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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1563 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 08/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], e elettivamente domiciliata in Teramo, alla
Via Vittorio Veneto, n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Licursi, (C.F.:
-pec: , dalla quale è CodiceFiscale_2 Email_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra di PI (TE), in Parte_1 data 06.09.2022, subiva l'infortunio descritto in narrativa con le modalità ivi esposte;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra a causa Parte_3 del predetto infortunio e dalla data in cui si è verificato, ha subito una menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 32%, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000;
3) in subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra PI Parte_3
(TE), a causa del predetto infortunio e dalla data in cui si è verificato, ha subito una menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 16%, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000;
4) conseguentemente, condannare l' Sede Provinciale di Teramo, in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, Sig.ra
PI (TE), la rendita da inabilità permanente prevista dal D.Lgs. Parte_3
38/2000, con la decorrenza e gli accessori di legge;
5) condannare sempre e comunque l Sede Provinciale di Teramo, in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del difensore, il quale di dichiara antistatario.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442
c.p.c. depositato in data 02.06.2024, , conveniva in giudizio Parte_3
l' , chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella CP_1
misura non inferiore del 32% o comunque non inferiore al 16% preteso, per le lesioni sofferte a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 06.09.2022, giusta pratica di infortunio n.519331662, e riconosciuto dall'Istituto assicurativo nella misura del 11% , con unifica di precedente accertata tecnopatia- esiti di lesione del gemello mediale gamba sx-(n. 504126332), in sede di opposizione.
1.2. Si è costituito l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, ritenendo congrua la
[...]
rivalutazione effettuata, come rappresentato nella relazione del fiduciario Dott. Per_2
1.3. Alla luce della difesa dell' , che non ha contestato la natura infortunistica CP_1 dell'incidente occorso, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025 per discussione.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le parti hanno depositato le rispettive note di udienza, insistendo nelle conclusioni e istanze rassegnate.
2. La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico nella misura del 32% e comunque non inferiore al 16%, preteso per i postumi invalidanti da infortunio occorso in data 06.09.2022, ma valutato dall' nella CP_1 misura complessiva del 11%, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla vigente normativa.
Dagli atti di causa risulta che l'assicurata , dipendente Parte_1
della ditta Sapori Veri s.r.l., corrente in Notaresco (TE), alla C.da Pianura Vomano – Zona
Industriale, con la qualifica di operaia, in data 06.09.2022, durante l'orario di lavoro subiva un infortunio (circostanza non contestata) e le veniva diagnosticata presso il P.S.dell'O.C. di Atri una “frattura composta del capitello radiale gomito dx e trauma contusivo ginocchio sx”.
In seguito alla rimozione del gesso, manifestando “ipostenia e ipomobilità dell'arto superiore dx con limitazione notevole dell'articolazione del gomito e delle dita della mano dx”, effettuava un elettromiografia in data 22 ottobre 2022, all'esito della quale venivano riscontrate “lesioni neuro prassica del nervo radiale dx in sede prossimale interessando sia il ramo superficiale che profondo e neuropatia del nervo mediano dx al tunnel carpale di grado moderato” e si sottoponeva, senza miglioramenti per il recupero della funzionalità dell'arto, a cicli di FKT.
In data 12.01.2023 l' comunicava all'interessata il prospetto della liquidazione CP_1 delle indennità e rimborso spese concernenti la pratica d'infortunio, riconoscendo postumi invalidanti nella misura del 5%, con un danno complessivo pari al 6% per preesistenza lavorativa ed avverso tale valutazione la ricorrente presentava opposizione.
In data 27.09.2023, veniva eseguita una ulteriore elettromiografia presso la sede dalla quale si evidenziava una “neuropatia motoria del nervo radiale al Controparte_3
gomito dx di entità moderata e sensitiva di entità lieve, con evidente ritardo di conduzione a carico del sotto gomito dx del nervo ulnare dx e netta riduzione di reclutamento nei muscoli di pertinenza ulnare dx.”.
Successivamente, in data 03.11.2023, la lavoratrice si sottoponeva ad una visita psichiatrica che rilevava “un disturbo post-traumatico da stress con insonnia fenomeni di flash-back relativi all'intervento subito, tachicardia e lieve calo ponderale”.
3 L'opposizione si concludeva con il riconoscimento da parte dell'Istituto assicurativo di un danno accertato nella misura del 10% per un complessivo danno biologico riconosciuto dell' 11% in unifica con precedente infortunio.
Al fine di verificare il danno biologico subito da , sulla Parte_3 base di quanto previsto nella “tabella delle menomazioni” di cui al D.M. 12.07.2000, è stata nominata CTU dott.ssa la quale, dopo un'approfondita disamina del caso di Persona_3
specie, dopo aver analizzato la documentazione sanitaria in atti e visitato la perizianda in data
20.11.2024, è pervenuta alla seguente conclusione: “Dalla dinamica dell'infortunio, oggetto della trattazione, risulta evidente il nesso di causalità tra l'evento traumatico occorso alla sig.ra e il danno che si è manifestato. Infatti, è inoppugnabile il nesso tra il trauma Parte_1 occorso e il danno all'apparato muscolo scheletrico riportato. Non risultano pregressi traumi
a carico dell'arto superiore dx. Si può pertanto affermare che tutti i danni a carico dell'arto superiore dx sono la conseguenza dell'evento infortunistico del 6 settembre 2022. Il calcolo del danno biologico, basato sulle voci del D.L. del 38/2000, tiene conto della limitazione funzionale derivante dall'evento infortunistico calcolando la percentuale di mobilità residua rispetto al blocco articolare completo. Pertanto, la valutazione del danno complessivo di menomazione è pari al trentadue (32%), e, questo si evince dalla Tabella delle menomazioni del D.L. N. 38/2000 applicando il calcolo riduzionistico (formula di BALTHAZARD), La decorrenza risale alla presentazione della domanda amministrativa del Patronato ENASCO”, esplicitando la seguente tabella riassuntiva del danno:
“TRAUMA PER ESITI DI FRATTURA CAPITELLO RADIALE;
Parte_4
VALUTAZIONE 4% VOCE 234 DEL D.M. 12.07.2000.
TRAUMA DX PER ESITI DI LESIONE DEL NERVO MEDIANO CON Pt_4
LESIONE NEUROAPRASSICA MODERATA;
VALUTAZIONE 12% VOCE 162 DEL D.M.
12.07.2000.
TRAUMA DX ESITI DI LESIONE DEL NERVO ULNARE DI ENTITA' LIEVE;
Pt_4
VALUTAZIONE 5% VOCE 164 DEL D.M. DEL 12.07.2000.
CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLA FLESSO- Parte_5
ESTENSIONE DI TUTTE LE DITA DELLA DX, VALUTAZIONE 10% VOCE DA Pt_5
261-266 DEL D.M. DEL 12.07.2000.
DISTURBO SOGGETTIVO POST TRAUMATICO CON DISTURBI DEL RITMO SONNO
VEGLIA, TACHICARDIA, RISVEGLI IMPROVVISI CON FLASH-BACK; VALUTAZIONE
DEL 6% VOCE 181 DEL D.M. 12.07.2000.
4 LA DECORRENZA RISALE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA INOLTRATA DAL PATRONATO EPAS.”
Nel termine all'uopo assegnato alle parti, non risultano presentate osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione,
Alla luce della esaustività delle risposte, la domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
In definitiva sintesi, deve riconoscersi che alla data della domanda della domanda amministrativa, l'infortunio occorso alla ricorrente in data 06.09.2022 ha determinato una invalidità nella misura complessiva del 32%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni di CP_1 cui all'art.13 D. Lgs. 23.02.2000 n°38, commisurate all'accertato grado di inabilità del 32 % dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Alla luce, poi, della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91, spettano alla parte ricorrente gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' , liquidate secondo i criteri di cui al DM CP_1
n. 147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1563/2024, contrariis reiectis, così provvede:
• in accoglimento della domanda, dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 06.09.2022 ha subito una menomazione dell'integrità psico fisica (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva del 32 % dalla domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 prestazioni di cui all'art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurate all'accertato
5 grado di inabilità del 32% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, nella CP_1 misura di € 2.700, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., nella misura già CP_1
liquidate con decreto separato.
Teramo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 08/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], e elettivamente domiciliata in Teramo, alla
Via Vittorio Veneto, n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Licursi, (C.F.:
-pec: , dalla quale è CodiceFiscale_2 Email_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra di PI (TE), in Parte_1 data 06.09.2022, subiva l'infortunio descritto in narrativa con le modalità ivi esposte;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra a causa Parte_3 del predetto infortunio e dalla data in cui si è verificato, ha subito una menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 32%, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000;
3) in subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra PI Parte_3
(TE), a causa del predetto infortunio e dalla data in cui si è verificato, ha subito una menomazione conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 16%, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000;
4) conseguentemente, condannare l' Sede Provinciale di Teramo, in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, Sig.ra
PI (TE), la rendita da inabilità permanente prevista dal D.Lgs. Parte_3
38/2000, con la decorrenza e gli accessori di legge;
5) condannare sempre e comunque l Sede Provinciale di Teramo, in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del difensore, il quale di dichiara antistatario.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442
c.p.c. depositato in data 02.06.2024, , conveniva in giudizio Parte_3
l' , chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella CP_1
misura non inferiore del 32% o comunque non inferiore al 16% preteso, per le lesioni sofferte a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 06.09.2022, giusta pratica di infortunio n.519331662, e riconosciuto dall'Istituto assicurativo nella misura del 11% , con unifica di precedente accertata tecnopatia- esiti di lesione del gemello mediale gamba sx-(n. 504126332), in sede di opposizione.
1.2. Si è costituito l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, ritenendo congrua la
[...]
rivalutazione effettuata, come rappresentato nella relazione del fiduciario Dott. Per_2
1.3. Alla luce della difesa dell' , che non ha contestato la natura infortunistica CP_1 dell'incidente occorso, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025 per discussione.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le parti hanno depositato le rispettive note di udienza, insistendo nelle conclusioni e istanze rassegnate.
2. La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico nella misura del 32% e comunque non inferiore al 16%, preteso per i postumi invalidanti da infortunio occorso in data 06.09.2022, ma valutato dall' nella CP_1 misura complessiva del 11%, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla vigente normativa.
Dagli atti di causa risulta che l'assicurata , dipendente Parte_1
della ditta Sapori Veri s.r.l., corrente in Notaresco (TE), alla C.da Pianura Vomano – Zona
Industriale, con la qualifica di operaia, in data 06.09.2022, durante l'orario di lavoro subiva un infortunio (circostanza non contestata) e le veniva diagnosticata presso il P.S.dell'O.C. di Atri una “frattura composta del capitello radiale gomito dx e trauma contusivo ginocchio sx”.
In seguito alla rimozione del gesso, manifestando “ipostenia e ipomobilità dell'arto superiore dx con limitazione notevole dell'articolazione del gomito e delle dita della mano dx”, effettuava un elettromiografia in data 22 ottobre 2022, all'esito della quale venivano riscontrate “lesioni neuro prassica del nervo radiale dx in sede prossimale interessando sia il ramo superficiale che profondo e neuropatia del nervo mediano dx al tunnel carpale di grado moderato” e si sottoponeva, senza miglioramenti per il recupero della funzionalità dell'arto, a cicli di FKT.
In data 12.01.2023 l' comunicava all'interessata il prospetto della liquidazione CP_1 delle indennità e rimborso spese concernenti la pratica d'infortunio, riconoscendo postumi invalidanti nella misura del 5%, con un danno complessivo pari al 6% per preesistenza lavorativa ed avverso tale valutazione la ricorrente presentava opposizione.
In data 27.09.2023, veniva eseguita una ulteriore elettromiografia presso la sede dalla quale si evidenziava una “neuropatia motoria del nervo radiale al Controparte_3
gomito dx di entità moderata e sensitiva di entità lieve, con evidente ritardo di conduzione a carico del sotto gomito dx del nervo ulnare dx e netta riduzione di reclutamento nei muscoli di pertinenza ulnare dx.”.
Successivamente, in data 03.11.2023, la lavoratrice si sottoponeva ad una visita psichiatrica che rilevava “un disturbo post-traumatico da stress con insonnia fenomeni di flash-back relativi all'intervento subito, tachicardia e lieve calo ponderale”.
3 L'opposizione si concludeva con il riconoscimento da parte dell'Istituto assicurativo di un danno accertato nella misura del 10% per un complessivo danno biologico riconosciuto dell' 11% in unifica con precedente infortunio.
Al fine di verificare il danno biologico subito da , sulla Parte_3 base di quanto previsto nella “tabella delle menomazioni” di cui al D.M. 12.07.2000, è stata nominata CTU dott.ssa la quale, dopo un'approfondita disamina del caso di Persona_3
specie, dopo aver analizzato la documentazione sanitaria in atti e visitato la perizianda in data
20.11.2024, è pervenuta alla seguente conclusione: “Dalla dinamica dell'infortunio, oggetto della trattazione, risulta evidente il nesso di causalità tra l'evento traumatico occorso alla sig.ra e il danno che si è manifestato. Infatti, è inoppugnabile il nesso tra il trauma Parte_1 occorso e il danno all'apparato muscolo scheletrico riportato. Non risultano pregressi traumi
a carico dell'arto superiore dx. Si può pertanto affermare che tutti i danni a carico dell'arto superiore dx sono la conseguenza dell'evento infortunistico del 6 settembre 2022. Il calcolo del danno biologico, basato sulle voci del D.L. del 38/2000, tiene conto della limitazione funzionale derivante dall'evento infortunistico calcolando la percentuale di mobilità residua rispetto al blocco articolare completo. Pertanto, la valutazione del danno complessivo di menomazione è pari al trentadue (32%), e, questo si evince dalla Tabella delle menomazioni del D.L. N. 38/2000 applicando il calcolo riduzionistico (formula di BALTHAZARD), La decorrenza risale alla presentazione della domanda amministrativa del Patronato ENASCO”, esplicitando la seguente tabella riassuntiva del danno:
“TRAUMA PER ESITI DI FRATTURA CAPITELLO RADIALE;
Parte_4
VALUTAZIONE 4% VOCE 234 DEL D.M. 12.07.2000.
TRAUMA DX PER ESITI DI LESIONE DEL NERVO MEDIANO CON Pt_4
LESIONE NEUROAPRASSICA MODERATA;
VALUTAZIONE 12% VOCE 162 DEL D.M.
12.07.2000.
TRAUMA DX ESITI DI LESIONE DEL NERVO ULNARE DI ENTITA' LIEVE;
Pt_4
VALUTAZIONE 5% VOCE 164 DEL D.M. DEL 12.07.2000.
CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLA FLESSO- Parte_5
ESTENSIONE DI TUTTE LE DITA DELLA DX, VALUTAZIONE 10% VOCE DA Pt_5
261-266 DEL D.M. DEL 12.07.2000.
DISTURBO SOGGETTIVO POST TRAUMATICO CON DISTURBI DEL RITMO SONNO
VEGLIA, TACHICARDIA, RISVEGLI IMPROVVISI CON FLASH-BACK; VALUTAZIONE
DEL 6% VOCE 181 DEL D.M. 12.07.2000.
4 LA DECORRENZA RISALE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA INOLTRATA DAL PATRONATO EPAS.”
Nel termine all'uopo assegnato alle parti, non risultano presentate osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione,
Alla luce della esaustività delle risposte, la domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
In definitiva sintesi, deve riconoscersi che alla data della domanda della domanda amministrativa, l'infortunio occorso alla ricorrente in data 06.09.2022 ha determinato una invalidità nella misura complessiva del 32%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni di CP_1 cui all'art.13 D. Lgs. 23.02.2000 n°38, commisurate all'accertato grado di inabilità del 32 % dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Alla luce, poi, della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91, spettano alla parte ricorrente gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' , liquidate secondo i criteri di cui al DM CP_1
n. 147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1563/2024, contrariis reiectis, così provvede:
• in accoglimento della domanda, dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 06.09.2022 ha subito una menomazione dell'integrità psico fisica (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva del 32 % dalla domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 prestazioni di cui all'art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurate all'accertato
5 grado di inabilità del 32% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, nella CP_1 misura di € 2.700, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., nella misura già CP_1
liquidate con decreto separato.
Teramo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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