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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 777 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 777 /2024
TRA
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 aprile 2025, il giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 18/11/2025; letti le note scritte depositate e le conclusioni precisate da parte opponente il 28/3/2025 (non risultando depositi successivi) e da parte opposta il 10/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 777 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 777 /2024 promossa da
DA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva ), corrente Parte_2 P.IVA_1
in Pezzana (VC), via 1 Maggio n. 16 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Artusi (CF
) del Foro di Imperia, presso lo studio del quale in Sanremo, Via Roma 128 è C.F._1
anche elettivamente domiciliato, PEC: Email_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, corrente in Torino, via San Quintino 28, elettivamente domiciliata in Asti, via Cattedrale CP_2
7, presso l'avv. Giovanni Valente (c.f.: ), CodiceFiscale_2
p.e.c. , che la rappresenta e difende Email_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte opponente: come da note scritte depositate il 28/3/2025; parte convenuta opposta: come da note scritte depositate il 10/4/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 185/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di ha Controparte_1 ingiunto a , in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, Parte_2
il pagamento di euro 25.261,16 oltre interessi e spese, a saldo di fatture emesse tra luglio e ottobre
2022 in conseguenza di servizi di fornitura di gas naturale ed energia elettrica all'indirizzo di Pezzana, via Primo Maggio 16.
Pagina nr. 2 Ha proposto opposizione , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che, Parte_2
in relazione al suddetto importo, erano state emesse dalla creditrice alcune note di credito, per complessivi euro 4.565,62, da detrarsi dall'importo ingiunto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1
dilatoria, non avendo il debitore mai contestato la correttezza delle fatture ed avendo anzi le parti concordato una dilazione di pagamento, non integralmente onorata dal debitore, ragione per cui la creditrice si era determinata a richiedere decreto ingiuntivo. La convenuta opposta ha precisato che le note di credito erano state emesse esclusivamente a fini fiscali, per consentire di recuperare l'IVA in relazione ad importi a debito mai recuperati, come previsto dal disposto di cui all'art. 18 del decreto legge n. 73 del 25.5.2021, convertito dalla legge n. 106 del 23.7.2021, che ha modificato l'art 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 6/11/2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme non contestate, per euro 20.695,54.
All'esito dell'udienza del 10/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, l'opposizione è infondata.
Il creditore ha prodotto il contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale sottoscritto con la ditta individuale . Ha poi specificamente allegato l'inadempimento del debitore al Parte_2
pagamento delle fatture emesse per i servizi di somministrazione eseguiti, in particolare ha indicato sin dal ricorso monitorio il numero di fatture e l'importo ancora dovuto, in tutto o in parte, avendo il debitore, dopo l'emissione delle fatture, effettuato pagamenti solo parziali;
condotta che vale come riconoscimento di debito.
L'eccezione del debitore circa il fatto che le note di credito emesse da andrebbero Controparte_1
a decurtare il credito oggetto del monitorio è destituita di fondamento.
Infatti, analizzando le note di credito, essere recano l'espressa causale nota emessa per recupero credito IVA, fermi i propri diritti di credito. Detti importi corrispondono all'IVA che la creditrice intende recuperare in detrazione fiscale nell'ambito del rapporto con Agenzia Entrate, rapporto a cui rimane estraneo il debitore, nell'ottica dall'art. 18 del decreto legge n. 73 del 25.5.2021, convertito dalla legge n. 106 del 23.7.2021, cosiddetto Decreto sostegni-bis che reca modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
La causale delle note di credito (risoluzione contrattuale ex art. 9 contratto per inadempimento) rientra in una delle ipotesi per ottenere il beneficio fiscale di cui all'art. 26 d.p.r. 633/1972, tenuto conto dell'orientamento di Agenzia Entrate, come documentato dalla convenuto nel doc. 33, secondo cui il beneficio fiscale può essere goduto in conseguenza dell'inadempimento ed anche
Pagina nr. 3 antecedentemente alla risoluzione contrattuale, rilevando ai fini fiscali la materiale interruzione della fornitura per morosità.
Nel caso di specie, l'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti disciplina la possibilità per il creditore di risolvere il contratto di diritto in conseguenza del mancato pagamento delle forniture ed è pacifico che l'opponente non abbia onorato il proprio debito verso . Controparte_1
Laddove non sussistano i presupposti per ottenere il beneficio fiscale ai sensi dell'art. 26 d.p.r.
633/1972, sarà l'Agenzia Entrate a sollevare la questione al convenuto opposto e non l'opponente, pacificamente inadempiente, a sollevare questioni circa la non chiarezza del meccanismo di determinazione del quantum indicato nelle note di credito.
Né si ha evidenza, ad oggi, che le somme indicate nelle note di credito corrispondano ad importi indebitamente incassati dal creditore e da restituire al debitore o da detrarre dall'importo ingiunto.
Trova dunque conferma la ricostruzione in fatto e diritto offerta dal creditore. Va altresì considerato che , in atti, ha ammesso che la normativa prevede anche che nel caso in cui Controparte_1
successivamente all'emissione della nota di credito venga pagato il debito, la Società di vendita sarà tenuta ad emettere una ulteriore nota di variazione in aumento (si veda al riguardo il comma 5 bis dell'art. 26 DPR n. 633/1972), così essendo consapevole che potrà essere tenuta ad emettere ulteriori note di variazione in conseguenza del pagamento da parte del debitore.
L'opponente ha dichiarato in memoria conclusiva di aver pagato integralmente il debito, circostanza ad oggi non documentata, e comunque non dirimente ai fini del decidere, essendo il pagamento avvenuto in via provvisoria ed essendo ancora controversa la fondatezza della pretesa monitoria su cui comunque occorre soffermarsi in sentenza.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in base a parametri medi ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta, a titolo di spese di lite, la somma di euro 5.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA.
Vercelli, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 4
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 777 /2024
TRA
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 aprile 2025, il giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 18/11/2025; letti le note scritte depositate e le conclusioni precisate da parte opponente il 28/3/2025 (non risultando depositi successivi) e da parte opposta il 10/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 777 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 777 /2024 promossa da
DA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva ), corrente Parte_2 P.IVA_1
in Pezzana (VC), via 1 Maggio n. 16 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Artusi (CF
) del Foro di Imperia, presso lo studio del quale in Sanremo, Via Roma 128 è C.F._1
anche elettivamente domiciliato, PEC: Email_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, corrente in Torino, via San Quintino 28, elettivamente domiciliata in Asti, via Cattedrale CP_2
7, presso l'avv. Giovanni Valente (c.f.: ), CodiceFiscale_2
p.e.c. , che la rappresenta e difende Email_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte opponente: come da note scritte depositate il 28/3/2025; parte convenuta opposta: come da note scritte depositate il 10/4/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 185/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di ha Controparte_1 ingiunto a , in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, Parte_2
il pagamento di euro 25.261,16 oltre interessi e spese, a saldo di fatture emesse tra luglio e ottobre
2022 in conseguenza di servizi di fornitura di gas naturale ed energia elettrica all'indirizzo di Pezzana, via Primo Maggio 16.
Pagina nr. 2 Ha proposto opposizione , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che, Parte_2
in relazione al suddetto importo, erano state emesse dalla creditrice alcune note di credito, per complessivi euro 4.565,62, da detrarsi dall'importo ingiunto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1
dilatoria, non avendo il debitore mai contestato la correttezza delle fatture ed avendo anzi le parti concordato una dilazione di pagamento, non integralmente onorata dal debitore, ragione per cui la creditrice si era determinata a richiedere decreto ingiuntivo. La convenuta opposta ha precisato che le note di credito erano state emesse esclusivamente a fini fiscali, per consentire di recuperare l'IVA in relazione ad importi a debito mai recuperati, come previsto dal disposto di cui all'art. 18 del decreto legge n. 73 del 25.5.2021, convertito dalla legge n. 106 del 23.7.2021, che ha modificato l'art 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 6/11/2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme non contestate, per euro 20.695,54.
All'esito dell'udienza del 10/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, l'opposizione è infondata.
Il creditore ha prodotto il contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale sottoscritto con la ditta individuale . Ha poi specificamente allegato l'inadempimento del debitore al Parte_2
pagamento delle fatture emesse per i servizi di somministrazione eseguiti, in particolare ha indicato sin dal ricorso monitorio il numero di fatture e l'importo ancora dovuto, in tutto o in parte, avendo il debitore, dopo l'emissione delle fatture, effettuato pagamenti solo parziali;
condotta che vale come riconoscimento di debito.
L'eccezione del debitore circa il fatto che le note di credito emesse da andrebbero Controparte_1
a decurtare il credito oggetto del monitorio è destituita di fondamento.
Infatti, analizzando le note di credito, essere recano l'espressa causale nota emessa per recupero credito IVA, fermi i propri diritti di credito. Detti importi corrispondono all'IVA che la creditrice intende recuperare in detrazione fiscale nell'ambito del rapporto con Agenzia Entrate, rapporto a cui rimane estraneo il debitore, nell'ottica dall'art. 18 del decreto legge n. 73 del 25.5.2021, convertito dalla legge n. 106 del 23.7.2021, cosiddetto Decreto sostegni-bis che reca modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
La causale delle note di credito (risoluzione contrattuale ex art. 9 contratto per inadempimento) rientra in una delle ipotesi per ottenere il beneficio fiscale di cui all'art. 26 d.p.r. 633/1972, tenuto conto dell'orientamento di Agenzia Entrate, come documentato dalla convenuto nel doc. 33, secondo cui il beneficio fiscale può essere goduto in conseguenza dell'inadempimento ed anche
Pagina nr. 3 antecedentemente alla risoluzione contrattuale, rilevando ai fini fiscali la materiale interruzione della fornitura per morosità.
Nel caso di specie, l'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti disciplina la possibilità per il creditore di risolvere il contratto di diritto in conseguenza del mancato pagamento delle forniture ed è pacifico che l'opponente non abbia onorato il proprio debito verso . Controparte_1
Laddove non sussistano i presupposti per ottenere il beneficio fiscale ai sensi dell'art. 26 d.p.r.
633/1972, sarà l'Agenzia Entrate a sollevare la questione al convenuto opposto e non l'opponente, pacificamente inadempiente, a sollevare questioni circa la non chiarezza del meccanismo di determinazione del quantum indicato nelle note di credito.
Né si ha evidenza, ad oggi, che le somme indicate nelle note di credito corrispondano ad importi indebitamente incassati dal creditore e da restituire al debitore o da detrarre dall'importo ingiunto.
Trova dunque conferma la ricostruzione in fatto e diritto offerta dal creditore. Va altresì considerato che , in atti, ha ammesso che la normativa prevede anche che nel caso in cui Controparte_1
successivamente all'emissione della nota di credito venga pagato il debito, la Società di vendita sarà tenuta ad emettere una ulteriore nota di variazione in aumento (si veda al riguardo il comma 5 bis dell'art. 26 DPR n. 633/1972), così essendo consapevole che potrà essere tenuta ad emettere ulteriori note di variazione in conseguenza del pagamento da parte del debitore.
L'opponente ha dichiarato in memoria conclusiva di aver pagato integralmente il debito, circostanza ad oggi non documentata, e comunque non dirimente ai fini del decidere, essendo il pagamento avvenuto in via provvisoria ed essendo ancora controversa la fondatezza della pretesa monitoria su cui comunque occorre soffermarsi in sentenza.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in base a parametri medi ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta, a titolo di spese di lite, la somma di euro 5.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA.
Vercelli, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 4