Decreto cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Sentenza 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00835/2025REG.PROV.COLL.
N. 05899/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2024, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
EN NI, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Bianchi, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
nei confronti
VI Leonardo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater , del 6 maggio 2024, n. 8910, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. NI EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il cons. Francesco Guarracino e udita, per l’appellato, l’avv. Erminia Curcio in sostituzione dell’avv. Massimiliano Bianchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, indicata in epigrafe, che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. NI EN, promosso vice sovrintendente della Polizia di Stato per meriti straordinari con decorrenza giuridica dal 28 aprile 2008, ha annullato gli atti della procedura selettiva relativa al concorso interno per titoli, riservato al ruolo dei sovrintendenti, per la copertura di 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, per non aver consentito ai candidati promossi per merito straordinario di avvalersi, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio, della maggiore anzianità nel ruolo e nella qualifica che sarebbe spettata loro ai sensi dell’art. 75, co. 1, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale, e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere a rivalutare i titoli del ricorrente procedendo a un riallineamento “virtuale”, ai limitati fini del concorso in questione, della decorrenza giuridica della sua nomina nel ruolo dei sovrintendenti in applicazione del principio stabilito dalla predetta sentenza della Corte costituzionale e di modificare, di conseguenza, la graduatoria del concorso.
2. – L’appellato si è costituito con memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Con ordinanza del 29 agosto 2024, n. 3149, la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, proposta in via incidentale dall’appellante, è stata accolta ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di trattazione nel merito.
4. – Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – La questione controversa in giudizio attiene alla fondatezza o meno della pretesa dell’appellato, promosso, a suo tempo, vice sovrintendente per meriti straordinari, al riallineamento - quanto meno ai fini del concorso de quo - dell’anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti all’anzianità di coloro che, a seguito di concorso, sono stati nominati nella stessa qualifica in data successiva, ma con decorrenza antergata alla sua; pretesa il cui fondamento riposerebbe sui principi sanciti nella sentenza n. 224 del 2020 della Corte Costituzionale, recante la declaratoria d’illegittimità dell’art. 75, co. 1, D.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del soggetto promosso vice sovrintendente della Polizia di Stato per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale che avesse conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi, e poi ribaditi nella sentenza n. 75 del 2024, sull’illegittimità dell’analoga norma sulla promozione per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo della Polizia penitenziaria (art. 54, co. 1, del D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443).
6. – Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha preliminarmente osservato che il fatto che la domanda giudiziale del ricorrente non aveva per oggetto il riconoscimento del diritto al riallineamento dell’anzianità nella qualifica, ma l’annullamento del bando di concorso interno nella parte in cui non prevedeva, ai fini della stessa procedura concorsuale, meccanismi di riallineamento dell’anzianità dei candidati promossi per merito straordinario in base al principio affermato dalla Corte costituzionale avrebbe costituito una differenza di non poco momento, attesa la riconosciuta impossibilità di rimettere in discussione assetti amministrativi definitivamente consolidati.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, « quanto appena evidenziato (se, come si è detto, importa l’impossibilità di affermare la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti promossi per merito straordinario al riallineamento della loro anzianità nel ruolo dei sovrintendenti sulla base dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, con incidenza su posizioni ormai consolidate) non importa, al contrario, la possibilità per l’amministrazione di ignorare del tutto il mutamento della situazione normativa conseguente alla sentenza n. 224/2020, nell’attività amministrativa concernente l’adozione di provvedimenti orientati al futuro (e non incidenti sul ruolo dei sovrintendenti) che interessano anche i soggetti nel tempo penalizzati dalla disposizione dichiarata incostituzionale, rischiando (in assenza degli opportuni correttivi indicati dalla Corte costituzionale) di perpetuare irragionevolmente gli effetti della disparità censurata dalla sentenza n. 224/2020 ».
Segnatamente, in capo all’amministrazione sussisterebbe il dovere di applicare la norma risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale nel concorso per cui è causa (e oltre), attraverso un meccanismo di riallineamento “virtuale” della anzianità degli interessati, « avuto riguardo:
a) al generale precetto secondo cui «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazioni dal giorno successivo alla pubblicazione» (cfr. art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87);
b) al generale principio tempus regit actum secondo cui l’azione amministrativa deve conformarsi al quadro normativo vigente al momento in cui la stessa è espletata;
c) allo specifico dictum della pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2020 che ha individuato in via generale lo strumento del riallineamento delle anzianità nel ruolo come meccanismo di correzione delle irragionevoli discriminazioni determinate dal combinato disposto degli artt. 24-quater, c. 7, e 75, c. 1, d.p.r. n. 335/1982;
d) al principio secondo cui è necessario che tutti gli organi dello Stato si adoperino, nei limiti dei poteri attribuiti a ciascuno di essi dall’ordinamento, e nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, al fine di consentire il superamento di una situazione di ingiustificata discriminazione già accertata da una pronuncia della Corte costituzionale ».
Ciò, assumendo il T.a.r. che « l’avvenuto consolidamento delle diverse posizioni nel ruolo dei sovrintendenti conseguente all’inoppugnabilità dei decreti di nomina non può costituire un limite alla successiva attività che l’amministrazione ha il dovere di porre in essere, su tratti liberi dell’azione amministrativa e senza incidere su posizioni consolidate, alla luce delle sopravvenienze normative » e che la previsione, nel bando di concorso, di un meccanismo di riallineamento coerente con la pronuncia della Corte costituzionale non avrebbe leso l’affidamento degli altri candidati a non veder modificata in peius la propria posizione nel ruolo dei sovrintendenti, il quale non potrebbe garantir loro « un vantaggio competitivo permanente …. in future procedure concorsuali ».
7. – Con quattro motivi di gravame, il Ministero ha sottoposto a critica la decisione di primo grado e ne ha chiesto la riforma, in sintesi, per:
- erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché, attraverso il meccanismo di allineamento virtuale, si opererebbe un’inammissibile modifica del provvedimento di inquadramento, sia pure ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio valido per la partecipazione alla nuova procedura concorsuale, determinando un’estensione dell’efficacia della sentenza della Corte costituzionale a una situazione amministrativa (l’inquadramento del ricorrente) ormai definita da molti anni;
- inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, poiché il ricorrente non avrebbe subito alcun ingiusto scavalcamento da parte dei vincitori delle procedure selettive del 2008 e del 2009, dato che a quelle procedure (bandite quando ancora non aveva conseguito la promozione per merito straordinario) avrebbe potuto partecipare, ma non lo ha fatto;
- erroneità e contraddittorietà della sentenza appellata che, pur avendo riconosciuto, in linea di principio, che l’efficacia ex tunc ed erga omnes delle sentenze della Corte costituzionale trova un limite nelle sentenze passate in giudicato e nei provvedimenti amministrativi ormai inoppugnabili, ha, tuttavia, ritenuto sussistente un dovere per l’amministrazione di applicare il precetto costituzionale nell’ambito di attività amministrative necessariamente orientate al futuro e, con una fictio iuris , ha spostato in avanti la lesione della sfera giuridica del ricorrente dal momento di maturazione dell’anzianità giuridica effettiva (garantita dalla nomina alla nuova qualifica del nuovo ruolo e, quindi, dalla sua annotazione matricolare, la cui mancata impugnazione rende irrimediabilmente definitivi i relativi provvedimenti) a quello dell’indizione del bando di concorso;
- pronuncia ultra petitum , poiché il ricorrente avrebbe chiesto esclusivamente la retrodatazione giuridica della nomina a data anteriore a quella dei vincitori del primo concorso bandito successivamente alla data in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo alla sua promozione per meriti straordinari, non anche la riconsiderazione della propria anzianità giuridica, in contrasto con il proprio formale inquadramento.
8. – Osserva il Collegio che, in relazione alla medesima questione di diritto e in fattispecie del tutto analoga, questa Sezione si è recentemente pronunciata con le sentenze n. 9644 del 2 dicembre 2024 e n. 10230 del 19 dicembre 2024, alle quali, in assenza di ragioni per dissentire, si intende fare integrale adesione e richiamo.
In particolare, con la sentenza n. 9644/2024 (alla quale si è integralmente richiamata la sent. n. 10230/204), resa in giudizio inerente analoga domanda giudiziale proposta da altro partecipante alla stessa procedura selettiva per cui è causa, questo Consiglio ha affermato la fondatezza dell’appello del Ministero (analogo a quello di specie) sulla base delle seguenti considerazioni:
« 17. – Come ricordato dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 224 del 2020, in un sistema nel quale, all’interno di una stessa qualifica, l’ordine di ruolo è determinato dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica, la penalizzazione discende dal fatto che chi possiede una data qualifica per averla conseguita (per merito straordinario) in un momento anteriore si vede sopravanzato (“scavalcato”) da chi l’abbia conseguita (per concorso) in un momento successivo, giovandosi di un trattamento in sé più favorevole derivante dalla retroattività della decorrenza giuridica nella nuova qualifica.
18. – Nel caso specifico del personale della Polizia di Stato, che qui interessa, il pregiudizio derivante dalla posposizione nell’anzianità nella qualifica assume i caratteri della concretezza e dell’attualità all’atto stesso dello “scavalcamento”, perché incide direttamente e immediatamente sulla collocazione dell’interessato all’interno della scala gerarchica del Corpo (cfr. art. 3 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335: «nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità»).
Pertanto, diversamente da altre ipotesi di retrodatazioni e di scavalcamenti nell’ambito di rapporti di impiego di diritto pubblico non caratterizzati da gerarchia, la deteriore collocazione nel ruolo o nella qualifica assume rilievo già di per sé e non in quanto incida su successivi provvedimenti che si fondino sulla posizione assunta nel ruolo o nella qualifica.
19. – Per questa ragione, l’appellato, mentre non aveva alcun interesse a impugnare il provvedimento con cui era stato promosso, per meriti straordinari, alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 12 aprile 2012, lo aveva, viceversa, a contestare il provvedimento di nomina dei vincitori del concorso interno indetto il 23 dicembre 2013 per la copertura di 7.563 posti di vice sovrintendente, relativi alle vacanze organiche disponibili tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, che grazie alla retrodatazione della decorrenza giuridica nella qualifica prevista dall’art. 24-quater D.P.R. n. 335/1982, avevano scavalcato il sig. Tortorella all’interno della qualifica e della sua gerarchia.
Difatti, agendo innanzi al giudice amministrativo in qualità di titolare di un interesse legittimo oppositivo a non essere sopravanzato, egli avrebbe potuto e dovuto lamentare la lesione, frutto dell’applicazione di specifiche norme di legge, denunciando il contrasto di queste con i parametri costituzionali, in modo da far valere nello stesso giudizio a quo l’invalidità derivata dell’atto amministrativo impugnato, pur conforme al proprio modello legale nel momento della sua emanazione, una volta che avesse ottenuto la dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate.
20. – Il fatto, invece, di non aver impugnato a suo tempo le nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, lo avevano scavalcato nell’anzianità di qualifica ha determinato il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni, cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente, all’interno del ruolo dei sovrintendenti, tanto dell’odierno appellato, quanto dei colleghi che lo avevano scavalcato a ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini dell’anzianità valutabile in futuri concorsi.
21. – Il consolidamento di quelle situazioni giuridiche, che costituisce la conseguenza dell’intangibilità dei provvedimenti amministrativi che le hanno costituite, le rende insensibili alle vicende della norma in base alla quale quei provvedimenti sono stati adottati e dalla quale essi rimangono regolati nonostante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa, perché, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010)» (Corte cost., sent. n. 191 del 2021).
22. – Come ricordato da questo Consiglio nel parere che è richiamato nella sentenza appellata, «[t]ra i provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina ora esposta vi rientra certamente anche il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione – soprattutto se in regime di diritto pubblico – relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente. Conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale» (Cons. Stato, sez. I, n. 1984/2021 cit.).
23. – D’altronde, lo stesso risultato si avrebbe se un’analoga vicenda di scavalcamento dovesse consumarsi in futuro, a danno, cioè, di un soggetto promosso per meriti straordinari dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024 che venisse illegittimamente scavalcato dai vincitori di un successivo concorso (o selezione) per l’omessa applicazione del meccanismo di perequazione (l’allineamento) introdotto con le dichiarazioni di incostituzionalità, senza che l’interessato si risolvesse a impugnare, tempestivamente, in parte qua il provvedimento di nomina dei vincitori.
24. – Pertanto il primo giudice, pur prestando formale adesione all’indirizzo diffusamente giustificato nel parere sopra citato, si è erroneamente discostato da questi principi allorché ha ritenuto nella sostanza che, sia pure soltanto ai fini del nuovo concorso, fosse possibile e anzi doveroso disapplicare gli effetti dei provvedimenti di inquadramento che, a loro tempo, non erano stati impugnati ovvero riconoscere al ricorrente un’anzianità giuridica virtuale nella qualifica di vice sovrintendente.
25. – Non vale a superare quanto si è finora detto il richiamo a una presunta natura di diritto soggettivo della situazione giuridica azionata in giudizio, contenuto nella memoria difensiva dell’appellato. Anche a voler prescindere dal fatto che già la sentenza di primo grado (…) ha riconosciuto «l’impossibilità di affermare la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti promossi per merito straordinario al riallineamento della loro anzianità nel ruolo dei sovrintendenti sulla base dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, con incidenza su posizioni ormai consolidate», l’obiezione è priva di fondamento.
Anzitutto non è corretto che l’affermazione trovi conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2024, che si è limitata alla formulazione di un mero giudizio di non implausibilità della valutazione compiuta dal giudice rimettente in ordine alla tempestività dell’azione presupposta, conformemente al consolidato orientamento della Corte medesima per cui «la motivazione sulla rilevanza, formulata dal giudice a quo, è oggetto di un controllo meramente esterno […] che si arresta sulla soglia della non implausibilità della motivazione stessa, in ordine tanto all’applicabilità della norma nel processo principale, quanto alla possibilità, o non, di definire quest’ultimo «indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata» (sentenza n. 218 del 2020; in senso analogo, fra le più recenti, sentenze n. 109 del 2022, n. 75 del 2022 e n. 183 del 2021), potendo, questa Corte, «interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (sentenze n. 122 del 2019, n. 71 del 2015)» (ancora, sentenza n. 218 del 2020)» (cfr., ex plurimis, C. cost., sent. n. n. 192 del 2022).
In secondo luogo, ancora di recente questo Consiglio ha ribadito che la posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, poiché gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2562; sez. II, 1° dicembre 2023, nn. da 10423 a 10425; sez. II, 30 novembre 2023, n. 10363).
Ed invero, come osservato dall’Adunanza plenaria, si deve «escludere la possibile sussistenza di diritti a fronte di quegli atti i quali definiscano la posizione del pubblico impiegato nell’ambito della struttura burocratica, sia con l’ivi immetterlo, sia col determinarne o con l’immutarne compiti o qualifiche, sia col dismettervelo, giacché in virtù di essi l’Amministrazione evidentemente provvede a dare concreto assetto alla sua organizzazione relativamente alla componente costituita dal personale di propria pertinenza e, dunque, in primis persegue la soddisfazione di quel pubblico interesse nei cui confronti […] la contrapposta aspettativa dei singoli dipendenti non possono se non trovarsi in condizione subordinata» (Cons. Stato, Ad. plen. 26 ottobre 1979, n. 25).
Anche nel caso di atti interamente vincolati il discrimine è costituito dalla capacità dell’atto di incidere sulla posizione del dipendente nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente, «carattere questo per il cui rilevamento potrà, nelle ipotesi più dubbie, farsi ricorso ad elementi indicativi come la capacità dell’atto di ingenerare ex se nuovi diritti e nuovi doveri in capo all’impiegato, la influenza dei suoi effetti in via riflessa anche sulla posizione degli altri dipendenti e simili» (Ad. plen. n. 25/1979 cit., che, dunque, aveva riconosciuto natura di diritto soggettivo alla situazione a base della pretesa al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata dai dipendenti poi transitati nel personale della regione Toscana nel 1972 soltanto in considerazione del particolare sistema stabilito dalla legge regionale, che circoscriveva la rilevanza dell’anzianità di servizio esclusivamente a profili tipici del rapporto di servizio - quali scatti periodici, classe di stipendio, trattamento di quiescenza -, escludendone il rilievo per i diversi profili del rapporto d’ufficio - quali gli avanzamenti di carriera o di ruolo o il rapporto di gerarchia - caratterizzanti la posizione del dipendente all’interno dell’organizzazione; mentre nel caso esaminato dall’Adunanza plenaria del 15 febbraio 1994, n. 3, il riconoscimento in capo agli insegnanti universitari stabilizzati di un diritto soggettivo perfetto a permanere nell’incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, attivabile nei termini di prescrizione, era derivato dalla lettera della norma secondo cui «gli incaricati sono confermati .. nel loro ufficio salvo espressa rinuncia», dove, come osservato dall’Adunanza plenaria, «il diritto all’incarico, nei termini previsti dalla norma di proroga, è … costituito direttamente dal legislatore», senza richiedere all’Amministrazione l’adozione di un atto amministrativo a carattere costitutivo, vincolato o discrezionale, o di porre in essere alcun procedimento di proroga).
Talché nella fattispecie in esame è sufficiente richiamare quanto si è detto sulla rilevanza della data dell’inquadramento ai fini del rapporto di gerarchia tra gli appartenenti alla stessa qualifica (supra, punto 18) per fugare ogni dubbio in merito alla natura costitutiva del provvedimento di promozione e alla natura della situazione giuridica del destinatario, che è di interesse legittimo.
26. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado. »
9. – Gli argomenti appena riproposti sono condivisi dal Collegio e tali da escludere – per la necessità di distinguere le posizioni a seconda dell’avvenuta cristallizzazione o meno dell’attribuzione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente – anche la violazione del principio di eguaglianza che è evocata nelle difese dell’appellato con riferimento all’art. 2 T.U.E. e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, peraltro introducendo, così, un nuovo motivo basato sulla violazione di disposizioni del diritto dell’Unione che non risulta articolato nel giudizio di primo grado.
Perciò, anche il presente appello dev’essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.
10. – Sussistono i presupposti perché le spese del doppio grado di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO