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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/11/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 13/11/2025 alle ore 11,34 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco VI, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 1523/24, 76/25, 78/25, 80/25, 82/25 e 84/25 promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Luigi Maggiani e Domenico Naso)
c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
c.f. Parte_6 C.F._6
(avv. Domenico Naso) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegate e dichiarano la loro identità:
l'avv. Grazia Delli Carri in sost. avv. Naso;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente della causa n. 76/25 (cui erano già riunite le cause nn. 78/25, 80/25, 82/25 e 84/25).
L'avv. Delli Carri dichiara che i ricorrenti prendono atto della giurisprudenza di legittimità che ha negato la riconoscibilità dell'anno 2013 ai fini economici e insistono per il riconoscimento ai fini giuridici come indicato dalla Corte di
Cassazione.
La dott.ssa Tamburrino si riporta agli atti e argomenta che il già CP_1
1 riconosce l'anno 2013 ai fini giuridici.
L'avv. Delli Carri contesta osservando che sul punto non c'è nessuna prova documentale.
La dott.ssa Tamburrino nega che il debba dimostrare alcunché al CP_1 riguardo e argomenta che i ricorrenti non hanno esposto che sia stato loro negato il riconoscimento ai fini giuridici e hanno esplicitamente chiesto la ricostruzione di carriera.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con separati ricorsi depositati il primo il 16.12.2024 e gli altri il 25.1.2025
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] docenti a tempo indeterminato rispettivamente Parte_5 Parte_6 dal 1.9.2012, dal 1.9.2009, dal 1.9.1995, dal 1.9.2001, dal 1.9.2011 e dal
1.9.2016, in servizio presso scuole site nel circondario del Tribunale intestato al momento dell'introduzione della lite, si sono lamentati del mancato riconoscimento dell'anno 2013 in sede di ricostruzione di carriera e hanno assunto le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione del decreto di ricostruzione emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto: condannare il
[...]
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione Controparte_1 integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1 maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi”.
Il resiste. CP_1
I giudizi sono stati riuniti.
2 2. Nelle more di causa, con sentenza 21.5.2025 n. 13618 la Corte di Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
“La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il
3 legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò
4 non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
Sulla base di questa pronuncia, a cui l'Ufficio si è recentemente adeguato in altri giudizi, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini
5 dell'inserimento nelle fasce stipendiali e al pagamento delle conseguenti differenze retributive doveva ritenersi infondata.
2.1. I ricorrenti hanno oggi preso atto della sentenza della Corte di Cassazione e hanno limitato la domanda al riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno
2013.
Sul punto del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e del pagamento delle differenze retributive è quindi cessata la materia del contendere.
Residua la sola porzione di domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, che, sebbene i ricorsi siano essenzialmente incentrati sulla valenza di quell'anno ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, si deve ritenere comunque compresa, sia pure in via residuale, nella richiesta di “una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata”.
3. Per quanto riguarda gli effetti giuridici dell'anno 2013, in entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
Si aggiunga: se non sussistesse un interesse giuridicamente rilevante, la Corte dopo aver ritenuto insussistente il diritto alle differenze retributive non si sarebbe pronunciata nel merito ma avrebbe dichiarato inammissibile la domanda.
Non è quindi condivisibile la tesi del secondo cui i ricorrenti avrebbero CP_1 dovuto dimostrare che in concreto, in connessione a uno degli istituti che presuppongono una determinata anzianità giuridica, era stato loro negato il riconoscimento dell'anno 2013.
3.1. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel
6 decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti (tranne sono stati immessi in ruolo Pt_6 prima del 2013 e quindi per loro non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
3.2. Peraltro, negli stati matricolari prodotti non si fa distinzione fra anzianità a fini giuridici e anzianità a fini economici.
Nei prodotti decreti una tale distinzione non si apprezza.
Del resto, il non dimostra che ai ricorrenti venga computato l'anno 2013 CP_1 ai fini giuridici e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto a un tale computo.
3.3. Ancora più in dettaglio, e in relazione a quattro dei ricorrenti, risulta comunque positivamente dagli stati matricolari che:
- aveva al 1.9.2013 un'anzianità di 6 anni e 8 mesi e al 1.9.2016 Parte_1 un'anzianità di 8 anni e 8 mesi, sicché in tre anni comprensivi del 2013
l'anzianità si era incrementata di due anni;
- aveva al 13.1.2013 un'anzianità di 9 anni e al 1.1.2016, (circa) tre anni Pt_2 dopo, di 11 anni, sicché in tre anni comprensivi del 2013 l'anzianità si era incrementata di due anni;
- aveva al 1.7.2010 un'anzianità di 16 anni e 2 mesi e al 1.1.2016 di 20 Pt_4 anni e 8 mesi, sicché in cinque anni e sei mesi comprensivi del 2013
l'anzianità si era incrementata di quattro anni e sei mesi;
- aveva al 19.8.2012 un'anzianità di 9 anni e al 1.1.2016 di 11 anni, 4 Pt_5 mesi e 13 giorni, sicché in tre anni, quattro mesi e 13 giorni comprensivi del
2013 l'anzianità si era incrementata di due anni, quattro mesi e 13 giorni.
3.4. Su tali premesse, la controversia che residua risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso.
4. Le spese si compensano per soccombenza reciproca (virtuale quella dei ricorrenti) e comunque perché la Corte di Cassazione si è pronunciata dopo l'instaurazione della causa.
pqm
7 definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, come meglio precisato in motivazione;
nel resto dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco VI
8
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 13/11/2025 alle ore 11,34 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco VI, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 1523/24, 76/25, 78/25, 80/25, 82/25 e 84/25 promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Luigi Maggiani e Domenico Naso)
c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
c.f. Parte_6 C.F._6
(avv. Domenico Naso) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegate e dichiarano la loro identità:
l'avv. Grazia Delli Carri in sost. avv. Naso;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente della causa n. 76/25 (cui erano già riunite le cause nn. 78/25, 80/25, 82/25 e 84/25).
L'avv. Delli Carri dichiara che i ricorrenti prendono atto della giurisprudenza di legittimità che ha negato la riconoscibilità dell'anno 2013 ai fini economici e insistono per il riconoscimento ai fini giuridici come indicato dalla Corte di
Cassazione.
La dott.ssa Tamburrino si riporta agli atti e argomenta che il già CP_1
1 riconosce l'anno 2013 ai fini giuridici.
L'avv. Delli Carri contesta osservando che sul punto non c'è nessuna prova documentale.
La dott.ssa Tamburrino nega che il debba dimostrare alcunché al CP_1 riguardo e argomenta che i ricorrenti non hanno esposto che sia stato loro negato il riconoscimento ai fini giuridici e hanno esplicitamente chiesto la ricostruzione di carriera.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con separati ricorsi depositati il primo il 16.12.2024 e gli altri il 25.1.2025
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] docenti a tempo indeterminato rispettivamente Parte_5 Parte_6 dal 1.9.2012, dal 1.9.2009, dal 1.9.1995, dal 1.9.2001, dal 1.9.2011 e dal
1.9.2016, in servizio presso scuole site nel circondario del Tribunale intestato al momento dell'introduzione della lite, si sono lamentati del mancato riconoscimento dell'anno 2013 in sede di ricostruzione di carriera e hanno assunto le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione del decreto di ricostruzione emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto: condannare il
[...]
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione Controparte_1 integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1 maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi”.
Il resiste. CP_1
I giudizi sono stati riuniti.
2 2. Nelle more di causa, con sentenza 21.5.2025 n. 13618 la Corte di Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
“La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il
3 legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò
4 non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
Sulla base di questa pronuncia, a cui l'Ufficio si è recentemente adeguato in altri giudizi, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini
5 dell'inserimento nelle fasce stipendiali e al pagamento delle conseguenti differenze retributive doveva ritenersi infondata.
2.1. I ricorrenti hanno oggi preso atto della sentenza della Corte di Cassazione e hanno limitato la domanda al riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno
2013.
Sul punto del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e del pagamento delle differenze retributive è quindi cessata la materia del contendere.
Residua la sola porzione di domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, che, sebbene i ricorsi siano essenzialmente incentrati sulla valenza di quell'anno ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, si deve ritenere comunque compresa, sia pure in via residuale, nella richiesta di “una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata”.
3. Per quanto riguarda gli effetti giuridici dell'anno 2013, in entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
Si aggiunga: se non sussistesse un interesse giuridicamente rilevante, la Corte dopo aver ritenuto insussistente il diritto alle differenze retributive non si sarebbe pronunciata nel merito ma avrebbe dichiarato inammissibile la domanda.
Non è quindi condivisibile la tesi del secondo cui i ricorrenti avrebbero CP_1 dovuto dimostrare che in concreto, in connessione a uno degli istituti che presuppongono una determinata anzianità giuridica, era stato loro negato il riconoscimento dell'anno 2013.
3.1. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel
6 decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti (tranne sono stati immessi in ruolo Pt_6 prima del 2013 e quindi per loro non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
3.2. Peraltro, negli stati matricolari prodotti non si fa distinzione fra anzianità a fini giuridici e anzianità a fini economici.
Nei prodotti decreti una tale distinzione non si apprezza.
Del resto, il non dimostra che ai ricorrenti venga computato l'anno 2013 CP_1 ai fini giuridici e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto a un tale computo.
3.3. Ancora più in dettaglio, e in relazione a quattro dei ricorrenti, risulta comunque positivamente dagli stati matricolari che:
- aveva al 1.9.2013 un'anzianità di 6 anni e 8 mesi e al 1.9.2016 Parte_1 un'anzianità di 8 anni e 8 mesi, sicché in tre anni comprensivi del 2013
l'anzianità si era incrementata di due anni;
- aveva al 13.1.2013 un'anzianità di 9 anni e al 1.1.2016, (circa) tre anni Pt_2 dopo, di 11 anni, sicché in tre anni comprensivi del 2013 l'anzianità si era incrementata di due anni;
- aveva al 1.7.2010 un'anzianità di 16 anni e 2 mesi e al 1.1.2016 di 20 Pt_4 anni e 8 mesi, sicché in cinque anni e sei mesi comprensivi del 2013
l'anzianità si era incrementata di quattro anni e sei mesi;
- aveva al 19.8.2012 un'anzianità di 9 anni e al 1.1.2016 di 11 anni, 4 Pt_5 mesi e 13 giorni, sicché in tre anni, quattro mesi e 13 giorni comprensivi del
2013 l'anzianità si era incrementata di due anni, quattro mesi e 13 giorni.
3.4. Su tali premesse, la controversia che residua risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso.
4. Le spese si compensano per soccombenza reciproca (virtuale quella dei ricorrenti) e comunque perché la Corte di Cassazione si è pronunciata dopo l'instaurazione della causa.
pqm
7 definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, come meglio precisato in motivazione;
nel resto dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco VI
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