Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2681/2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati: dott.ssa Annamaria Pizzi Presidente rel. dott.ssa Manuela Scudieri ConIGliere dott.ssa Maria Vicidomini ConIGliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
(C.F ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.08.1977, rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dall'avv. Anita
Guido presso il cui studio in Milano, via Breno n. 1, è elettivamente domiciliata PARTE APPELLANTE
Contro
:
( ), nato a Parte_2 C.F._2
Nairobi (Kenia) il 06.06.1979, rappresentato e difeso - giusta procura in atti
- dall'avv. Tomas Delmonte del foro di Pesaro, con studio in Verona, via Brandimarte n. 28, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 780/2024 del Tribunale Ordinario di Varese – Sezione I Civile, emessa in data 24.07.2024 e notificata il 10.08.2024, nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio recante N. 1725/2022 R.G.
Ferme tutte le altre statuizioni, anche in punto status, in parziale riforma della sentenza in oggetto, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previo ogni provvedimento, con ogni consequenziale pronuncia del caso in ordine all'accoglimento del proposto gravame
- stabilire un'alternanza differente del diritto paterno di visita infrasettimanale della prole che non pregiudichi la serenità ed il senso di stabilità dei minori e quindi disporre che il padre potrà frequentare liberamente i figli quando desidera previo accordo con la madre;
potrà in ogni caso vedere e tenere con sé i bambini -nel mese- a fine settimana alterni dal giovedì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane con il fine settimana di spettanza della madre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il solo giovedì subito dopo la scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, escludendo la serata ed il pernotto del martedì nell'uno e nell'altro caso, ferme tutte le altre statuizioni;
- disporre che il IG. sia tenuto a corrispondere alla ricorrente, a Pt_2 titolo di mantenimento per la prole, entro il 5 di ogni mese, il complessivo importo di € 800,00 (€ 400,00 a bambino) sin dalla domanda ed in subordine dalla diversa data che fosse ritenuta, ferme tutte le altre statuizioni;
- disporre altresì che il IG. sia tenuto a corrispondere alla Pt_2 ricorrente, a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, l'importo di
€ 300,00 o diverso importo, superiore però ad € 200,00, che fosse ritenuto di giustizia, ferme tutte le altre statuizioni;
- condannare la controparte, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese ed onorari di causa quanto al primo grado di giudizio
- ferme le altre statuizioni
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si reiterano, anche in questa sede, tutte le istanze istruttorie già presentate, ripetute e riportate nel precisare le conclusioni del primo grado
e non rinunciate.
- In ogni caso, si chiede di essere sin d'ora autorizzati ad un ampliamento dell'istruttoria, con ingresso di ulteriori prove, poiché di necessità e ove consentito, ed, a tale fine, di poter citare all'uopo testimoni da indicarsi. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi istruttori, produrre e citare ulteriori testi, come consentito in rito. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, del presente grado - ed anche del primo grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE:
“Ferme tutte le altre statuizioni, anche in punto status, in parziale riforma
-2- della sentenza in oggetto, il SI. , Parte_2 come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che codesto Giudice di seconde cure accolga le seguenti
CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE
• disporre che, alla luce dei tempi paritari di frequentazione e delle entrate reddituali in capo a ciascun genitore e preso atto delle sopravvenienze in fatto rappresentate supra, il IG. sia Pt_2 autorizzato a prestare il mantenimento ai figli minori e Per_1
n modalità diretta, nei giorni in cui i figli saranno presso di Per_2 lui.
• In denegata ipotesi, onerare il SI. alla corresponsione a Pt_2 favore della ricorrente, a titolo di mantenimento per la prole, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, un importo pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio, oltre ad aggiornamento ISTAT FOI, oltre alle spese straordinarie al 50% come da linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese
• condannare la controparte, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese ed onorari di causa quanto al primo e secondo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della SI.ra detenuti presso gli istituti bancari BNL, WIDIBA Pt_1
Bank e Unicredit e qualsivoglia altro istituto, anche se detenuti a nome di terze persone.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi istruttori, produrre e citare ulteriori testi, come consentito in rito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del presente procedimento grado sia del precedente grado di giudizio”.
Indice:
FATTO E DIRITTO .......................................................................................................................... 4
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ............................................................................................ 4
Premessa. Il procedimento di separazione ................................................................................... 4
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ..................................................................... 5
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO ............................................................ 10
II. MOTIVI DELLA DECISIONE ................................................................................................ 14
2.1 IL REGIME DELLE VISITE .................................................................................................. 14
-3- 2.2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO per la moglie .................................................................. 14
2.3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO per i figli ........................................................................ 20 2.4. IL REGIME DELLE SPESE ................................................................................................... 21
IV.
P.Q.M.
......................................................................................................................................... 21
FATTO E DIRITTO
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa. Il procedimento di separazione
1. I IGnori e hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio a Lecce in data 30.07.2007 e hanno avuto due figli: (n. il 17.11.2008, sedicenne) e (n. il 24.2.2011, Per_1 Per_2 quasi quattordicenne). I si sono separati giudizialmente con Per_3 sentenza n. 82 del Tribunale di Varese pubblicata l'1.02.2019.
2. Nell'ambito del procedimento di separazione (n. 3107/2017 R.G.), all'esito dell'udienza di comparizione ove le parti raggiungevano un accordo parziale sull'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del e sui diritti di visita paterni, il Presidente con Pt_2 provvedimento del 22.02.2018: 1) autorizzava i coniugi a vivere separati;
2) disponeva l'affido congiunto dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare;
3) regolamentava il diritto di visita paterno come segue: “il padre potrà frequentare liberamente i figli quando desidera previo accordo con la madre;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini a fine settimana alterni dal giovedì pomeriggio prima di cena sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane con il week end di spettanza della madre il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dal pomeriggio prima di cena sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, nel fine settimana di spettanza paterna solo il martedì stessi orari”; 4) poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole pari a complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) nonché il 50% delle spese straordinarie); 5) poneva a carico del un assegno di Pt_2 mantenimento a favore della moglie pari a € 300,00.
-4- 3. La sentenza definitiva del giudizio di separazione emessa dal
Tribunale di Varese il 28.01.2022 ha rigettato la richiesta di addebito della separazione formulata dal e ha confermato le statuizioni Pt_2 del provvedimento presidenziale in punto di affidamento, collocamento, assegnazione casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno, mentre ha ridotto sia l'assegno di mantenimento per la prole a
€ 600,00 complessivi (€ 300,00 per ciascun figlio) con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% in capo al padre, sia l'assegno di mantenimento per la moglie stabilito in € 200,00. Infine ha compensato le spese di lite.
Il Tribunale, nel confermare le statuizioni in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita paterno, ha dato atto che tale decisione era stata determinata in sede presidenziale prendendo atto della volontà manifestata dalle parti personalmente in udienza, avuto altresì riguardo al fatto che entrambi i genitori vivono nel comune di Tradate e che il regime concordato permette una distribuzione dei tempi quasi paritaria e consente alla prole di mantenere un rapporto stabile con ciascuno dei due genitori. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Giudice ha dato rilievo non solo alla ricostruzione della situazione economica delle parti (il ha una stabile posizione lavorativa con un reddito Pt_2 che negli ultimi anni si è ridotto, mentre la , che durante la Pt_1 convivenza matrimoniale non ha lavorato, ha reperito un'occupazione lavorativa saltuaria che le consente di percepire redditi inferiori rispetto a quelli del marito;
il è proprietario esclusivo della casa Pt_2 familiare nel quale ora abita la moglie assieme ai due bambini e deve sostenere un canone annuo di locazione di € 5400) ma anche al fatto che la , proprietaria di un immobile di circa 300mq sito in località Pt_1 turistica vicino a Lecce, avrebbe messo a reddito il predetto immobile concedendolo in locazione a turisti o a studenti, circostanza confermata dai testimoni in udienza.
4. Il dispositivo della sentenza di separazione è stato confermato con sentenza emessa il 28.11.2022 dalla Corte di Appello di Milano (proc. n. 756/2022 R.G.) adita con ricorso in appello presentato dalla IGnora . In particolare, nella sentenza la Corte ha dato atto che Pt_1 la questione relativa alla domanda formulata dalla di modifica Pt_1 delle modalità di esercizio del diritto paterno infrasettimanale di visita è stata superata dall'intervenuta ordinanza presidenziale in data 04.10.2022 nell'ambito di giudizio di divorzio promosso dal Pt_2
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Con ricorso in data 23.06.2022 ha Parte_2 chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
-5- con;
l'ascolto dei minori, l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale al genitore con cui i minori avessero dichiarato di voler vivere;
la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario in modo libero, prevedendo, solo in caso di disaccordo una frequentazione standard;
un assegno di mantenimento per la prole a carico del genitore non collocatario pari ad € 100,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla sull'assegno divorzile.
2. In data 23.09.2022 si è costituita in giudizio , la Parte_1 quale ha aderito alla domanda di divorzio e alla richiesta di audizione dei minori e ha chiesto di rigettare la richiesta di modifica del collocamento dei minori e di revoca dell'assegnazione coniugale nonché la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento. In particolare, ha domandato di stabilire un'alternanza differente del diritto di visita paterno infrasettimanale della prole di modo che lo stesso non pregiudichi la serenità ed il senso di stabilità dei minori, disponendo che il padre possa frequentare liberamente i figli quando desiderano previo accordo con la madre e in ogni caso “a fine settimana alterni dal giovedì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane con il fine settimana di spettanza della madre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il solo giovedì subito dopo la scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, escludendo la serata ed il pernotto del martedì nell'uno e nell'altro caso”; un assegno di mantenimento per la prole pari a complessi € 800,00 (€ 400,00 a bambino), ferme tutte le altre statuizioni, nonché un assegno divorzile di € 400,00.
3. In esito all'udienza presidenziale del 28.09.2022, il Presidente, sentite le parti che hanno confermato la volontà di addivenire al divorzio, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata del 04.10.2022, ha confermato le condizioni di separazione.1
-6- 4. Con sentenza n. 1339/2022 del 21.12.2022, pubblicata il 30.12.2022, il Tribunale di Varese ha pronunciato la cessazione degli effetti del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
5. Con provvedimento del 26.06.2023 il Giudice ha disposto l'ascolto dei minori e ha rigettato le istanze istruttorie formulata dalle parti.
6. In data 12.09.2023 sono stati sentiti entrambi i minori.2 All'esito dell'ascolto dei minori, il padre ha proposto di sostituire il martedì
per tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei due genitori da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- assegna la casa familiare sita in Tradate via Isonzo n. 29 alla madre;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione annuale a partire dal febbraio 2023 secondo i criteri di cui all'art. 150 disp att. c.p.c.; le spese straordinarie nell'interesse della prole, individuate secondo l'apposito protocollo in uso presso il tribunale, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
le spese straordinarie saranno rimborsate previa apposita documentazione e accordo tra i genitori, salvo il caso di spese sanitarie non differibili o spese obbligatorie per legge;
- pone altresì a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante l'assegno di € 200,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo i parametri di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. a partire dal mese di febbraio 2023;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti” 2 nel corso della sua audizione, ha dichiarato: “Attualmente vediamo AP secondo Per_1 la seguente organizzazione bisettimanale: weekend alternati, dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, infrasettimanalmente, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'indomani mattina. A me l'organizzazione va bene così sinceramente. Raramente mi capita il martedì di non andare. Questa organizzazione non mi pesa affatto. Pesa un po' a mio fratello il martedì fisso da mio padre e così ogni tanto se mi scoccia stare da sola da AP preferisco rimanere con lui a dormire da mamma ma capita veramente di rado AD (viene chiesto alla minore se sia a conoscenza delle ragioni per cui al fratello pesa l'incontro infrasettimanale del martedì): non lo esattamente, credo perché al martedì abbiamo praticamente visto AP il giorno primo posto che il lunedì mattina ci accompagna a scuola e lui fa calcio … AD (viene alla minore se abbiano ipotizzato col fratello modalità alternative di organizzazione delle frequentazioni con il padre): in passato ne abbiamo discusso perché abbiamo altri amici con genitori separati e loro fanno le settimane alternate ma abbiamo pensato che sarebbe troppo non vedere uno dei due per l'intera settimana … AD (viene chiesto alla minore se lei e il fratello stanno bene presso il AP): assolutamente si, lui di solito finisce di lavorare prima del nostro arrivo e poi o stiamo a casa o facciamo dei giri insieme o andiamo a cena da amici. Anche mio fratello sta bene quando siamo con mio padre, solo che io ho un po' più il carattere simile
a quello di mio padre e di fatto mi trovo bene con entrambi, lui ha il carattere più simile a
-7- successivo al weekend di spettanza paterna con il lunedì. Parte convenuta, invece, ha proposto di valutare maggiore elasticità nelle frequentazioni paterne per stante l'età, ed eliminare la visita del martedì successivo Per_1 al weekend di spettanza paterna.
6. Con sentenza emessa in data 24.07.2024, depositata l'8.08.2024 e comunicata alle parti in data 10.08.2024, provvedendo in via definitiva, il
Tribunale di Varese ha così disposto: “
1. affida i figli minori Per_4
(17.11.2008) e (24.02.2011) in via condivisa ad
[...] Persona_5 entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo miglior accordo con la madre: - a fine settimana alternati, dal giovedì pomeriggio prima di cena sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, il giovedì dal pomeriggio prima di cena sino all'indomani mattina, allorquando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, il martedì dal pomeriggio prima di cena sino all'indomani mattina, allorquando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dalla mattina del Giovedì Santo alle ore 10.00 sino al rientro a scuola;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. conferma l'obbligo a
quello di mia madre ed è un po' capa tosta, quindi tende a scontarsi di più con mio padre ma tutto sempre nei limiti dell'ordinario…”. sentito dal Giudice, ha dichiarato: “Il lunedì mi porta la mamma e il giovedì mi Per_2 porta AP. Io con AP mi scontro spesso, più per una questione caratteriale. Mi trovo meglio con mamma. Litighiamo per cose futili ma litighiamo spesso per questo motivo spesso non vado il martedì, intendo i martedì successivi al weekend che trascorro con lui.
AD (viene chiesto al minore da quanto tempo manifesta questa volontà e per quale ragione non vuole andare il martedì): da un po'…forse da un anno circa. Non voglio andare perché voglio trascorrere più tempo con mamma. AD (viene fatto notare al minore che eliminando quel martedì di fatto cambierebbe poco perché su due settimane trascorrerebbe 8 giorni con la madre e 7 col padre). Nulla risponde. AD (viene chiesto al minore perché sia proprio quel martedì a pesargli di più di qualsiasi altro giorno di frequentazione): nulla risponde (dopo molti tentativi di riproposizione del quesito risponde:) non mi va di andare quel martedì perché l'ho già visto tutto il weekend lungo. Il giovedì successivo sono, invece, già trascorsi dei giorni da quando l'ho visto… AD (viene chiesto al minore se con la sorella hanno provato a ipotizzare soluzioni alternative di frequentazione col padre): no, a e l'organizzazione attuale va bene, fatta eccezione per il martedì successivo al weekend che trascorriamo con AP perché preferirei restare a dormire da mamma…”
-8- carico del padre, di contribuire al Parte_2 mantenimento dei figli minori e mediante versamento in Per_1 Per_2 favore della madre, , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 dell'importo di euro 600,00 (euro 300,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (Foi), oltre compartecipazione alle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale del 1.02.2018, in ragione del 60%;
4. assegna la casa coniugale sita a Tradate, Via Isonzo
n. 29 a , in qualità di genitore collocatario della prole;
Parte_1
5. rigetta l'istanza di assegno divorzile svolta da;
6. Parte_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Tribunale - dopo aver preso atto che di fatto i tempi sono praticamente paritetici (su due settimane i ragazzi pernottano sette giorni con il padre e sette con la madre) e che, cionondimeno, dall'ascolto dei minori è emersa una maggiore fatica di nel pernottare a casa del padre il martedì successivo al weekend Per_2 di spettanza paterna (e in effetti, secondo lo schema organizzativo attuale, dopo aver pernottato per quattro notti (dal giovedì al lunedì mattina) presso il padre, i minori si ritrovano a pernottare una sola notte presso la casa materna (il lunedì) per, poi, nuovamente tornare a pernottare dal padre il martedì) - ritenuta comprensibile la fatica espressa da ha Per_2 condiviso la proposta suggerita dal padre di sostituire, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, il martedì con il lunedì, così da consentire un lasso di tempo unico e ininterrotto di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna. Quanto al contributo di mantenimento per i figli, il Tribunale ha confermato quanto disposto dalla sentenza di separazione, in considerazione della situazione economica e reddituale delle parti nonché dei tempi di permanenza pressoché paritetici, dando rilievo alla questione relativa all'uso dell'immobile di Lecce, di cui la è proprietaria Pt_1 esclusiva. In particolare, il giudice ha così argomentato il sopracitato dispositivo: “… il [ha] contestato che, trattandosi di un immobile Pt_2 molto ampio di circa 300 mq, lo stesso venga spesso locato a studenti o per periodi brevi a turisti, con percepimento da parte della ex moglie di cospicue rendite non dichiarate. La ha negato la circostanza, Pt_1 formulando all'uopo dei capitoli di prova (capp. 10, 11, 12, 13 di cui alla seconda memoria istruttoria della convenuta) che, tuttavia, non sono stati ammessi in quanto genericamente formulati. Di contro, sul punto nessun capitolo di prova è stato articolato dall'attore, il quale ha, però, evocato in proposito l'accertamento con valore di giudicato svolto in sede di separazione, procedimento nel corso del quale, in base a quanto si legge in seno alla sentenza sub doc. 6 fasc. attore, erano state espletate prove testimoniali, giudicate attendibili dal Tribunale, da cui era emerso che il
-9- suddetto immobile sarebbe stato messo a reddito dalla Pt_1 concedendolo in locazione a turisti o a studenti. Sul punto, in difetto di prove diverse o ulteriori, ritiene il Collegio condivisibile il ragionamento già proposto dal giudice della separazione, secondo cui - a fronte anche dell'ampia metratura dell'immobile in questione - non può non ritenersi la stessa una risorsa reddituale valutabile ai fini della determinazione dell'assegno”. Il Giudice ha rigettato la domanda di assegno divorzile in quanto non è stato provato che lo squilibrio economico-reddituale dedotto dall'istante trovi la propria ragion d'essere nelle decisioni che i coniugi hanno assunto in costanza di matrimonio. La , infatti, non ha dimostrato la Pt_1 causale riconducibilità di detta disparità alle scelte relative all'indirizzo della vita familiare assunte in modo condiviso dai coniugi in costanza di matrimonio. In particolare, il giudice ha dato atto che:
- In sede di memoria di costituzione del 23.09.2022, la resistente non ha allegato nemmeno una circostanza idonea a esplicare l'origine causale del divario economico tra le parti, né ha dedotto che competenze professionali abbia, se la stessa prima del matrimonio o prima della nascita dei figli lavorasse o meno, se la decisione di non lavorare fosse stata assunta di comune accordo tra i coniugi. - Nemmeno in sede di comparsa di costituzione del 03.12.2022 si rinviene alcuna allegazione specifica sul punto.
- Solo tardivamente nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., a pag. 3, il tema risulta sinteticamente accennato seppur solo incidentalmente nell'ambito di una riflessione in ordine al regime di affido offerta dalla . Pt_1
- I capitoli di prova dedotti dalla resistente e, comunque dichiarati inammissibili dal G.I., vertono esclusivamente sull'uso dell'immobile in Puglia di proprietà della stessa.
Infine, il Giudice ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione della natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti in punto di affido e la reciproca soccombenza in relazione alle domande di collocamento dei figli minori, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, contributo per i figli minori e assegno divorzile svolte dalle parti.
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. In data 30.09.2024 ha proposto appello Parte_1 censurando la decisione per i seguenti motivi:
1) Quanto al capo sub 3.1 merito e sub 2
PQM
- lacuna: erronea pronuncia del Tribunale di Varese in ordine alla domanda formulata dalla di eliminazione della sola giornata paterna del martedì Pt_1
-10- infrasettimanale, per non aver tenuto in considerazione le dichiarazioni rese sul punto dai minori e e, soprattutto, la volontà di Per_1 Per_2
i non andare dal padre il martedì. Per_2
Parte appellante ha eccepito la violazione delle finalità dell'art. 473 bis.4
c.p.c. atteso che il giudice di prime cure anziché considerare il contenuto e la valenza delle dichiarazioni di (il disagio patito, il desiderio Per_2 espresso di stare di più con la mamma e i riferiti litigi con il padre) ha messo in discussione la bontà e/o la logicità delle dichiarazioni del bambino. al riguardo, in sede di audizione ha affermato, anche Per_2 rispondendo sul tipo di rapporto esistente con il AP “Litighiamo per cose futili ma litighiamo spesso per questo motivo spesso non vado il martedì, intendo i martedì successivi al weekend che trascorro con lui. AD (viene chiesto al minore da quanto tempo manifesta questa volontà e per quale ragione non vuole andare il martedì): da un po'…forse da un anno circa. Non voglio andare perché voglio trascorrere più tempo con mamma”. Sul punto, ha confermato il disagio patito da Per_1 Per_2 Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice, quindi, ha interpretato erroneamente le dichiarazioni del minore, non solo non accogliendo la richiesta di eliminare il martedì dai giorni con il AP ma, anzi, aggiungendo un altro giorno (il lunedì), con ciò aggravando il disagio espresso da e basando la propria decisione su “proposte” di cui si è Per_2 parlato in udienza e non sulle domande precisate in atti, su cui il Tribunale si sarebbe dovuto soffermare.
2) Quanto al capo sub 3.2 merito e sub 3
PQM
- lacuna: erronea pronuncia del Tribunale di Varese in ordine alla conferma dell'ammontare dell'assegno di mantenimento della prole, a carico del padre Parte appellante ha dedotto l'insufficienza dell'assegno di mantenimento stabilito per la prole a fronte dell'accertata disparità reddituale delle parti, avendo il marito documentato redditi consistenti e derivanti da un solido e stabile rapporto di lavoro, rispetto ai redditi nettamente inferiori della e soprattutto discendenti da rapporti di lavoro a termine, anche in Pt_1 considerazione del fatto che il pur essendo onerato del pagamento Pt_2 delle spese straordinarie per i figli nella misura del 60%, non vi ha mai provveduto. Inoltre, ha contestato la rilevanza data dal Giudice della separazione - e, successivamente, anche dal Giudice del divorzio - alla ricostruzione offerta dal circa le somme che la avrebbe Pt_2 Pt_1 percepito “in nero” per aver messo a reddito le “numerose stanze” dell'immobile intestato alla medesima, sito in Lecce, e che, in sede di separazione, la stessa ha dichiarato essere abitato dalla di lei madre. In particolare, parte appellante ha dedotto che sul punto non è emersa, in sede di istruttoria, alcuna prova circa la sussistenza di redditi “da patrimonio” percepiti dalla , risultando insufficienti le testimonianze allegate da Pt_1
-11- controparte, dalle quali è emerso unicamente che la avrebbe Pt_1 parlato “dell'utilità di dare in locazione queste camere”; il non ha Pt_2 mai prodotto alcuna prova documentale a sostegno della sua tesi.
3) Quanto al capo sub 3.3 del merito e sub cpv. 5 del
PQM
: erronea valutazione nonché censurabile pronuncia del Tribunale di Varese con riguardo al rigetto della domanda di assegno divorzile.
La , sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di divorzio, ha Pt_1 rimarcato di come ella sia rimasta a casa, da lavoro, per scelta comune e condivisa con il coniuge, al fine di occuparsi dei figli;
dunque non corrisponde al vero, come invece affermato dal Giudice nella sentenza impugnata, che di questa circostanza specifica si sia fatto cenno solo tardivamente, in memoria ex art. 183, nr. 3, comma VI, c.p.c. Secondo la difesa, tale circostanza non è mai stata contestata dal né in sede di Pt_2 separazione, ove a fronte delle allegazioni della il Giudice ha dato Pt_1 atto che la stessa “non ha lavorato”, con conseguente acquisizione di valore di giudicato sul punto, né nel giudizio divorzile, ove il Giudice avrebbe dovuto ritenere la suddetta circostanza come vera e fondata e come tale valutarla ai sensi dell'art. 115 c.p.c. La difesa di parte appellante sostiene di aver dimostrato che l'attuale divario reddituale ed economico esistente tra le parti ha avuto origine nelle scelte un tempo condivise tra i coniugi e relative alla conduzione del ménage familiare ed alla separazione dei ruoli genitoriali, di accudimento per la moglie e di progressione di carriera e di redditualità attiva per il marito (cfr. email scambiate tra le parti allegate da parte nel giudizio di separazione, docc. 5, 6 e 7). Ad ulteriore Pt_1 prova di tali assunti ha prodotto, ad abundantiam, l'estratto contributivo della IGnora (doc. 10 appello) dal quale risulta come la suddetta, Pt_1 diplomata, abbia lavorato dal 2000 e sino al 2009, salvo poi – durante la convivenza matrimoniale – aver lasciato il lavoro, per i successivi 12 anni, durante i quali si è occupata della prole, per scelta condivisa con il coniuge. Alla luce di quanto sopra, l'appellante, ritenuta provata la sussistenza di tutti i parametri individuati dalla giurisprudenza, ha chiesto un assegno divorzile non inferiore a € 300,00. 4) quanto al capo sub 4 del merito e ripreso sub cpv6 del
PQM
: Errata valutazione in punto soccombenza e compensazione spese, atteso che il
è risultato soccombente in relazione alle domande sul Pt_2 collocamento presso di sé della prole, sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale e sulla determinazione del mantenimento.
2. Con provvedimento del 14.10.2024 il Presidente ha nominato Giudice relatore la Dott.ssa Anna Maria Pizzi e ha fissato alla data del 06.02.2025 l'udienza di trattazione mediante deposito di note scritte, prescrivendo all'appellante di notificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza a parte appellata.
-12-
3. Con provvedimento del 21.10.2024, il Presidente relatore, vista l'istanza dell'appellante, ha disposto la trattazione orale della causa.
4. In data 07.01.2025 si è costituito in giudizio Parte_2 con appello incidentale, chiedendo preliminarmente la conferma
[...] delle statuizioni in materia di affidamento e frequentazione della prole minore e in punto di mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. Segnatamente, parte appellata ha evidenziato che le modalità di frequentazione della prole (pari a sette giorni con ciascun genitore), attuate sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione (ossia dal febbraio 2018) su comune accordo delle parti, appaiono assolutamente soddisfacenti per i minori, che nell'attualità chiedono di frequentare il padre liberamente, anche in orari e giorni differenti rispetto al calendario fissato. Anche pochi giorni dopo il Per_2 suo ascolto, ha ricominciato a frequentare il padre secondo il calendario concordato nel 2018. Ragion per cui, secondo la difesa di parte appellata, la richiesta avversaria di riduzione dei tempi di visita padre-figli, reiterata ciclicamente da circa sette anni e mai accolta, non corrisponderebbe con l'interesse dei figli a gestire autonomamente, sempre più con la loro crescita, il rapporto con ciascun genitore.
Parte appellata ha altresì chiesto la conferma della mancata previsione dell'assegno divorzile in favore della , in considerazione Pt_1 dell'intervenuto raggiungimento della totale autonomia economica da parte della stessa, sia con riferimento ai redditi da lavoro (come dedotto dal in sede di comparsa conclusionale, la ha maturato i Pt_2 Pt_1 requisiti – di 23 mesi di lavoro in istituti scolastici – per essere inclusa nella graduatoria permanente di prima fascia dei candidati, con conseguente stabilizzazione professionale e stipendiale), ai redditi da capitale (casa di Lecce), e alle utilità che derivano dallo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico fino al 2031 e mai contestate (doc. 50 , e tenuto conto Pt_2 del godimento della casa familiare di proprietà esclusiva del SI. Pt_2 A fronte di ciò, l'appellato ha dedotto la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per la previsione a favore della di un assegno divorzile, Pt_1 che ha natura differente rispetto all'emolumento di cui ella godeva in precedenza. Inoltre, la parte ha affermato di essere venuta a conoscenza del fatto che alcuni giorni dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica in sede di giudizio di primo grado, nel luglio scorso, la IG.ra , insieme alla di lei famiglia d'origine, ha provveduto a Pt_1 regolarizzare la propria posizione in merito all'eredità pervenutale dal padre, SI. , deceduto ben 5 anni prima, in data 05 Persona_6 settembre 2019, così aumentando il proprio patrimonio immobiliare. Invero, dall'ispezione telematica effettuata dal SI. emerge come Pt_2 la sia divenuta proprietaria pro quota di terreni e fabbricati, anche Pt_1 ad uso civile, in vari comuni della provincia di Lecce (doc. 1). Circostanza
-13- che è stata taciuta dalla nel ricorso in appello a dimostrazione Pt_1 della di lei volontà di non comunicare per l'intero la propria situazione reddituale.
In sede di appello riconvenzionale la difesa ha chiesto la revisione degli oneri economici a carico del SI. per il mantenimento dei figli, in
Pt_2 ragione della mancata quantificazione e valorizzazione da parte del Giudice di prime cure: dei redditi provenienti dallo sfruttamento della casa di Lecce, quantificabile in almeno € 2.000,00 mensili (doc. 12 ; dei redditi
Pt_2 provenienti dall'impianto fotovoltaico della casa di Lecce almeno fino al 2031 (v. doc. 50 ; dell'ammontare relativo al godimento della casa
Pt_2 familiare (di proprietà esclusiva del e delle conseguenti utilità che
Pt_2 ne derivano per la SI.ra ; e dell'assenza di motivazione Pt_1 relativamente al mancato accoglimento della richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti detenuti dalla IG.ra presso BNL Paribas, WIDIBA Bank, e . Pt_1 CP_1
8. All'udienza del 06.02.2025, sentite le parti e i difensori la Corte ha trattenuto la causa in decisione .
*****
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la domanda avanzata dalla appellante diretta ex art 473 bis 34 cpc ad ottenere un termine per memorie dal momento che ad avviso della Corte il compendio in atti è da ritenere esaustivo.
L'appello principale è fondato nei limiti di seguito esposti 2.1 IL REGIME DELLE VISITE
Vanno respinte le domande avanzate dalle parti in relazione al regime delle visite da parte del genitore non collocatario sia per la genericità della formulazione sia per l'assenza di allegazioni sul punto. Pertanto non si giustifica una modifica del regime attuale alla luce del preminente rilievo che i ragazzi per età godono di una indubbia autonomia e sono in grado di decidere quando vedere il padre anche in base agli impegni scolastici e non.
A ciò si aggiunga che sentiti in primo grado (cfr. verbale 12.9.23) hanno sostanzialmente affermato di essere soddisfatti dell'attuale regime di visite. Pertanto il motivo è infondato e va respinto .
2.2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO per la moglie
Va respinta la domanda avanzata dalla appellante che chiede il riconoscimento di un assegno divorzile
-14- La situazione economica delle parti:
Parte_1
È impiegata a tempo determinato come personale ATA presso un Istituto
Scolastico (col ricorso in appello ha prodotto il contratto di lavoro a tempo determinato, doc. 15, con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al
30/06/2025, per n. 36 ore settimanali)
Vive, insieme ai figli, nella ex casa coniugale di proprietà esclusiva del e secondo quanto dedotto da quest'ultimo, ella non contribuisce Pt_2 alle spese condominiali fin dal febbraio 2018.
La IG.ra risulta esclusiva proprietaria di un immobile di 297mq Pt_1 sito a Cavallino, provincia di Lecce (doc. 12 ricorso Wohoro primo grado). Secondo quanto dedotto dall'appellato in sede di costituzione nel giudizio di appello, la è diventata proprietaria proquota di numerosi terreni Pt_1 e fabbricati in Puglia.3Nel presente giudizio di appello non ha prodotto estratti conto, limitandosi a depositare soltanto il saldo del conto presso BNL che al 7.01.2025 era pari a € 6.644,16, e che nel 2023 aveva una giacenza media pari a € 31.212,70. Calcolo dichiarazione Modello 730
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
2023 € 17.747,00 € 1.417,00 € 228,00 € 38,00 € € 1.338,67 3 1) La titolarità della casa di Lecce in capo alla e la circostanza che la stessa
Pt_1 avrebbe percepito somme in nero per aver messo a reddito le numerose stanze di cui è composto l'immobile che vanta ben 297mq e si trova in località turistica. Nell'ambito del giudizio di separazione, la , sentita il 06.10.2020 in sede di interrogatorio formale,
Pt_1 ha riferito che tale immobile è abitato dalla di lei madre (si veda altresì l'allegato doc. 10, fascicolo di divorzio, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del 2010 dove la
Pt_1 dichiara di dare a titolo gratuito l'abitazione alla di lei madre) In data 11.02.2021 sono stati escussi due testimoni. , amico di famiglia, Persona_7 ha dichiarato quanto segue: “… Mi risulta che la IG.ra abbia una proprietà
Pt_1 immobiliare a Lecce, come riferitomi dalla stessa. Non so da chi sia abitata... In alcune occasioni la IG.ra mi parlava di alcune camere che concedeva in locazione;
mi
Pt_1 parlava di 400/500 euro. Io ho capito che erano di proprietà della IGnora. Mi parlava di locazione per studenti o se capitava per turisti”. vicino della ex casa Testimone_1 coniugale, ha riferito: “…Confermo l'esistenza di un appartamento a Lecce;
la IG.ra mi disse che è un immobile suo …A me la IG.ra ha avuto occasione di Pt_1 Pt_1 riferire che tale immobile è concesso in locazione. Mi ha parlato dell'utilità di dare in locazione queste camere per ottenere un reddito. Non so essere più preciso. Sono discorsi che abbiamo avuto modo di fare nelle occasioni in cui frequentavo la famiglia. Mi capitava di passare da loro tra il 2015 e il 2016…” Nell'ambito del giudizio di divorzio, con memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata l'1.03.2023, la ha contestato le affermazioni dell'avversario “che rimangono, ad Pt_1 oggi, di valida ed oggettiva prova”.
-15- 16.064,00
€ 2022 € 11.536,00 € 615,00 € 142,00 € 0,00
€ 898,25 10.779,00
€ 2021 € 12.437,00 € 1.237,00 € 153,00 € 25,00
€ 918,50 11.022,00
Parte_2
È impiegato a tempo indeterminato presso Dell S.p.A. È proprietario della ex casa coniugale, per la quale ha versato interamente il mutuo.
Vive in un appartamento sito a pochi metri di distanza dalla casa coniugale a Tradate, per il quale versa un canone di locazione mensile pari a 640,00, incluse le spese accessorie (escluse le sole utenze di acqua, elettricità e riscaldamento (doc. 4 fascicolo di primo grado). Pt_2
Ha un prestito bancario di Euro 10.000,00 (doc. 18-19 fascicolo di primo grado), da restituire in 54 rate di importo pari ad Euro 214,50. Dagli estratti conto prodotti si evince che l'unica entrata ricorrente è costituita dall'accredito dello stipendio + bonus di lavoro. Negli anni 2022, 2023 e 2024 risulta avere una giacenza media pari a € 1.065 circa Calcolo dichiarazione Modello 730
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
€
€
€ 835,00 € 180,00
€ 3.110,42 2023 € 53.838,00 15.498,00 37.325,00
€
€
€ 925,00 € 211,00
€ 3.364,92 2022 € 59.070,00 17.555,00 40.379,00
€
€
€ 925,00 € 202,00
€ 3.368,50 2021 € 59.113,00 17.564,00 40.422,00
€ 2020 € 40.533,00 € 9.547,00 € 605,00 € 119,00
€ 2.521,83 30.262,00
€ 2019 € 40.861,00 € 9.720,00 € 611,00 € 120,00
€ 2.534,17 30.410,00
€
€ 1.025,00 € 236,00 €
€ 3.633,17 2018 € 64.890,00 20.031,00 43.598,00
Contestata in causa è la indipendenza economica della appellante 4che tuttavia , pacificamente , ha una capacità lavorativa
-16- In primo luogo si tratta di verificare alla stregua delle allegazioni in atti se sussistano elementi che impongano una revisione del quadro di rapporti economici tra le parti rispetto all'assetto così come ricostruito dal primo giudice. In proposito vengono in rilievo le prese di posizioni più recenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. civile sez. I,
09/08/2021, n.22499) nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che faccia richiesta dell'assegno, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve considerare, in via principale, se egli sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse (cfr. Cass. n. 11504 del 2017). A tal fine, non hanno rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, atteso che il mero confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (cfr. Cass. n. 21234 del 2019) Da ciò discende che , "a giustificare l'attribuzione dell'assegno non e', quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e
l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel
Anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata l'1.03.2023, si legge:
“La IGnora percepisce i redditi che si sono documentati in atti e, lavorando da poco tempo ed avendo dovuto trovare impiego in assenza di specifiche competenze che non ha potuto sviluppare negli anni avendo ella deciso, di concerto con il marito, di rimanere a casa per accudire la prole”. Tale circostanza, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è stata contestata dal il quale con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata il 21.03.2023, Pt_2 ha affermato che “sia dopo la fine della convivenza matrimoniale, la SI.ra ha Pt_1 apportato all'economia familiare il proprio sostanziale contributo economico, non solo attraverso i lavoretti di piccolo artigianato, di dog sitter, negozio e-commerce on line (doc. 46-47-48) e l'attività politica (doc. 49) già descritti nel precedente giudizio di separazione, ma soprattutto con le risorse dell'investimento fotovoltaico a 18 kW nella propria casa di Lecce (doc. 50)… I redditi da patrimonio percepiti da parte della SI.ra Pt_1 attraverso la gestione dell'immobile di Lecce quale affittacamere nonché dell'impianto fotovoltaico 18 kW hanno consentito alla stessa di mantenere, anzi potenziare, uno stile di vita non compatibile con i redditi indicati negli scritti difensivi della stessa”.
-17- momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile" (cfr. Cass. n. 3015 del 2017).Questi principi evidentemente non sono stati superati dalle Sezioni Unite (n. 18287 del 2018) che hanno previsto che alla funzione assistenziale dell'assegno concorra la funzione compensativa-perequativa "a determinate condizioni", quando si imponga la necessità di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che egli dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, con l'effetto di avere sacrificato le proprie concrete (e non aleatorie) aspettative professionali (cfr. Cass. 21234 e 21228 del 2019 ,
Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22499). In secondo luogo l'inquadramento della fattispecie entro i parametri processuali che la connotano, impone di tenere presente che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare
l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (Cass., n. 9553/19; Cassazione civile sez. VI, 30/07/2021 n.21993). Dalla premessa discende che le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata
“rebus sic stantibus” rimanendo suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, deve ritenersi legittima la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile se i redditi dell'obbligato si riducono a seguito del suo pensionamento (Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 13 maggio 2021, n. 12800. ).
Quanto alla situazione economica della appellata è pacifico che costei ha capacità lavorativa piena che nel tempo, con particolare riferimento all'epoca successiva alla proposizione della domanda in esame, non ha subito flessioni .
Questa Corte territoriale ritiene condivisibile e applicabile alla fattispecie la opinione di recente espressa dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11798) secondo cui lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda
-18- non costituiscono, , di per sé soli per le ragioni sopra richiamate , elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. A differenza di quanto sostiene la appellata, ritiene la Corte che la mera disparità economica, peraltro nella specie non IGnificativa alla stregua delle emergenze acquisite, non giustifichi la pretesa che il coniuge più facoltoso sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui «sostenibile» o «sopportabile». Una tale interpretazione legittimerebbe una imposizione patrimoniale priva di causa, che non troverebbe ragione nella solidarietà post-coniugale. La Cassazione nel solco di orientamenti già espressi, ha definito la nozione di «adeguatezza dei mezzi» e di
«indipendenza economica», intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass.
n. 11504/2017), chiarendo che la soglia di autonomia del coniuge richiedente non è limitata a quella della pura sopravvivenza, né deve eccedere il livello della normalità (Cass., n. 3015/2018) ribadendo che:
-a) il parametro della conservazione del tenore di vita come criterio attributivo deve ritenersi superato in quanto “la funzione equilibratrice dell'assegno, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia” (Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11798)
-b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno,( Cass. sez. I 09.08.2019 n. 21234).
È sempre più ricorrente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui il principio di autoresponsabilità deve orientare la decisione dell'interprete .Si tratta di verificare se ed in quale misura siano applicabili i seguenti parametri :
-capacità lavorativa generica , intesa come capacità di riserva indifferenziata e potenziale che attiene alla possibilità di svolgere una
“qualsiasi” attività lavorativa produttiva di reddito, e
- capacità lavorativa specifica intesa come potenziale afferente alla propria sfera attitudinale, in quanto coerente con l'età, il sesso, il grado di istruzione e l'esperienza lavorativa che concerne l'idoneità di una persona a continuare a svolgere l'attività lavorativa esercitata oppure un'attività diversa ma comunque coerente con il proprio profilo professionale che ne costituisca sviluppo e incremento Si tratta di distinzione che presenta punti di rilevanza per valutare le
“potenzialità” proprie di ciascun coniuge da commisurare alla stregua delle componenti sopra ricordate. In tal senso la SC ha specificato che sono rilevanti la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le attitudini professionali e reddituali. L'ex coniuge dopo lo scioglimento del matrimonio è chiamato a valorizzare tutte le proprie potenzialità con una
-19- condotta attiva piuttosto che ad assumere un “atteggiamento deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”.(Cass. ordinanza n. 3661 del 13.2.2020 ). Per le ragioni sopra richiamate, l'appellata risulta disporre di una capacità lavorativa non solo generica ma, specifica a seguito della acquisizione della abilitazione all'insegnamento, tale da consentirle di restare sul mercato del lavoro, nonostante la interruzione legata alle maternità, a livelli in linea con la professionalità e le competenze maturate nel tempo. Pertanto non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile. Il modesto squilibrio reddituale è del tutto inidoneo, in via esclusiva a fondare il diritto all'attribuzione dell'assegno di divorzio.
2.3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO per i figli
Diverse considerazioni si impongono con riferimento all'obbligo del genitore non collocatario di contribuire al mantenimento dei minori .
E 'opportuno ricordare che rappresenta costante orientamento della
Suprema Corte quello in base al quale il giudice, nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento, non è vincolato da quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, ma può fondare il suo giudizio su altre risultanze probatorie anche relative a “elementi fattuali di ordine economico …idonei ad incidere sulle coordinate economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro non richiedere necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi…” (così Cass. civ. sez. I 15.01.2018 n. 769, conforme Cass. civ. Sez. VI del 10.9.2021 n. 24460, e da ultimo Cass. sez. I 18.1.2024 n. 1897 che sottolinea come la valutazione delle prove sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice a norma degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e può altresì ricorrere a presunzioni semplici se ricorrono i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. non configurandosi in tal caso un'indebita sostituzione dell'iniziativa della prova Cass. civ. sez. I 29 11.1986 n. 7061, e Cass. civ. sez. VI 15.2.2018 n.3709). Parimenti univoco è l'arresto giurisprudenziale secondo il quale “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente
-20- a quello goduto in precedenza.” (cfr. Cass. civ. n.24460 cit.) Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eIGenze attuali dei figli e del tenore di vita dagli stessi goduto. (Cass., Sez. I, est. Reggiani, ord. 29.08.24 n. 23323)
Nella specie in applicazione del principio di proporzionalità valutato alla stregua delle considerazioni sopra esposte in ordine alla capacità reddituale di ciascuno dei genitori e del fatto notorio costituito dai bisogni crescenti dei ragazzi in razione dell'età, si ritiene di aumentare il contributo in favore dei figli. Sul punto si provvede come da dispositivo
2.4. IL REGIME DELLE SPESE
Si ritiene sussistano gli estremi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza .
Assorbita ogni altra considerazione dalle argomentazioni che precedono, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui al dispositivo, l'appello incidentale è infondato e va respinto . IV.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 780/2024 del Tribunale
[...]
Ordinario di Varese – Sezione I Civile, emessa in data 24.07.2024 e notificata il 10.08.2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante R.G. 1725/2022, assorbita ogni altra questione, in parziale riforma così provvede:
I. RIDETERMINA l'obbligo di Parte_2
di versare a a
[...] Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori (n. il Per_1
17.11.2008), e n. il 24.2.2011) in euro 450 per ciascuno a Per_2 decorrere dalla domanda di primo grado oltre interessi come per legge.
II. COMPENSA le spese di lite
Si comunichi.
Milano, 06.02.2025
Il Presidente rel.
Anna Maria Pizzi
-21- 5 5
-22- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza del Tribunale di Varese, emessa il 28.01.2022 e pubblicata il 31.01.2022, così disponeva:
“- rigetta l'istanza di addebito della separazione avanzata dal ricorrente;
- affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà frequentare liberamente i figli previo accordo con la madre;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio prima di cena sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane con il week end di spettanza della madre il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dal pomeriggio prima di cena sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola mentre quando il fine settimana è di spettanza paterna solo il martedì con i medesimo orari;
le festività pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal giovedì mattina ore 10 sino al rientro a scuola;
per le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore seguendo il criterio dell'alternanza; durante l'estate 4 In sede di comparsa di costituzione e risposta (a pag. 15), la ha evidenziato di Pt_1 non avere una posizione lavorativa stabile “avendo la IGnora dovuto occuparsi della prole in ragione di una scelta condivisa ed accettata dal coniuge, IG. ”. Parte_2