Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B ONE E BOLLO 1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA S PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sentenza equità SEZIONE TERZA CIVILE 0 2 2 28 / 03 giudice pace Sing.ri Magi Composta dagli I R.G.N.16866/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 5133 Cron. Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 03/12/02 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NN RA, elettivamente domiciliato in Roma, via e t della Conciliazione n. 44, presso l'avv. Gian Roberto e Caldara, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Lucio Motta, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GMT s.r.l., in persona del legale rappresentante Rogni- ni OL, elettivamente domiciliato in Roma, via della Camilluccia n. 19, presso l'avv. Giovanni Rizzo, che lo difende unitamente agli avvocati Rodolfo Faccini e Remo Meneghello, giusta delega in atti;
- controricorrente 1 2413 avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona n. 1259/01 del 20 21 marzo 2001 (R.G. 9673/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Care- stia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 6 agosto 2002 la G.M.T. s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Verona NN RA chiedendone la condanna al pagamento della som- ma di lire 1.542.000 oltre interessi, a saldo del costo di una crociera presso la Costa Crociere s.p.a. con partenza il 21 novembre 1999, da lui prenotata. Esponeva la società attrice che il NN solo il giorno prima della partenza aveva comunicato che non avrebbe partecipato alla crociera e che, quindi, essen- do pervenuta la disdetta con estremo ritardo essa con- cludente era stata nella impossibilità di chiedere alla società armatrice il rimborso di quanto anticipato per conto del convenuto. Svoltasi in contumacia del convenuto la istruttoria caso l'adito giudice con sentenza 21 marzo 2001 de 2 accoglieva la domanda attrice e condannava il NN al pagamento, in favore della società attrice della somma di lire 1.542 .000 oltre interessi dal 28 giugno 2000 al saldo. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso il NN, affidato a 3 motivi e illustrato da me- moria e con i quali si deduce, da un lato la nullità per violazione della sentenza e del procedimento dell'art. 292 c.p.c. nonché degli artt. 111 e 24 Cost. e per errato giudizio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e 116, comma 2, c.p.c., dall'altro, la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, da ultimo, nel merito, l'infondatezza degli assunti di con- troparte. Resiste, con controricorso la GMT s.r.l. eccependo, in limine, la improcedibilità del ricorso avversario pe violazione dell'art. 369, ultimo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva la Corte che la dedotta improcedibilità del ricorso di parte NN non sussiste, atteso che parte ricorrente ha ritualmente fatto istanza, a norma della ricordata disposizione, alla cancelleria del giudice a quo perché fosse trasmesso alla cancelleria di questa Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio del procedi- mento concluso con la sentenza ora impugnata. 3 Pur se procedibile, peraltro, il proposto ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo (nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.) non sussiste violazione dell'art. 292 c.p.c. per essere stata la or- dinanza ammissiva dell'interrogatorio formale notifica- ta il 5 dicembre 2000 in Lazise e non in Bussolengo, ove il NN con decorrenza dal 20 ottobre 2000 aveva trasferito la propria residenza. A norma dell'art. 44, comma 1, in particolare, era onere del ricorrente dimostrare di avere denunziato il trasferimento della propria residenza da Lazise a Bus - solengo nei modi prescritti dalla legge e, in partico- lare, mediante la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale (art. 31 disp. att. c.c.) (cfr. Cass. 2 marzo 1996 n. 1648). Deriva, da quanto precede, pertanto, da un lato, che correttamente il giudice di pace ha omesso di fis- sare una nuova udienza per l'interrogatorio formale del convenuto, per non essere questo comparso nella udienza fissato allo scopo, dall'altro, che non sussiste alcuna violazione degli artt. 111 e 24 Cost. per essere manca- ta la notifica al convenuto contumace dell'ordinanza di ammissione e fissazione dell'interrogatorio formale, 4 non essendo stato dimostrato che usando della normale che bey diligenza la parte attrice poteva conoscere 叶 ' successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, il convenuto aveva mutato la propria residenza (senza adempiere alle for- malità di cui all'art. 44 c. c.), da ultimo, che non sussiste nullità della sentenza per errato giudizio ex artt. 232 e 116 c.p.c., considerata la ritualità della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è quanto si afferma nella memoria ex art. 378 c.p.c. di parte controricorrente, certo essendo, da un lato, che ciò che rileva non è la data in cui il NN ebbe a trasferire la propria residenza in BUSSO- LENGO ma la - diversa - data in cui tale trasferimento di residenza è stato annotato presso il comune di LAZI- SE e reso noto ai terzi, dall'altro, che correttamente i terzi fanno affidamento sulle risultanze anagrafiche senza alcun onere di accertare quale sia in concreto la dimora abituale del destinatario della notificazione. Quanto, ancora, al secondo e al terzo motivo gli stessi sono palesemente inammissibili. Infatti:
5 - la valutazione delle risultanze della prova te- stimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - CO- me la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione non neinon sono deducibili in sede di legittimità, se limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorie- tà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento né a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 29 aprile 1999 n. 4347; Cass. 12 marzo 1996 n. 2008; Cass. 5 novembre 1994 n. 9173); giusta quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte re- golatrice, da cui prescinde totalmente parte ricorren- te, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pro- nunziata da giudice di pace in controversia di valore sino a lire due milioni (come la presente) costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa 0 una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è am- 6 missibile per violazione di legge, attinente alla deci- sione di merito, esclusivamente ove si lamenti la vio- lazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria (cfr., ad esem- pio, tra le tantissime, Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Posto che il disposto di cui all'art. 2721 C.C. non integra né una norma costituzionale, né una disposizione comunitaria, di rango superiore alle norme ordinarie, è palese la inammissibilità della de- nunzia, allorché di seduce che il contratto oggetto di causa non era suscettibile di essere provato a mezzo testimoni;
in merito, infine, alla lamentata insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., la deduzione è, al pari delle precedenti manifestamente inammissibi- e f e le, atteso che la sentenza secondo equità del giudice di расе non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della mo- tivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto O sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 n. 1991. Analogamente, Cass. 11 giugno 1998 n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque ini- 7 donee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001 n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001 n. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, si da potersi ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000 n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 novembre e t e 1999 n. 12692; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., al- tresì allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001 n. 6385. Analogamente, Cass. 16 agosto 2000 n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Il tutto a prescindere dal considerare che nella specie parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi del- la sentenza gravata in qualche modo suscettibili di va- lutazione sotto il profilo di cui all'art. 350 n. 5 c.p.c., si limita e sollecitare contra legem e del tutto prescindendo da quello che è il giudizio di le- gittimità una nuova valutazione di fatto, delle ri-- sultanze di causa, preclusa in questa sede. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ri- corrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00 oltre € 500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il O 4 L 7 L 3 ) giorno 3 dicembre 2002. . O E B N C , E 1 A E 9 P 3 il Consigliere relatore est. N I O flee il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 14 FEB. 2003 innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista 10