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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/12/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1187 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso congiuntamente da:
, nata a [...], il [...] e Controparte_1 CP_2
nata a [...], il [...], entrambi elettivamente domiciliati in VIA
[...]
BRUNELLESCHI n. 31 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. D'ANDREA ANDREA che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
• “Revocare l'assegnazione, disposta a favore della IG.ra , della porzione CP_2 dell'ex domicilio coniugale, individuata nel piano terra e nel primo piano dell'abitazione sita in Fordongianus, Via Sandro Pertini. 4 distinta in catasto al F. 15, Mapp.976, Sub. 2, Cat.
A/3, Cl, di vani 7,5c mq. 155 rendita 406,71 essendo venuta meno l'esigenza abitativa in loco della figlia e della madre stessa. Per l'effetto, disporre che la stessa porzione venga ER integralmente ricondotta nella piena e integrale disponibilità del proprietario, il IG.
essendo la ormai domiciliata e residente nell'abitazione Controparte_1 CP_2
Pagina 1 di sua proprietà sita in Via Francesco Cocco n. 5 dell'abitato di Fordongianus e la figlia
in Portogallo;
ER
• Revocare il contributo al mantenimento di euro 60,00 disposto a favore della figlia maggiore
, ormai divenuta autonoma ed indipendente economicamente, a suo tempo posto a ER carico del IG. ; Controparte_1
• Disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2024 e CP_2 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale allo scopo di chiedere la modifica delle condizioni di
[...]
separazione personale vigenti tra i coniugi.
I due coniugi avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data
12.01.1985 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1985) e dalla loro unione erano nate le figlie ER
(15.03.1986) e (24.02.1987). Con decreto del 26.03.2018 n. 1621/2018 (R.G 1741/2018) il Per_2
Tribunale di Oristano aveva omologato la separazione tra i coniugi, così regolamentando i rapporti tra le parti:
• “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
• Assegnare alla il piano terra comprensivo delle pertinenze, e il piano primo CP_2 dell'abitazione sita in Fordongianus, Via Sandro Pertini n° 4, distinta in catasto al F.15,
Mapp. 976, Sub. 2, Cat A/3, Cl U, di vani 7,5 mq. 155, rendita 406,71 ove la CP_2
abiterà e risiederà unitamente alla figlia maggiore , rimanendo assegnato Persona_3
il piano secondo mansardato nella disponibilità ed uso esclusivo del;
Controparte_1
• Il si impegna ad eseguire gli eventuali lavori di adeguamento anche ai fini della CP_1
divisione ed accatastamento in due unità abitative distinte dei vani rispettivamente assegnati ai coniugi;
• Disporre che il versi a mani della entro e non oltre il 5 di ogni mese, un CP_1 CP_2
assegno di mantenimento a favore della figlia la somma di euro 60,00, somma da ER
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, rimanendo a completo carico della
[...]
, stante il maggior reddito percepito dalla stessa, le spese straordinarie sostenute CP_2 nell'interesse della figlia .” Persona_3
Pagina 2 Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 03.10.2024. In tale circostanza hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e hanno confermato di concludere in conformità a quanto richiesto nell'atto introduttivo.
Ai sensi dell'art. 473bis.51, 3° co., c.p.c., pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi agli interessi dei coniugi e della prole, alla luce dei nuovi e ulteriori fatti rispetto a quelli valutati precedentemente.
È assolutamente condivisibile la decisione di revocare l'assegnazione della casa coniugale – di proprietà esclusiva del – tenuto in considerazione che la stessa era stata disposta a favore CP_1
della moglie per abitarvi unitamente alla figlia allora maggiorenne ma non economicamente ER
indipendente. Infatti, si rileva che - in base a quanto pacificamente dichiarato dai coniugi - ER
ha reperito una stabile occupazione lavorativa e, attualmente, seppur formalmente residente presso la ex casa coniugale è di fatto domiciliata in Portogallo e ha raggiunto la propria indipendenza economica. Relativamente alla ella stessa ha riconosciuto di essersi da tempo trasferita presso CP_2
l'abitazione che ha ereditato a seguito del decesso del padre.
Lo stesso art. 337 sexies c.p.c. evidenzia chiaramente che l'assegnazione del domicilio coniugale è condizionata al perdurare dell'interesse dei figli (anche, pur maggiorenni, non ancora autosufficienti) di continuare a vivere nel luogo e nell'ambiente in cui sono cresciuti, di talché il venir meno di tale legame determina la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per l'assegnazione medesima.
Venuta meno l'assegnazione della casa coniugale, la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile seguono le regole ordinarie del diritto di proprietà, di talché nessuna statuizione deve essere assunta sul punto.
Sotto il profilo economico, alla luce della raggiunta indipendenza economica della figlia ER deve reputarsi congrua la decisione di revocare l'assegno dovuto dal a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della medesima. L'obbligo del genitore non collocatario di contribuire economicamente a soddisfare le esigenze della prole viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di far fronte ai propri bisogni principali, come avvenuto nel caso di specie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa n. 1621/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 26.03.2018:
Sull'accordo delle parti:
• Revoca l'assegnazione, disposta a favore della IG.ra della porzione dell'ex CP_2 domicilio coniugale, individuata nel piano terra e nel primo piano dell'abitazione sita in
Fordongianus, Via Sandro Pertini. 4 distinta in catasto al F. 15, Mapp.976, Sub. 2, Cat. A/3,
Cl, di vani 7,5c mq. 155 rendita 406,71 essendo venuta meno l'esigenza abitativa in loco della figlia e della madre stessa. ER
• Prende atto che, per l'effetto, la suddetta porzione sarà integralmente ricondotta nella piena e integrale disponibilità del proprietario, il IG. essendo la Controparte_1 CP_2 ormai domiciliata e residente nell'abitazione di sua proprietà sita in Via Francesco Cocco n.
5 dell'abitato di Fordongianus e la figlia in Portogallo;
ER
• Revoca il contributo al mantenimento di euro 60,00 disposto a favore della figlia maggiore ormai divenuta autonoma ed indipendente economicamente, a suo tempo posto a ER carico del IG. Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione di Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, in data 3.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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