Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/02/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01452/2025REG.PROV.COLL.
N. 09014/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9014 del 2022, proposto da:
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda agricola Mario Basso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1421/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda agricola Mario Basso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti appellanti, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EA e Ader hanno appellato la sentenza n. 1421/2022, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso dell’azienda agricola Mario Basso, annullando per l’effetto: i ) il provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Treviso n. 11384202200002819/001, avente ad oggetto “ Atto di pignoramento dei crediti verso terzi ”, relativo al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 11320210008792378000, inerente alle imputazioni di prelievo per le annate 2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007; ii ) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente e, in particolare, l’atto di iscrizione a ruolo, il ruolo indicato nella cartella presupposta e la cartella esattoriale n. 11320210008792378000.
2. Il Giudice di primo grado ha evidenziato come questo Consiglio, con la sentenza n. 795/2020, avesse annullato l’intimazione di prelievo relativa all’annata 2003/2004, e come l’annullamento – seppur parziale – avesse comportato la caducazione dell’intera cartella e della successiva intimazione di pagamento anche per le “ annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 ”, non potendosi provvedere ad una mera rimodulazione dell’importo iscritto.
3. L’EA ha interposto ricorso in appello, affidato a due motivi, che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio l’Azienda agricola Mario SI deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo i motivi assorbiti dal Giudice di primo grado.
4. Con ordinanza n. 104/2023 questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare - articolata dalle IE in via incidentale - per carenza del periculum in mora . In vista dell’udienza pubblica del 6.2.2025 EA e Ader hanno depositato memoria conclusionale. All’udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Entrando in medias res si osserva che, con il primo motivo, le IE appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione della previsione di cui all’art. 60 c.p.a. in quanto: i ) il T.A.R. aveva definito il giudizio all’esito dell’udienza del 7.9.2022 (fissata per la disamina della domanda cautelare), nonostante il ricorso fosse stato notificato solo in data 7.7.2022; ii ) tra la data della notificazione del ricorso e la data della definizione del giudizio di primo grado erano decorsi soltanto trentuno giorni, tenendo conto della sospensione feriale dei termini; iii ) il modus procedendi del T.A.R. aveva leso il diritto di difesa di EA, non consentendo alla stessa di spiegare le proprie difese e di produrre la documentazione relativa alla causa, tenendo conto anche del numero notevole di controversie sulla materia; iv ) l’orientamento di questo Consiglio (che ritiene valida la sentenza ex art. 60 c.p.a. emessa anche nella pendenza del termine per la costituzione in giudizio) non poteva trovare applicazione nel caso di specie tenendo conto del tempo davvero esiguo intercorso tra la notificazione del ricorso e l’adozione della sentenza.
5.1. Il motivo è infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio: i ) “ l’appello può essere definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., anche se non sono decorsi i termini per la costituzione delle parti, in quanto l'osservanza della garanzia del contraddittorio qui risulta assicurata dalla rituale notifica del ricorso e dal rispetto del termine dei venti giorni, per la discussione sull'istanza cautelare dall'ultima notifica, concesso ai fini della costituzione delle parti intimate ”; ii ) “ l’esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è infatti rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti per cui, ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione degli appellati ”; iii ) “ il contraddittorio deve infatti ritenersi rispettato allorché sono presi a parametro di raffronto i termini del giudizio cautelare, che come tale, può sempre essere convertito in giudizio di merito, e non già quelli di quest’ultimo ” ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 2755; Id., Sez. IV, 21 novembre 2012, n. 5904; Consiglio di Stato, Sez IV, 27 giugno 2011 n. 3836; Id., Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5658; Id., Sez. V, 27 giugno 2012 n. 3777; Id., Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 506).
5.2. Tale orientamento giurisprudenziale deve trovare applicazione al caso di specie, non rinvenendosi i diversi presupposti a fondamento della statuizione espressa, ex aliis , dalla sentenza n. 8345/2022 di questo Consiglio, che ha riguardato, invece, l’ipotesi di incompletezza dell’istruttoria per non aver consentito all’Amministrazione di produrre la documentazione a riprova dell’interruzione della prescrizione. La decisione assunta in primo grado ha, invece, individuato il proprio motivo portante nella caducazione della cartella, e si è, quindi, incentrata su un vizio proprio della stessa, per la cui disamina non era necessario attendere la costituzione della parte per ottenere, in ipotesi, un quadro istruttorio completo. Né può condividersi l’assunto relativo alla particolare esiguità del tempo trascorso (31 giorni, tenendo conto della sospensione feriale dei termini), che, in sostanza, introduce un elemento ulteriore, non presente nel dato normativo e, quindi, contrario al principio di legalità processuale. Neppure può affermarsi la nullità della sentenza in ragione del numero rilevante di contenziosi omologhi o del difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che non è stato, comunque, eccepito come motivo di appello ed è, in ogni caso, infondato atteso che il ricorso era incentrato anche su vizi propri degli atti esecutivi); anche tali deduzioni si sostanziano, infatti, nell’indebita introduzione di presupposti ulteriori rispetto a quelli indicati dal dato normativo.
6. Con il secondo motivo di ricorso in appello le IE hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado ritenendo illegittima la caducazione dell’intera cartella a fronte del solo annullamento giurisdizionale dell’atto impositivo relativo ad una sola annata lattiera, dovendosi, in sostanza, scindere i vari rapporti e scomputare le sole somme relative all’intimazione di prelievo annullata.
6.1. Prima di procedere alla disamina del motivo occorre evidenziare, in punto di fatto, come la cartella di pagamento sia stata emessa in relazione alle somme dovute per gli anni 2003, 2005, 2006 e 2007 (v.: ff . 8-9 della cartella). Con sentenza n. 795/2020 questo Consiglio ha annullato l’intimazione di prelievo relativa al solo anno 2003. Successivamente, il T.A.R. per il Lazio ha annullato l’intimazione di prelievo relativa all’anno 2007, e l’Amministrazione ha esposto di star procedendo al discarico parziale della cartella di pagamento, inviando una nuova comunicazione di calcolo delle somme dovute ( f . 4 della memoria conclusionale di EA). Pertanto, in parte qua il ricorso introduttivo del giudizio è divenuto medio tempore improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, anche il ricorso in appello è divenuto in questa parte improcedibile.
6.2. Operata questa precisazione il Collegio osserva come il motivo sia fondato. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Sezione, “ il contenuto plurimo della cartella di pagamento, come del presupposto ruolo esattoriale, determina che l’impugnativa possa condurre ad esiti differenti a seconda della fondatezza o meno della pretesa riferibile a ciascuna delle annate in considerazione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2024, n. 1081). Infatti, “ la riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 523). Del resto, anche la giurisprudenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che: “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare " in toto " la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati) ” (Cassazione civile, Sezione tributaria, 29 settembre 2021, n. 39660). Di conseguenza, l’intervenuto annullamento dell’atto impositivo relativo all’anno 2003 non avrebbe potuto determinare la caducazione dell’intera cartella di pagamento, legittima ed efficace nelle parti relative agli anni 2005 e 2006 (tenuto conto anche del sopravvenuto annullamento dell’imposizione relativa all’anno 2007).
7. Deve, invece, ritenersi inammissibile la censura articolata dalle IE appellanti nella sola memoria conclusionale e con la quale le stesse hanno evidenziato l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto di come la sentenza di questo Consiglio n. 795/2020 non avesse, invero, annullato l’imputazione di prelievo relativo alla campagna 2003/2004. Si tratta, infatti, di un motivo nuovo, non articolato nell’atto di appello, e, come tale, inammissibile. In ogni caso, qualora l’atto impositivo non fosse stato annullato in parte qua – come in tesi esposto dall’Amministrazione – la stessa potrà, comunque, procedere alla re-iscrizione a ruolo delle somme e all’eventuale esazione coattiva del credito.
8. Parimenti deve dichiararsi inammissibile in quanto non articolato nel ricorso in appello il motivo relativo al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento all’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi ( ff . 11-12 della memoria conclusionale delle Amministrazioni appellanti).
9. Deve, invece, accogliersi l’istanza ex art. 104 c.p.a. formulata dalle appellanti in memoria conclusionale. La giurisprudenza della Sezione ha, infatti, evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di “ nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”. Nel caso di specie, risulta dirimente osservare come per la parte sia stato impossibile produrre tale documentazione in quanto il Giudice di primo grado ha definito il ricorso con sentenza ex art. 60 c.p.a. nella pendenza del termine per la costituzione in giudizio. Pertanto, la documentazione depositata in data 4.1.2025 deve ritenersi ritualmente acquisita al giudizio e utilizzabile al fine di vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso riproposti.
10. Passando, quindi, alla disamina dei motivi riproposti ( ff . 7 ss. della memoria di costituzione), si osserva come, con il primo motivo, la parte abbia dedotto l’illegittimità della cartella e del successivo atto di pignoramento presso terzi, evidenziando come i titoli sulla base dei quali la cartella si era fondata non erano stati notificati al produttore ma solo al primo acquirente, e, pertanto, non le erano stati notificati gli atti di accertamento del proprio debito.
10.1. Il motivo è privo di fondamento, avendo la Sezione chiarito che sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; Id., sez. III, n. 1173/2020). Infatti, nel sistema delle cc.dd. “ quote latte ”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale, atteso che il debitore del prelievo è il produttore, mentre l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto, sicché il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2024, n. 2635). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato come “ tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto ” ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 323; Id., Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4996; Id., 20 maggio 2009, n. 3101). Secondo la giurisprudenza: i ) gli acquirenti, pertanto, svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l'azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi; ii ) con l'art. 8- quinquies , commi 1 e 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, lo Stato italiano ha inteso riattivare la procedura di recupero, e, quindi, GE ha intimato il pagamento dei prelievi esigibili – in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali – con contestuale trasmissione dei relativi importi per l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del predetto decreto legge; iii ) a partire dall'annata 2000/2001, le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; Id., Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1173).
11. Con il secondo motivo la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado in ragione dell’intervenuto annullamento giurisdizionale dell’atto impositivo relativo all’annata 2003/2004 (sentenza n. 795/2020 di questo Consiglio di Stato).
11.1. Il motivo è inammissibile, trattandosi della ragione portante della sentenza di primo grado, e, quindi, di un motivo accolto e non di un motivo assorbito (e, come tale, riproponibile in grado di appello).
12. Con il terzo motivo la parte ha dedotto la nullità dei provvedimenti impugnati per omessa indicazione delle compensazioni PAC medio tempore eseguite e, quindi, per indeterminatezza del diritto di credito di EA.
12.1. La censura è inammissibile in quanto generica e meramente esplorativa. Va, infatti, considerato come la parte non abbia articolato censure analitiche e puntuali in ordine al quantum debeatur indicato da EA in relazione alle compensazioni medio tempore effettuate, ma si è limitata a dedurre una generica carenza di motivazione sul punto dei provvedimenti impugnati. Inoltre, va considerato come l’entità delle compensazioni sia agevolmente conoscibile dalla parte, mediante la consultazione del Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter del d.l. n. 5/2009; pertanto, la parte ben può articolare censure sull’errata compensazione, purché ne dia puntuale evidenza mediante un confronto con quanto risultante da tale registro. Attività che è stata omessa dalla parte nel caso di specie. In ultimo, gli assunti di parte appellata sono stati smentiti da EA che ha prodotto un analitico documento indicante l’intera esposizione debitoria della parte e che la stessa non ha contestato ( cfr ., sulla questione delle compensazioni, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7507).
14. Con il quarto motivo la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della previsione di cui all’art. 1194 c.c. A sostegno della censura la parte ha evidenziato quanto segue: “ Come risulta dal confronto tra la comunicazione di prelievo notificata originariamente all’acquirente e l’importo portato dalla cartella esattoriale, riportato negli atti impugnati, per le annate 2003/2004 e 2005/2006, appare evidente come GE abbia decurtato gli importi trattenuti, compensando la PAC e anche le somme erogate a titolo di ristoro per la pandemia spettanti all’azienda, sicuramente dal capitale dovuto e non solo dagli interessi, come invece avrebbe dovuto fare in applicazione dell’art. 1149 c.c., secondo il cui secondo comma “Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”, con evidente violazione della norma. Qualora detta regola fosse stata rispettata, evidentemente gli importi calcolati sarebbero stati diversi, anche se non è dato sapere in che termini, considerato che non è proprio possibile capire come siano stati calcolati gli interessi addebitati ”.
14.1. La censura è, del tutto, generica e esplorativa non essendovi alcuna puntuale evidenza dalla quale possa evincersi la fondatezza degli assunti di parte appellata.
15. Con il quinto motivo la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti in quanto EA sarebbe decaduta dall’esercizio della pretesa ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c ), del D.P.R. n. 602/1973, che impone di notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
15.1. Il motivo è infondato. Come evidenziato, infatti, dalla Sezione: i ) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii ) con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua ); iii ) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari ( cfr .: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505).
16. Con il sesto motivo la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per duplicazione dei titoli, trattandosi di somme già iscritte nel Registro nazionale dei debiti.
16.1. Il motivo è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso GE, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2021, n. 5281). In sostanza, si tratta di una duplice operazione contabile che non si traduce, tuttavia, in una duplicazione della procedura di esazione coattiva.
17. Con il settimo motivo la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti nella parte relativa al computo degli interessi dovuti.
17.1. Con una prima censura la parte ha evidenziato come non fosse stato indicato il metodo di calcolo utilizzato, né se si fosse proceduto alla capitalizzazione semplice degli interessi o a quella composta. In sostanza, secondo la parte il computo degli interessi non sarebbe stato esplicitato dall’Amministrazione, in violazione delle regole di trasparenza e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
17.1.1. Osserva il Collegio come, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, le previsioni contenute nei Regolamenti CE n. 536/93, n. 1392/2001 e n. 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege , nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l’omesso pagamento del debito ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Id., Sez. III, 15 giugno 2023 n. 5899; Id., Sez. III, 2 novembre 2019 n. 7480). In sostanza, gli interessi sono determinati secondo i criteri stabiliti direttamente dal dato normativo e la parte non ha formulato alcuna contestazione analitica in ordine al computo eseguito da EA. Stessa considerazione vale per gli interessi di mora, per i quali opera la previsione di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, che ne indica decorrenza e ammontare; circostanza che esclude la necessità di una apposita motivazione sul punto (v.: Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281).
17.2. Con una seconda censura la parte ha dedotto l’errata decorrenza degli interessi con riferimento all’annata 2003/2004, in quanto il dies a quo sarebbe stato individuato nel momento della notificazione al primo acquirente e non si sarebbe tenuto conto della sospensione del T.A.R.
17.2.1. La censura è improcedibile per difetto di interesse atteso che la cartella risulta in parte qua caducata dal T.A.R. (con statuizione non oggetto di impugnazione da parte delle IE appellanti e, quindi, transitata in rem iudicatam ); di conseguenza, l’Amministrazione dovrà, comunque, provvedere ad una nuova iscrizione a ruolo, e, quindi, ad un nuovo computo della somma dovuta.
17.3. Con una terza censura la parte ha dedotto l’erroneità degli interessi sulla base delle aliquote indicate in cartella.
17.3.1. Il motivo non è, tuttavia, supportato da alcuna evidenza, limitandosi a lamentare una generica mancanza di intellegibilità del computo, che, come spiegato, è verificabile attraverso l’acquisizione di un analitico documento contabile, come quello prodotto da EA in questo grado di giudizio, ove sono state indicate anche le compensazioni eseguite. In difetto di puntuali e analitiche censure che tengano conto di tali aspetti, il motivo non può essere accolto in quanto meramente esplorativo e generico.
17.4. Con un’ulteriore censura la parte ha dedotto l’applicazione dell’anatocismo, in violazione di legge. La censura non è, tuttavia, supportata da alcun dato puntuale dal quale dedurre la violazione del disposto di cui all’art. 1283 c.c.
17.5. Con l’ultima censura la parte ha dedotto il difetto di motivazione con riferimento agli interessi di mora. Sul punto, può rinviarsi alle considerazioni in precedenza esposte, nelle quali si è ritenuto la cartella congruamente motivata anche in parte qua .
18. Con l’ultimo motivo riproposto la parte ha dedotto l’illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione.
18.1. Il motivo è infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza, “ l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice ” (Cassazione civile, sez. trib., 15 luglio 2024 n. 19327).
19. In definitiva, quanto all’appello di EA, va respinto il primo motivo mentre va accolto il secondo; devono dichiararsi, invece, inammissibili i motivi contenuti nella memoria conclusionali; i motivi riproposti dalla parte appellata devono essere dichiarati inammissibili o infondati nei sensi e nei limiti indicati nella presente motivazione. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio con riferimento alla campagna 2007, e, di conseguenza, anche il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile in parte qua ; giudicando sui motivi riproposti – in ragione dell’accoglimento del secondo motivo di appello – gli stessi devono dichiararsi in parte inammissibili e in parte infondati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. L’effetto finale è che, quindi, la cartella resta efficace per le annualità 2005 e 2006.
20. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte; dichiara inammissibili i motivi articolati in memoria conclusionale (punti 7 e 8 della motivazione); in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile con riferimento alla campagna lattiera 2007/2008, e, di conseguenza, improcedibile il ricorso in appello in parte qua , e infondato con riferimento alle annualità 2005/2006 e 2006/2007; giudicando sui motivi riproposti li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO