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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1526/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1526/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Pillio Da Medicina n.72, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Buontempi, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Modena, Via C. Battisti n.5, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Ravenna, Via Del Fiume Montone Abbandonato n.377/A, rappresentato e difeso dall'avv. Michela
Zanfini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Punta Stilo n. 28, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso congiuntamente, come da verbale di udienza del 12/11/2025, chiedendo lo scioglimento del matrimonio senza assegno alcuno ed a spese compensate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato con rito civile il 29/06/1981 in Modena (MO), Controparte_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981, al n. 126, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia , Persona_1 in data 13/01/1983.
Con decreto emesso in data 11/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 12/11/2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna. Nel giudizio interveniva ritualmente il P.M. in data 14/07/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/09/2025 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente alle
[...] condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 12/11/2025 i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo lo scioglimento del matrimonio tra le parti senza prevedere assegno alcuno ed a spese compensate.
Preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in pari data.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologa del 17/02/1987 (n. 5325/1986
R.G.) il Tribunale di Modena pronunciava la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
2. Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite che verranno compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1526/2025 R.G., così provvede: pagina 2 di 3 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito civile il 29/06/1981 in Modena (MO), iscritto nel registro C.F._2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981, al n. 126, p. I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modena (MO) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1526/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Pillio Da Medicina n.72, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Buontempi, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Modena, Via C. Battisti n.5, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Ravenna, Via Del Fiume Montone Abbandonato n.377/A, rappresentato e difeso dall'avv. Michela
Zanfini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Punta Stilo n. 28, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso congiuntamente, come da verbale di udienza del 12/11/2025, chiedendo lo scioglimento del matrimonio senza assegno alcuno ed a spese compensate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato con rito civile il 29/06/1981 in Modena (MO), Controparte_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981, al n. 126, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia , Persona_1 in data 13/01/1983.
Con decreto emesso in data 11/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 12/11/2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna. Nel giudizio interveniva ritualmente il P.M. in data 14/07/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/09/2025 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente alle
[...] condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 12/11/2025 i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo lo scioglimento del matrimonio tra le parti senza prevedere assegno alcuno ed a spese compensate.
Preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in pari data.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologa del 17/02/1987 (n. 5325/1986
R.G.) il Tribunale di Modena pronunciava la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
2. Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite che verranno compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1526/2025 R.G., così provvede: pagina 2 di 3 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito civile il 29/06/1981 in Modena (MO), iscritto nel registro C.F._2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981, al n. 126, p. I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modena (MO) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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