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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 140/2024
promossa da
(c.f. nata LO DA (MI) il 27.01.1983, residente Parte_1 C.F._1
in Mulazzano (LO), Via Della Vittoria n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Piercarlo Collivignarelli del
Foro di Pavia;
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Tanzi e Sara
Dedè entrambe del Foro di Lodi;
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
b) Disporre che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 c) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
del minore presso il padre nella nuova residenza sita in Mulazzano (LO), Vicolo Dei Giardinon
n. 9.
d) Disporre il mantenimento diretto del figlio minore in capo al padre, sino a quando la madre Per_1
non sarà dotata di reddito autonomo.
e) Disporre le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017, a carico del signor nella misura del 100%. Controparte_1
f) Disporre che l'assegno unico verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
g) Disporre che la signora potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : - dal Parte_1 Per_1 lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola sino all'ora di cena (ore 19,00) – a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00). Il tutto salvo
diverso accordo tra i genitori, tenendo presente gli impegni scolastici e sportivi del minore e la
volontà dello stesso.
h) Disporre che il minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore le festività Per_1
natalizie, pasquali ed ogni altra festività.
i) Disporre che durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà due settimane, Per_1
anche non consecutive, con la madre da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Spese di lite compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 domandando la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre, la previsione a carico del resistente di un Per_1
contributo di mantenimento del figlio demandando al Tribunale la determinazione dell'importo, oltre alle spese straordinarie, il riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento nella misura di €
300,00, la suddivisione a metà fra i coniugi dell'importo dell'assegno unico.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato come il rapporto coniugale sia entrato in crisi in ragione del comportamento anaffettivo assunto dal marito. Ha inoltre affermato di essere attualmente disoccupata.
2. Con comparsa di risposta depositata il 13.03.2024 si è costituito aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, concordando sull'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, e domandato di vedersi assegnata la casa coniugale, di disporre il mantenimento diretto del figlio minore in capo a ciascun genitore, con spese straordinarie a carico del padre, la suddivisione a metà fra i coniugi dell'importo dell'assegno unico, la regolamentazione del diritto di visita pagina 2 di 4 materno, il rigetto delle restanti pretese di controparte e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'addebito della separazione nei confronti della moglie.
3. I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 16.04.2024 e il minore è stato ascoltato Persona_2 all'udienza del 07.06.2024. All'esito dell'udienza del 07.06.2024 le parti hanno chiesto termine per potersi confrontare e con note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla pronuncia di separazione alle condizioni concordate sopra riportate ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. Le parti hanno inoltre rinunciato alle reciproche domande di addebito della separazione e la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno di mantenimento in proprio favore.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese il 26.06.2010 (atto iscritto al n. 3 parte II serie B anno 2010 nei registri di Stato Civile del predetto Comune) e dalla loro unione è
nato il figlio nato a [...] il [...]. Persona_2
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,
primo comma, c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese il 26.06.2010 (atto iscritto al n. 3
parte II serie B anno 2010 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile de Comune di San Giuliano Milanese (MI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 3) Dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione di Mulazzano (LO), Vicolo Dei Giardinon
n. 9;
4) Dispone il mantenimento diretto del figlio minore in capo al padre;
Per_1
5) Dispone che la signora potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : - dal Parte_1 Per_1 lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola sino all'ora di cena (ore 19,00) – a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00). Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenendo presente gli impegni scolastici e sportivi del minore e la volontà dello stesso;
il minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore le festività natalizie, Per_1 pasquali ed ogni altra festività; durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà Per_1 due settimane, anche non consecutive, con la madre da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che ciascun genitore percepirà la quota del 50% dell'Assegno unico;
7) Pone a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie relative al figlio minore Controparte_1
secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Milano. Per_1
8) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 140/2024
promossa da
(c.f. nata LO DA (MI) il 27.01.1983, residente Parte_1 C.F._1
in Mulazzano (LO), Via Della Vittoria n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Piercarlo Collivignarelli del
Foro di Pavia;
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Tanzi e Sara
Dedè entrambe del Foro di Lodi;
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
b) Disporre che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 c) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
del minore presso il padre nella nuova residenza sita in Mulazzano (LO), Vicolo Dei Giardinon
n. 9.
d) Disporre il mantenimento diretto del figlio minore in capo al padre, sino a quando la madre Per_1
non sarà dotata di reddito autonomo.
e) Disporre le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017, a carico del signor nella misura del 100%. Controparte_1
f) Disporre che l'assegno unico verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
g) Disporre che la signora potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : - dal Parte_1 Per_1 lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola sino all'ora di cena (ore 19,00) – a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00). Il tutto salvo
diverso accordo tra i genitori, tenendo presente gli impegni scolastici e sportivi del minore e la
volontà dello stesso.
h) Disporre che il minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore le festività Per_1
natalizie, pasquali ed ogni altra festività.
i) Disporre che durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà due settimane, Per_1
anche non consecutive, con la madre da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Spese di lite compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 domandando la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre, la previsione a carico del resistente di un Per_1
contributo di mantenimento del figlio demandando al Tribunale la determinazione dell'importo, oltre alle spese straordinarie, il riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento nella misura di €
300,00, la suddivisione a metà fra i coniugi dell'importo dell'assegno unico.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato come il rapporto coniugale sia entrato in crisi in ragione del comportamento anaffettivo assunto dal marito. Ha inoltre affermato di essere attualmente disoccupata.
2. Con comparsa di risposta depositata il 13.03.2024 si è costituito aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, concordando sull'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, e domandato di vedersi assegnata la casa coniugale, di disporre il mantenimento diretto del figlio minore in capo a ciascun genitore, con spese straordinarie a carico del padre, la suddivisione a metà fra i coniugi dell'importo dell'assegno unico, la regolamentazione del diritto di visita pagina 2 di 4 materno, il rigetto delle restanti pretese di controparte e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'addebito della separazione nei confronti della moglie.
3. I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 16.04.2024 e il minore è stato ascoltato Persona_2 all'udienza del 07.06.2024. All'esito dell'udienza del 07.06.2024 le parti hanno chiesto termine per potersi confrontare e con note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla pronuncia di separazione alle condizioni concordate sopra riportate ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. Le parti hanno inoltre rinunciato alle reciproche domande di addebito della separazione e la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno di mantenimento in proprio favore.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese il 26.06.2010 (atto iscritto al n. 3 parte II serie B anno 2010 nei registri di Stato Civile del predetto Comune) e dalla loro unione è
nato il figlio nato a [...] il [...]. Persona_2
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151,
primo comma, c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese il 26.06.2010 (atto iscritto al n. 3
parte II serie B anno 2010 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile de Comune di San Giuliano Milanese (MI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 3) Dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione di Mulazzano (LO), Vicolo Dei Giardinon
n. 9;
4) Dispone il mantenimento diretto del figlio minore in capo al padre;
Per_1
5) Dispone che la signora potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : - dal Parte_1 Per_1 lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola sino all'ora di cena (ore 19,00) – a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00). Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenendo presente gli impegni scolastici e sportivi del minore e la volontà dello stesso;
il minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore le festività natalizie, Per_1 pasquali ed ogni altra festività; durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà Per_1 due settimane, anche non consecutive, con la madre da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che ciascun genitore percepirà la quota del 50% dell'Assegno unico;
7) Pone a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie relative al figlio minore Controparte_1
secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Milano. Per_1
8) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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