CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RE ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4990/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Milano - Via Fortezza 11 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259052665258000 IVS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259052665258000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259052665258000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento notifica dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per addebiti tributari e non, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia Riscossione, l'Agenzia delle Entrate DP2 e la Camera di Commercio eccepiscono vari profili di inammissibilità del ricorso, fra i quali la tardività e la mancata allegazione in atti dell'atto impugnato, nonchè la non competenza di codesta Corte per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS (anch'esso costituito).
La Corte accertate le eccezioni sollevate dagli Uffici costituiti le ritiene fondate, quindi, allo stato dei fatti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i contributi inps e respinge nel resto il ricorso.
L'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 580,00 per ciascuna parte resistente costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione per gli addebiti non aventi natura tributaria;
respinge nel resto.
Liquida a carico di parte ricorrente e a favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio la somma di euro
580,00 euro omnia. Così deciso in Milano il 20.01.2026 Il relatore/estensore Riccardomaria Moroni Il
Presidente Maddalena Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RE ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4990/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Milano - Via Fortezza 11 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259052665258000 IVS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259052665258000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259052665258000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento notifica dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per addebiti tributari e non, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia Riscossione, l'Agenzia delle Entrate DP2 e la Camera di Commercio eccepiscono vari profili di inammissibilità del ricorso, fra i quali la tardività e la mancata allegazione in atti dell'atto impugnato, nonchè la non competenza di codesta Corte per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS (anch'esso costituito).
La Corte accertate le eccezioni sollevate dagli Uffici costituiti le ritiene fondate, quindi, allo stato dei fatti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i contributi inps e respinge nel resto il ricorso.
L'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 580,00 per ciascuna parte resistente costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione per gli addebiti non aventi natura tributaria;
respinge nel resto.
Liquida a carico di parte ricorrente e a favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio la somma di euro
580,00 euro omnia. Così deciso in Milano il 20.01.2026 Il relatore/estensore Riccardomaria Moroni Il
Presidente Maddalena Mottes