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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del
Lavoro ha pronunciato nella pubblica udienza del 13 giugno 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1955 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il giorno 31.03.1970 ed ivi residente in Parte_1
via Fanelli n. 22 ( ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo CodiceFiscale_1
studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in
Cagliari
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità legge 222/84, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. , secondo cui l'opponente risulta essere affetta da: “Esiti Persona_1 di Carcinoma infiltrante della mammella destra, sottoposto a trattamento chemioterapico neoadiuvante e chirurgico. Limitazione ai movimenti di abduzione ed extrarotazione della spalla destra” e che ha concluso che tale quadro patologico non determina una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
La difesa opponente ha dedotto che le conclusioni assunte dal consulente sono in contraddizione con il quadro clinico obiettivato, segnatamente lamentando una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio dell'incidenza del quadro clinico, con particolare riferimento alle limitazioni osteoarticolari dalle quali l'opponente è affetta, sulla attività lavorativa svolta dalla medesima (attività di commessa e cassiera presso un negozio di bricolage, con mansioni comportanti sforzi sia di natura fisica che intellettiva) e sulle attività confacenti.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che l'opponente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presenta i requisiti sanitari necessari per beneficiare della prestazione invocata e, conseguentemente, di condannare l' al CP_2
pagamento delle spese processuali relative ad entrambi le fasi del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la CP_2
correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
§§§§
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Infatti, attese le censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, si è ritenuto opportuno rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico peritale al Dr.
, secondo cui l'opponente è affetta da: “Esiti di quadrantectomia esterna Persona_2 destra per carcinoma della mammella. Cervico-brachialgia destra con escursioni articolari ridotte di
1/3” ed ha concluso che: “per quanto sopra espresso, in scienza e coscienza non si riscontrano i requisiti clinici e mendico legali necessari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità in quanto la capacità di lavoro della signora in occupazioni confacenti alle sue Parte_1 attitudini non è ridotta in modo permanete in misura superiore a due terzi”. In particolare, Dr. ha premesso che l'opponente svolge l'attività di Per_2
commessa/cassiera in un negozio di bricolage addetta alle casse e all'allestimento di banchi di esposizione, soggetta alla movimentazione degli articoli di vendita, alcuni di peso rilevante quali lattoni di o similari.
Il requisito per il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità è che la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
Per occupazioni confacenti si intendono tutte quelle occupazioni che l'assicurato ha esercitato in maniera non occasionale ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e le attività a queste analoghe.
Orbene, il CTU incaricato ha allegato che nella sua attività di cassiera/commessa,
l'opponente riferisce di movimentare anche carchi genericamente pesanti senza precisarne l'entità e con quale frequenza, continuativamente o occasionalmente,
Le limitazioni funzionali riscontrate in visita, del complesso spalla-braccio destro sono ridotte di circa un terzo e non vi è alcuna documentazione in atti che documenti una limitazione maggiore.
Conformemente all'obiettività rilevata e alla documentazione in atti, il Dr. Per_2
ha, pertanto, concluso che non si può affermare che la capacità lavorativa in attività confacenti sia ridotta in misura superiore a due terzi.
Il giudizio medico così espresso, puntualmente e adeguatamente motivato e, per di più sostanzialmente conforme a quello formulato dal consulente tecnico in sede di ATP, non può che essere condiviso, con conseguente rigetto della opposizione proposta.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_2 liquidate in separati decreti, avendo parte ricorrente comprovato, con riferimento al nucleo familiare, il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 152, disp. att. cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso in opposizione da ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. Parte_1
con l'atto introduttivo del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separati CP_2 decreti.
Così deciso in Cagliari il 13 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)