Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. R.G. 2600 /2024 avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2600 /2024 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in San Casciano dei Bagni (SI), Via Mazzini n. 14, Int. 1;
e
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Int. 1; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elona Kerengi del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Chiusi (SI), Via della Fontina n. 2, come da procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 06.08.2024)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso consensuale, depositato in data 03.07.2024, i coniugi ricorrenti e Parte_1
hanno presentato domanda di separazione consensuale e contestuale domanda Controparte_1 congiunta di scioglimento del matrimonio, ai sensi degli artt. 473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
1
Dal matrimonio sono nati due figli, ancora minorenni: il primo, (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...]; la seconda, C.F._3 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...]. Entrambi residenti in [...]C.F._4
Casciano dei Bagni (SI), Via Mazzini n. 14, Int. 1.
Con sentenza parziale n. 151/2024, pubblicata in data 11/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di domanda non procedibile prima della decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
898/1970, con fissazione dell'udienza cartolare dell'11/06/2025.
Ciò premesso, sentita la Giudice istruttrice all'esito dell'udienza per la comparizione delle parti sostituita, su richiesta delle stesse, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 ter e 473- bis.51 c.p.c., previa riqualificazione della domanda erroneamente tesa allo scioglimento del matrimonio (celebrato dinanzi a ministro di culto in altro Comune), va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti il 12.07.2008 in Città della
Pieve (PG), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Casciano dei Bagni (SI) al n.
1, parte 2, serie B, anno 2008.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la accertata mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L.
898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970, dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a questo Tribunale nel procedimento di omologa della separazione personale ed entrambi i coniugi hanno confermato nelle note cartolari depositate in atti che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Il Collegio ritiene che le conclusioni formulate dalle parti siano conformi agli interessi delle medesime, oltre che non contrarie alle disposizioni imperative di legge, né al superiore interesse della prole minorenne.
In definitiva, non essendovi rilievi ostativi all'accoglimento della domanda da parte del pubblico ministero (v. parere favorevole del 05/03/2025), che non ha rassegnato conclusioni, la cessazione
2 degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunciata alle condizioni di cui al ricorso, confermate nelle note presentate entro il termine assegnato (11/06/2025).
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 474 bis.51 c.p.c. e 2, 3 4 e 5 L. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra
[...]
ed in data 12/07/2008 in Città della Pieve (PG), trascritto nei CP_1 Parte_1
Registri dello stato civile del Comune di San Casciano dei Bagni (SI) al n. 1, parte 2, serie B, anno
2008, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, come confermate nelle note di udienza e di seguito riportate:
“I sig.ri ed vivranno separati, con l'obbligo di portarsi rispetto Controparte_1 Parte_1 reciproco.
Casa familiare
Nella casa familiare di proprietà del padre della sig.ra concessa in comodato Controparte_1 di uso gratuito a quest'ultima continuerà a risiedere unitamente ai figli la madre odierna ricorrente.
Il sig. lascerà la casa familiare entro mesi 6 dalla sottoscrizione del presente ricorso e Pt_1 comunque appena in possesso di nuova collocazione abitativa ove intervenuta prima della decorrenza del termine di cui sopra.
Affidamento, collocamento prevalente della prole ed il diritto di visita del padre
I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido Pt_2 Parte_3 condiviso.
I minori continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare ove manterranno la residenza.
Il diritto di visita del padre viene improntato alla massima elasticità, tenendo conto delle esigenze di studio e delle attività extrascolastiche dei figli nonché in relazione alle esigenze lavorative del padre. Pertanto, il padre potrà vedere i figli tutte le volte che vorrà previo accordo telefonico con la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, il tutto nel rispetto delle loro Pt_2 Pt_3 inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente.
3 I genitori hanno la premura di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località – al di fuori dell'ordinaria quotidianità - quando hanno con sé i minori.
I genitori precisano che e potranno essere prelevati da scuola, in caso di Pt_2 Pt_3 impossibilità e/o difficoltà dei genitori, dai nonni materni salve le deleghe conferite o da conferire a soggetti terzi anche da parte di un solo genitore, per una comodità organizzativa familiare, confermando sin da ora l'altro il proprio preventivo consenso in merito.
Inoltre, per facilitare e snellire anche le autorizzazioni da rilasciare alla scuola per i figli, i genitori espressamente concordano che le autorizzazioni, la prestazione del consenso, la sottoscrizione delle circolari e qualsivoglia altra comunicazione alla scuola o per la scuola verranno rilasciate dalla madre sia per sé che per il padre. A tal proposito il sig. Controparte_1 Parte_1 autorizza espressamente la madre a sottoscrivere anche in nome e per conto Controparte_1 del padre le comunicazioni/autorizzazioni/le prestazioni di consenso e tutto quanto necessario alla scuola per i figli e Pt_2 Parte_3
Rimane in ogni caso incombenza della madre ad informare tempestivamente il padre delle autorizzazioni/comunicazioni/il consenso prestato alla scuola nel minor lasso temporale possibile e con le modalità che permettono tale celerità sia verbale che per messaggistica istantanea, pur avendo il padre l'accesso al registro elettronico.
Le Parti concordano che in caso di comunicazioni e/o autorizzazioni da rilasciare alla scuola che non richiedono la firma congiunta, sarà sufficiente la sottoscrizione da parte della madre, anche senza preventiva comunicazione al padre.
In merito alle vacanze estive ed alle festività, nel ricordare in ogni caso l'elasticità organizzativa nell'interesse della prole, i genitori a titolo di esempio e salvo diverso accordo potranno organizzarsi come segue:
- per le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno condurre in vacanza la prole per almeno
15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo modifiche successive attinenti agli impegni lavorativi e/o scolastici della minore;
- quando uno dei genitori condurrà i minori in vacanza fuori dal proprio domicilio, l'altro genitore dovrà essere messo sempre in grado di tenere contatti telefonici con gli stessi per il tramite del genitore con il quale si trovano fuori o sull'utenza telefonica dei minori ove in loro possesso. Il genitore con il quale i minori sono in vacanza dovrà preventivamente comunicare il luogo e l'indirizzo di soggiorno dei figli;
4 - per le festività natalizie e pasquali e le trascorreranno con i genitori come da Pt_2 Pt_3 accordi che verranno man mano assunti. A mero titolo indicativo le parti prevedono l'alternanza annuale delle festività; - le altre festività, anche nazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo il giorno festa della mamma, festa del papà, festa dei nonni, ecc.) la prole le passerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, nei modi e nelle modalità previamente concordate man mano dai genitori;
- il giorno del compleanno dei figli, ove non fosse possibile trascorrerlo tutti insieme, verrà passato con l'uno o con l'altro ad anni alterni, salvo diverso accordo.
Contributo al mantenimento dei figli e spese straordinarie
Il padre verserà per i figli a titolo di contributo per il mantenimento la somma complessiva di €
350,00 per entrambi i figli, rivalutabile ISTAT come per legge.
La somma di € 350,00 verrà versata il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra con IBAN già in possesso del sig. che provvedere a disporre il relativo Controparte_1 Pt_1
RID mensile.
Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Per
l'elencazione e la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie si fa espresso rinvio al
Protocollo del Tribunale di Siena che le parti dichiarano espressamente di avere ricevuto in copia.
Per le spese straordinarie che non necessitano il preventivo accordo, anticipate da uno dei genitori, verranno da quest'ultimo comunicate e documentate entro la fine del mese di pertinenza e l'altro genitore provvederà al rimborso del 50% entro i primi 5 giorni del mese successivo con bonifico bancario sul conto intestato all'altro e con oggetto “rimborso spese straordinarie” relativo al mese di riferimento delle spese in questione.
Per le spese straordinarie che necessitano il preventivo accordo, la madre quale genitore collocatario comunicherà al padre la relativa richiesta. A sua volta il padre, in caso di disaccordo, ne dovrà comunicare il motivo nei successivi 5 giorni. In caso di silenzio o di mancata sostanziale motivazione, la spesa straordinaria si riterrà per concordata.
Le parti concordano che l'AUU continuerà ad essere percepito nella misura del 100% da parte del padre sig. Parte_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e quelli dei minori, validi per l'espatrio.
Rapporti tra i coniugi
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i coniugi concordano e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
5 Inoltre, i coniugi concordano che l'autovettura Fiat Panda targata VT429923 attualmente intestata e di proprietà della sig.ra verrà trasferita al marito entro 60 Controparte_1 Parte_1 giorni dalla sentenza di omologa della separazione, mentre il veicolo Nissan Quashqai targato
EY736HS rimarrà di proprietà ed intestato alla sig.ra . CP_1
Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano entrambi soddisfatti senza nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra”.
Con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Così deciso dal Tribunale di Siena nella camera di consiglio del 24/06/2025 su relazione della
Dott.ssa Lisi.
La giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Paolo Bernardini
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