Art. 8. 1. Il punto 6) dell' articolo 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;".
Nota all' art. 8:
La legge n. 64/1942 reca modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza. Il testo dell'art. 7 della suddetta legge, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7. - Per essere reclutati nel Corpo della (regia) Guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano.
Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;
2) avere compiuto il 18 anno di eta' e non avere oltrepassato il 28.
I militari in congedo del Corpo possono pero' ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del 35 anno di eta', purche' non sia trascorso un anno dalla data del congedo;
3) essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non e' richiesto per le riammissioni di militari del Corpo in congedo, che abbiano superato 28 anni di eta';
4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;
6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;
7) (omissis);
8) ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la (patria) potesta' ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono pero' essere dispensati, con autorizzazione del comando generale della (regia) Guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.
Allorche' l'esercente la (patria) potesta' od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potra' essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del codice civile , da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore".
"6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;".
Nota all' art. 8:
La legge n. 64/1942 reca modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza. Il testo dell'art. 7 della suddetta legge, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7. - Per essere reclutati nel Corpo della (regia) Guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano.
Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;
2) avere compiuto il 18 anno di eta' e non avere oltrepassato il 28.
I militari in congedo del Corpo possono pero' ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del 35 anno di eta', purche' non sia trascorso un anno dalla data del congedo;
3) essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non e' richiesto per le riammissioni di militari del Corpo in congedo, che abbiano superato 28 anni di eta';
4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;
6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;
7) (omissis);
8) ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la (patria) potesta' ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono pero' essere dispensati, con autorizzazione del comando generale della (regia) Guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.
Allorche' l'esercente la (patria) potesta' od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potra' essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del codice civile , da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore".