Ed invero lamenta il ricorrente di essere stato condannato perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416-bis c.p. in assenza di prove a carico e di aver sottoposto al giudice dell'appello critiche argomentate alla sentenza di prime cure che aveva individuato un quadro indiziario a sostegno della condanna nella intercettazione n. 6 del 14.3.2003, nella intercettazione n. 411 del 3.1.2003 e nella redazione dal medesimo curata, insieme a D'AU IO
(assolto però dalla medesima imputazione, annotava la difesa ricorrente) della lista dei clienti dei quali occorreva controllare l'entità degli acquisiti di farina.
Alle argomentate censure di merito la Corte distrettuale ha omesso di dare una sia pur sintetica risposta, di guisa che è doveroso registrate sul punto un difetto assoluto della motivazione della impugnata condanna, rilevabile sia a mente dell'art. 606 co. 1 lett,
e), sia a mente dell'art. 606 co. 1 lett. b), dappoichè in violazione di legge la formulazione di un giudizio in sede giurisdizionale non sorretto da una riconoscibile argomentazione motiva (125 co. 3
c.p.p.). La sentenza va pertanto cassata per nuovo giudizio sul punto.
8. Il ricorso proposto, infine, nell'interesse di D'AM IO è infondato. Ed invero, dal combinato delle motivazioni illustrate dalla sentenza di prime cure (in particolare le pagg. 48 e 49) nonché da quelle di cui alla sentenza impugnata (pag. 36) emerge una ricostruzione dei fatti penalmente rilevante ai sensi degli artt. 110 e 453 c.p. del tutto logica rispetto alle acquisizioni probatorie utilizzate ed in particolare l'intercettazione n. 207 (II del 67.11.2002) e quella n. 236 (II 299 del 12.11.2002) nella quale il ricorrente "riferisce di aver cambiato i 50 euro", così la sentenza di primo grado.
Orbene, alla interpretazione comunque coerente data dai giudici di merito alle intercettazioni ambientali richiamate, la difesa ricorrente ne oppone una diversa, proponendo una ricostruzione della vicenda in termini contrari a quella accreditata dalle sentenze impugnate.
Giova qui ribadire, pertanto, che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui poi la conseguenza che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02, Schiavone;
Cass., 6.05.03 Curcillo).
P. T. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA AT relativamente al reato a lui ascritto al capo A) di imputazione, nonché nei confronti di RA SQ relativamente ai reati a lui ascritti ai capi H), I), K rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2009
Il cons. est. Il Presidente
Есложе Muit DEPOSITATA
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26 GEN. 2010